§ 80.9.373 - D.P.R. 20 febbraio 1998, n. 38.
Regolamento recante le attribuzioni dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonché [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.9 governo e ministeri
Data:20/02/1998
Numero:38


Sommario
Art. 1.  Dipartimenti del Ministero
Art. 2.  Dipartimento del tesoro
Art. 3.  Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato
Art. 4.  Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione
Art. 5.  Dipartimento dell'amministrazione generale del personale e dei servizi del tesoro
Art. 6.  Cabina di regia nazionale
Art. 7.  Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici
Art. 8.  Conferenze di coordinamento e di indirizzo
Art. 9.  Uffici centrali del bilancio
Art. 10.  Dipartimenti provinciali
Art. 11.  Dipartimenti del Ministero e trasferimento di personale all'INPDAP
Art. 12.  Ruolo unico del personale
Art. 13.  Verifica degli assetti organizzativi
Art. 14.  Norme transitorie e finali
Art. 15.  Abrogazioni


§ 80.9.373 - D.P.R. 20 febbraio 1998, n. 38. [1]

Regolamento recante le attribuzioni dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonché disposizioni in materia di organizzazione e di personale, a norma dell'articolo 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94

(G.U. 11 marzo 1998, n. 58)

 

Capo I

Attribuzioni dei Dipartimenti e di altri organismi del Ministero

 

     Art. 1. Dipartimenti del Ministero

     1. Le competenze del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in seguito denominato Ministero, sono organizzate nei seguenti Dipartimenti:

     a) Dipartimento del tesoro;

     b) Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

     c) Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione;

     d) Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del tesoro.

 

          Art. 2. Dipartimento del tesoro

     1. Il Dipartimento del tesoro ha competenza nel settore della politica economica e finanziaria. Provvede, in particolare, nelle seguenti materie:

     a) analisi dei problemi economici, monetari e finanziari interni ed internazionali;

     b) affari economici e finanziari comunitari e internazionali, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri e del Ministero del commercio con l'estero;

     c) elaborazione delle linee di programmazione economica e finanziaria, in funzione anche dei vincoli di convergenza e di stabilità derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

     d) copertura del fabbisogno finanziario, indebitamento, gestione del debito pubblico e operazioni finanziarie, nonché analisi dei relativi andamenti e flussi;

     e) vigilanza sui mercati finanziari e sul sistema creditizio;

     f) adempimenti in materia valutaria e per il contrasto dei fenomeni del riciclaggio e dell'usura;

     g) gestione finanziaria delle partecipazioni azionarie dello Stato; esercizio dei diritti dell'azionista; cessione e collocamento sul mercato finanziario delle partecipazioni azionarie dello Stato e relativa attività istruttoria e preparatoria;

     h) consulenza per l'attività pre-deliberativa del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e relativi adempimenti di attuazione, per gli aspetti di competenza del Dipartimento;

     i) gestione della mobilità interna al Dipartimento e formazione specialistica nelle materie di competenza.

     2. Il dirigente generale preposto al Dipartimento assume la denominazione di "Direttore generale del tesoro".

 

          Art. 3. Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato

     1. Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ha competenza nel settore delle politiche di bilancio e del coordinamento e verifica degli andamenti della spesa pubblica, sulla quale esercita i controlli e le verifiche previsti dall'ordinamento, provvedendo anche alla valutazione della fattibilità e della rilevanza economico-finanziaria dei provvedimenti e delle iniziative di innovazione normativa, anche di rilevanza comunitaria, alla verifica della quantificazione degli oneri e della loro coerenza con gli obiettivi programmatici in materia di finanza pubblica. Nell'esercizio delle funzioni istituzionali provvede, in particolare, nelle seguenti materie:

     a) analisi e tecniche della previsione finanziaria; copertura finanziaria della legislazione di spesa e di minore entrata; rapporti con organismi internazionali nelle materie di competenza;

     b) formazione e gestione del bilancio dello Stato, ivi compresi gli adempimenti di tesoreria;

     c) integrazione e consolidamento della gestione per cassa del bilancio dello Stato con i relativi flussi di tesoreria; monitoraggio degli andamenti di tesoreria e dei flussi di cassa, fermo restando il pieno accesso del Dipartimento del tesoro a tutti i dati di contabilità pubblica e dei flussi di cassa;

     d) studio e analisi delle problematiche funzionali e applicative dell'informatizzazione dei dati di contabilità dello Stato e dei profili generali di informatizzazione, integrazione e consolidamento informatico dei dati di contabilità pubblica; studio, analisi e definizione delle esigenze funzionali e delle specifiche prestazioni e modalità operative che devono essere assicurate, nell'ambito del sistema informativo integrato del Ministero, per lo svolgimento dei compiti istituzionali del Dipartimento, compresi la collaborazione e il supporto per l'elaborazione delle relative procedure e per le verifiche di funzionalità dei servizi e dei processi informatici riguardanti le materie di competenza;

     e) analisi, verifica e valutazione dei costi dei servizi e dell'attività delle amministrazioni pubbliche, ai fini della programmazione finanziaria e di bilancio e della predisposizione del progetto di bilancio di previsione, ai sensi dell'articolo 4-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, anche sulla base degli elementi forniti dagli uffici centrali del bilancio e dalle ragionerie operanti presso i dipartimenti provinciali del Ministero, nonché della contabilità economica per centri di costo prevista dall'articolo 10 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;

     f) monitoraggio e coordinamento della spesa pubblica; monitoraggio e valutazione degli andamenti generali della spesa sociale; monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione dei contratti collettivi in materia di personale delle amministrazioni pubbliche; analisi e verifica del costo del lavoro pubblico; consulenza per l'attività pre-deliberativa del CIPE e relativi adempimenti di attuazione, per gli aspetti di competenza del Dipartimento;

     g) ispettorato generale e vigilanza dello Stato in materia di gestioni finanziarie pubbliche, anche attraverso i servizi ispettivi del Dipartimento, da riordinare secondo criteri di programmazione, flessibilità e decentramento, anche in relazione allo svolgimento dei compiti di cui alla lettera e);

     h) partecipazione al processo di formazione, esecuzione e certificazione del bilancio dell'Unione europea e relativi adempimenti, compresa la quantificazione dei conseguenti oneri a carico della finanza nazionale; monitoraggio complessivo dei corrispondenti flussi finanziari ed esercizio dei controlli comunitari affidati dall'Unione europea; gestione del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie istituito con la legge 16 aprile 1987, n. 183, e del Fondo di garanzia previsto dall'articolo 17, comma 6, della legge 24 giugno 1997, n. 196;

     i) gestione della mobilità interna al Dipartimento e agli uffici dipendenti e formazione specialistica nelle materie di competenza.

     2. Le funzioni istituzionali del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sono svolte dagli uffici ed organismi nei quali è articolato il Dipartimento, dagli uffici centrali di bilancio e dalle ragionerie costituite nell'ambito dei dipartimenti provinciali di cui all'articolo 10, secondo le rispettive attribuzioni. Il dirigente generale preposto al Dipartimento assume la denominazione di "Ragioniere generale dello Stato".

 

          Art. 4. Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione

     1. Il Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione, nel rispetto degli indirizzi, degli obiettivi e delle politiche degli investimenti pubblici definiti dai competenti organi politici e di Governo, ha competenza, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, in materia di programmazione economica e finanziaria e di coordinamento e verifica degli investimenti per lo sviluppo economico settoriale e territoriale ed in quello delle politiche di coesione, con particolare riguardo alle aree depresse. Nell'esercizio delle funzioni istituzionali svolge, in particolare, i seguenti compiti:

     a) provvede, d'intesa con le amministrazioni compenti e in raccordo con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, ovvero con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nei casi ivi previsti, in materia di interventi per lo sviluppo economico settoriale e territoriale, contribuendo a definire, sul piano operativo, gli obiettivi e le politiche settoriali degli investimenti pubblici e curando la programmazione economica e finanziaria degli interventi, sulla base di linee programmatiche generali deliberate dal CIPE; provvede alla diretta attuazione degli interventi di competenza del Ministero; formula al CIPE le proposte per l'individuazione degli obiettivi prioritari di sviluppo economico e sociale;

     b) coordina, per quanto di competenza, gli interventi delle amministrazioni pubbliche e vigila sul complesso dell'azione pubblica nelle aree depresse del territorio nazionale; svolge funzioni di collaborazione e di supporto nei confronti di amministrazioni, enti ed altri soggetti attuatori pubblici e privati, su richiesta e d'intesa con i predetti organismi e soggetti, in materia di promozione e attuazione delle politiche di sviluppo e di coesione, compresa l'eventuale assistenza per la programmazione, la progettazione e la gestione degli interventi;

     c) provvede alle iniziative in materia di utilizzazione dei fondi strutturali comunitari, secondo le direttive generali del CIPE e partecipa, per quanto di competenza del Dipartimento, ai processi di definizione delle relative politiche comunitarie; promuove e verifica, nel rispetto delle competenze delle singole amministrazioni pubbliche interessate, l'attuazione dei programmi che utilizzano fondi strutturali comunitari;

     d) procede, nel rispetto delle competenze delle singole amministrazioni pubbliche, allo studio e alla pianificazione degli interventi di sviluppo a livello locale, regionale e pluriregionale, con particolare riguardo alle aree depresse, e adotta le opportune iniziative per la promozione e lo sviluppo di tali aree, provvedendo alla valutazione e all'ammissione a finanziamento dei relativi progetti e all'erogazione delle agevolazioni;

     e) interviene nella promozione e nella stipula delle intese istituzionali di programma e promuove l'attivazione degli strumenti di programmazione negoziata, in particolare per incentivare gli investimenti nelle aree depresse; cura la gestione delle intese istituzionali di programma e degli altri strumenti di programmazione negoziata; a tal fine intrattiene i necessari rapporti con le amministrazioni dello Stato, le regioni e gli enti locali, enti pubblici, enti pubblici economici, società a partecipazione statale e imprenditori interessati, anche ai fini della realizzazione di opere di interesse pubblico con la partecipazione finanziaria di privati;

     f) cura l'inoltro agli organismi comunitari delle richieste di cofinanziamento;

     g) segnala agli organi competenti ad attivare le procedure per l'esercizio dei poteri sostitutivi, secondo quanto previsto dall'ordinamento, l'inerzia o il ritardo riferibili ad amministrazioni statali e ad amministrazioni ed enti regionali o locali nell'adozione dei provvedimenti necessari all'attuazione di interventi cofinanziati;

     h) definisce le esigenze funzionali e le specifiche prestazioni e modalità operative che devono essere assicurate, nell'ambito del sistema informativo integrato del Ministero, per lo svolgimento dei compiti istituzionali del Dipartimento e svolge attività di collaborazione e supporto per l'elaborazione delle relative procedure e per le verifiche di funzionalità dei servizi e dei processi informatici riguardanti le materie di competenza;

     i) provvede in materia di gestione della mobilità interna e di formazione specialistica nelle materie di competenza.

     2. Il Sistema informativo per gli investimenti territoriali (SINIT) opera come struttura di servizio del Dipartimento di cui al comma 1 e svolge i propri compiti in forma coordinata ed a supporto anche dell'attività e delle funzioni di tutti i Dipartimenti del Ministero, per quanto di rispettiva competenza.

     3. E' soppresso l'incarico di Segretario generale della programmazione economica di cui all'articolo 10 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, e successive modificazioni.

 

          Art. 5. Dipartimento dell'amministrazione generale del personale e dei servizi del tesoro

     1. Il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del tesoro ha competenza nei seguenti settori e materie:

     a) promozione, coordinamento e sviluppo delle attività di studio e di analisi della qualità dei processi e dell'organizzazione e conseguenti azioni innovative, proposte e sperimentazioni, al fine della migliore utilizzazione delle risorse umane e strumentali e dell'efficacia dei servizi finali resi agli utenti da parte del Ministero; amministrazione e affari di carattere generale; gestione contabile, relazioni con il pubblico; coordinamento dell'attività prelegislativa nelle materie di competenza del Dipartimento; coordinamento dell'informazione statistica e dei rapporti con il Servizio statistico nazionale;

     b) gestione delle risorse umane, provvedendo, in attuazione degli indirizzi e delle direttive emanate ai sensi dell'articolo 8, comma 2, alle assunzioni, al trattamento giuridico ed economico e al pensionamento del personale, nonché alla formazione generale, alle relazioni sindacali, alla contrattazione e alla mobilità, esclusa quella interna ai singoli Dipartimenti;

     c) [2]

     d) servizio delle pensioni di guerra ed assegni vari a particolari categorie, esercitando le funzioni tecniche ed amministrative connesse;

     e) servizi relativi all'erogazione di trattamenti economici a carico del bilancio dello Stato, ovvero, mediante convenzione, all'erogazione di trattamenti economici a carico di altre amministrazioni pubbliche;

     f) supporto delle conferenze di coordinamento ed indirizzo previste dall'articolo 8 e degli altri organi collegiali del Ministero per i quali non sia prevista una specifica struttura di servizio nell'ambito degli altri Dipartimenti, ovvero presso gli uffici di diretta collaborazione con l'organo di direzione politica;

     g) definizione delle specifiche esigenze funzionali e delle conseguenti prestazioni e modalità operative che devono essere assicurate, nell'ambito del sistema informativo integrato del Ministero, per lo svolgimento dei compiti istituzionali del Dipartimento; collaborazione e supporto per l'elaborazione delle relative procedure e per le verifiche di funzionalità dei servizi e dei processi informatici riguardanti le materie di competenza;

     h) gestione della mobilità interna e formazione specialistica nelle materie di competenza;

     i) adempimenti, riguardanti le competenze di più Dipartimenti, da svolgersi mediante uffici di gestione unificata ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.

 

          Art. 6. Cabina di regia nazionale [3]

 

          Art. 7. Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici [4]

     [1. Il Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici opera alle dirette dipendenze del Capo del Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione, che se ne avvale per lo svolgimento dei compiti attribuiti al Dipartimento e per l'eventuale supporto dell'attività del CIPE e, ove necessario, delle funzioni delle altre strutture del Ministero.

     2. Il Nucleo è articolato in due unità operative, rispettivamente per la valutazione e per la verifica degli investimenti pubblici. E' composto di 60 membri, compresi i due responsabili delle unità operative, nominati con decreto del Ministro per un periodo di quattro anni, rinnovabile. I responsabili delle unità operative hanno i poteri di assegnazione degli affari delle unità stesse. Il Nucleo predispone annualmente una relazione riguardante l'attività della pubblica amministrazione in materia di investimenti pubblici per lo sviluppo economico territoriale e settoriale, sulla base dell'attività svolta. La relazione è trasmessa dal Capo del Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione al Ministro, ai fini della presentazione al Parlamento [5].

     3. L'unità di valutazione degli investimenti pubblici, oltre ai compiti già previsti dall'articolo 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 878, collabora con funzione di supporto alla predisposizione e all'aggiornamento delle intese istituzionali di programma e fornisce specifiche valutazioni sulla rispondenza dei programmi e progetti di investimento agli indirizzi di politica economica, sulla fattibilità economico-finanziaria delle iniziative e sulla loro compatibilità e convenienza rispetto ad altre soluzioni, nonché sulla loro ricaduta economica e sociale nelle zone interessate. E' composta di 30 membri, compreso il responsabile dell'unità. I componenti sono scelti fra i professori ordinari ed associati e tra i ricercatori universitari, ovvero fra i dipendenti di amministrazioni dello Stato, con prevalenza fra i dipendenti dei Ministeri economici e finanziari, o tra il personale degli enti pubblici anche economici e delle società da questi controllate e tra esperti, anche appartenenti a paesi dell'Unione europea. Per tutti i componenti è richiesta un'alta, specifica e comprovata specializzazione professionale nelle discipline oggetto dell'attività istituzionale dell'organo, per il settore di competenza.

     4. L'Unità di verifica degli investimenti pubblici verifica l'attuazione dei programmi e dei progetti di investimento delle amministrazioni, enti e soggetti operanti con finanziamento pubblico, anche con riferimento agli effetti socio-economici connessi all'attuazione degli interventi, in relazione agli effetti previsti ed all'osservanza delle relative previsioni di spesa, proponendo le eventuali iniziative da adottare. Collabora con funzione di supporto alla verifica dell'attuazione delle intese istituzionali di programma. L'Unità è composta di 30 membri, compreso il responsabile dell'Unità, scelti fra i professori ordinari ed associati e tra i ricercatori universitari, ovvero fra i dipendenti di amministrazioni dello Stato, con prevalenza fra i dipendenti dei Ministeri economici e finanziari, o tra il personale degli enti pubblici anche economici e delle società da questi controllate e tra esperti, anche appartenenti a paesi dell'Unione europea. Per tutti i componenti è richiesta un'alta, specifica e comprovata specializzazione professionale nelle discipline oggetto dell'attività istituzionale dell'organo, per il settore di competenza. I componenti dell'Unità di verifica esercitano le loro funzioni con i poteri di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 17 dicembre 1986, n. 878.

     5. Le regioni e gli enti locali possono procedere al distacco presso il Nucleo, per periodi di tempo determinati, di loro funzionari per l'esame di questioni di interesse dell'ente e per l'acquisizione delle conoscenze relative ai procedimenti e alle metodologie di lavoro del Nucleo, che può anche promuovere iniziative di formazione per il personale delle regioni e degli enti locali nelle predette materie, su richiesta e d'intesa con gli enti stessi.

     6. A decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano tutti gli incarichi già conferiti ai componenti dei nuclei accorpati nel Nucleo tecnico di cui al comma 1.]

 

          Art. 8. Conferenze di coordinamento e di indirizzo

     1. E' istituita la Conferenza permanente dei capi dei Dipartimenti del Ministero. Alla Conferenza partecipa il capo di Gabinetto. La Conferenza svolge funzioni di coordinamento generale delle attività del Ministero e formula al Ministro proposte per l'emanazione di indirizzi e direttive generali diretti ad assicurare il raccordo operativo fra i Dipartimenti e lo svolgimento coordinato delle relative funzioni. Apposite sessioni della Conferenza sono dedicate al coordinamento degli uffici locali del Ministero, nonché al coordinamento delle attività informatiche, ai fini anche dell'esame e dell'approvazione della bozza di piano triennale e della relazione a consuntivo di cui al comma 2, lettera b), e al comma 4 dell'articolo 9 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39. Alle riunioni della Conferenza possono essere invitati a partecipare il presidente ed esperti dell'ISAE e della Cabina di regia nazionale, i dirigenti generali e i dirigenti ai quali sono affidate responsabilità nei settori interessati dalle singole questioni da trattare.

     2. E' istituita la Conferenza generale per le politiche del personale, formata dai dirigenti generali preposti ai Dipartimenti del Ministero e dai dirigenti preposti agli uffici, anche di livello dirigenziale non generale, con competenza in materia di personale. La Conferenza elabora le linee e le strategie generali da seguirsi in materia di politiche delle risorse umane e formula al Ministro proposte per l'emanazione dei relativi indirizzi e direttive generali, ai quali si attiene il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del tesoro.

 

          Art. 9. Uffici centrali del bilancio

     1. [Gli uffici centrali del bilancio operano alle dipendenze del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e provvedono alla tenuta delle scritture contabili e alla registrazione degli impegni di spesa risultanti dai provvedimenti assunti dagli uffici amministrativi sotto la responsabilità dei dirigenti competenti, secondo le modalità previste dall'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367. Trascorsi dieci giorni dalla registrazione dell'impegno, i provvedimenti acquistano efficacia. Entro il predetto termine l'ufficio centrale del bilancio può preannunciare all'amministrazione l'invio di osservazioni circa la legalità della spesa; tali osservazioni, ferma restando l'efficacia degli atti e la facoltà dell'amministrazione di darvi comunque esecuzione, sono comunicate all'amministrazione non oltre i successivi dieci giorni. Il dirigente responsabile dispone circa il seguito da dare al provvedimento e ne informa l'ufficio centrale del bilancio. Sono soppressi i commi 2, 3, 5 e 6 dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367] [6].

     2. Gli uffici centrali del bilancio ricevono dalle amministrazioni i dati relativi alle rilevazioni e alle risultanze della contabilità economica di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, ed effettuano gli adempimenti richiesti per la loro utilizzazione ai fini di cui all'articolo 12, comma 2, del predetto decreto legislativo. Concorrono, altresì, alla valutazione degli oneri delle funzioni e dei servizi istituzionali delle amministrazioni dello Stato e dei programmi e progetti finanziati nell'ambito delle unità previsionali di bilancio, ai fini della predisposizione del progetto di bilancio di previsione, ai sensi dell'articolo 4-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468.

     3. Presso ciascun ufficio centrale del bilancio è costituita una Conferenza permanente della quale fanno parte rappresentanti dell'ufficio centrale del bilancio e dei corrispondenti uffici dell'amministrazione interessata. La Conferenza contribuisce ad assicurare, ferme restando le rispettive funzioni, il più efficace esercizio dei compiti in materia di programmazione dell'attività finanziaria, di monitoraggio finanziario dell'attuazione delle manovre di bilancio e di valutazione tecnica dei costi e degli oneri dei provvedimenti, delle funzioni e dei servizi istituzionali e delle iniziative legislative nel settore di pertinenza dell'amministrazione. A tal fine la Conferenza elabora in sede tecnica metodologie e criteri di valutazione dei costi e degli oneri finanziari sulla base della specifica disciplina del settore e può compiere, a fini istruttori, le valutazioni relative ai provvedimenti che le sono sottoposti, con particolare riguardo alle relazioni tecniche previste dall'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468.

 

          Art. 10. Dipartimenti provinciali

     1. In coerenza con gli obiettivi fissati dalla legge 15 marzo 1997, n. 59, e fatte salve le eventuali modifiche che potranno derivare dalla riforma delle amministrazioni dello Stato disposta in attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), della legge predetta, i Dipartimenti provinciali del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nel rispetto delle autonomie e delle funzioni delle regioni e degli enti locali, svolgono in sede locale i servizi di competenza del Ministero, con riferimento anche ai fondi di provenienza comunitaria.

     2. I dipartimenti provinciali di cui al comma 1 si articolano in:

     a) ragionerie provinciali dello Stato, che svolgono, nei confronti degli organi decentrati delle amministrazioni dello Stato, le funzioni attribuite agli uffici centrali del bilancio presso i Ministeri; svolgono altresì le funzioni già espletate dalle ragionerie regionali, che sono soppresse. Le funzioni relative ad amministrazioni decentrate su base più ampia di quella provinciale sono esercitate dalla ragioneria provinciale avente sede nel capoluogo di regione;

     b) uffici, servizi, osservatori, commissioni provinciali e altre strutture destinate, in particolare, all'erogazione dei servizi e allo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 5, comma 1, lettere d) ed e), nonché, ove necessario, di altri compiti dei Dipartimenti del Ministero.

     3. Le ragionerie provinciali costituite presso i dipartimenti di cui al comma 1, aventi sede nel capoluogo di regione, oltre ai compiti di cui al comma 2, lettera a), svolgono compiti di supporto ed operativi per l'attuazione in sede locale delle politiche di sviluppo e di coesione, con particolare riguardo alle aree depresse, secondo le direttive del competente Dipartimento. Provvedono, in particolare, a curare i rapporti con le regioni, gli enti locali, gli enti pubblici regionali e locali, le società locali a partecipazione pubblica, gli imprenditori privati e gli altri soggetti interessati al fine di promuovere gli strumenti di programmazione negoziata e gli investimenti nelle aree depresse. Propongono e attuano le iniziative e gli adempimenti necessari per la piena utilizzazione dei fondi strutturali comunitari e collaborano al monitoraggio e alla verifica dei programmi che utilizzano i fondi predetti; contribuiscono ad assicurare, a richiesta e d'intesa con le amministrazioni regionali e gli altri enti e soggetti attuatori degli interventi, la collaborazione e il supporto per l'esercizio da parte del Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione dei compiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b). I componenti del Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici possono essere assegnati a svolgere le proprie funzioni presso i dipartimenti di cui al presente articolo, anche per periodi determinati, in relazione a specifiche esigenze delle singole realtà locali ed alla necessità di assistere le amministrazioni nelle attività di pianificazione, programmazione e progettazione degli interventi ovvero per diffondere e migliorare la conoscenza delle tecniche operative e di valutazione e verifica economica a livello locale.

     4. Le strutture di cui al comma 2 sono organicamente inserite, a decorrere dalla definitiva introduzione del ruolo unico del personale previsto dall'articolo 12, nel Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del tesoro e dipendono funzionalmente dai Dipartimenti centrali cui afferiscono i compiti e i servizi svolti in sede locale. Il dirigente preposto al Dipartimento provinciale coordina i servizi e risponde della loro funzionalità ai Dipartimenti centrali di rispettiva pertinenza. Le ragionerie provinciali di cui al comma 2, lettera a), nello svolgimento dei compiti riguardanti la gestione del bilancio e il rendiconto generale dello Stato, rispondono direttamente ed operativamente al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nell'ambito della necessaria integrazione tecnica, giuridica e funzionale dei relativi processi e delle responsabilità che vi sono unitariamente connesse.

     5. Ai dipartimenti provinciali dei capoluoghi di regione di Bari, Bologna, Cagliari, Catanzaro, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia sono preposti dirigenti generali di livello C.

 

Capo II

Disposizioni in materia di organizzazione e di personale

 

          Art. 11. Dipartimenti del Ministero e trasferimento di personale all'INPDAP

     1. Ai Dipartimenti di cui all'articolo 1 sono preposti dirigenti generali di livello B.

     2. Il personale delle direzioni provinciali del Tesoro, già assegnato all'espletamento delle funzioni demandate all'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) ai sensi dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335, è trasferito all'Istituto stesso, previa convenzione organizzativa con il Ministero, mediante accordo di mobilità ai sensi dell'articolo 35, comma 8, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche e integrazioni.

     3. Con decreto del Ministro, emanato ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, sono individuati gli adempimenti di competenza di più Dipartimenti del Ministero, ai quali si provvede mediante uffici di gestione unificata, operanti presso il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del tesoro.

 

          Art. 12. Ruolo unico del personale

     1. Il personale del Ministero è inquadrato in un ruolo unico, articolato in aree dipartimentali e, nel loro ambito, in figure professionali che riflettono le esigenze funzionali ed operative dei vari servizi ed uffici, nel rispetto delle normative anche contrattuali in materia.

     2. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento si procede alla graduale soppressione dei ruoli esistenti e all'inquadramento del personale nel ruolo unico previsto dal comma 1, conservando, in sede di primo inquadramento, la collocazione del personale nelle aree dipartimentali ai quali si riferiscono i soppressi ruoli di appartenenza.

 

          Art. 13. Verifica degli assetti organizzativi

     1. In relazione all'attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59, e comunque entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, si provvede alla verifica degli assetti organizzativi e della loro rispondenza alle esigenze operative del Ministero, anche con riferimento alla distribuzione delle risorse umane fra i Dipartimenti centrali e gli uffici locali, procedendo all'eventuale adozione delle necessarie misure, nel rispetto delle disposizioni vigenti, ivi comprese quelle di natura contrattuale.

 

Capo III

Norme finali e transitorie e abrogazioni

 

          Art. 14. Norme transitorie e finali

     1. Fino alla piena integrazione dei sistemi informativi del Ministero, e comunque non oltre il 31 dicembre 1998, i documenti attraverso i quali le sezioni di tesoreria provinciale rendono conto, anche mediante l'utilizzo di strumenti e procedure informatiche, delle operazioni di entrata e di uscita per tutte le contabilità loro affidate continuano ad essere trasmessi simultaneamente al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, alle ragionerie competenti ed al Dipartimento del tesoro, per l'esercizio delle funzioni di rispettiva competenza.

     2. Le metodologie e i criteri di monitoraggio in materia di fondi strutturali comunitari sono stabiliti, anche sulla base di indirizzi generali fissati dal CIPE, d'intesa fra i capi dei Dipartimenti della Ragioneria generale dello Stato e delle politiche di sviluppo e di coesione e il presidente della Cabina di regia nazionale, nell'ambito della Conferenza permanente dei Capi dei Dipartimenti del Ministero prevista dall'articolo 8.

 

          Art. 15. Abrogazioni

     1. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono o restano abrogati:

     a) l'articolo 64 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

     b) l'articolo 289 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

     c) il regio decreto-legge 29 giugno 1924, n. 1036, e le relative norme di attuazione emanate con decreto ministeriale 12 agosto 1924 (in Gazzetta Ufficiale n. 193 del 18 agosto 1924);

     d) la legge 26 luglio 1939, n. 1037, con esclusione degli articoli 3, 7 e 8;

     e) gli articoli 12, 15, primo comma, lettera a), 17-bis, limitatamente alla denominazione "Ragionerie regionali dello Stato", e 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544;

     f) gli articoli 2, 3, 4 e 5 della legge 16 agosto 1962, n. 1291;

     g) l'articolo 3 della legge 13 luglio 1965, n. 883, limitatamente all'istituzione della ragioneria regionale dello Stato con sede in Campobasso;

     h) gli articoli 4, 5, 6, 7 e 10 della legge 27 febbraio 1967, n. 48;

     i) l'articolo 4, commi primo, secondo, sesto, settimo, ottavo e nono, della legge 26 aprile 1982, n. 181;

     l) l'articolo 19, comma ottavo, della legge 22 dicembre 1984, n. 887;

     m) l'articolo 1 della legge 7 agosto 1985, n. 427;

     n) l'articolo 10, commi primo e quarto, della legge 7 agosto 1985, n. 428;

     o) l'articolo 1, comma 2, della legge 27 novembre 1991, n. 378;

     p) l'articolo 1, comma 4, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367;

     q) l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 573.

 


[1] Abrogato dall'art. 26 del D.P.R. 30 gennaio 2008, n. 43, con l'esclusione degli articoli 9 e 15.

[2] Lettera soppressa dall'art. 1 del D.P.R. 22 marzo 2001, n. 147.

[3] Articolo abrogato dall'art. 8 del D.P.R. 9 febbraio 1999, n. 61.

[4] Abrogato dall'art. 21 del D.P.R. 14 novembre 2007, n. 225.

[5] Comma così modificato dall'art. 10 bis del D.L. 30 giugno 2005, n. 115, convertito dalla L. 17 agosto 2005, n. 168.

[6] Comma abrogato dall'art. 29 del D.Lgs. 30 giugno 2011, n. 123.