§ 80.5.593 - D.P.R. 2 marzo 2004, n. 114.
Regolamento recante le modalità di elezione del dirigente di prima fascia delle amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo, a [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.5 personale
Data:02/03/2004
Numero:114


Sommario
Art. 1.  Indizione delle elezioni
Art. 2.  Commissione elettorale centrale
Art. 3.  Elettorato attivo e passivo
Art. 4.  Presentazione delle candidature
Art. 5.  Modalità di votazione
Art. 6.  Uffici elettorali
Art. 7.  Scrutinio elettorale
Art. 8.  Proclamazione


§ 80.5.593 - D.P.R. 2 marzo 2004, n. 114.

Regolamento recante le modalità di elezione del dirigente di prima fascia delle amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo, a componente del Comitato dei garanti, a norma dell'articolo 22 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

(G.U. 5 maggio 2004, n. 104)

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'articolo 22;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare l'articolo 17, comma 1;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 12 gennaio 2004;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 febbraio 2004;

Sulla proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

 

Emana

il seguente regolamento:

 

Art. 1. Indizione delle elezioni

1. Le elezioni del dirigente di prima fascia appartenente ai ruoli delle amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 10, comma 2 della legge 15 luglio 2002, n. 145, a componente del Comitato dei garanti sono indette ogni tre anni, e non oltre il novantesimo giorno antecedente la scadenza del Comitato in carica, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

2. Con il decreto di cui al comma 1 è fissata la data delle elezioni da tenersi in un giorno lavorativo compreso tra il trentesimo e il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto di indizione.

 

     Art. 2. Commissione elettorale centrale

1. Con il decreto di indizione delle elezioni è nominata la Commissione elettorale centrale, presieduta da un magistrato amministrativo o contabile ovvero da un avvocato dello Stato, designato dal rispettivo organo di vertice, e composta da cinque dirigenti di prima fascia delle amministrazioni dello Stato estratti a sorte dalla banca dati informatica. Le funzioni di segretario sono esercitate da un dirigente di seconda fascia in servizio presso il Dipartimento della funzione pubblica.

2. Con il decreto di indizione delle elezioni è individuata la struttura del Dipartimento della funzione pubblica alla quale è affidata la gestione del servizio elettorale e delle attività di segreteria.

3. La Commissione ha sede presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e le sedute sono pubbliche. Il segretario redige il verbale delle sedute delle attività della Commissione in duplice esemplare firmato dai membri.Una copia del verbale è trasmessa al servizio elettorale.

4. In caso di parità di voti nelle deliberazioni della Commissione, prevale il voto del Presidente.

 

          Art. 3. Elettorato attivo e passivo

1. Sono elettori i dirigenti di prima e seconda fascia inquadrati, alla data di pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni, nei ruoli dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 1, comma 1. Non hanno diritto al voto i dirigenti sospesi dal servizio per qualsiasi causa.

2. Sono eleggibili i dirigenti inquadrati, alla data di pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni, nella prima fascia dei ruoli dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 1, comma 1. Non sono eleggibili i dirigenti sospesi dal servizio, ovvero collocati in aspettativa per cariche elettive, od in aspettativa non retribuita.

 

     Art. 4. Presentazione delle candidature

1. Entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni, i dirigenti di prima fascia possono presentare la propria candidatura alla Commissione elettorale centrale, mediante dichiarazione autografa corredata dal sostegno di quindici dirigenti aventi diritto al voto. L'autenticità delle firmeè attestata dal candidato. La presentazione della dichiarazione di candidatura può avvenire mediante spedizione per plico raccomandato con avviso di ricevimento.

2. Nei cinque giorni successivi la Commissione predispone l'elenco delle candidature ammesse all'elezione. L'elenco è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, a cura del servizio elettorale. Contro la deliberazione della Commissione è ammesso il ricorso in opposizione entro cinque giorni dalla data di pubblicazione dell'elenco.

 

     Art. 5. Modalità di votazione

1. L'elettore può esprimere una preferenza, indicando il cognome del candidato prescelto ed aggiungendo, nel caso di omonimia, il relativo nome e data di nascita; la scheda di votazione è inserita dall'elettore in apposito plico sigillato.

2. I dirigenti in servizio all'estero possono esercitare il voto attraverso le rappresentanze diplomatiche; l'amministrazione di appartenenza trasmette all'ufficio consolare operante nella circoscrizione consolare della sede di servizio la scheda ed il plico elettorale. Il plico è restituito all'ufficio elettorale dell'amministrazione di appartenenza.

3. Sono nulle le schede contenenti più nominativi, ovvero scritture o segni tali da consentire, in modo inequivocabile, il riconoscimento del voto.

 

     Art. 6. Uffici elettorali

1. Nel termine di quindici giorni dalla data di pubblicazione dell'elenco delle candidature, il servizio elettorale trasmette agli uffici elettorali istituiti presso le direzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, per le strutture centrali, ed agli uffici elettorali istituiti presso gli uffici territoriali del Governo, i commissariati del Governo per le province autonome di Trento e di Bolzano e la Commissione di coordinamento per la regione Valle d'Aosta, per le strutture statali periferiche, l'elenco degli elettori in servizio presso le rispettive amministrazioni e dei candidati, nonchè le schede elettorali ed i plichi di votazione. Gli uffici elettorali sono istituiti, entro cinque giorni dalla pubblicazione delle candidature di cui all'articolo 4, comma 2, con provvedimento dei responsabili delle strutture presso le quali i medesimi uffici elettorali sono previsti.

2. Nel giorno fissato per le elezioni l'ufficio elettorale consegna all'elettore la scheda ed il plico; effettuata la votazione, l'elettore restituisce il plico sigillato all'ufficio elettorale.

3. Entro i cinque giorni successivi gli uffici elettorali trasmettono ai seggi elettorali previsti dall'articolo 7 i plichi ricevuti, unitamente all'elenco degli elettori e dei votanti.

 

     Art. 7. Scrutinio elettorale

1.  Nelle amministrazioni centrali dello Stato, negli uffici territoriali del Governo dei capoluoghi di regione, nei commissariati di Governo per le province autonome di Trento e di Bolzano e presso la Commissione di coordinamento per la regione Valle d'Aosta è costituito, rispettivamente con decreto direttoriale, con decreto prefettizio e con decreto commissariale, un seggio elettorale, composto da un presidente, scelto tra dirigenti di seconda fascia, da un segretario e da uno scrutatore scelti tra funzionari.

2. Il seggio elettorale si insedia il giorno fissato per le elezioni per procedere alle operazioni preliminari.

3. Il quindicesimo giorno successivo alle elezioni il presidente, verificata la corrispondenza tra il numero di votanti ed il numero di plichi pervenuti dagli uffici elettorali, inserisce i plichi in un'unica urna ed effettua lo spoglio delle schede; il segretario e lo scrutatore annotano separatamente i voti attribuiti a ciascun candidato.

4. Al termine dello scrutinio il presidente dichiara il numero di voti ottenuto da ciascun candidato ed il risultato è comunicato alla Commissione elettorale centrale.

5. Il verbale delle operazioni di scrutinio è redatto in duplice esemplare dal segretario, ed è firmato in ciascun foglio dai componenti del seggio elettorale. Il verbale, unitamente alle schede numerate, è rimesso alla Commissione elettorale centrale; la copia è trasmessa ai rispettivi uffici previsti dal comma 1.

 

     Art. 8. Proclamazione

1. La Commissione elettorale centrale determina la cifra individuale nazionale ottenuta dai candidati, sommando i voti riportati da ciascuno di essi nei seggi elettorali, e forma l'elenco in ordine decrescente.

2. Il presidente della Commissione proclama eletto componente del Comitato dei garanti il candidato con la cifra individuale nazionale più alta; a parità di cifra, è proclamato eletto il candidato con la maggiore anzianità di servizio nella qualifica dirigenziale di prima fascia; a parità di anzianità, è proclamato eletto il candidato di maggiore età.

3. L'applicazione del presente regolamento non comporta, in ogni caso, nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.