§ 57.7.690 - D.P.R. 7 agosto 2019, n. 143.
Regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.7 personale
Data:07/08/2019
Numero:143


Sommario
Art. 1.  Definizioni
Art. 2.  Programmazione e reclutamento del personale
Art. 3.  Collaborazioni tra Istituzioni
Art. 4.  Procedure di reclutamento per esami e titoli del personale docente a tempo indeterminato
Art. 5.  Reclutamento del personale docente a tempo determinato
Art. 6.  Incarichi di insegnamento
Art. 7.  Reclutamento del personale amministrativo e tecnico
Art. 8.  Disposizioni finali, transitorie e abrogazioni


§ 57.7.690 - D.P.R. 7 agosto 2019, n. 143.

Regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM.

(G.U. 16 dicembre 2019, n. 294)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 33, sesto comma, 87, quinto comma, e 117, sesto comma, della Costituzione;

     Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante la riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati e, in particolare, l'articolo 2, comma 7, lettera e), il quale demanda ad uno o più regolamenti, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le procedure di reclutamento del personale del settore dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM);

     Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e, in particolare, l'articolo 19, comma 01;

     Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e, in particolare, l'articolo 17, comma 2;

     Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado e, in particolare, l'articolo 270;

     Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti e, in particolare, l'articolo 1, comma 27;

     Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, recante modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e), e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l), m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, e, in particolare, l'articolo 20, comma 9, secondo periodo, ai sensi del quale «Fino all'adozione del regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.»;

     Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 e, in particolare, l'articolo 1, commi 652, 653, 654, 655 e 1146;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, recante criteri per l'autonomia statutaria regolamentare e organizzativa delle Istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508;

     Vista l'informativa alle organizzazioni sindacali rappresentative del comparto AFAM in data 22 settembre 2017;

     Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca in data 14 agosto 2018, prot. n. 597, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 655, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha definito le modalità per l'inserimento del personale docente in apposite graduatorie nazionali per l'attribuzione di incarichi a tempo indeterminato e determinato;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 novembre 2018;

     Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 aprile 2019;

     Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 31 luglio 2019;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

 

     Emana

     il seguente regolamento:

 

Art. 1. Definizioni

     1. Ai sensi del presente regolamento si intendono:

     a) per legge, la legge 21 dicembre 1999, n. 508, concernente la riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati;

     b) per Istituzioni, l'Accademia nazionale di arte drammatica, l'Accademia nazionale di danza, le Accademie di belle arti statali, gli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), i Conservatori di musica e gli Istituti musicali pareggiati;

     c) per Ministro, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

     d) per Ministero, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

     e) per CNAM, il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale;

     f) per settori artistico-disciplinari, gli ambiti disciplinari determinati ai sensi dell'articolo 3-quinquies del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1.

 

     Art. 2. Programmazione e reclutamento del personale

     1. Le Istituzioni, nell'ambito della propria autonomia didattica e organizzativa, predispongono piani triennali per la programmazione del reclutamento del personale docente e tecnico-amministrativo, a tempo indeterminato e determinato. La programmazione deve tener conto dell'effettivo fabbisogno di personale per il migliore funzionamento delle attività didattiche e dei servizi amministrativi, della propria dotazione organica, considerati i posti già vacanti e quelli disponibili nel triennio per cessazioni dal servizio, nonchè degli equilibri di bilancio.

     2. La programmazione del reclutamento del personale di cui al comma 1 è approvata dal consiglio di amministrazione su proposta del consiglio accademico entro il mese di dicembre di ogni anno con riferimento al triennio successivo e può essere aggiornata annualmente in sede di approvazione del bilancio consuntivo, e comunque, non oltre il mese di maggio, o del successivo bilancio di previsione, nonchè in ogni tempo per l'adeguamento ad eventuali modifiche della normativa statale, previo esperimento delle procedure di mobilità previste dal CCNL entro il mese di aprile.

     3. La programmazione del reclutamento del personale di cui al comma 1, a invarianza di costo complessivo della dotazione organica e nel rispetto delle risorse complessive rese disponibili ai sensi della lettera c), si conforma ai seguenti criteri:

     a) possibilità di convertire i posti di organico vacanti del personale docente in posti del personale tecnico-amministrativo e viceversa, dandone specifica motivazione in relazione alla tipologia dei servizi di supporto e all'offerta formativa delle Istituzioni, nel rispetto di una dotazione organica in cui il rapporto tra personale tecnico-amministrativo e personale docente non può comunque essere superiore allo 0,5;

     b) possibilità di convertire cattedre appartenenti a determinati settori artistico-disciplinari in altrettante cattedre appartenenti ad altri settori artistico-disciplinari, tenuto conto della domanda di formazione. La conversione è attuata nel rispetto del limite annuo del trenta per cento delle cattedre che risultano vacanti all'inizio dell'anno accademico successivo rispetto a quello in cui è stata approvata la programmazione del reclutamento del personale di cui al comma 1 e con arrotondamento all'unità superiore;

     c) destinazione al reclutamento a tempo indeterminato, con riferimento a ciascun anno accademico, in conformità alle facoltà assunzionali definite entro il mese di febbraio precedente all'inizio dell'anno accademico ed entro i limiti delle risorse a bilancio disponibili, di una spesa complessiva, calcolata parametrando le qualifiche al costo medio equivalente del docente di prima fascia, secondo quanto previsto nell'allegata tabella 1, che costituisce parte integrante del presente decreto, pari alla somma:

     1) del cento per cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell'anno accademico precedente individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

     2) di un importo non superiore al dieci per cento, per l'anno accademico 2020/2021, della spesa sostenuta nell'anno accademico 2016/2017 per i contratti a tempo determinato stipulati per la copertura dei posti vacanti nella dotazione organica, da ripartire con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

     d) obbligo di destinare annualmente, nell'ambito della programmazione di riferimento e una volta esperite le procedure di mobilità previste dal CCNL, a livello di singola Istituzione, nel rispetto dei limiti di spesa di cui alla lettera c) e nei limiti della relativa capienza, una quota pari ad almeno il trentacinque per cento del budget per le assunzioni a tempo indeterminato alla chiamata dei docenti che risultano nelle graduatorie per soli titoli e secondo il seguente ordine:

     1) nelle graduatorie nazionali ad esaurimento (GNE) di cui all'articolo 270, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

     2) nelle graduatorie nazionali di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143;

     3) nelle graduatorie nazionali di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128;

     4) nelle graduatorie nazionali ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 655, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

     e) obbligo di destinare annualmente, nell'ambito della programmazione di riferimento a livello di singola Istituzione, nel rispetto dei limiti di spesa di cui alla lettera c) e nei limiti della relativa capienza, una quota pari ad almeno il dieci per cento del budget per le assunzioni a tempo indeterminato alla chiamata di coloro che sono inseriti nelle graduatorie nazionali dei concorsi per esami e titoli (GET) di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417;

     f) obbligo di destinare annualmente, nell'ambito della programmazione di riferimento a livello di singola Istituzione, nel rispetto dei limiti di spesa di cui alla lettera c) e nei limiti della relativa capienza, una quota complessiva pari ad almeno il dieci per cento e non superiore al venti per cento del budget al reclutamento di docenti di prima fascia:

     1) per soli titoli, secondo i criteri e le modalità di cui all'articolo 4, ad esclusione della prova di cui alla lettera h) a cui concorrono i docenti di seconda fascia assunti, con selezione per esami e titoli, dall'Istituzione che bandisce la procedura con contratto a tempo indeterminato da almeno tre anni accademici;

     2) per esami e titoli, secondo i criteri e le modalità di cui all'articolo 4, a cui concorrono i docenti di seconda fascia assunti, con selezione per titoli, dall'Istituzione che bandisce la procedura con contratto a tempo indeterminato da almeno tre anni accademici. L'eventuale disponibilità di spesa non utilizzata per mancanza del vincitore delle procedure di reclutamento di cui ai numeri 1) e 2), resta nella disponibilità dell'Istituzione per essere destinata alle procedure di cui alle lettere d), e) e g);

     g) obbligo per la singola Istituzione, entro i limiti di cui alla lettera c) e con riferimento all'anno accademico 2020/2021, di destinare una quota minima del dieci per cento del budget di cui alla lettera c) al reclutamento di personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato, che sia in possesso di tutti i seguenti requisiti:

     1) risulti in servizio su posto vacante alla data di entrata in vigore del presente regolamento con contratti a tempo determinato presso l'Istituzione che procede all'assunzione;

     2) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali nazionali o di Istituto anche espletate presso Istituzioni AFAM, scolastiche o universitarie diverse da quella che procede all'assunzione;

     3) abbia maturato, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, alle dipendenze dell'Istituzione che procede all'assunzione o in altra Istituzione AFAM.

     4. Le assunzioni di personale effettuate con le procedure di cui al comma 3, lettere d) ed e), non possono superare il limite del cinquanta per cento di quelle svolte con le procedure di cui all'articolo 4.

     5. Nell'ambito delle assunzioni riferite alle graduatorie nazionali di cui al comma 3, lettere d) ed e), l'avente titolo a cui viene proposta l'assunzione da parte dell'Istituzione, individuato mediante lo scorrimento delle graduatorie, ha quindici giorni di tempo per accettare la presa di servizio, che in ogni caso avviene con l'inizio dell'anno accademico immediatamente successivo; in caso di accettazione della proposta di assunzione a tempo indeterminato, il docente è cancellato dalle graduatorie nazionali per il relativo settore artistico-disciplinare; in caso di rinuncia o di decorrenza del termine senza accettazione, il docente decade dalla graduatoria esclusivamente con riferimento all'Istituzione che ne ha proposto l'assunzione, ferma restando la permanenza nella graduatoria nazionale.

 

     Art. 3. Collaborazioni tra Istituzioni

     1. Le istituzioni, in coerenza con le proprie finalità, tenuto conto della domanda di formazione e dell'articolazione dell'offerta formativa territoriale, possono stipulare specifiche convenzioni finalizzate a:

     a) programmare procedure di reclutamento comuni;

     b) utilizzare congiuntamente il personale, con l'assenso dello stesso, definendo le modalità di ripartizione tra le due Istituzioni dell'impegno annuo dell'interessato e senza maggiori oneri a carico dello Stato.

 

     Art. 4. Procedure di reclutamento per esami e titoli del personale docente a tempo indeterminato

     1. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 e dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, lettere a), b), c) ed e), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all'articolo 35-bis, comma 1, lettera a) del medesimo decreto legislativo, le Istituzioni disciplinano, con proprio regolamento, le procedure di reclutamento del personale docente a tempo indeterminato, attraverso selezioni pubbliche per titoli ed esami, nel rispetto dei seguenti criteri e modalità:

     a) approvazione, al termine delle procedure di reclutamento, di una graduatoria composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti messi a concorso, in ordine decrescente di punteggio, in cui il punteggio massimo attribuibile è pari a cento;

     b) indizione delle procedure di selezione, distinte per settore artistico-disciplinare, relative al profilo professionale correlato alle esigenze didattiche programmate, mediante bando emanato con decreto del direttore, previa deliberazione degli organi collegiali dell'Istituzione nell'ambito delle rispettive competenze; il bando stabilisce le modalità, anche telematiche, ed i tempi per la presentazione delle domande e dei titoli da parte dei candidati. I termini di scadenza per la presentazione delle domande non possono essere inferiori ai trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'avviso del bando nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»;

     c) pubblicazione dei bandi sul sito dell'Istituzione e del Ministero, nonchè pubblicazione dell'avviso di adozione degli stessi nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»;

     d) previsione di commissioni giudicatrici composte da tre membri, in maggioranza esterni all'Istituzione ovvero che, almeno negli ultimi tre anni, non hanno avuto rapporti di servizio con l'Istituzione, nominati con decreto del direttore dell'Istituzione che ha bandito la procedura, di cui:

     1) uno individuato con delibera adottata a maggioranza assoluta dal consiglio di amministrazione nell'ambito di una lista di almeno quattro nominativi, proposta dal consiglio accademico, di docenti del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale, appartenenti al settore artistico-disciplinare oggetto della valutazione comparativa, ovvero, in caso di comprovata indisponibilità degli stessi, di docenti titolari di altro settore della stessa area disciplinare, appartenenti al ruolo della I fascia da almeno tre anni;

     2) due sorteggiati dal Ministero, di cui uno al quale affidare il ruolo di presidente, nell'ambito di un albo appositamente costituito con decreto ministeriale con validità triennale e composto da soggetti, di cui almeno uno appartenente alle Istituzioni AFAM, di comprovata competenza nel settore artistico-disciplinare attestata dal possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

     2.1. appartenere al ruolo della I fascia dei docenti AFAM da almeno cinque anni ed aver conseguito riconoscimenti o incarichi almeno di livello nazionale nell'ambito della disciplina del concorso;

     2.2. essere appartenuti al ruolo della I fascia dei docenti AFAM per almeno dieci anni per il personale collocato in quiescenza e aver conseguito riconoscimenti o incarichi almeno di livello nazionale nell'ambito della disciplina del concorso;

     2.3. aver svolto qualificate attività professionali in campo artistico in materie attinenti la disciplina del concorso;

     e) previsione della individuazione di tre componenti supplenti nel rispetto delle modalità di scelta e del possesso dei requisiti di cui alla lettera d);

     f) partecipazione alle procedure di selezione per coloro che siano in possesso almeno del diploma accademico di I livello o di laurea;

     g) valutazione dei seguenti titoli, cui riservare almeno 50 punti e non più di 60:

     1) presenza nelle graduatorie nazionali di cui all'articolo 2, comma 3, lettere d) ed e), anche graduando il punteggio in relazione all'affinità con il settore artistico-disciplinare messo a concorso (minimo 5 punti e massimo 10 punti);

     2) titoli di studio e culturali di alta qualificazione, graduati secondo l'attinenza al settore artistico-disciplinare messo a concorso (minimo 10 punti e massimo 20 punti);

     3) attività di insegnamento svolta con contratti a tempo determinato nei precedenti dieci anni o con contratti a tempo indeterminato di II fascia, con possibilità di graduare il punteggio in relazione all'anzianità di servizio e all'affinità con il settore artistico-disciplinare messo a concorso (minimo 5 punti e massimo 10 punti);

     4) qualificate esperienze a livello nazionale nell'attività di produzione artistica, scientifica o professionale nei precedenti dieci anni (minimo 5 punti e massimo 10 punti);

     5) qualificate esperienze a livello internazionale nell'attività di produzione artistica, scientifica o professionale nei precedenti dieci anni (minimo 5 punti e massimo 15 punti);

     6) premi e riconoscimenti nazionali per attività artistica, scientifica o professionale nei precedenti dieci anni (minimo 5 punti e massimo 10 punti);

     7) premi e riconoscimenti internazionali per attività artistica, scientifica o professionale nei precedenti dieci anni (minimo 5 punti e massimo 15 punti);

     h) svolgimento di una prova didattica a carattere teorico o pratico in relazione alla tipologia di insegnamento, cui riservare almeno 40 punti e non più di 50, della durata di 45 minuti, cui sono ammessi esclusivamente i candidati che ottengono almeno 25 punti nella valutazione dei titoli;

     i) previsione che, dieci giorni prima dello svolgimento della prova didattica di cui alla lettera h), i candidati che sono ammessi alla stessa scelgano un tema tra i due sorteggiati nell'ambito di una terna di argomenti predisposti dalla commissione in fase di determinazione dei criteri di valutazione dei candidati, attinenti al settore artistico-disciplinare;

     l) previsione che, nell'ambito della valutazione dei titoli e della prova didattica, laddove pertinente, la commissione utilizzi come criteri di riferimento per esprimere le proprie valutazioni:

     1) l'originalità dei contenuti, della ricerca e della produzione, delle competenze disciplinari e metodologiche anche in relazione alla evoluzione dei linguaggi;

     2) la congruità e la continuità temporale dell'attività professionale con il settore artistico-disciplinare per il quale è bandita la procedura di valutazione;

     3) la qualità dei risultati e delle esperienze, valorizzando in particolare quelli ottenuti in ambito internazionale;

     m) partecipazione obbligatoria ai lavori delle commissioni per i componenti, fatti salvi i casi di forza maggiore;

     n) incompatibilità, per i membri del CNAM, i presidenti e i direttori delle Istituzioni del sistema artistico e musicale, ad essere componenti delle commissioni giudicatrici;

     o) divieto per i componenti delle commissioni giudicatrici di far parte di altre commissioni nella stessa Istituzione, per un periodo di due anni decorrente dalla data del decreto di nomina;

     p) previsione che la partecipazione a commissioni non dà diritto a compensi o gettoni di presenza, salvo il rimborso delle spese a carico delle singole Istituzioni;

     q) previsione che le dimissioni di un componente di una commissione giudicatrice per sopravvenuti impedimenti devono essere adeguatamente motivate e documentate e hanno effetto solo dopo il decreto di accettazione da parte del direttore;

     r) applicazione delle incompatibilità di cui all'articolo 51 del codice di procedura civile;

     s) previsione che dalla data di pubblicazione del decreto di nomina della commissione giudicatrice decorre il termine di trenta giorni, a pena di inammissibilità, per la presentazione al direttore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari;

     t) previsione che le commissioni giudicatrici determinino i criteri di massima e le procedure per lo svolgimento della valutazione comparativa dei candidati, che vengono pubblicizzati mediante affissione all'albo dell'Istituzione e sul sito istituzionale, almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori;

     u) previsione che le commissioni possano avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale, previa autorizzazione del direttore dell'Istituzione che ha indetto la procedura;

     v) previsione che il giudizio della commissione, distinto per ciascun candidato, attenga alla valutazione dei titoli ed alla prova didattica e che al termine dei lavori la commissione, tenuto conto dei giudizi individuali espressi su ciascun candidato, proceda alla valutazione comparativa dei candidati e con deliberazione motivata assunta a maggioranza dei componenti, approvi la graduatoria ed individui il vincitore della selezione;

     z) previsione che il direttore con proprio decreto accerti, entro trenta giorni dalla trasmissione dei verbali, la regolarità della procedura e degli atti e provveda all'assunzione del vincitore, previa delibera del consiglio di amministrazione; nel caso in cui riscontri irregolarità, il direttore rinvia, con provvedimento motivato, gli atti alla commissione, assegnandole un termine non superiore a trenta giorni per il riesame.

 

     Art. 5. Reclutamento del personale docente a tempo determinato

     1. Dall'anno accademico 2020/2021 e nel rispetto di quanto previsto all'articolo 2, per sopperire temporaneamente ad esigenze didattiche cui non si possa far fronte con il personale di ruolo, e comunque entro il limite delle dotazioni organiche, si provvede all'attribuzione di contratti di insegnamento di durata annuale, rinnovabili soltanto per altri due anni accademici.

     2. I contratti di cui al comma 1 sono attribuiti a coloro che risultano nelle seguenti graduatorie, individuati mediante lo scorrimento delle stesse e secondo il seguente ordine:

     a) graduatorie nazionali ad esaurimento (GNE) di cui all'articolo 270, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

     b) graduatorie nazionali dei concorsi per esami e titoli (GET) di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417;

     c) graduatorie nazionali di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143;

     d) graduatorie di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128;

     e) graduatorie nazionali a esaurimento di cui all'articolo 1, comma 655, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

     3. In caso di esaurimento delle graduatorie di cui al comma 2, gli incarichi di cui al comma 1 sono attribuiti mediante procedure di selezione disciplinate dalle istituzioni, con proprio regolamento, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 35, comma 3, lettere a), b), c) ed e), limitatamente ai divieti di partecipazione alle commissioni ivi previsti e dell'articolo 35-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonchè dei seguenti criteri e modalità:

     a) indizione delle procedure, distinte per settore artistico-disciplinare e relative al profilo professionale correlato alle esigenze didattiche programmate, mediante bando emanato con decreto del direttore, previa deliberazione degli organi collegiali dell'Istituzione nell'ambito delle rispettive competenze; il bando stabilisce le modalità, anche telematiche, e i tempi per la presentazione delle domande e dei titoli da presentare da parte dei candidati. I termini di scadenza per la presentazione delle domande non possono essere inferiori a trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'avviso del bando sul sito dell'istituzione;

     b) previsione che le procedure di selezione siano per titoli e prova didattica o, in ragione delle peculiarità dell'insegnamento e a seguito di motivata decisione del consiglio accademico, esclusivamente per titoli; nel caso di selezione per titoli e prova didattica il punteggio massimo complessivo, pari a 100 punti, deve essere riservato per almeno 40 punti ai titoli e almeno 40 punti alla prova didattica;

     c) pubblicazione dei bandi sul sito dell'Istituzione e del Ministero;

     d) partecipazione alle procedure di coloro che siano in possesso almeno di diploma accademico di I livello o di laurea;

     e) nell'ambito di quanto previsto alla lettera b) sono ritenuti valutabili i seguenti titoli:

     1) eventuale presenza in graduatorie nazionali ad esaurimento a tempo indeterminato su un settore artistico disciplinare ritenuto affine;

     2) titoli di studio e culturali di alta qualificazione;

     3) attività di insegnamento svolta con contratti a tempo determinato nei precedenti dieci anni con possibilità di graduare il punteggio in relazione all'affinità con il settore disciplinare messo a concorso;

     4) qualificate esperienze a livello nazionale e internazionale nell'attività di produzione artistica, scientifica o professionale nei precedenti dieci anni;

     5) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività artistica, scientifica o professionale nei precedenti dieci anni;

     f) previsione che le commissioni giudicatrici siano composte da tre componenti, di cui almeno uno esterno all'istituzione ovvero che, almeno negli ultimi tre anni, non abbia avuto rapporti di servizio con l'Istituzione, individuati con delibera adottata a maggioranza assoluta dal consiglio di amministrazione nell'ambito di una lista di almeno sei nominativi, proposta dal consiglio accademico, di docenti del sistema dell'Alta formazione artistica e musicale, appartenenti al settore artistico-disciplinare o affine, oggetto della selezione, e appartenenti al ruolo della I fascia da almeno tre anni;

     g) previsione che per quanto non diversamente previsto dal presente articolo si applichino, nell'ambito dei regolamenti di cui al comma 3, i principi previsti dall'articolo 4.

 

     Art. 6. Incarichi di insegnamento

     1. In relazione a peculiari e documentate esigenze didattiche cui non è possibile far fronte con il personale di ruolo o con contratto a tempo determinato rientrante nella dotazione organica di diritto, previa proposta del consiglio accademico e delibera del consiglio di amministrazione e comunque senza vincolo di subordinazione e comunque per un impegno annuale non superiore al 70 per cento dell'impegno orario annuo previsto dal CCNL per il personale di ruolo, le Istituzioni possono procedere al conferimento di incarichi di insegnamento relativi a specifici moduli didattici a professionisti ed esperti di riconosciuta esperienza e competenza, nel limite percentuale previsto dall'articolo 8, comma 2, attraverso contratti stipulati ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile secondo le seguenti modalità:

     a) conferimento di incarichi a titolo retribuito di durata non superiore ad un triennio con esperti che abbiano acquisito una riconosciuta qualificazione artistica e professionale;

     b) espletamento di procedure disciplinate con propri regolamenti che assicurano la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti, finalizzate a conferire incarichi di insegnamento retribuiti, anche pluriennali.

     2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono definiti gli importi massimi dei compensi per il conferimento degli incarichi di cui alle lettere a) e b) del comma 1. La somma ad essi riservata non deve superare il quaranta per cento delle entrate correnti dell'Istituzione senza vincolo di destinazione.

     3. Nel caso in cui gli incarichi di insegnamento siano conferiti, su posti vacanti e disponibili, al personale dipendente da enti lirici o da altre istituzioni di produzione musicale, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 273 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Gli oneri gravano sullo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per la parte riguardante le spese per contratti di collaborazione stipulati dagli istituti superiori di studi musicali e coreutici e dalle accademie di belle arti.

 

     Art. 7. Reclutamento del personale amministrativo e tecnico

     1. Il reclutamento del personale amministrativo e tecnico è informato a criteri di imparzialità, oggettività e trasparenza e si svolge mediante procedure selettive volte a garantire l'efficacia, l'efficienza, l'economicità e la celerità di espletamento, anche avvalendosi delle più aggiornate tecniche di valutazione delle conoscenze, delle capacità e delle attitudini tecniche, professionali e gestionali e del più ampio impiego di strumenti di preselezione e di elaborazione dei dati.

     2. I requisiti generali per la partecipazione alle procedure concorsuali e i criteri per la formazione delle commissioni sono quelli previsti dalla normativa vigente per le amministrazioni pubbliche e, in particolare, dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

     3. I bandi di concorso, nel rispetto della normativa contrattuale vigente, indicano:

     a) i profili professionali richiesti con l'indicazione delle principali funzioni da svolgere nell'ambito dell'organizzazione dell'Istituzione;

     b) i titoli di studio specifici richiesti per l'accesso ai posti da ricoprire;

     c) i punteggi previsti per lo svolgimento delle selezioni, avendo cura, in caso di selezioni per titoli ed esami, di riservare almeno i due terzi del punteggio alle prove.

     4. In relazione a peculiari e documentate esigenze amministrative o tecniche, cui non è possibile far fronte con il personale di ruolo o con contratto a tempo determinato rientrante nella dotazione organica di diritto, previa delibera del consiglio di amministrazione e comunque senza vincolo di subordinazione, le Istituzioni possono procedere al conferimento di incarichi attraverso contratti stipulati ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile.

 

     Art. 8. Disposizioni finali, transitorie e abrogazioni

     1. In sede di prima applicazione, ai fini della definizione degli indici di costo medio equivalente di cui all'articolo 2, comma 3, lettera c), si applica la allegata tabella 1, che costituisce parte integrante del presente decreto. La medesima tabella è aggiornata ad ogni aggiornamento contrattuale con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

     2. Tenuto conto delle peculiarità didattiche e organizzative degli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA) a questi ultimi si applicano i criteri di cui all'articolo 2, comma 3, ma non le percentuali di cui al medesimo comma 3, lettere a), d), e), f) e g); i predetti Istituti e l'Accademia nazionale di arte drammatica non possono destinare annualmente una somma superiore all'80 per cento delle entrare correnti senza vincolo di destinazione alla stipula di contratti di insegnamento mediante le procedure di cui all'articolo 6.

     3. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dall'anno accademico 2020/2021. In sede di prima attuazione la programmazione del reclutamento del personale di cui all'articolo 2 è approvata dal consiglio di amministrazione su proposta del consiglio accademico entro il 31 dicembre 2019.

     4. A decorrere dall'anno accademico 2020/2021, sono abrogati [1]:

     a) l'articolo 19, comma 3-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128;

     b) l'articolo 1-quater, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27;

     c) l'articolo 270 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e l'articolo 3 della legge 3 maggio 1999, n. 124, fatte salve le graduatorie di cui al citato articolo 270, comma 1, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto;

     d) l'articolo 4 del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, fatte salve le graduatorie ivi previste vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

     5. All'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, il comma 7 è sostituito dal seguente: «7. La definizione dell'organico del personale di cui al comma 6, lettera d), è approvata con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica.».

 

Registrato alla Corte dei conti il 21 novembre 2019  Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 3207

 

     TABELLA 1

     (di cui all'articolo 2, comma 3, lettera c)

 

     INDICI DI COSTO MEDIO EQUIVALENTE

     DELLE QUALIFICHE AFAM PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO

 

 

     INDICI DI COSTO MEDIO EQUIVALENTE

     DELLE QUALIFICHE AFAM PERSONALE A TEMPO DETERMINATO

 


[1] Le abrogazioni si applicano a decorrere dall'anno accademico 2025/2026 per effetto dell'art. 3 quater del D.L. 9 gennaio 2020, n. 1, convertito dalla L. 5 marzo 2020, n. 12.