§ 61.1.18 - D.P.R. 8 gennaio 1979, n. 32.
Norme di applicazione per i brevetti europei e per i brevetti comunitari [2] .


Settore:Normativa nazionale
Materia:61. Marchi e brevetti
Capitolo:61.1 brevetti
Data:08/01/1979
Numero:32


Sommario
Art. 1.  Deposito della domanda
Art. 2.  Trasmissione della domanda
Art. 3.  Effetti della domanda di brevetto europeo
Art. 3 bis.  Utilizzazione dell'invenzione prima del rilascio del brevetto comunitario
Art. 4.  Effetti del brevetto europeo
Art. 5.  Testo della domanda o del brevetto europeo che fa fede
Art. 6.  Ammissibilità della trasformazione della domanda di brevetto europeo
Art. 7.  Effetti e modalità della trasformazione
Art. 8.  Preminenza del brevetto europeo in caso di cumulo delle protezioni
Art. 9.  Azioni per contraffazione sulla base di brevetti cumulati
Art. 10.  Cause di nullità
Art. 11.  Registro italiano dei brevetti europei
Art. 12.  Trasferimento di diritti
Art. 13.  Elezione di domicilio
Art. 14.  Tasse annuali
Art. 14 bis.  Norme applicabili ai brevetti comunitari ed alle relative domande
Art. 15.  Data di entrata in vigore


§ 61.1.18 - D.P.R. 8 gennaio 1979, n. 32. [1]

Norme di applicazione per i brevetti europei e per i brevetti comunitari [2] .

(G.U. 10 febbraio 1979, n. 41)

 

 

     Art. 1. Deposito della domanda

     Le domande di brevetto europeo possono essere depositate presso l'Ufficio centrale brevetti, direttamente o tramite il servizio postale. Si applicano i primi due commi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 540.

     Le persone fisiche o giuridiche che abbiano il domicilio o la sede in Italia debbono depositare la domanda di brevetto europeo esclusivamente presso l'Ufficio centrale brevetti; l'obbligo non sussiste quando venga rivendicata la priorità di una domanda di brevetto nazionale depositata in Italia da oltre novanta giorni senza essere stata assoggettata al vincolo del segreto.

     Si applicano le disposizioni dell'art. 27-ter del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127. Ai fini dell'applicazione di tali disposizioni la domanda deve essere corredata di una copia della descrizione e delle rivendicazioni redatta in lingua italiana, nonchè degli eventuali disegni [3] .

     Le disposizioni che precedono non si applicano alle domande divisionali di cui all'art. 76 della convenzione sul brevetto europeo.

     [4].

     L'Ufficio centrale brevetti informa immediatamente l'Ufficio europeo dei brevetti dell'avvenuto deposito della domanda.

 

          Art. 2. Trasmissione della domanda

     Le domande di brevetto europeo il cui oggetto, ad avviso della Sezione militare brevetti del Ministero della difesa, è manifestamente non suscettibile di essere vincolato al segreto per motivi di difesa militare, sono trasmesse, a cura dell'Ufficio centrale brevetti, all'Ufficio europeo dei brevetti nel più breve termine possibile e, comunque, entro sei settimane dalla data del loro deposito.

     L'accertamento per stabilire se l'oggetto di una domanda debba essere eventualmente vincolato al segreto deve concludersi entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di deposito e comunque, qualora una priorità sia stata rivendicata, entro il termine perentorio di tredici mesi dalla data di priorità.

     Entro i predetti termini il Ministero della difesa può imporre il vincolo del segreto e chiedere all'Ufficio centrale brevetti di non procedere alla trasmissione della domanda all'Ufficio europeo dei brevetti; l'Ufficio dà comunicazione della richiesta all'interessato, diffidandolo ad osservare l'obbligo del segreto.

     Decorsi i termini l'Ufficio centrale brevetti trasmette la domanda all'Ufficio europeo dei brevetti.

     Si applicano le disposizioni dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 540 e dell'art. 41 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127.

     Nel caso in cui le domande di brevetto europeo si considerino ritirate a norma nell'art. 77, §5, della convenzione sul brevetto europeo, il richiedente, entro tre mesi dalla ricezione della comunicazione, ha facoltà di chiedere la trasformazione di cui al successivo art. 6.

     Salvo che le disposizioni sulla tutela del segreto sulle invenzioni interessanti la difesa militare del Paese non lo consentano, l'Ufficio centrale brevetti, qualora non siano ancora trascorsi venti mesi dalla data di deposito o di priorità, trasmette copia della richiesta di trasformazione ai servizi centrali degli altri Stati indicati nella richiesta medesima, allegando una copia della domanda di brevetto europeo prodotta dall'istante.

 

          Art. 3. Effetti della domanda di brevetto europeo [5]

     Effetti della domanda di brevetto europeo. - La protezione conferita dalla domanda di brevetto europeo ai sensi dell'art. 67, n. 1), della convenzione sul brevetto europeo, decorre dalla data in cui il titolare medesimo abbia resa accessibile al pubblico, tramite l'Ufficio centrale brevetti, una traduzione in lingua italiana delle rivendicazioni ovvero l'abbia notificata direttamente al presunto contraffattore. Gli effetti della domanda di brevetto europeo sono considerati nulli dall'origine quando la domanda stessa sia stata ritirata o respinta, ovvero quando la designazione dell'Italia sia stata ritirata.

 

          Art. 3 bis. Utilizzazione dell'invenzione prima del rilascio del brevetto comunitario [6]

     1. I terzi che, nel periodo tra la data di pubblicazione della domanda di brevetto comunitario e la data di pubblicazione del rilascio dello stesso brevetto, abbiano utilizzato in Italia l'invenzione oggetto del brevetto, sono obbligati a corrispondere, a domanda del titolare del brevetto, un compenso ragionevole ai sensi dell'art. 32, paragrafo 1, della convenzione sul brevetto comunitario, qualora l'interessato abbia previamente prodotto la traduzione italiana delle rivendicazioni all'Ufficio centrale brevetti, che ne cura la pubblicazione nel Bollettino di cui all'art. 97 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127 e successive modificazioni ed integrazioni.

     2. Al fine di esercitare i diritti di cui al comma 1, la traduzione italiana delle rivendicazioni può essere trasmessa dall'interessato direttamente all'utilizzatore dell'invenzione in Italia, inviandone però copia, entro quindici giorni successivi, anche all'Ufficio centrale brevetti, che ne cura la pubblicazione nel Bollettino di cui all'art. 97 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127 e successive modificazioni e integrazioni.

     3. I terzi che abbiano, in buona fede, utilizzato o compiuto preparativi seri ed effettivi per utilizzare l'invenzione in Italia in modo da non costituire contraffazione secondo la traduzione italiana delle rivendicazioni contenute in una domanda di brevetto comunitario, siccome pubblicata ai sensi dell'art. 29 della convenzione sul brevetto comunitario, sono obbligati, qualora successivamente sia accertata l'erroneità della traduzione italiana delle predette rivendicazioni, a corrispondere al titolare del brevetto comunitario un ragionevole compenso per tale utilizzazione, limitatamente al periodo successivo alla pubblicazione della rettifica della traduzione italiana o alla ricezione di tale traduzione rettificata.

 

          Art. 4. Effetti del brevetto europeo

     Il brevetto europeo rilasciato per l'Italia ha gli stessi effetti ed è sottoposto allo stesso regime dei brevetti italiani a decorrere dalla data in cui è pubblicata nel Bollettino europeo dei brevetti la menzione della concessione del brevetto ovvero, qualora nella procedura di opposizione esso sia mantenuto in forma modificata, a decorrere dalla data in cui è pubblicata la menzione della decisione concernente l'opposizione.

     Le contraffazioni sono valutate in conformità della legislazione italiana in materia.

     I predetti effetti sono subordinati alla condizione che il titolare abbia fornito all'Ufficio centrale brevetti una traduzione in lingua italiana del testo nel quale l'Ufficio europeo ha concesso il brevetto ovvero lo ha mantenuto in forma modificata.

     La traduzione, dichiarata perfettamente conforme al testo originale dal titolare del brevetto ovvero dal suo mandatario, deve essere depositata entro il termine di tre mesi dalla data della pubblicazione di cui al primo comma [7] .

     In caso di inosservanza alle disposizioni di cui ai due precedenti commi, il brevetto europeo è considerato, fin dall'origine, senza effetto in Italia.

     Chiunque può prendere visione gratuitamente del testo della traduzione ed ottenerne copia, previo rimborso della relativa spesa.

     Con regolamento saranno stabilite le modalità di pubblicazione delle traduzioni e del rimborso delle relative spese.

 

          Art. 5. Testo della domanda o del brevetto europeo che fa fede

     Il testo della domanda di brevetto europeo o del brevetto europeo, redatto nella lingua di procedura davanti l'Ufficio europeo dei brevetti, fa fede per quanto concerne l'estensione della protezione, salvo il disposto dell'art. 70, paragrafo 2, della convenzione sul brevetto europeo.

     Tuttavia la traduzione in lingua italiana degli atti di cui agli articoli 3 e 4 del presente decreto è considerata facente fede nel territorio dello Stato qualora conferisca una protezione meno estesa di quella conferita dal testo redatto nella lingua di procedura dell'Ufficio europeo dei brevetti.

     La disposizione di cui al comma precedente non si applica nel caso di azione per nullità.

     Una traduzione rettificata può essere presentata, in qualsiasi momento, dal titolare della domanda o del brevetto; essa esplica i suoi effetti solo dopo che sia stata resa accessibile al pubblico presso l'Ufficio centrale brevetti ovvero notificata al presunto contraffattore.

     Chiunque, in buona fede, abbia cominciato ad attuare in Italia una invenzione, ovvero abbia fatto effettivi preparativi a questo scopo senza che detta attuazione costituisca contraffazione della domanda o del brevetto nel testo della traduzione inizialmente presentata, può proseguire a titolo gratuito lo sfruttamento dell'invenzione nella sua azienda o per i bisogni di essa anche dopo che la traduzione rettificata ha preso effetto.

 

          Art. 6. Ammissibilità della trasformazione della domanda di brevetto europeo

     La domanda di brevetto europeo, nella quale sia stata designata l'Italia, può essere trasformata in domanda di brevetto italiano per invenzione industriale:

     a) nei casi previsti dall'art. 135, paragrafo 1, lettera a) della convenzione sul brevetto europeo;

     b) in caso di inosservanza del termine di cui all'art. 14, §2 della convenzione sul brevetto europeo, quando la domanda sia stata originariamente depositata in lingua italiana.

     E' inoltre consentita la trasformazione in domanda nazionale per modello di utilità di una domanda di brevetto europeo respinta, ritirata o considerata ritirata o del brevetto europeo revocato il cui oggetto abbia i requisiti di brevettabilità previsti dalla legislazione italiana per i modelli di utilità [8] .

     A coloro che richiedano la trasformazione di cui al primo comma è consentito chiedere contemporaneamente l'eventuale trasformazione in domanda di modello di utilità ai sensi dell'art. 4 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411.

 

          Art. 7. Effetti e modalità della trasformazione

     Se una regolare richiesta di trasformazione ai sensi del precedente articolo è stata trasmessa all'Ufficio centrale brevetti, la domanda di brevetto è considerata come depositata in Italia alla stessa data di deposito della domanda di brevetto europeo; gli atti annessi a detta domanda che sono stati presentati all'Ufficio europeo dei brevetti sono considerati come depositati in Italia alla stessa data.

     L'Ufficio, ricevuta la richiesta di trasformazione, attribuisce alla domanda il numero di registrazione nazionale ed invita l'interessato, assegnandogli un termine non inferiore a due mesi, a pagare le tasse sulle concessioni governative previste per il deposito di una domanda di brevetto nazionale nonchè l'imposta di bollo dovuta per la domanda stessa e per i documenti allegati ed a produrre, ove mancanti, dichiarazione di elezione di domicilio in Italia e traduzione in lingua italiana del testo originario della domanda di brevetto europeo nonchè, eventualmente, una traduzione del testo della stessa domanda modificata nel corso della procedura davanti l'Ufficio europeo dei brevetti.

     Qualora, entro il termine assegnato o eventualmente prorogato, non siano state completamente soddisfatte le condizioni stabilite al comma precedente, l'Ufficio centrale brevetti respinge la domanda. Le tasse eventualmente pagate sono rimborsate, ad eccezione della tassa sulle concessioni governative relativa alla domanda di brevetto e della imposta di bollo.

     Alla domanda di brevetto derivata dalla trasformazione sono applicabili, salvo quanto disposto dal primo comma dell'art. 137 della convenzione sul brevetto europeo, le disposizioni in vigore per le domande di brevetto italiane.

 

          Art. 8. Preminenza del brevetto europeo in caso di cumulo delle protezioni

     Qualora, per la medesima invenzione, un brevetto italiano ed un brevetto europeo valido in Italia siano stati concessi allo stesso inventore o al suo avente causa con la medesima data di deposito o di priorità, il brevetto italiano, nella misura di cui esso tutela la stessa invenzione del brevetto europeo, cessa di produrre i suoi effetti alla data in cui:

     a) il termine per promuovere l'opposizione al brevetto europeo è scaduto senza che sia stata fatta opposizione, ovvero

     b) la procedura di opposizione si è definitivamente conclusa con il mantenimento in vigore del brevetto europeo, ovvero

     c) il brevetto italiano è stato rilasciato, se tale data è posteriore a quella di cui alle lettere a) o b).

     Le disposizioni del presente articolo rimangono valide anche se, successivamente, il brevetto europeo venga annullato o decada.

 

          Art. 9. Azioni per contraffazione sulla base di brevetti cumulati

     Alla scadenza dei termini di cui al precedente articolo, colui che ha promosso una azione a tutela del brevetto italiano può chiederne la conversione nella corrispondente azione a tutela del brevetto europeo, fatti salvi i diritti che scaturiscono dal brevetto italiano per il periodo anteriore.

 

          Art. 10. Cause di nullità [9]

     Il brevetto europeo può essere dichiarato nullo per l'Italia ai sensi dell'art. 59 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127.

 

          Art. 11. Registro italiano dei brevetti europei

     Quando il Bollettino europeo dei brevetti menziona il rilascio di un brevetto europeo che esplica i suoi effetti in Italia, l'Ufficio centrale brevetti iscrive detto brevetto in apposito registro denominato: "Registro italiano dei brevetti europei", unitamente alle indicazioni riportate nel registro europeo dei brevetti.

     Nel registro deve anche essere presa nota della data in cui è stata presentata la traduzione di cui all'art. 4 nonchè degli atti elencati all'art. 66 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127.

 

          Art. 12. Trasferimento di diritti [10]

     1. Sono opponibili ai terzi gli atti che trasferiscono, in tutto o in parte, ovvero modificano i diritti inerenti ad una domanda o ad un brevetto europeo, ovvero comunitario, se siano stati iscritti nel registro italiano dei brevetti europei o, rispettivamente, nel registro dei brevetti comunitari.

 

          Art. 13. Elezione di domicilio

     Nelle procedure davanti l'Ufficio centrale brevetti concernenti un brevetto europeo avente effetto in Italia, il titolare deve eleggere domicilio in Italia per tutte le comunicazioni e notificazioni del predetto Ufficio. Si applicano le disposizioni dell'art. 93 del regio decreto 28 giugno 1939, n. 1127.

 

          Art. 14. Tasse annuali

     Per il mantenimento in vigore in Italia del brevetto europeo devono essere pagate, entro gli stessi termini, le tasse annuali sulle concessioni governative previste per i brevetti nazionali. Il primo pagamento è dovuto per l'anno, computato a decorrere dal deposito della domanda, che segue quello in cui la concessione del brevetto europeo è menzionata nel Bollettino europeo dei brevetti.

 

          Art. 14 bis. Norme applicabili ai brevetti comunitari ed alle relative domande [11]

     1. Ai brevetti comunitari ed alle relative domande si applicano le disposizioni del presente decreto, salvo quelle di cui ai precedenti articoli 3, 4, 5 e 10.

 

          Art. 15. Data di entrata in vigore

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

     Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


[1] Abrogato dall’art. 246 del D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30.

[2]  Titolo così sostituito dall'art. 3 della L. 26 luglio 1993, n. 302.

[3]  Comma così sostituito dall'art. 1 della L. 3 maggio 1985, n. 194.

[4]  Comma abrogato dall'art. 1 della L. 3 maggio 1985, n. 194.

[5]  Articolo così sostituito dall'art. 79 del D.P.R. 22 giugno 1979, n. 338.

[6]  Articolo inserito dall'art. 3 della L. 26 luglio 1993, n. 302.

[7]  Comma così sostituito dall'art. 2 della L. 3 maggio 1985, n. 194.

[8]  Comma così modificato dall'art. 8 della L. 14 febbraio 1987, n. 60.

[9]  Articolo così sostituito dall'art. 80 del D.P.R. 22 giugno 1979, n. 338.

[10]  Articolo così sostituito dall'art. 3 della L. 26 luglio 1993, n. 302.

[11]  Articolo inserito dall'art. 3 della L. 26 luglio 1993, n. 302.