§ 80.9.507 - D.Lgs. 3 luglio 2003, n. 173.
Riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali, a norma dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.9 governo e ministeri
Data:03/07/2003
Numero:173


Sommario
Art. 1.  Modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300
Art. 2.  Revisione dell'assetto organizzativo del Ministero dell'economia e delle finanze e degli organismi collegiali
Art. 3.  Disposizioni transitorie e finali


§ 80.9.507 - D.Lgs. 3 luglio 2003, n. 173.

Riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali, a norma dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137

(G.U. 14 luglio 2003, n. 161)

 

     Art. 1. Modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300

     1. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modifiche, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 24:

     1) al comma 1:

     a) alla lettera a), dopo le parole: "gestione del debito pubblico", sono inserite le seguenti: "; alla valorizzazione dell'attivo e del patrimonio dello Stato"; prima delle parole "alla gestione di partecipazioni" è soppressa la congiunzione "e"; in fine, sono aggiunte le seguenti parole: "alla monetazione; alla prevenzione delle frodi sui mezzi di pagamento diversi dalla moneta e dell'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio, ferme restando le competenze del Ministero dell'interno in materia;";

     b) alla lettera b), in fine, dopo la parola: "ordinamento", sono aggiunte le seguenti: ", ivi comprese le funzioni ispettive ed i controlli di regolarità amministrativa e contabile effettuati, ai sensi della normativa vigente, dagli Uffici centrali del bilancio costituiti presso i Ministeri e dalle ragionerie provinciali dello Stato;";

     c) alla lettera d) sono soppresse le parole: "patrimonio dello Stato,";

     d) la lettera e) è sostituita dalla seguente lettera: "e) amministrazione generale, servizi indivisibili e comuni del Ministero, con particolare riguardo alle attività di promozione, coordinamento e sviluppo della qualità dei processi e dell'organizzazione e alla gestione delle risorse; linee generali e coordinamento delle attività concernenti il personale del Ministero; affari generali ed attività di gestione del personale del Ministero di carattere comune ed indivisibile; programmazione generale del fabbisogno del Ministero e coordinamento delle attività in materia di reclutamento del personale del Ministero; rappresentanza della parte pubblica nei rapporti sindacali all'interno del Ministero; tenuta della banca dati, del ruolo e del sistema informativo del personale del Ministero; tenuta dell'anagrafe degli incarichi del personale del Ministero; servizi del tesoro, incluso il pagamento delle retribuzioni, ed acquisti centralizzati; coordinamento della comunicazione istituzionale del Ministero.";

     2) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1-bis. Le funzioni in materia di organizzazione, programmazione del fabbisogno, reclutamento, formazione e gestione del personale delle singole aree sono svolte nell'ambito delle stesse aree.";

     b) all'articolo 25:

     1) alla fine del comma 1 è aggiunto il seguente periodo: "Il Servizio consultivo ed ispettivo tributario opera alle dirette dipendenze del Ministro.";

     2) il comma 2 è sostituito dal seguente comma: "2. L'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, disciplinata ai sensi dell'articolo 4 del presente decreto legislativo, svolge le funzioni attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze in materia di giochi, scommesse e concorsi pronostici, ivi comprese quelle riguardanti i relativi tributi, fatta eccezione per le imposte dirette e l'imposta sul valore aggiunto, nonché in materia di amministrazione, riscossione e contenzioso concernenti le accise sui tabacchi lavorati.";

     c) all'articolo 59, comma 2, le parole: "stipulano, per ciascun esercizio finanziario, una convenzione", sono sostituite dalle seguenti: "stipulano una convenzione triennale, con adeguamento annuale per ciascun esercizio finanziario";

     d) le parole: "comitato direttivo" negli articoli dal 64 al 72 sono sostituite dalle seguenti: "comitato di gestione";

     e) all'articolo 60:

     1) il comma 2 è sostituito dal seguente comma: "2. Le deliberazioni del comitato di gestione relative agli statuti, ai regolamenti e agli atti di carattere generale, individuati nella convenzione di cui all'articolo 59, che regolano il funzionamento delle agenzie sono trasmesse, per l'approvazione, al Ministro dell'economia e delle finanze. L'approvazione può essere negata per ragioni di legittimità o di merito. Le deliberazioni si intendono approvate ove nei quarantacinque giorni dalla ricezione delle stesse non venga emanato alcun provvedimento ovvero non vengano chiesti chiarimenti o documentazione integrativa; in tale ultima ipotesi il termine per l'approvazione è interrotto sino a che non pervengono gli elementi richiesti. Per l'approvazione dei bilanci e dei piani pluriennali di investimento si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439. Per l'Agenzia del demanio le disposizioni di cui ai primi tre periodi del presente comma si applicano con riferimento alle deliberazioni del comitato di gestione relative agli statuti, ai regolamenti ed ai bilanci";

     2) al comma 3 dopo le parole: "sui risultati" sono inserite le seguenti: "e quanto previsto dal comma 2";

     f) all'articolo 61, comma 1, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "L'Agenzia del demanio è ente pubblico economico.";

     g) all'articolo 62:

     1) al comma 1 dopo le parole: "di altre agenzie," sono inserite le seguenti: "amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo,";

     2) al comma 2, dopo le parole: "entrate erariali o locali", sono inserite le seguenti: ", entrate anche di natura extratributaria,"; dopo le parole: "con gli enti impositori", sono aggiunte le seguenti: "o con gli enti creditori";

     h) all'articolo 63, comma 1, dopo le parole: "sui consumi," sono inserite le seguenti: "escluse quelle sui tabacchi lavorati,";

     i) all'articolo 65:

     1) al comma 1 è aggiunto il seguente periodo: "All'agenzia è altresì attribuita la gestione dei beni confiscati.";

     2) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: "2-bis. L'Agenzia del demanio è dotata di un proprio patrimonio, costituito da un fondo di dotazione e dai beni mobili ed immobili strumentali alla sua attività. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati i beni che costituiscono il patrimonio iniziale.";

     l) all'articolo 66, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'Agenzia del demanio è regolata, salvo che non sia diversamente disposto dal presente decreto legislativo, dal codice civile e dalle altre leggi relative alle persone giuridiche private.";

     m) all'articolo 67:

     1) al comma 2 le parole: "cinque anni", sono sostituite dalle seguenti: "tre anni"; sono soppresse le parole: "o pubblica";

     2) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Il comitato di gestione è nominato per la durata di tre anni con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Quattro componenti sono scelti fra i dirigenti dei principali settori dell'agenzia designati dal direttore dell'agenzia stessa; due componenti sono scelti tra esperti della materia anche estranei all'amministrazione. I sei componenti del comitato di gestione dell'Agenzia del demanio sono scelti tra esperti della materia anche estranei all'amministrazione.";

     3) al secondo periodo del comma 4 la parola: "cinque" è sostituita dalla seguente: "tre";

     n) all'articolo 73, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Quando vengono trattate questioni riguardanti le materie trattate dalle agenzie fiscali, alle riunioni della struttura di cui al presente comma partecipano, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, i direttori delle agenzie interessate.";

     o) all'articolo 74, comma 4, le parole: "dell'articolo 58, comma 3, del presente decreto legislativo disciplina, in conformità con le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni" sono sostituite dalle seguenti: "dell'articolo 4 disciplina".

 

          Art. 2. Revisione dell'assetto organizzativo del Ministero dell'economia e delle finanze e degli organismi collegiali

     1. Con regolamento da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede:

     a) alla riorganizzazione degli Uffici di livello dirigenziale generale del Ministero dell'economia e delle finanze, anche a seguito di quanto disposto dall'articolo 1 del presente decreto, nonché dall'articolo 9 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112;

     b) al riordino degli Uffici centrali del bilancio e delle ragionerie provinciali dello Stato in relazione alle più complesse ed onerose funzioni derivanti dalla nuova articolazione strutturale dei Ministeri di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, nonché all'esigenza di uniformare, unitamente all'ampliamento delle basi conoscitive, le attività di previsione, gestione, controllo e monitoraggio dei flussi di finanza pubblica;

     c) al riassetto ed alla razionalizzazione degli organismi di analisi, consulenza e studio di elevata specializzazione istituiti presso il Ministero dell'economia e delle finanze, da rendere operanti, ove ne sussista l'effettiva esigenza, presso ciascun Dipartimento o presso l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, assicurando in ogni caso l'invarianza della spesa, anche attraverso la trasformazione di funzioni dirigenziali in rapporti di lavoro o di consulenza. La predetta trasformazione può avere ad oggetto un numero di posti di livello dirigenziale non superiore, per l'intero Ministero, a quindici. Nell'attuazione del presente comma si provvede alla soppressione della Cabina di regia nazionale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, nonché degli organismi inutili;

     d) [al riordino del Servizio consultivo ed ispettivo tributario per adeguarne, in particolare, anche attraverso opportune semplificazioni, struttura organizzativa e modalità di funzionamento ai nuovi compiti assegnati al Servizio, con riferimento alle competenze del Ministero dell'economia e delle finanze] [1];

     e) alla razionalizzazione dell'attività ispettiva e delle relative strutture, assicurando che i servizi ispettivi del Ministero già esistenti svolgano i loro compiti nelle materie di competenza del Dipartimento dal quale dipendono.

 

          Art. 3. Disposizioni transitorie e finali

     1. In relazione alle prioritarie esigenze di controllo e di monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica ed in attesa dei provvedimenti di revisione dell'assetto organizzativo del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 2:

     a) il Ministro dell'economia e delle finanze può procedere al conferimento di incarichi di consulenza, con le modalità previste dalla normativa vigente, a soggetti di comprovata professionalità estranei all'amministrazione, su materie di competenza dei Dipartimenti, con contestuale indisponibilità di posti di funzione dirigenziale equivalenti sul piano finanziario, da individuare con decreto ministeriale. La predetta indisponibilità può avere ad oggetto un numero di posti di livello dirigenziale non superiore, per l'intero Ministero, a quindici;

     b) gli Uffici centrali del bilancio presso i Ministeri di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, si configurano come uffici di livello dirigenziale generale. Sono contestualmente soppressi gli Uffici centrali del bilancio costituiti sulla base del precedente ordinamento, gli Uffici centrali di ragioneria presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo e presso l'Istituto Superiore di sanità e l'Istituto Superiore per la previdenza e la sicurezza sul lavoro, le cui competenze sono trasferite, rispettivamente, all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero degli affari esteri ed all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute, nonché l'Ufficio di ragioneria presso il Magistrato per il Po, le cui funzioni residue sono esercitate dalla Ragioneria provinciale dello Stato di Parma. I dipartimenti provinciali indicati al comma 5 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, e successive modificazioni, si configurano come uffici di livello dirigenziale non generale. Resta fermo il numero complessivo dei posti di livello dirigenziale generale del Ministero. Resta parimenti fermo il numero complessivo dei posti di livello dirigenziale non generale del Ministero;

     c) le funzioni della soppressa Commissione tecnica per la spesa pubblica continuano ad essere svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze, che può avvalersi della struttura di supporto dell'Alta Commissione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

     d) [il Comitato di coordinamento del Servizio consultivo ed ispettivo tributario è integrato dai capi dei dipartimenti del Ministero e dai direttori delle Agenzie fiscali. La partecipazione alle riunioni dello stesso è gratuita per tutti i componenti. La durata massima dell'incarico di esperto, rinnovabile per non più di una volta, è stabilita in tre anni. Il direttore è nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze tra gli esperti del Servizio e dura in carica fino ad un massimo di tre anni. Il direttore è responsabile del raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Ministro, cura l'esatta esecuzione degli studi affidati agli esperti e vigila sulla conservazione, agli atti del Servizio, degli elaborati degli esperti. Tali elaborati sono atti riservati, salvo che il Ministro non ne autorizzi la pubblicazione. Ad essi possono comunque accedere il Ministro, i capi dei Dipartimenti del Ministero, il Comandante generale della Guardia di finanza ed i direttori delle Agenzie fiscali. Ferma restando la disciplina relativa agli esperti con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi ed incarichi, si applicano agli esperti del Servizio le disposizioni di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Il numero massimo di unità di personale addetto al Servizio è ridotto da duecento a cento. In sede di prima applicazione della presente lettera:

     1) per gli incarichi in corso alla data di entrata in vigore della legge 15 luglio 2002, n. 145, il termine di tre anni decorre dalla predetta data, salvo che il termine originario dell'incarico non scada anticipatamente;

     2) per gli incarichi in corso non può essere disposto il rinnovo se abbiano avuto durata superiore a sei anni;

     3) il direttore del Servizio da ultimo nominato continua a svolgere le sue funzioni sino alla data di nomina del nuovo direttore, da effettuare entro sei mesi;

     4) con decreto non avente natura regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sei mesi, sono approvate le nuove norme di funzionamento del Servizio] [2];

     e) [i membri di diritto del comitato di coordinamento del Servizio consultivo ed ispettivo tributario costituiscono il Comitato di indirizzo strategico della Scuola superiore dell'economia e delle finanze]. La partecipazione al predetto Comitato di indirizzo è gratuita [3];

     f) della Commissione consultiva per la riscossione, operante presso l'Agenzia delle entrate, fa parte il Comandante generale della Guardia di finanza o, in sua sostituzione, un ufficiale generale di tale Corpo;

     g) è istituita, presso l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, in sostituzione degli organismi e delle commissioni che esercitano compiti analoghi, una Commissione per la trasparenza dei giochi, con il compito di vigilare sulla regolarità dell'esercizio dei giochi, di esprimere pareri su questioni giuridiche attinenti alla materia, anche in ordine alla risoluzione in via amministrativa, nei casi previsti dalla legge, delle relative contestazioni, nonché di esprimere pareri sulle modifiche normative concernenti la materia. Le risorse finanziarie utilizzate per gli organismi e le commissioni soppressi ai sensi della presente lettera nonché quelle derivanti dall'applicazione del secondo periodo della lettera d) del presente comma sono destinate al funzionamento della predetta commissione per la trasparenza dei giochi nonché all'applicazione di quanto previsto dalla lettera f) del presente comma in ordine alla Commissione consultiva per la riscossione. I compensi in favore dei componenti delle predette commissioni sono determinati, tenendo conto di quanto previsto dal periodo precedente, con decreto ministeriale.

     2. In sede di prima applicazione dell'articolo 67 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal presente decreto legislativo, ferma restando l'applicabilità ai direttori delle Agenzie fiscali dell'articolo 6, comma 2, della legge 24 luglio 2002, n. 145, il termine di durata triennale dell'incarico dei direttori e dei collegi dei revisori dei conti delle Agenzie decorre dalla data in cui le Agenzie sono state rese operative. I comitati direttivi delle Agenzie fiscali continuano ad operare sino alla costituzione dei comitati di gestione, da effettuare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

     3. All'articolo 41, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, dopo le parole: "Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca", sono aggiunte le seguenti: " e, per il comparto delle Agenzie fiscali, sentiti i direttori delle medesime".

     4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo si provvede, con le modalità previste dall'articolo 66, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, all'approvazione del nuovo statuto dell'Agenzia del demanio. Entro sessanta giorni dall'approvazione dello statuto il comitato di gestione delibera, ai sensi degli articoli 70, comma 2, e 71, comma 3, del citato decreto legislativo n. 300 del 1999, i nuovi regolamenti di contabilità e di amministrazione, da approvare con le modalità previste dall'articolo 60, comma 2, del citato decreto legislativo n. 300 del 1999.

     5. Tutti gli atti connessi alle operazioni di trasformazione dell'Agenzia del demanio in ente pubblico economico sono esclusi da ogni tributo e diritto e vengono, pertanto, effettuati in regime di neutralità fiscale. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 71 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si applicano al personale dell'Agenzia del demanio fino alla stipulazione del relativo contratto collettivo di lavoro, da riferire ad uno specifico settore individuato nello statuto. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo il personale in servizio presso l'Agenzia del demanio può optare per la permanenza nel comparto delle agenzie fiscali o per il passaggio ad altra pubblica amministrazione. In tale caso, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, il personale che esercita la predetta opzione è assegnato ad altra Agenzia fiscale o ad altra pubblica amministrazione.

     5-bis. I dipendenti in servizio all'atto della trasformazione in ente pubblico economico mantengono il regime pensionistico e quello relativo alla indennità di buonuscita secondo le regole vigenti per il personale delle pubbliche amministrazioni. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dello statuto, i predetti dipendenti possono esercitare opzione per il regime pensionistico cui è iscritto il personale assunto successivamente a detta data [4]

     6. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


[1] Lettera abrogata dall'art. 45 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133.

[2] Lettera abrogata dall'art. 45 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133.

[3] Il primo periodo della presente lettera è stato abrogato dall'art. 45 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133.

[4] Comma inserito dall'art. 30 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla L. 24 novembre 2003, n. 326.