§ 61.3.6 - L. 14 febbraio 1987, n. 60.
Armonizzazione della normativa in materia di brevetti per modelli e disegni industriali con le disposizioni dell'accordo dell'Aja del 6 novembre 1925, [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:61. Marchi e brevetti
Capitolo:61.3 modelli e disegni industriali
Data:14/02/1987
Numero:60


Sommario
Art. 1.      1. Le persone fisiche e giuridiche italiane o quelle che abbiano il domicilio o una effettiva organizzazione in Italia possono depositare le domande internazionali per la protezione dei disegni [...]
Art. 2.      1. La domanda internazionale deve essere conforme alle disposizioni dell'accordo e del relativo regolamento di esecuzione, oltre che delle istruzioni amministrative emanate dall'Ufficio [...]
Art. 3.      1. L'Ufficio centrale dei brevetti, anche quando venga rivendicata priorità ai sensi dell'art. 9 dell'accordo, trasmette all'Ufficio internazionale la domanda internazionale entro sessanta [...]
Art. 4.      1. Il richiedente è tenuto al pagamento delle tasse previste nell'apposita tabella allegata al regolamento di esecuzione dell'accordo.
Art. 5.      1. La domanda internazionale nella quale l'Italia sia stata designata ai fini della protezione equivale ad una domanda nazionale e ne produce gli stessi effetti con decorrenza dalla data di [...]
Art. 6.      1. Nell'art. 13 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, il primo comma è sostituito dal seguente:
Art. 7.      1. Nell'art. 59 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
Art. 8.      1. Nell'art. 6, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1979, n. 32 dopo le parole: "considerata ritirata" sono inserite le seguenti: (omissis).
Art. 9.      1. All'art. 4 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, sono aggiunti, in fine, i seguenti due commi:
Art. 10.      1. L'art. 6 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, è sostituito dal seguente:
Art. 11.      1. L'art. 10 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, è sostituito dal seguente:
Art. 12.      1. Nell'art. 12 del regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1354, le parole: "un mese" sono sostituite dalle parole: (omissis).
Art. 13.      1. Nell'art. 13 del regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1354, è aggiunto in fine il seguente comma:
Art. 14.      1. L'art. 18 del regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1354, è sostituito dal seguente:
Art. 15.      1. Dopo l'art. 18 del regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1354, è inserito il seguente:
Art. 16.      1. Nell'art. 90, primo comma, del regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1354, le parole: "a partire dai termini stabiliti dall'art. 4 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127" sono sostituite dalle [...]
Art. 17.      1. All'art 71 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
Art. 18.      1. Il n. 92 della tabella annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni, è sostituito dal n. 92 di cui alla tabella allegata alla [...]
Art. 19.      1. Per le domande e per i brevetti per modelli di utilità e per modelli e disegni ornamentali depositati prima della data di entrata in vigore della legge 23 maggio 1977, n. 265, per i quali [...]
Art. 20.      1. Per le domande di brevetto per modelli di utilità e per modelli e disegni ornamentali, la tassa di concessione del brevetto versata prima della data di entrata in vigore della presente legge [...]
Art. 21.      1. In caso di conversione del brevetto in seguito a sentenza passata in giudicato, il titolare è tenuto ad integrare le tasse mediante il pagamento dell'importo corrispondente alla differenza [...]
Art. 22.      1. Trascorsi inutilmente i termini per effettuare i pagamenti previsti ai precedenti articoli 19, 20 e 21, la domanda di brevetto è considerata ritirata a decorrere dall'ultimo giorno utile per [...]
Art. 23.      1. Per lo svolgimento dei compiti di cui alla presente legge, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può, in attesa della revisione degli organici del Ministero [...]


§ 61.3.6 - L. 14 febbraio 1987, n. 60. [1]

Armonizzazione della normativa in materia di brevetti per modelli e disegni industriali con le disposizioni dell'accordo dell'Aja del 6 novembre 1925, e successive revisioni, ratificato con legge 24 ottobre 1980, n. 744.

(G.U. 5 marzo 1987, n. 53).

 

TITOLO I

NORME DI ATTUAZIONE

DELL'ACCORDO DE L'AJA RELATIVO AL DEPOSITO INTERNAZIONALE

DEI DISEGNI O MODELLI INDUSTRIALI ORNAMENTALI

 

Art. 1.

     1. Le persone fisiche e giuridiche italiane o quelle che abbiano il domicilio o una effettiva organizzazione in Italia possono depositare le domande internazionali per la protezione dei disegni o modelli industriali ornamentali direttamente presso l'Ufficio internazionale oppure presso l'Ufficio centrale dei brevetti, ai sensi dell'art. 4, comma 1, dell'accordo de L'Aja del 6 novembre 1925 e successive revisioni, ratificato con legge 24 ottobre 1980, n. 744, e di seguito chiamato accordo.

     2. La domanda presso l'Ufficio centrale dei brevetti può essere inviata in plico raccomandato con avviso di ricevimento.

     3. La data di deposito della domanda è quella dell'art. 6, comma 2, dell'accordo.

 

     Art. 2.

     1. La domanda internazionale deve essere conforme alle disposizioni dell'accordo e del relativo regolamento di esecuzione, oltre che delle istruzioni amministrative emanate dall'Ufficio internazionale, ed essere redatta in lingua francese o inglese su formulari predisposti dall'Ufficio internazionale.

 

     Art. 3.

     1. L'Ufficio centrale dei brevetti, anche quando venga rivendicata priorità ai sensi dell'art. 9 dell'accordo, trasmette all'Ufficio internazionale la domanda internazionale entro sessanta giorni dal ricevimento, previa verifica della regolarità formale.

 

     Art. 4.

     1. Il richiedente è tenuto al pagamento delle tasse previste nell'apposita tabella allegata al regolamento di esecuzione dell'accordo.

     2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle finanze, possono essere determinati i termini e le modalità per il versamento delle tasse di cui al precedente comma 1, conformemente all'accordo ed al regolamento di esecuzione, oltre che alle disposizioni delle istruzioni amministrative emanate dall'Ufficio internazionale.

 

     Art. 5.

     1. La domanda internazionale nella quale l'Italia sia stata designata ai fini della protezione equivale ad una domanda nazionale e ne produce gli stessi effetti con decorrenza dalla data di deposito di cui all'art. 6, comma 2, dell'accordo nei limiti di cui all'art. 7, comma 1, lettera b), dell'accordo.

     2. La rinuncia ad una parte dei disegni o modelli compresi in un deposito multiplo, di cui all'art. 13 dell'accordo, produce gli effetti della limitazione di cui all'art. 59-quater del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e successive modificazioni.

 

TITOLO II

REVISIONE DELLA LEGISLAZIONE NAZIONALE

CONCERNENTE LA LICENZA OBBLIGATORIA SUI MODELLI DI UTILITA’,

LA CONVERSIONE DEL BREVETTO NULLO E L'ARMONIZZAZIONE

DELLA DISCIPLINA DEI MODELLI E DISEGNI ORNAMENTALI A QUELLA DELL'ACCORDO DE L'AJA

 

     Art. 6.

     1. Nell'art. 13 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, il primo comma è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 7.

     1. Nell'art. 59 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

     (Omissis).

     2. Nell'art. 66 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, è aggiunto il seguente numero:

     (Omissis).

 

     Art. 8.

     1. Nell'art. 6, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1979, n. 32 dopo le parole: "considerata ritirata" sono inserite le seguenti: (omissis).

 

     Art. 9.

     1. All'art. 4 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, sono aggiunti, in fine, i seguenti due commi:

     (Omissis).

     2. All'art. 5, secondo comma, del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: (omissis).

 

     Art. 10.

     1. L'art. 6 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     2. Nell'art. 8 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     (Omissis).

     3. Sono abrogati i commi quarto e quinto dell'art. 3, nonché gli articoli 102, 103 e 104 del regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1354. Nell'art. 9 dello stesso regio decreto le parole: "per un tutto o una serie omogenea" sono sostituite dalle parole: (omissis).

 

     Art. 11.

     1. L'art. 10 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 12.

     1. Nell'art. 12 del regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1354, le parole: "un mese" sono sostituite dalle parole: (omissis).

 

     Art. 13.

     1. Nell'art. 13 del regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1354, è aggiunto in fine il seguente comma:

     (Omissis).

 

     Art. 14.

     1. L'art. 18 del regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1354, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 15.

     1. Dopo l'art. 18 del regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1354, è inserito il seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 16.

     1. Nell'art. 90, primo comma, del regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1354, le parole: "a partire dai termini stabiliti dall'art. 4 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127" sono sostituite dalle seguenti: (omissis).

 

     Art. 17.

     1. All'art 71 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     (Omissis).

     2. Ai fini del comma 1 è autorizzata la spesa di lire ottanta milioni per l'anno 1986.

     3. All'onere derivante dalla disposizione del comma 2 si provvede con le disponibilità esistenti sul Fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale, per effetto dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 16 della legge 12 agosto 1977, n. 675, come modificato dall'art. 9 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1979, n. 91, che si intende corrispondentemente ridotta. La somma di cui al comma 2 viene versata dal Fondo all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata al competente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

     4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.

 

TITOLO III

ADEGUAMENTO DELLE TASSE DI CONCESSIONE GOVERNATIVA

ALLA MAGGIORE DURATA DEI BREVETTI PER MODELLI

E REGOLARIZZAZIONE IN CASO DI CONVERSIONE

 

     Art. 18.

     1. Il n. 92 della tabella annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni, è sostituito dal n. 92 di cui alla tabella allegata alla presente legge.

 

     Art. 19.

     1. Per le domande e per i brevetti per modelli di utilità e per modelli e disegni ornamentali depositati prima della data di entrata in vigore della legge 23 maggio 1977, n. 265, per i quali l'originario periodo di validità di quattro anni non era già scaduto alla data predetta, la tassa di concessione del brevetto versata per detto periodo di quattro anni vale quale pagamento per il periodo fino a quattro mesi dopo l'entrata in vigore della presente legge.

     2. L'ulteriore durata è condizionata al pagamento della tassa per il secondo quinquennio entro i quattro mesi di cui al comma 1 ovvero, se questo termine sia già decorso, della tassa per il terzo quinquennio.

     3. Dopo la scadenza dei termini suddetti il pagamento può effettuarsi nei sei mesi successivi con l'applicazione della soprattassa di cui al n. 92, punto 12, della tabella annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni.

 

     Art. 20.

     1. Per le domande di brevetto per modelli di utilità e per modelli e disegni ornamentali, la tassa di concessione del brevetto versata prima della data di entrata in vigore della presente legge deve essere integrata mediante il pagamento di un importo corrispondente alla differenza fra la tassa di concessione versata e quella stabilita nella tabella di cui al precedente art. 18.

     2. Detto pagamento deve effettuarsi entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge; trascorso questo termine il pagamento è ammesso nei sei mesi successivi con l'applicazione della soprattassa di cui al n. 92, punto 12, della tabella annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni.

 

     Art. 21.

     1. In caso di conversione del brevetto in seguito a sentenza passata in giudicato, il titolare è tenuto ad integrare le tasse mediante il pagamento dell'importo corrispondente alla differenza fra quelle versate e quelle stabilite per il brevetto che risulta dalla conversione.

     2. L'integrazione deve avvenire entro quattro mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di conversione ed è ammessa nei sei mesi successivi con l'applicazione della soprattassa prevista al n. 92, punto 12, della tabella annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni. La conversione del brevetto non dà diritto a rimborso di tasse.

 

     Art. 22.

     1. Trascorsi inutilmente i termini per effettuare i pagamenti previsti ai precedenti articoli 19, 20 e 21, la domanda di brevetto è considerata ritirata a decorrere dall'ultimo giorno utile per il pagamento della tassa senza la soprattassa.

 

     Art. 23.

     1. Per lo svolgimento dei compiti di cui alla presente legge, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può, in attesa della revisione degli organici del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, richiedere ad altre amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, con esclusione dell'Amministrazione delle dogane, nonché agli enti pubblici, anche economici, il comando del personale occorrente, fino ad un massimo di cinque unità, facendone indicazione nominativa. Le spese relative a detto personale restano a carico dell'amministrazione statale o dell'ente di provenienza.

 

 

Tabella A

Tasse sulle concessioni governative di brevetto per modelli di utilità e brevetto per modelli e disegni ornamentali

(Omissis)


[1] Abrogata dall’art. 246 del D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30.