§ 80.9.315 - Legge 27 novembre 1991, n. 378.
Modifiche all'ordinamento del Ministero del tesoro.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.9 governo e ministeri
Data:27/11/1991
Numero:378


Sommario
Art. 1.      1. Ferme le attribuzioni del Ministro del tesoro previste dalle leggi vigenti, alla Direzione generale del tesoro sono attribuite le seguenti competenze
Art. 2.      1. Il direttore generale del tesoro coadiuva direttamente il Ministro ed assicura, sulla base delle direttive generali del Ministro, la programmazione, il coordinamento [...]
Art. 3.      1. La ripartizione in divisioni dei servizi della Direzione generale del tesoro è effettuata con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Consiglio di [...]
Art. 4.      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in annue L. 370.000.000 a decorrere dall'anno 1991, si provvede mediante riduzione dello [...]


§ 80.9.315 - Legge 27 novembre 1991, n. 378.

Modifiche all'ordinamento del Ministero del tesoro.

(G.U. 30 novembre 1991, n. 281)

 

 

     Art. 1.

     1. Ferme le attribuzioni del Ministro del tesoro previste dalle leggi vigenti, alla Direzione generale del tesoro sono attribuite le seguenti competenze:

     a) analisi dei problemi economici, monetari e finanziari interni ed internazionali; elaborazione di previsioni di breve, medio e lungo periodo nelle materie di competenza della Direzione generale; valutazione degli effetti dei provvedimenti del Tesoro;

     b) gestione della tesoreria dello Stato; contabile del portafoglio; debito pubblico; elaborazione delle previsioni di fabbisogno a cadenza mensile, annuale e pluriennale;

     c) partecipazione agli organi di istituzioni internazionali a carattere monetario e finanziario; partecipazione alla redazione e all'esecuzione di accordi e trattati internazionali aventi contenuto economico o finanziario; disciplina delle attività di investimento, partecipazioni e finanziamenti esteri in Italia e italiani all'estero; interventi riguardanti i crediti all'esportazione e alle relative assicurazioni, nonchè controllo degli enti operativi del settore; trasferimenti unilaterali e aiuti allo sviluppo; gestioni dei pagamenti all'estero;

     d) attività connesse alla politica monetaria, valutaria e creditizia; incentivazioni all'economia; ricorso ai mercati finanziari; sorveglianza dei mercati; vigilanza sull'Istituto di emissione e sull'Ufficio italiano dei cambi; vigilanza in materia di risparmio e determinazioni conseguenti alle delibere del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio; monetazione metallica e cartacea dello Stato;

     e) affari generali e servizi speciali; concessione di indennizzi dovuti a connazionali per i beni perduti all'estero a causa di guerra o di nazionalizzazioni operate da Stati esteri; contenzioso valutario; entrate del Tesoro; rimborsi; affari stralcio contratti e danni di guerra; terremotati; rimborso di rendite ad enti previdenziali; regolarizzazione di posizioni assicurative dell'INPS del personale dell'ex Africa italiana;

     e bis) gestione finanziaria dei titoli azionari di proprietà del Tesoro dello Stato; rappresentanza dell'azionista nell'assemblea societaria; attività istruttorie e preparatorie relative a operazioni di cessione e collocamento sul mercato finanziario delle partecipazioni azionarie dello Stato [1] .

     2. [2].

     3. A ciascun servizio è preposto un dirigente generale di livello di funzione C.

     4. La Direzione generale del debito pubblico e la Direzione generale dei servizi speciali e del contenzioso sono soppresse e le relative competenze sono attribuite alla Direzione generale del tesoro.

 

          Art. 2.

     1. Il direttore generale del tesoro coadiuva direttamente il Ministro ed assicura, sulla base delle direttive generali del Ministro, la programmazione, il coordinamento e l'efficacia dell'azione dei servizi della Direzione generale, anche verificandone i risultati, sui quali deve riferire con periodicità al Ministro.

     2. Al direttore generale del tesoro spetta il livello di funzione B.

     3. Il consiglio di esperti di cui all'art. 10 della legge 7 agosto 1985, n. 428, e gli ispettori centrali del tesoro operano alle dirette dipendenze del direttore generale del tesoro.

 

          Art. 3.

     1. La ripartizione in divisioni dei servizi della Direzione generale del tesoro è effettuata con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Consiglio di amministrazione; con lo stesso decreto sono fissati l'organizzazione ed il funzionamento dell'ufficio ispettivo centrale.

     2. Il numero delle divisioni dell'Amministrazione centrale del tesoro resta immutato.

     3. Il quadro A della tabella VII allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, come modificato ai sensi dell'art.4 della legge 7 agosto 1985, n. 428, è sostituito da quello allegato alla presente legge.

     4. La Direzione generale degli affari generali e del personale provvede, d'intesa con la Direzione generale del tesoro, alla selezione, alla formazione e all'aggiornamento professionale del personale a questa destinato, secondo criteri e modalità definiti di concerto con il Dipartimento della funzione pubblica.

 

          Art. 4.

     1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in annue L. 370.000.000 a decorrere dall'anno 1991, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991 all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento "Riforma della dirigenza statale".

     2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Tabella.

     (Omissis)


[1]  Lettera aggiunta dall'art. 12 del D.L. 31 maggio 1994, n. 332.

[2]  Comma abrogato dall'art. 14 del D.Lgs. 5 dicembre 1997, n. 430, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'art. 3 dello stesso D.Lgs.430/1997 e dall'art. 15 del D.P.R. 20 febbraio 1998, n. 38.