§ 95.25.10 - Legge 28 maggio 1959, n. 362.
Provvedimenti in materia di tasse di concessione governativa sugli abbonamenti alle trasmissioni televisive.


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.25 tasse sulle concessioni governative
Data:28/05/1959
Numero:362


Sommario
Art. 1.      La tassa di concessione governativa riguardante i libretti di abbonamento alle trasmissioni televisive per uso privato, istituita con la legge 10 dicembre 1954, n. 1150, modificata, quanto alla [...]
Art. 2.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed ha effetto dal 1° gennaio 1959.


§ 95.25.10 - Legge 28 maggio 1959, n. 362.

Provvedimenti in materia di tasse di concessione governativa sugli abbonamenti alle trasmissioni televisive.

(G.U. 16 giugno 1959, n. 141)

 

     Art. 1.

     La tassa di concessione governativa riguardante i libretti di abbonamento alle trasmissioni televisive per uso privato, istituita con la legge 10 dicembre 1954, n. 1150, modificata, quanto alla misura, dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1413, può essere corrisposta, nel caso di pagamento rateale del canone di abbonamento alle trasmissioni televisive, a rate uguali, alle scadenze stabilite per le singole rate di abbonamento, insieme con le rate stesse.

     In tal caso, la tassa è dovuta nella misura di lire 1020, per ciascuna rata semestrale o di lire 530 per ciascuna rata trimestrale.

 

          Art. 2.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed ha effetto dal 1° gennaio 1959.