§ 80.5.520 – D.P.R. 26 febbraio 1999, n. 150.
Regolamento recante disciplina delle modalità di costituzione e tenuta del ruolo unico della dirigenza delle amministrazioni statali, anche ad [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.5 personale
Data:26/02/1999
Numero:150


Sommario
Art. 1.  Oggetto.
Art. 2.  Ruolo unico dei dirigenti.
Art. 3.  Responsabile del ruolo unico dei dirigenti.
Art. 4.  Criteri e modalità per la tenuta del ruolo unico dei dirigenti.
Art. 5.  Inserimento nel ruolo unico.
Art. 6.  Incarichi connessi a funzioni ispettive di consulenza, studio e ricerca.
Art. 7.  Tenuta della banca dati informatica.
Art. 8.  Disposizioni transitorie.
Art. 9.  Disposizioni generali - Elettorato attivo e passivo.
Art. 10.  Commissione elettorale centrale.
Art. 11.  Presentazione delle candidature.
Art. 12.  Scheda - Modalità di votazione.
Art. 13.  Adempimenti ai fini del voto per corrispondenza.
Art. 14.  Trasmissione dei plichi con le schede alle prefetture capocentro.
Art. 15.  Scrutinio.
Art. 16.  Proclamazione.


§ 80.5.520 – D.P.R. 26 febbraio 1999, n. 150. [1]

Regolamento recante disciplina delle modalità di costituzione e tenuta del ruolo unico della dirigenza delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e della banca dati informatica della dirigenza, nonché delle modalità di elezione del componente del comitato di garanti.

(G.U. 26 maggio 1999, n. 121).

 

Capo I

Disposizioni generali e norme sul ruolo unico

 

     Art. 1. Oggetto.

     1. Il presente regolamento disciplina le modalità di costituzione e tenuta del ruolo unico, di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni, le modalità per la tenuta della banca dati informatica della dirigenza di cui allo stesso articolo 23, comma 4, nonché le modalità di elezione del componente del Comitato di garanti di cui all'articolo 21, comma 3, dello stesso decreto legislativo.

 

          Art. 2. Ruolo unico dei dirigenti.

     1. Il ruolo unico dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, istituito dall'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo n. 29 del 1993, è tenuto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

     2. Nel ruolo unico sono inseriti tutti i dirigenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ad esclusione del personale dirigenziale di cui al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 29 del 1993.

     3. Il ruolo unico è articolato in due fasce, nell'ambito delle quali sono individuate distinte sezioni per i dirigenti già appartenenti a ruoli professionali o reclutati in ragione delle loro specifiche professionalità tecniche.

     4. Nella prima fascia sono inseriti in ordine alfabetico i dirigenti generali in servizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento e i dirigenti della seconda fascia che abbiano ricoperto incarichi o funzioni di livello dirigenziale generale, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 29 del 1993, per un tempo pari ad almeno cinque anni, anche non continuativi, senza essere incorsi nelle misure previste dall'articolo 21, comma 2, del medesimo decreto legislativo.

     5. Nella seconda fascia del ruolo unico sono inseriti in ordine alfabetico gli altri dirigenti in servizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento ed i dirigenti reclutati con le modalità indicate dall'articolo 28 del decreto legislativo n. 29 del 1993.

 

          Art. 3. Responsabile del ruolo unico dei dirigenti.

     1. L'incarico di responsabile della tenuta del ruolo unico è conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 29 del 1993. In sede di prima applicazione del presente regolamento l'incarico viene conferito nell'ambito della dotazione organica dei dirigenti generali in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

     2. Al responsabile del ruolo unico dei dirigenti sono affidati i seguenti compiti:

     a) assicurare l'acquisizione presso le amministrazioni dei dati per la costituzione e la tenuta del ruolo unico;

     b) assicurare, tramite un puntuale monitoraggio, la completezza e l'aggiornamento continuo dei dati;

     c) sovraintendere alla iscrizione ed elaborazione dei dati secondo modalità e processi anche informatizzati che consentano, nell'ambito di ciascuna fascia del ruolo unico, la rilevazione immediata della posizione, delle situazioni individuali, delle professionalità e degli incarichi ricoperti per ciascun dirigente nell'ambito della fascia di appartenenza;

     d) garantire la corrispondenza delle distinte sezioni del ruolo unico alle specificità tecniche dei dirigenti;

     e) vigilare che il trattamento dei dati sia effettuato nel rispetto delle disposizioni della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni e integrazioni;

     f) organizzare ed assicurare, in collegamento con le amministrazioni interessate, gli adempimenti, connessi alla tenuta del ruolo unico, necessari alla determinazione delle unità occorrenti nel rispetto della programmazione di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e all'articolo 6 del decreto legislativo n. 29 del 1993, alla mobilità dei dirigenti ed al conferimento agli stessi degli incarichi dirigenziali;

     g) assumere iniziative idonee ad assicurare la periodicità dei concorsi per l'accesso alla qualifica di dirigente di cui all'articolo 28 del decreto legislativo n. 29 del 1993, in modo da soddisfare alle esigenze funzionali delle amministrazioni interessate;

     h) dettare i criteri e assicurare gli adempimenti per la tenuta aggiornata della banca dati informatica di cui all'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo n. 29 del 1993, utilizzando i collegamenti della rete unitaria delle pubbliche amministrazioni nonché fornire, nel rispetto delle regole di cui alla legge n. 675 del 1996, alle amministrazioni direttamente interessate alla mobilità che lo richiedano, le informazioni risultanti dalla banca dati informatica;

     i) assicurare ogni utile collaborazione anche attraverso il collegamento informatico con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Ragioneria generale dello Stato, per il tempestivo adeguamento del trattamento economico accessorio dei dirigenti agli incarichi contrattualmente definiti;

     l) riferire semestralmente, ai fini della programmazione degli accessi alla dirigenza, al Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, al Ministro per la funzione pubblica, sulla situazione complessiva del ruolo unico e della banca dati informatica.

     3. Per lo svolgimento e nei limiti dei propri compiti il responsabile della tenuta del ruolo unico può accedere ai dati in possesso del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Ragioneria generale dello Stato e può richiedere alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ogni utile informazione.

     4. (Comma non ammesso al "Visto " della Corte dei conti).

 

          Art. 4. Criteri e modalità per la tenuta del ruolo unico dei dirigenti.

     1. Il ruolo unico è tenuto secondo principi di traspenza e completezza dei dati, nonché di pertinenza e non eccedenza dei medesimi ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre 1996, n. 675. Le informazioni in esso contenute sono continuamente aggiornate.

     2. I dati essenziali da inserire nel ruolo a fianco del nominativo di ciascun dirigente sono elencati nella tabella allegata, che fa parte integrante del presente regolamento. Nella banca dati informatica sono altresì inserite le ulteriori informazioni relative alla carriera; alle esperienze professionali; agli incarichi ricoperti anche in precedenti esperienze lavorative; ai livelli di funzioni svolte; ai corsi di formazione, specializzazione e aggiornamento ai quali il dirigente ha partecipato; alle lingue straniere conosciute; alle pubblicazioni ed ogni altro elemento conoscitivo utile ad attuare la disciplina contenuta nell'articolo 19 del decreto legislativo n. 29 del 1993. Le informazioni vengono acquisite dal responsabile del ruolo unico presso le amministrazioni, che sono tenute a trasmettere i dati utilizzando i collegamenti della rete unitaria o su supporto informatico, sulla base di modelli predisposti dal responsabile del ruolo unico. Le amministrazioni sono altresì tenute a comunicare tempestivamente le modificazioni delle informazioni. I dirigenti che ne abbiano interesse possono trasmettere direttamente al responsabile del ruolo unico le informazioni che li riguardano.

     3. I dati contenuti nel ruolo unico sono pubblici. Le ulteriori informazioni contenute nella banca dati sono consultabili dalle amministrazioni pubbliche interessate al conferimento di incarichi dirigenziali. Coloro che abbiano un interesse giuridicamente rilevante possono accedere alla consultazione, nel rispetto delle norme sul trattamento dei dati di cui alla legge n. 675 del 1996 e delle norme sull'accesso alla documentazione amministrativa.

 

          Art. 5. Inserimento nel ruolo unico.

     1. Entro quaranta giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento, le amministrazioni sono tenute a trasmettere alla Presidenza del Consiglio - Dipartimento della funzione pubblica, per i dirigenti già appartenenti ai propri ruoli, i dati essenziali da inserire nel ruolo unico, di cui all'articolo 4, comma 2. Entro i successivi sessanta giorni sono trasmesse le ulteriori informazioni da inserire nella banca dati informatica ai sensi del predetto articolo 4, comma 2.

     2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono soppressi i ruoli della dirigenza delle singole amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e cessa di produrre effetti la pregressa appartenenza ad un ruolo. I dirigenti già in servizio confluiscono automaticamente nel ruolo unico dalla stessa data.

     3. Dalla data di cui al comma 2 tutti i dirigenti, reclutati anche a seguito di concorsi indetti precedentemente da amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono inseriti nel ruolo unico. I dirigenti reclutati per specifiche e particolari professionalità tecniche sono iscritti, nell'ambito delle rispettive fasce,nelle distinte sezioni che ne evidenziano la peculiare professionalità. I dirigenti cui sono attribuite dall'ordinamento funzioni amministrative di tutela dei cittadini e degli interessi italiani all'estero, riconosciute dal diritto internazionale, sono iscritti, nell'ambito delle rispettive fasce, in una distinta sezione.

     4. (Comma non ammesso al "Visto " della Corte dei conti).

     5. I dirigenti di seconda fascia ai quali sia conferito un incarico dirigenziale generale ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 29 del 1993 restano iscritti nella medesima fascia e transitano nella prima se uno o più incarichi durino complessivamente, anche per periodi non continuativi, almeno cinque anni.

     6. Ogni amministrazione conferisce gli incarichi ai dirigenti inseriti nel ruolo unico nel limite delle dotazioni organiche dei due livelli dirigenziali definite alla data di entrata in vigore del presente regolamento incrementate da un numero di unità corrispondente agli altri incarichi specifici di livello dirigenziale previsti dall'ordinamento.

     7. (Comma non ammesso al "Visto " della Corte dei conti).

     8. Di tutti gli incarichi conferiti ai dirigenti nel ruolo unico le amministrazioni sono tenute a dare immediata comunicazione al responsabile del ruolo unico per le necessarie annotazioni.

 

          Art. 6. Incarichi connessi a funzioni ispettive di consulenza, studio e ricerca.

     1. I dirigenti ai quali non sia stato affidato un incarico di direzione di un ufficio di livello dirigenziale svolgono, su richiesta delle amministrazioni che ne abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento. La durata di tali incarichi deve essere determinata ed è limitata e rapportata al programma di lavoro e all'obiettivo assegnato.

     2. I dirigenti che non svolgono le funzioni di cui al comma 1 sono temporaneamente a disposizione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per essere utilizzati nell'ambito di programmi specifici di ispezione e verifica, nonché di ricerca, studio e di monitoraggio del grado di attuazione delle riforme legislative e delle innovazioni amministrative.

     3. Per le finalità di cui al comma 2, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede agli occorrenti storni di somme tra le amministrazioni interessate e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Tali somme confluiscono nel fondo di cui all'articolo 24, comma 9, del decreto legislativo n. 29 del 1993, posto a carico dell'unità previsionale di base "Funzionamento" del centro di responsabilità "Dipartimento della funzione pubblica" nell'ambito dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. I contratti collettivi possono prevedere che una quota parte delle risorse destinate alla contrattazione sia finalizzata ad integrare le disponibilità del predetto fondo.

 

          Art. 7. Tenuta della banca dati informatica.

     1. Il responsabile del ruolo unico di cui all'articolo 3, al fine di promuovere la mobilità e l'interscambio dei dirigenti, sia nell'ambito dello stesso comparto che tra comparti diversi, nonché con organismi ed enti internazionali e dell'Unione europea, assicura la significatività e l'efficace aggregazione delle informazioni contenute nella banca dati informatica e cura la diffusione della conoscenza e la valorizzazione, presso tutti gli enti interessati, della raccolta elaborata.

 

          Art. 8. Disposizioni transitorie.

     1. In sede di prima attuazione, ogni amministrazione può conferire un numero di incarichi non superiore a quello dei dirigenti già in servizio presso di essa alla data di entrata in vigore del presente regolamento, tenendo altresì conto dei concorsi per i quali, alla stessa data, sia stata richiesta l'autorizzazione al Dipartimento della funzione pubblica, nonché dei posti per i quali sono in corso, alla medesima data, altre procedure di conferimento ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

     2. In sede di prima attuazione, una amministrazione non può conferire un incarico al dirigente in servizio presso o vincitore di concorsi già banditi da altra amministrazione qualora questa abbia confermato, o conferito, entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, o dalla approvazione delle graduatorie, l'incarico al medesimo dirigente. In tale caso la durata dell'incarico è concordata con il dirigente entro i limiti minimo e massimo stabiliti nell'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ove non si raggiunga l'accordo, la durata è pari al predetto limite minimo.

 

Capo II

Modalità di elezione del componente del Comitato di garanti

 

          Art. 9. Disposizioni generali - Elettorato attivo e passivo.

     1. Le elezioni del dirigente della prima fascia del ruolo unico a componente del Comitato di garanti, di cui all'articolo 21, comma 3, del decreto legislativo n. 29 del 1993, sono indette, ogni tre anni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o, ove nominato, del Ministro per la funzione pubblica, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana quaranta giorni prima della data stabilita per lo scrutinio. Nel decreto è indicato l'ufficio incaricato del servizio elettorale.

     2. Hanno diritto al voto tutti i dirigenti che, alla data di pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni, risultano inseriti nella prima o nella seconda fascia del ruolo unico. Non hanno diritto al voto dirigenti che alla stessa data risultano sospesi dal servizio per qualsiasi causa.

     3. Sono eleggibili esclusivamente i dirigenti che, alla data di pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni, risultino inseriti nella prima fascia del ruolo unico e abbiano presentato la propria candidatura nei termini e secondo le modalità di cui all'articolo 11. Non sono eleggibili i dirigenti che non hanno diritto al voto, ovvero che alla data di presentazione delle candidature risultano in aspettativa per cariche elettive o in aspettativa non retribuita per qualsiasi causa.

 

          Art. 10. Commissione elettorale centrale.

     1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o, ove nominato, del Ministro per la funzione pubblica, da emanarsi entro cinque giorni dalla data di pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni, viene nominata la commissione elettorale centrale, presieduta da un magistrato della Corte dei conti, designato dal Presidente della Corte dei conti, e composta da cinque dirigenti di prima fascia, estratti a sorte, in seduta pubblica, dal responsabile del ruolo unico. Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate dal componente più giovane di età.

     2. La commissione elettorale centrale ha sede presso il Dipartimento della funzione pubblica. Le sedute sono pubbliche.

 

          Art. 11. Presentazione delle candidature.

     1. Entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni, i dirigenti della prima fascia che intendono presentare la propria candidatura, trasmettono al segretario della commissione elettorale centrale, anche via telefax, apposita dichiarazione autografa corredata da dieci firme autografe di sostenitori aventi diritto al voto, delle quali i candidati stessi attestano l'autenticità. Nei due giorni successivi dalla scadenza del termine per la presentazione delle candidature la commissione provvede a predisporre l'elenco delle candidature ammesse, curando gli adempimenti di cui all'articolo 13.

 

          Art. 12. Scheda - Modalità di votazione.

     1. Le schede di votazione, stampate a cura della commissione elettorale centrale, su carta non trasparente e di tipo unico, contengono, nella parte interna, una riga tratteggiata sulla quale l'elettore scrive a penna il cognome del candidato prescelto, aggiungendo, in caso di omonimia, anche il relativo nome e, se necessario, il luogo e la data di nascita.

     2. In calce alla parte interna della scheda sono stampate apposite istruzioni relative alle corrette modalità di votazione.

     3. Sono inefficaci le indicazioni di nominativi espressi in eccedenza al primo.

     4. Sono nulli i voti contenuti in schede che presentano scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto fare riconoscere il proprio voto.

 

          Art. 13. Adempimenti ai fini del voto per corrispondenza.

     1. Entro venticinque giorni dalla data di pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni, a cura della commissione elettorale centrale viene inviato ai direttori degli uffici del personale delle amministrazioni centrali, nonché ai fini della immediata distribuzione agli uffici statali periferici, a tutti gli uffici elettorali delle prefetture, l'elenco dei rispettivi elettori e un numero di plichi chiusi pari a quello degli elettori stessi, contenenti ciascuno una scheda di votazione, l'elenco dei candidati ammessi, nonché una busta per la restituzione della scheda compilata.

     2. Entro il trentacinquesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto di indizione, i direttori degli uffici del personale delle amministrazioni centrali, o i loro delegati, e i dirigenti degli uffici elettorali provinciali delle prefetture provvedono alla consegna a mano dei plichi di cui al comma 1 a tutti gli elettori in servizio rispettivamente presso le amministrazioni centrali e presso gli uffici statali periferici, che rilasciano ricevuta.

     3. Espresso il voto, l'elettore provvede a piegare la scheda e ad inserirla nell'apposita busta che, una volta sigillata, viene consegnata, personalmente, nell'orario d'ufficio, entro e non oltre il trentottesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni, all'ufficio che aveva curato la consegna, il quale rilascia ricevuta e ne cura la custodia.

 

          Art. 14. Trasmissione dei plichi con le schede alle prefetture capocentro.

     1. Entro il trentanovesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni, i dirigenti degli uffici elettorali provinciali delle prefetture di città non capoluogo di regione recapitano alle prefetture delle città capoluogo di regione, tramite corriere speciale, le buste contenenti le schede ricevute, racchiuse in unico plico unitamente all'elenco degli elettori e a quello dei votanti.

     2. Nel rispetto del termine di cui al comma 1 e delle modalità ivi previste, la regione Valle d'Aosta invia il suddetto plico alla prefettura di Torino; i commissariati del Governo per le province di Trento e di Bolzano alla prefettura di Venezia; le prefetture di Perugia e Terni a quella di Roma; le prefetture di Campobasso e Isernia a quella de L'Aquila; le prefetture di Potenza e Matera a quella di Bari.

 

          Art. 15. Scrutinio.

     1. Entro il termine di cui all'articolo 14, presso ogni amministrazione centrale, con decreto del direttore dell'ufficio del personale, e presso le prefetture di Torino, Milano, Venezia, Trieste, Genova, Bologna, Firenze, Ancona, Roma, L'Aquila, Napoli, Bari, Catanzaro, Palermo e Cagliari, con decreto del prefetto, viene costituito un seggio elettorale, composto da un presidente, scelto tra i dirigenti in servizio, uno scrutatore e un segretario scelti tra i dipendenti di qualifica funzionale non inferiore all'ottava o qualifica corrispondente.

     2. I seggi elettorali di cui al comma 1 si riuniscono il quarantesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni, per procedere alle operazioni di scrutinio.

     3. A tal fine, il presidente dei seggi procede all'apertura delle buste pervenute, provvedendo ad inserire in un'unica urna tutte le schede inviate, senza visionarle previamente in alcun modo.

     4. Il presidente provvede inoltre a raccogliere gli elenchi dei votanti inseriti nei plichi, che devono essere allegati al verbale dello scrutinio. Il segretario appone, sulla lista elettorale, la dizione "ha votato" a fianco dei nominativi degli elettori che hanno esercitato il diritto di voto.

     5. Successivamente, il presidente estrae ciascuna scheda dall'urna, la spiega, ne dà lettura ad alta voce e la passa allo scrutatore.

     6. Il segretario e lo scrutatore annotano separatamente il numero dei voti che ciascun candidato va riportando durante lo spoglio delle schede.

     7. Terminato lo scrutinio di tutte le schede, il presidente dichiara il numero dei voti riportato da ciascun candidato, lo certifica nel verbale delle operazioni di scrutinio che, redatto dal segretario in duplice esemplare, viene firmato in ciascun foglio e sottoscritto, seduta stante, da tutti i membri del seggio.

     8. Il risultato dello scrutinio, con il numero degli elettori e dei votanti, viene trasmesso immediatamente, tramite telefax sottoscritto da tutti i componenti del seggio, alla commissione elettorale centrale.

     9. Una copia del verbale, unitamente a tutte le schede numerate e chiuse in busta sigillata, è rimessa, da parte dei seggi costituiti presso le amministrazioni centrali, al direttore dell'ufficio del personale, o al suo delegato, ovvero al prefetto del luogo di scrutinio, dagli altri seggi. L'altra copia è immediatamente inviata in plico sigillato alla commissione elettorale centrale, ove dovrà pervenire entro il quarantaquattresimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni.

 

          Art. 16. Proclamazione.

     1. La commissione elettorale centrale si riunisce per la proclamazione dei risultati entro il quarantacinquesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni.

     2. A tale fine la commissione, in base ai dati desunti dai verbali dei seggi, procede a determinare la cifra individuale nazionale di tutti i candidati, sommando i voti riportati da essi in tutte le sezioni costituite, formando in tal modo una graduatoria decrescente in base alle rispettive cifre individuali nazionali.

     3. Successivamente, il presidente della commissione elettorale centrale, in conformità dei risultati accertati, proclama eletto componente del comitato dei garanti il candidato che ha riportato la cifra individuale nazionale più alta. A parità di cifra, è eletto il candidato con maggiore anzianità di servizio nella qualifica dirigenziale; a parità di anzianità di servizio, il più anziano di età.

     4. Di tutte le operazioni della commissione elettorale centrale viene redatto dal segretario il processo verbale in duplice esemplare, che deve essere firmato in ciascun foglio e sottoscritto, seduta stante, da tutti i membri della commissione elettorale centrale.

     5. Una copia del verbale è inviata all'ufficio incaricato del servizio elettorale, indicato nel decreto di indizione delle elezioni. L'altro esemplare, unitamente ai verbali delle sezioni e alla restante documentazione, è depositato presso l'ufficio del responsabile del ruolo unico.

 

 

Allegato

Tabella dei dati del ruolo unico dei dirigenti dello stato

 

 

TABELLA DEI DATI DEL RUOLO UNICO

DEI DIRIGENTI DELLO STATO

 

COGNOME

NOME

DATA DI NASCITA

GIORNO

MESE

ANNO

CODICE FISCALE

TITOLO DI STUDIO

DATA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO INDIVIDUALE IN VIGORE ATTUALMENTE

GIORNO

MESE

ANNO

TERMINE DEL CONTRATTO INDIVIDUALE IN VIGORE ATTUALEMENTE

GIORNO

MESE

ANNO

AMMINISTRAZIONE PRESSO CUI SI PRESTA SERVIZIO

(ove fosse diversa dalla stipulante)

 

 

POSIZIONE ..................................................

 

 

 

(in ruolo R - Fuori ruolo F - Comando C - Altro A)

 

 

 

 

 

 

 

QUALIFICA E LIVELLO DIRIGENZIALE PRIMA DELL'ISCRIZIONE NEL RUOLO UNICO

(Codice qualifica e livello come da allegato 2)

 

DATA DI NOMINA NELLA QUALIFICA DIRIGENZIALE

GIORNO

MESE

ANNO

DATA DI NOMINA NELLA EX QUALIFICA DI DIRIGENTE GENERALE

GIORNO

MESE

ANNO

DATA DI ACCESSO NELL'AMMINISTRAZIONE IN QUALIFICHE PREDIRIGENZIALI (Qualifiche per l'accesso alle quali è richiesto il diploma di laurea o equivalenti)

GIORNO

MESE

ANNO

 

 

 

 

 


[1] Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 10 della L. 15 luglio 2002, n. 145, con effetto a decorrere dalla data indicata nello stesso art. 10 della L. 145/2002.