§ 80.9.428 - D.P.R. 6 aprile 2001, n. 121.
Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle finanze


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.9 governo e ministeri
Data:06/04/2001
Numero:121


Sommario
Art. 1.  Definizioni
Art. 2.  Uffici di diretta collaborazione
Art. 3.  Funzioni degli uffici di diretta collaborazione
Art. 4.  Servizio per il controllo interno
Art. 5.  Personale degli uffici di diretta collaborazione
Art. 6.  Requisiti per la nomina negli uffici di diretta collaborazione
Art. 7.  Trattamento economico
Art. 8.  Personale delle segreterie dei Sottosegretari di Stato
Art. 9.  Modalità della gestione
Art. 10.  Invarianza di oneri


§ 80.9.428 - D.P.R. 6 aprile 2001, n. 121.

Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle finanze

(G.U. 14 aprile 2001, n. 88)

 

 

     Art. 1. Definizioni

     1. Nel presente regolamento si intendono per:

     a) uffici di diretta collaborazione: gli uffici di diretta collaborazione con il Ministro delle finanze previsti dall'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

     b) Ministro: il Ministro delle finanze;

     c) Ministero: il Ministero delle finanze;

     d) decreto legislativo n. 29, del 1993: il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni;

     e) Sottosegretari di Stato: i Sottosegretari di Stato presso il Ministero delle finanze;

     f) ruolo unico: il ruolo unico della dirigenza delle amministrazioni statali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150.

 

          Art. 2. Uffici di diretta collaborazione

     1. Gli uffici di diretta collaborazione esercitano le competenze di supporto del Ministro e di raccordo tra questo e l'amministrazione, ai sensi degli articoli 3 e 14, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993. Essi prestano collaborazione al Ministro con riguardo alla definizione degli obiettivi ed all'elaborazione delle politiche pubbliche, nonché alla relativa valutazione ed alle connesse attività di comunicazione, e, in particolare, riguardo all'analisi di impatto normativo, all'analisi dei costi e dei benefici ed alla congruenza fra obiettivi e risultati.

     2. Sono uffici di diretta collaborazione:

     a) l'ufficio di Gabinetto;

     b) la segreteria del Ministro;

     c) l'ufficio del coordinamento legislativo;

     d) l'ufficio stampa;

     e) le segreterie dei Sottosegretari di Stato;

     f) il servizio di controllo interno;

     g) il servizio consultivo e ispettivo tributario.

     3. Il Capo di Gabinetto collabora con il Ministro nel coordinamento degli uffici di supporto e di diretta collaborazione che costituiscono, ai fini di cui al decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, un unico centro di responsabilità ed uno o più centri di costo. Assolve altresì ai compiti di supporto del Ministro per l'esercizio di tutte le ulteriori funzioni attribuitegli dalla legge.

     4. Le segreterie dei Sottosegretari di Stato operano alle dirette dipendenze dei rispettivi Sottosegretari.

     5. Il servizio di controllo interno ed il servizio consultivo ed ispettivo tributario operano nella posizione di autonomia operativa stabilita dalle specifiche disposizioni che li disciplinano.

     6. Il Ministro con proprio decreto individua uffici di diretta collaborazione presso i quali operano gli ufficiali della Guardia di finanza con funzioni di collegamento per le materie rientranti fra i compiti istituzionali del Corpo.

 

          Art. 3. Funzioni degli uffici di diretta collaborazione

     1. L'ufficio di Gabinetto coadiuva il Capo di Gabinetto. Esso può essere articolato in distinte aree organizzative. Possono essere nominati dal Ministro, su proposta del Capo di Gabinetto, uno o più vice capi di Gabinetto, di cui almeno uno scelto tra i dirigenti preposti a uffici di livello dirigenziale generale dell'amministrazione finanziaria, ovvero tra ufficiali del Corpo della Guardia di finanza. Può essere, altresì, nominato dal Ministro, d'intesa con il Ministro degli affari esteri, un Consigliere diplomatico scelto fra i funzionari della carriera diplomatica.

     2. Il capo della segreteria del Ministro sovrintende alla cura degli uffici di segreteria del Ministro provvede al coordinamento degli impegni ed alla predisposizione di quanto occorra per gli interventi istituzionali del Ministro. Il segretario particolare cura l'agenda e la corrispondenza privata del Ministro e svolge i compiti attribuitigli dal Ministro relativamente al suo incarico istituzionale.

     3. L'ufficio del coordinamento legislativo, che si articola in distinte aree organizzative, cura l'attività di definizione delle iniziative legislative e regolamentari nelle materie di competenza del Ministero, con la collaborazione, anche ai fini dello studio e della progettazione normativa, dei competenti uffici dirigenziali generali e garantendo la valutazione dei costi e la regolazione, la qualità del linguaggio normativo, l'applicabilità delle norme introdotte e l'analisi dell'impatto e della fattibilità della regolamentazione, lo snellimento e la semplificazione normativa. Esamina i provvedimenti sottoposti al Consiglio dei Ministri e quelli di iniziativa Parlamentare; cura, in particolare, il raccordo permanente con l'attività normativa del Parlamento, i conseguenti rapporti con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le altre amministrazioni interessate, anche per quanto riguarda l'attuazione normativa di atti dell'Unione europea. Cura il contenzioso internazionale, comunitario, costituzionale nonché gli adempimenti relativi al contenzioso sugli atti del Ministro. Cura le risposte agli atti Parlamentari di controllo e di indirizzo riguardanti il Ministero ed il seguito dato agli stessi e svolge attività di consulenza giuridica per il Ministro e per i Sottosegretari. Coordina, altresì le attività di realizzazione e di gestione del servizio di documentazione tributaria.

     4. L'ufficio stampa cura i rapporti con il sistema e gli organi di informazione nazionali ed internazionali; segue l'informazione italiana ed estera; promuove e gestisce, anche in raccordo con le strutture amministrative del Ministero, programmi ed iniziative editoriali di informazione istituzionale. Esso è costituito a norma dell'articolo 9 della legge 7 giugno 2000, n. 150, salvo, per quanto attiene alla prima applicazione della predetta legge, il disposto di cui all'articolo 6, comma 2 della legge medesima. Il Ministro, può essere, inoltre, coadiuvato da un portavoce secondo quanto previsto dall'articolo 7 della citata legge n. 150 del 2000.

     5. Le segreterie dei Sottosegretari di Stato operano alle dirette dipendenze dei rispettivi Sottosegretari, garantendo il necessario raccordo con gli uffici del Ministero e con gli altri uffici di diretta collaborazione e curando i rapporti con soggetti pubblici e privati, in ragione dell'incarico istituzionale.

 

          Art. 4. Servizio per il controllo interno

     1. Il servizio per il controllo interno svolge le funzioni di valutazione e di controllo strategico di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, nei confronti dell'amministrazione, ivi comprese le agenzie fiscali.

     2. Le attività di controllo interno sono svolte da dirigenti appartenenti al ruolo unico della dirigenza delle amministrazioni statali, ovvero, da esperti in materie di organizzazione amministrativa, tecniche di valutazione, analisi e controllo particolarmente qualificati, anche estranei alla pubblica amministrazione.

     3. Il servizio redige, con cadenza almeno semestrale, ove non sia diversamente stabilito dal Ministro, una relazione riservata all'organo di indirizzo politico sui risultati delle analisi effettuate, con proposte di miglioramento della funzionalità dell'amministrazione. Esso, ai fini dello svolgimento dei propri compiti, ha accesso agli atti ed ai documenti inerenti alle attività gestionali dell'amministrazione, ivi comprese le agenzie fiscali.

     4. Al servizio è assegnato un apposito contingente costituito da un massimo di trenta unità di personale.

     5. E' abrogato il decreto del Ministro delle finanze 5 giugno 1995, n. 241, recante norme per l'istituzione del servizio.

 

          Art. 5. Personale degli uffici di diretta collaborazione

     1. Il contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione, ad eccezione di quello di cui all'articolo 2, comma 2, lettere e), f) e g) è stabilito complessivamente in centocinquanta unità. Entro tale contingente complessivo, oltre al personale che è collocato in fuori ruolo ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a), della legge 29 ottobre 1991, n. 358, possono essere assegnati dipendenti del Ministero ovvero altri dipendenti pubblici, anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo, comando o in altre analoghe posizioni previste dai rispettivi ordinamenti, nonché, nel limite del 20 per cento del predetto contingente complessivo, collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, esperti e consulenti per specifiche aree di attività e per particolari professionalità e specializzazioni, di provata competenza desumibile da specifici ed analitici curricoli culturali e professionali con particolare riferimento alla formazione universitaria, alla provenienza da qualificati settori del lavoro privato strettamente inerenti alle funzioni e competenze del Ministero, anche con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, nel rispetto del criterio dell'invarianza della spesa di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993.

     2. Nell'ambito del contingente stabilito dal comma 1, è individuato, presso gli uffici di diretta collaborazione, per lo svolgimento di funzioni attinenti ai compiti di diretta collaborazione, un numero di specifici incarichi di funzioni di livello dirigenziale non superiore a trenta, ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo n. 29 del 1993. Gli incarichi di cui al presente comma concorrono a determinare il limite degli incarichi conferibili dall'amministrazione a norma dell'articolo 5, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150, e sono attribuiti, ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo n. 29 del 1993.

     3. Le posizioni relative ai responsabili degli uffici, costituite dal Capo di Gabinetto, dal capo dell'ufficio del coordinamento legislativo, dal capo della segreteria del Ministro, dal segretario particolare del Ministro, dal capo dell'ufficio stampa del Ministro e dai capi delle segreterie dei Sottosegretari di Stato, si intendono aggiuntive rispetto al contingente di cui al comma 1. I predetti soggetti, se dirigenti del ruolo unico, sono incaricati ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 29 del 1993.

 

          Art. 6. Requisiti per la nomina negli uffici di diretta collaborazione

     1. Il Capo di Gabinetto è nominato fra magistrati amministrativi, ordinari o contabili o avvocati dello Stato, dirigenti preposti ad uffici di livello dirigenziale generale dello Stato, oppure fra persone, anche estranee alla pubblica amministrazione, in possesso di capacità adeguate alle funzioni da svolgere, avuto riguardo ai titoli professionali, culturali e scientifici ed alle esperienze maturate.

     2. Il capo dell'ufficio del coordinamento legislativo è nominato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a), della legge 29 ottobre 1991, n. 358.

     3. Il capo dell'ufficio stampa del Ministro è nominato fra operatori del settore dell'informazione, o fra persone, anche appartenenti alle pubbliche amministrazioni, in possesso di specifica capacità ed esperienza nel campo dei mezzi e degli strumenti di comunicazione, ivi compresa quella istituzionale, nonché dell'editoria e della comunicazione informatica, iscritti negli appositi albi professionali.

     4. Il capo della segreteria ed il segretario particolare del Ministro, nonché i capi delle segreterie dei Sottosegretari di Stato, sono scelti fra persone anche estranee alla pubblica amministrazione, sulla base di un rapporto fiduciario di diretta collaborazione con il Ministro o con i Sottosegretari interessati.

     5. I capi degli uffici di cui al presente articolo sono nominati dal Ministro. I capi delle segreterie dei Sottosegretari di Stato sono nominati su designazione dei Sottosegretari interessati. Al decreto di nomina dei responsabili degli uffici di cui ai commi 1, 2 e 3 è allegata una scheda relativa ai titoli ed alle esperienze professionali dei soggetti prescelti.

     6. I responsabili degli uffici di cui all'articolo 2, comma 2, possono essere revocati entro sessanta giorni dal giuramento del Governo. Decorso tale termine si intendono confermati.

     7. Gli incarichi di responsabilità degli uffici di cui all'articolo 2, comma 2, sono incompatibili con qualsiasi attività professionale. Dello svolgimento di altri incarichi o di attività professionali a carattere non continuativo è informato il Ministro, che ne valuta la compatibilità con le funzioni svolte.

 

          Art. 7. Trattamento economico

     1. Al Capo di Gabinetto spetta un trattamento economico onnicomprensivo determinato con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, articolato in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale generale incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo n. 29 del 1993, e un emolumento accessorio, da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai capi dei dipartimenti del Ministero. Per i dipendenti pubblici tale trattamento, se più favorevole, integra, per la differenza, il trattamento economico spettante.

     2. Al capo dell'ufficio del coordinamento legislativo, al vice capo di Gabinetto ed al capo della segreteria del Ministro spetta un trattamento economico omnicomprensivo determinato con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, articolato in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale generale incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 29 del 1993, e un emolumento accessorio, da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante per i predetti incarichi presso il Ministero. Per i dipendenti pubblici tale trattamento, se più favorevole, integra, per la differenza, il trattamento economico spettante.

     3. Al segretario particolare del Ministro e ai capi delle segreterie dei Sottosegretari di Stato, se nominati fra estranei alle pubbliche amministrazioni, spetta un trattamento economico omnicomprensivo determinato con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, articolato in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale di livello non generale, esclusa la retribuzione di posizione, e in un emolumento accessorio determinato in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti titolari di uffici dirigenziali non generali del Ministero. Per i dipendenti pubblici tale trattamento, se più favorevole, integra, per la differenza, il trattamento economico in godimento. Al capo dell'ufficio stampa del Ministro, iscritto nell'apposito albo, è corrisposto un trattamento economico conforme a quello previsto dal contratto collettivo nazionale per i giornalisti con la qualifica di redattore capo.

     4. Ai capi degli uffici di cui ai commi 1, 2 e 3, dipendenti da pubbliche amministrazioni, che optino per il mantenimento del proprio trattamento economico è corrisposto un emolumento accessorio correlato ai compiti di diretta collaborazione nella misura determinata con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti rispettivamente indicati nei medesimi commi.

     5. Ai dirigenti della seconda fascia del ruolo unico, assegnati agli uffici di diretta collaborazione, è corrisposta una retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti del Ministero nonché, in attesa di specifica disposizione contrattuale, un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Capo di Gabinetto, di importo non superiore al cinquanta per cento della retribuzione di posizione, a fronte delle specifiche responsabilità connesse all'incarico attribuito, della specifica qualificazione professionale posseduta, della disponibilità ad orari disagevoli, della qualità della prestazione individuale.

     6. Il trattamento economico del personale con contratto a tempo determinato e di quello con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, è determinato dal Ministro. Tale trattamento, comunque, non può essere superiore a quello corrisposto al personale dipendente dell'amministrazione che svolge funzioni equivalenti. Il relativo onere grava sugli stanziamenti dell'unità previsionale di base "Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro" dello stato di previsione della spesa del Ministero.

     7. Al personale non dirigenziale o a quello con rapporto di impiego non privato, assegnato agli uffici di diretta collaborazione, su proposta dei responsabili degli uffici di cui all'articolo 2, comma 2, spetta, a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagevoli eccedenti quelli stabiliti in via ordinaria dalle disposizioni vigenti, nonché dalle conseguenti ulteriori prestazioni richieste dai responsabili degli uffici, una indennità accessoria di diretta collaborazione, sostitutiva degli istituti retributivi finalizzati all'incentivazione della produttività ed al miglioramento dei servizi. In attesa di specifica disposizione contrattuale, la misura dell'indennità è determinata ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993.

     8. Il personale dipendente da altre pubbliche amministrazioni, enti ed organismi pubblici e istituzionali assegnato agli uffici di diretta collaborazione, è posto in posizione di aspettativa, comando o fuori ruolo. Si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in quanto richiamato dall'articolo 14, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Agli stessi il Ministro, ove ne ravvisi la compatibilità, può, altresì, assegnare o consentire lo svolgimento di funzioni anche gestionali di altri uffici affidati alla loro responsabilità.

 

          Art. 8. Personale delle segreterie dei Sottosegretari di Stato

     1. A ciascuna segreteria dei Sottosegretari di Stato, oltre al capo della segreteria, sono assegnate, al di fuori del contingente complessivo di cui all'articolo 5, comma 1, fino ad un massimo di otto unità di personale, scelte tra i dipendenti del Ministero ovvero fra i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche in posizione di aspettativa, fuori ruolo, comando o in altre analoghe posizioni previste dai rispettivi ordinamenti.

 

          Art. 9. Modalità della gestione

     1. La gestione degli stanziamenti di bilancio per i trattamenti economici individuali e le indennità spettanti al personale assegnato agli uffici di cui all'articolo 2, comma 2, lettere da a) ad e), per le spese di viaggio e di rappresentanza del Ministro e dei Sottosegretari di Stato, per l'acquisto di beni e servizi e per ogni altra spesa occorrente per le esigenze dei predetti uffici, è attribuita, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 29 del 1993, a uno o più dirigenti indicati dal Capo di Gabinetto, i quali possono avvalersi, ove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, degli uffici del Ministero per la gestione unificata delle spese di carattere strumentale.

     2. Ai servizi di supporto a carattere generale necessari per l'attività degli uffici di diretta collaborazione provvedono la direzione generale degli affari generali e del personale del Ministero, mediante assegnazione di unità di personale in numero non superiore al cinquanta per cento del contingente di cui all'articolo 5, comma 1, ed il Corpo della Guardia di finanza.

 

          Art. 10. Invarianza di oneri

     1. L'attuazione del presente regolamento non comporta, in ogni caso, nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.