§ 50.3.22 – L. 13 luglio 1965, n. 883.
Istituzione nella Regione del Molise di uffici ed organi regionali dello Stato e di una Delegazione regionale della Corte dei conti.


Settore:Normativa nazionale
Materia:50. Giurisdizione
Capitolo:50.3 giurisdizione contabile
Data:13/07/1965
Numero:883


Sommario
Art. 1.      Nella Regione del Molise sono istituiti, con sede in Campobasso, i seguenti uffici regionali ed organi collegiali
Art. 2.      L'Ispettorato provinciale del lavoro e l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, esistenti in Campobasso, assumono la denominazione, rispettivamente [...]
Art. 3. 
Art. 4.      Gli uffici ed organi predetti esercitano nell'ambito regionale le funzioni attribuite ai corrispondenti uffici ed organi esistenti nelle altre Regioni
Art. 5.      L'istituzione degli uffici ed organi di cui agli artt. 1, 2 e 3 è attuata entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. La data di inizio del loro [...]
Art. 6.      Gli atti relativi ad affari interessanti il territorio della Regione del Molise pendenti presso uffici ed organi regionali situati fuori della Regione medesima, alla [...]
Art. 7.      In relazione alla istituzione del Provveditorato regionale alle opere pubbliche, di cui all'art. 1, i posti assegnati al coefficiente 900 con l'art. 1, primo comma, [...]
Art. 8.      All'onere derivante dal precedente articolo ed a quello per i locali dei nuovi uffici ed organi istituiti con la presente legge, valutati per l'anno 1965 in lire 23 [...]


§ 50.3.22 – L. 13 luglio 1965, n. 883.

Istituzione nella Regione del Molise di uffici ed organi regionali dello Stato e di una Delegazione regionale della Corte dei conti.

(G.U. 29 luglio 1965, n. 188).

 

     Art. 1.

     Nella Regione del Molise sono istituiti, con sede in Campobasso, i seguenti uffici regionali ed organi collegiali:

     Provveditorato regionale alle opere pubbliche e Comitato tecnico-amministrativo presso il Provveditorato stesso, dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici;

     Ispettorato compartimentale dell'agricoltura, Ispettorato regionale delle foreste e Comitato regionale dell'agricoltura e delle foreste, dipendenti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

     Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e Comitato regionale coordinamento trasporti, dipendenti dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile.

 

          Art. 2.

     L'Ispettorato provinciale del lavoro e l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, esistenti in Campobasso, assumono la denominazione, rispettivamente di Ispettorato regionale del lavoro e di Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione.

 

          Art. 3. [1]

     Sono istituite, con sede in Campobasso, la Ragioneria regionale dello Stato per il Molise, dipendente dal Ministero del tesoro, e la Delegazione regionale della Corte dei conti per il Molise.

 

          Art. 4.

     Gli uffici ed organi predetti esercitano nell'ambito regionale le funzioni attribuite ai corrispondenti uffici ed organi esistenti nelle altre Regioni.

 

          Art. 5.

     L'istituzione degli uffici ed organi di cui agli artt. 1, 2 e 3 è attuata entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. La data di inizio del loro funzionamento verrà resa nota mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Foglio degli annunzi legali e nell'albo della provincia di Campobasso e negli albi dei Comuni della Provincia medesima.

     Alla data di inizio di funzionamento degli uffici ed organi stessi cessano, relativamente al territorio della Regione del Molise, tutte le competenze esercitate dai corrispondenti uffici ed organi situati in altre Regioni.

 

          Art. 6.

     Gli atti relativi ad affari interessanti il territorio della Regione del Molise pendenti presso uffici ed organi regionali situati fuori della Regione medesima, alla data di inizio di funzionamento degli uffici ed organi di cui alla presente legge, sono trasmessi a questi ultimi.

 

          Art. 7.

     In relazione alla istituzione del Provveditorato regionale alle opere pubbliche, di cui all'art. 1, i posti assegnati al coefficiente 900 con l'art. 1, primo comma, della legge 4 marzo 1958, n. 131, concernente la dotazione organica delle carriere direttive dell'Amministrazione dei lavori pubblici, sono aumentati di una unità.

 

          Art. 8.

     All'onere derivante dal precedente articolo ed a quello per i locali dei nuovi uffici ed organi istituiti con la presente legge, valutati per l'anno 1965 in lire 23 milioni, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, destinato a fronteggiare gli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

     Agli oneri per il funzionamento degli stessi uffici ed organi si provvede con i normali stanziamenti degli stati di previsione della spesa delle Amministrazioni competenti.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


[1] Il presente articolo è stato abrogato, limitatamente all'istituzione della ragioneria regionale dello Stato con sede in Campobasso, per effetto dell'art. 14 del D.Lgs. 5 dicembre 1997, n. 430 e dell'art. 15 del D.P.R. 20 febbraio 1998, n. 38.