§ 80.9.510 - D.P.R. 3 luglio 2003, n. 227.
Regolamento per la riorganizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'economia e delle finanze.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.9 governo e ministeri
Data:03/07/2003
Numero:227


Sommario
Art. 1.  Definizioni
Art. 2.  Uffici di diretta collaborazione
Art. 3.  Funzioni degli uffici di diretta collaborazione
Art. 4.  Servizio per il controllo interno
Art. 5.  Personale degli uffici di diretta collaborazione
Art. 6.  Requisiti per la nomina negli uffici di diretta collaborazione
Art. 7.  Trattamento economico
Art. 8.  Organizzazione degli uffici di diretta collaborazione
Art. 9.  Personale delle segreterie dei Vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato
Art. 10.  Ufficio del Vice Ministro
Art. 11.  Modalità della gestione
Art. 12.  Norme transitorie e finali


§ 80.9.510 - D.P.R. 3 luglio 2003, n. 227.

Regolamento per la riorganizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'economia e delle finanze.

(G.U. 22 agosto 2003, n. 194)

 

     Art. 1. Definizioni

     1. Nel presente regolamento si intendono per:

     a) uffici di diretta collaborazione: gli uffici di diretta collaborazione con il Ministro dell'economia e delle finanze previsti dall'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

     b) Ministro: il Ministro dell'economia e delle finanze;

     c) Ministero: il Ministero dell'economia e delle finanze;

     d) decreto legislativo n. 165 del 2001: il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

     e) Vice Ministri: i Sottosegretari di Stato ai quali sia stato attribuito il titolo di Vice Ministro;

     f) Sottosegretari di Stato: i Sottosegretari di Stato presso il Ministero dell'economia e delle finanze.

 

          Art. 2. Uffici di diretta collaborazione

     1. Gli uffici di diretta collaborazione esercitano le competenze di supporto del Ministro e di raccordo tra questo e l'amministrazione, ai sensi degli articoli 4 e 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Essi prestano collaborazione al Ministro con riguardo alla definizione degli obiettivi ed all'elaborazione delle politiche pubbliche, nonché alla relativa valutazione ed alle connesse attività di comunicazione, e, in particolare, riguardo all'analisi di impatto normativo, all'analisi dei costi e dei benefici ed alla congruenza fra obiettivi e risultati.

     2. Sono uffici di diretta collaborazione:

     a) l'ufficio di Gabinetto;

     b) la segreteria del Ministro;

     c) l'ufficio del coordinamento legislativo;

     d) la segreteria tecnica del Ministro;

     e) l'ufficio stampa;

     f) le segreterie e l'Ufficio dei Vice Ministri;

     g) le segreterie dei Sottosegretari di Stato;

     h) il servizio di controllo interno.

     3. Il Capo di Gabinetto coordina l'intera attività di supporto e gli uffici di diretta collaborazione che costituiscono, ai fini di cui al decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, un unico centro di responsabilità ed uno o più centri di costo. Assolve, altresì, ai compiti di supporto del Ministro per l'esercizio di tutte le ulteriori funzioni attribuitegli dalla legge.

     4. La segreteria del Ministro, la segreteria tecnica del Ministro e l'ufficio stampa operano alle dirette dipendenze del Ministro.

     5. Le segreterie dei Vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato operano alle dirette dipendenze dei rispettivi Vice Ministri e Sottosegretari.

     6. Per lo svolgimento degli incarichi istituzionali delegati dal Ministro, il Vice Ministro ed il Sottosegretario si avvalgono dell'ufficio di Gabinetto e dell'ufficio del coordinamento legislativo.

     7. Il servizio di controllo interno opera nella posizione di autonomia operativa stabilita dalle specifiche disposizioni che lo disciplinano.

     8. Il Ministro con proprio decreto individua uffici di diretta collaborazione presso i quali operano gli ufficiali della Guardia di finanza con funzioni di collegamento per le materie rientranti fra i compiti istituzionali del Corpo.

 

          Art. 3. Funzioni degli uffici di diretta collaborazione

     1. L'ufficio di Gabinetto coadiuva il Capo di Gabinetto. Tale ufficio, di livello dirigenziale generale, può essere articolato, con decreto del Ministro, da adottare su proposta del Capo di Gabinetto, in distinte aree organizzative. Possono essere nominati dal Ministro, su proposta del Capo di Gabinetto, uno o più vice capi di Gabinetto, di cui almeno uno scelto tra i dirigenti preposti a uffici di livello dirigenziale generale dell'amministrazione finanziaria, ovvero tra ufficiali del Corpo della Guardia di finanza. Può essere, altresì, nominato dal Ministro, d'intesa con il Ministro degli affari esteri, un Consigliere diplomatico scelto fra i funzionari della carriera diplomatica. Possono essere, altresì, nominati dal Ministro non più di otto Consiglieri scelti fra persone dotate di elevata professionalità nelle materie di competenza del Ministero ed un Aiutante di campo, scelto tra gli ufficiali del Corpo della guardia di finanza. Per le specifiche esigenze di consulenza studio e ricerca degli uffici di diretta collaborazione, di cui al presente articolo, è assegnato un posto di funzione di livello dirigenziale generale, alle dirette dipendenze del Capo di Gabinetto [1].

     2. Il capo della segreteria del Ministro sovrintende alla cura degli uffici di segreteria del Ministro e provvede al coordinamento degli impegni ed alla predisposizione di quanto occorra per gli interventi istituzionali del Ministro. Il segretario particolare cura l'agenda e la corrispondenza privata del Ministro e svolge i compiti attribuitigli dal Ministro relativamente al suo incarico istituzionale.

     3. L'ufficio del coordinamento legislativo è articolato in due sezioni, strutturate in distinte aree organizzative. Le predette sezioni sono denominate «Ufficio legislativo-Economia» ed «Ufficio legislativo-Finanze». La prima sezione è competente a trattare le questioni riferibili alle aree di attività indicate, rispettivamente, alle lettere a), b), c) ed e) del comma 1 dell'articolo 24 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni; la seconda sezione è competente a trattare le questioni riferibili all'area di attività indicata alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 24 del citato decreto legislativo n. 300 del 1999. L'ufficio del coordinamento legislativo cura l'attività di definizione delle iniziative legislative e regolamentari nelle materie di competenza del Ministero, con la collaborazione, anche ai fini dello studio e della progettazione normativa, dei competenti uffici dirigenziali generali e garantendo la valutazione dei costi e la regolazione, la qualità del linguaggio normativo, l'applicabilità delle norme introdotte e l'analisi dell'impatto e della fattibilità della regolamentazione, lo snellimento e la semplificazione normativa. Esamina i provvedimenti sottoposti al Consiglio dei Ministri e quelli di iniziativa parlamentare; cura, in particolare, il raccordo permanente con l'attività normativa del Parlamento, i conseguenti rapporti con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le altre amministrazioni interessate, anche per quanto riguarda l'attuazione normativa di atti dell'Unione europea. Cura il contenzioso internazionale, comunitario, costituzionale nonché gli adempimenti relativi al contenzioso sugli atti del Ministro. Cura le risposte agli atti parlamentari di controllo e di indirizzo riguardanti il Ministero ed il seguito dato agli stessi e svolge attività di consulenza giuridica per il Ministro [2].

     4. La segreteria tecnica assicura al Ministro il supporto conoscitivo specialistico, in campo economico, per la elaborazione, la impostazione e la verifica degli effetti di politiche generali e di settore, con riguardo alla individuazione degli interventi di finanza pubblica necessari ai fini della loro attuazione e per le conseguenti determinazioni, di competenza dell'organo politico, circa il reperimento e l'utilizzazione di risorse finanziarie.

     5. L'ufficio stampa cura i rapporti con il sistema e gli organi di informazione nazionali ed internazionali; segue l'informazione italiana ed estera; promuove e gestisce, anche in raccordo con le strutture amministrative del Ministero, programmi ed iniziative editoriali di informazione istituzionale. Esso è costituito a norma dell'articolo 9 della legge 7 giugno 2000, n. 150, salvo, per quanto attiene alla prima applicazione della predetta legge, il disposto di cui all'articolo 6, comma 2 della legge medesima. Il Ministro, inoltre, secondo quanto previsto dall'articolo 7 della citata legge n. 150 del 2000, può essere coadiuvato da un portavoce, che sovrintende all'attività dell'ufficio stampa e coordina, sotto il profilo dell'indirizzo politico, l'attività di comunicazione dell'intero Ministero.

     6. Le segreterie dei Vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato garantiscono il necessario raccordo con gli uffici del Ministero e con gli altri uffici di diretta collaborazione e curano i rapporti con soggetti pubblici e privati, in ragione dell'incarico istituzionale.

 

          Art. 4. Servizio per il controllo interno

     1. Il Servizio per il controllo interno svolge le funzioni di valutazione e di controllo strategico di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, nei confronti dell'amministrazione, ivi comprese le agenzie fiscali.

     2. Le attività di controllo interno sono svolte da un collegio di cinque componenti, esperti in materie di organizzazione amministrativa, tecniche di valutazione, analisi, e controllo particolarmente qualificati. Il collegio è costituito da due componenti appartenenti all'amministrazione, con incarichi di funzione di livello dirigenziale generale, e da tre componenti anche estranei all'amministrazione. Le funzioni di presidente sono assegnate, con decreto del Ministro, ad uno dei componenti.

     3. Il Servizio redige, con cadenza almeno semestrale, ove non sia diversamente stabilito dal Ministro, una relazione riservata all'organo di indirizzo politico sui risultati delle analisi effettuate, con proposte di miglioramento della funzionalità dell'amministrazione. Esso, ai fini dello svolgimento dei propri compiti, ha accesso agli atti ed ai documenti inerenti alle attività gestionali, dell'amministrazione, ivi comprese le agenzie fiscali.

     4. Presso il Servizio è istituito un ufficio di livello dirigenziale generale. Al Servizio è assegnato un apposito contingente costituito da un massimo di quarantacinque unità di personale. Si applica il comma 1, secondo periodo, dell'articolo 5. Al Servizio sono, inoltre, assegnati dieci dirigenti di seconda fascia del ruolo dei dirigenti del Ministero.

 

          Art. 5. Personale degli uffici di diretta collaborazione

     1. Il contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione, ad eccezione di quello di cui all'articolo 2, comma 2, lettere f), g), e h) è stabilito complessivamente in duecentotrenta unità. Entro tale contingente complessivo, oltre al personale che è collocato in fuori ruolo ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a), della legge 29 ottobre 1991, n. 358, possono essere assegnati dipendenti del Ministero ovvero altri dipendenti pubblici, anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo, comando o in altre analoghe posizioni previste dai rispettivi ordinamenti, nonché, nel limite del 20 per cento del predetto contingente complessivo, collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, esperti e consulenti per specifiche aree di attività e per particolari professionalità e specializzazioni, di provata competenza desumibile da specifici ed analitici curricoli culturali e professionali con particolare riferimento alla formazione universitaria, alla provenienza da qualificati settori del lavoro privato strettamente inerenti alle funzioni e competenze del Ministero, anche con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, nel rispetto del criterio dell'invarianza della spesa di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

     2. Nell'ambito del contingente stabilito dal comma 1, è individuato, presso gli uffici di diretta collaborazione, per lo svolgimento di funzioni attinenti ai compiti di diretta collaborazione, un numero di specifici incarichi di funzioni di livello dirigenziale non superiore a ventisei, ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Gli incarichi di cui al presente comma concorrono a determinare il limite degli incarichi conferibili dall'amministrazione e sono attribuiti, ai sensi dell'articolo 19, commi 5 e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

     3. Le posizioni relative ai responsabili degli uffici, costituite dal Capo di Gabinetto, dal capo dell'ufficio del coordinamento legislativo, dai capi delle due sezioni del predetto ufficio, dal capo della segreteria del Ministro, dal segretario particolare del Ministro, dal responsabile della segreteria tecnica del Ministro, dal capo dell'Ufficio dei Vice Ministri, dai capi delle segreterie dei Vice Ministri, dal capo dell'ufficio stampa del Ministro e dai capi delle segreterie dei Sottosegretari di Stato, si intendono aggiuntive rispetto al contingente di cui al comma 1. I predetti soggetti, se dirigenti dei ruoli di cui all'articolo 23 del decreto legislativo n. 165 del 2001, sono incaricati ai sensi dell'articolo 19 del predetto decreto legislativo.

 

          Art. 6. Requisiti per la nomina negli uffici di diretta collaborazione

     1. Il Capo di Gabinetto è nominato fra magistrati amministrativi, ordinari o contabili o avvocati dello Stato, dirigenti preposti ad uffici di livello dirigenziale generale dello Stato, oppure fra persone, anche estranee alla pubblica amministrazione, in possesso di capacità adeguate alle funzioni da svolgere, avuto riguardo ai titoli professionali, culturali e scientifici ed alle esperienze maturate.

     2. Il capo dell'ufficio del coordinamento legislativo ed i capi delle due sezioni del predetto ufficio sono nominati fra i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, ovvero tra gli avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari e docenti universitari in materie giuridiche.

     3. Il capo dell'ufficio stampa del Ministro è nominato fra operatori del settore dell'informazione, o fra persone, anche appartenenti alle pubbliche amministrazioni, in possesso di specifica capacità ed esperienza nel campo dei mezzi e degli strumenti di comunicazione, ivi compresa quella istituzionale, nonché dell'editoria e della comunicazione informatica, iscritti negli appositi albi professionali.

     4. Il capo della segreteria, il responsabile della segreteria tecnica, il portavoce ed il segretario particolare del Ministro, nonché i capi delle segreterie ed i segretari particolari dei Sottosegretari di Stato, sono scelti fra persone anche estranee alla pubblica amministrazione, sulla base di un rapporto fiduciario di diretta collaborazione con il Ministro o con i Sottosegretari interessati. Il responsabile della segreteria tecnica del Ministro, inoltre, è scelto fra persone in possesso, in campo economico-finanziario, di cognizioni di elevato livello specialistico, adeguate alle funzioni da svolgere, avuto riguardo, in particolare, alle esperienze professionali maturate.

     5. I capi degli uffici di cui al presente articolo, salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, sono nominati dal Ministro. Al decreto di nomina dei responsabili degli uffici di cui ai commi 1, 2 e 3, nonché del responsabile della segreteria tecnica del Ministro, è allegata una scheda relativa ai titoli ed alle esperienze professionali dei soggetti prescelti.

     6. I responsabili degli uffici di cui all'articolo 2, comma 2, possono essere revocati entro sessanta giorni dal giuramento del Governo. Decorso tale termine si intendono confermati.

     7. Gli incarichi di responsabilità degli uffici di cui all'articolo 2, comma 2, sono incompatibili con qualsiasi attività professionale. Dello svolgimento di altri incarichi o di attività professionali a carattere non continuativo è informato il Ministro, che ne valuta la compatibilità con le funzioni svolte.

 

          Art. 7. Trattamento economico

     1. Al Capo di Gabinetto spetta un trattamento economico onnicomprensivo determinato con decreto del Ministro, articolato in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale generale incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e un emolumento accessorio, da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai capi dei dipartimenti del Ministero. Per i dipendenti pubblici tale trattamento, se più favorevole, integra, per la differenza, il trattamento economico spettante.

     2. Al capo dell'ufficio del coordinamento legislativo, ai capi delle due sezioni del predetto Ufficio, al vice capo di Gabinetto, al responsabile della segreteria tecnica del Ministro, al capo della segreteria del Ministro, al capo dell'Ufficio del Vice Ministro ed al Presidente del collegio di cui all'articolo 4, comma 2, spetta un trattamento economico omnicomprensivo determinato con decreto del Ministro articolato in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale generale incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e un emolumento accessorio, da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante per i predetti incarichi presso il Ministero. Per i dipendenti pubblici tale trattamento, se più favorevole, integra, per la differenza, il trattamento economico spettante.

     3. Al segretario particolare del Ministro, ai due esperti di cui all'articolo 10, comma 2, e ai capi delle segreterie dei Sottosegretari di Stato, o, in alternativa, ai segretari particolari dei Sottosegretari di Stato, se nominati fra estranei alle pubbliche amministrazioni, spetta un trattamento economico omnicomprensivo determinato con decreto del Ministro articolato in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale di livello non generale, esclusa la retribuzione di posizione, e in un emolumento accessorio determinato in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti titolari di uffici dirigenziali non generali del Ministero. Per i dipendenti pubblici tale trattamento, se più favorevole, integra, per la differenza, il trattamento economico in godimento. Al capo dell'ufficio stampa del Ministro, iscritto nell'apposito albo, è corrisposto un trattamento economico conforme a quello previsto dal contratto collettivo nazionale per i giornalisti con la qualifica di redattore capo. Ai consiglieri di cui all'articolo 3, comma 1, al Consigliere diplomatico ed all'aiutante di campo spetta una indennità, stabilita con decreto del Ministro, di importo non superiore al trattamento economico fondamentale ed accessorio dei dirigenti di seconda fascia in servizio presso il Ministero.

     4. Ai capi degli uffici di cui ai commi 1, 2 e 3, primo periodo, dipendenti da pubbliche amministrazioni, che optino per il mantenimento del proprio trattamento economico, è corrisposto un emolumento accessorio correlato ai compiti di diretta collaborazione nella misura determinata con decreto del Ministro in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti rispettivamente indicati nei medesimi commi.

     5. Ai dirigenti della seconda fascia, assegnati agli uffici di diretta collaborazione, è corrisposta una retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti del Ministero nonché, in attesa di specifica disposizione contrattuale, un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con decreto del Ministro, su proposta del Capo di Gabinetto, di importo non superiore al cinquanta per cento della retribuzione di posizione, a fronte delle specifiche responsabilità connesse all'incarico attribuito, della specifica qualificazione professionale posseduta, della disponibilità ad orari disagevoli, della qualità della prestazione individuale.

     6. Il trattamento economico del personale con contratto a tempo determinato e di quello con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, è determinato dal Ministro. Tale trattamento, comunque, non può essere superiore a quello corrisposto al personale dipendente dell'amministrazione che svolge funzioni equivalenti. Il relativo onere grava sugli stanziamenti dell'unità previsionale di base «Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro» dello stato di previsione della spesa del Ministero.

     7. Al personale non dirigenziale o a quello con rapporto di impiego non privato, assegnato agli uffici di diretta collaborazione, su proposta dei responsabili degli uffici di cui all'articolo 2, comma 2, spetta, a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagevoli eccedenti quelli stabiliti in via ordinaria dalle disposizioni vigenti, nonché dalle conseguenti ulteriori prestazioni richieste dai responsabili degli uffici, una indennità accessoria di diretta collaborazione, sostitutiva degli istituti retributivi finalizzati all'incentivazione della produttività ed al miglioramento dei servizi. Il personale beneficiario della predetta indennità è determinato dal Capo di Gabinetto, sentiti i responsabili degli uffici di cui all'articolo 2, comma 2. In attesa di specifica disposizione contrattuale, la misura dell'indennità è determinata ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

     8. Il personale dipendente da altre pubbliche amministrazioni, enti ed organismi pubblici e istituzionali assegnato agli uffici di diretta collaborazione, è posto in posizione di aspettativa, comando o fuori ruolo. Si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in quanto richiamato dall'articolo 14, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Agli stessi il Ministro, ove ne ravvisi la compatibilità, può, altresì, assegnare o consentire lo svolgimento di funzioni anche gestionali di altri uffici affidati alla loro responsabilità.

 

          Art. 8. Organizzazione degli uffici di diretta collaborazione

     1. L'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione è definita con decreto del Ministro, su proposta del Capo di Gabinetto.

 

          Art. 9. Personale delle segreterie dei Vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato

     1. I capi delle segreterie e i segretari particolari dei Vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato sono nominati, rispettivamente, dai Vice Ministri e dai Sottosegretari interessati.

     2. A ciascuna segreteria dei Sottosegretari di Stato, oltre al capo della segreteria, sono assegnate, al di fuori del contingente complessivo di cui all'articolo 5, comma 1, fino ad un massimo di otto unità di personale, scelte tra i dipendenti del Ministero ovvero fra i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche in posizione di aspettativa, fuori ruolo, comando o in altre analoghe posizioni previste dai rispettivi ordinamenti.

 

          Art. 10. Ufficio del Vice Ministro

     1. In aggiunta al contingente di personale previsto dall'articolo 9, comma 2, al Vice Ministro è attribuito un ulteriore contingente pari a sedici unità di personale. Si applica il comma 1, secondo periodo, dell'articolo 5.

     2. Ciascun Vice Ministro nomina, nell'ambito del contingente di cui al comma 1, anche tra soggetti estranei all'amministrazione, un Capo dell'Ufficio, che coordina l'attività del personale di supporto, un portavoce e due soggetti particolarmente esperti nelle materie oggetto della delega.

 

          Art. 11. Modalità della gestione

     1. La gestione degli stanziamenti di bilancio per i trattamenti economici individuali e le indennità spettanti al personale assegnato agli uffici di cui all'articolo 2, comma 2, per le spese di viaggio e di rappresentanza del Ministro e dei Sottosegretari di Stato, per l'acquisto di beni e di servizi e per ogni altra spesa occorrente per le esigenze dei predetti uffici, è attribuita, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 165 del 2001, a uno o più dirigenti indicati dal Capo di Gabinetto, i quali possono avvalersi, ove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, degli uffici del Ministero per la gestione unificata delle spese di carattere strumentale. Il Capo di Gabinetto può attribuire temporaneamente specifici incarichi ad unità di personale inquadrate negli Uffici alle dirette dipendenze del Ministro per esigenze connesse allo svolgimento di determinate attività o alla realizzazione dei singoli progetti.

     2. Ai servizi di supporto a carattere generale necessari per l'attività degli uffici di diretta collaborazione provvedono i competenti dipartimenti del Ministero o le Agenzie fiscali, mediante assegnazione di unità di personale in numero non superiore al cinquanta per cento del contingente di cui all'articolo 5, comma 1, ed il Corpo della guardia di finanza. I competenti dipartimenti del Ministero forniscono altresì le risorse strumentali necessarie al funzionamento degli uffici di diretta collaborazione.

 

          Art. 12. Norme transitorie e finali

     1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare, in ogni caso, nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

     2. Al fine di assicurare l'effettivo rispetto dell'invarianza della spesa, l'eventuale maggiore onere derivante dai commi 1, 2, 3, primo periodo, e 4 dell'articolo 7 è compensato considerando indisponibile, ai fini del conferimento da parte della amministrazione, un numero di incarichi di funzione dirigenziale, anche di livello generale, equivalente sul piano finanziario.

     3. La funzione di coordinamento delle attività di realizzazione e di gestione del servizio di documentazione tributaria è attribuita alla Scuola superiore dell'economia e delle finanze. Alla predetta Scuola sono attribuite le relative risorse e sono assegnati il personale adibito al predetto servizio, nonché un contingente pari a dodici posti di livello dirigenziale non generale.

     4. Le dotazioni organiche del Ministero dell'economia e delle finanze sono modificate in conformità con le disposizioni del presente regolamento.

     5. Quando le disposizioni vigenti fanno riferimento al capo dell'ufficio del coordinamento legislativo del Ministero delle finanze si intendono riferite al capo dell'Ufficio legislativo-Finanze di cui all'articolo 3, comma 3, del presente regolamento.

     6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 2000, n. 451 e il decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2001, n. 121.


[1] Comma così modificato dall'art. 18 del D.P.C.M. 26 giugno 2019, n. 103.

[2] Comma così modificato dall'art. 7 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla L. 29 luglio 2021, n. 108.