§ 41.7.327 - D.Lgs. 3 febbraio 2011, n. 12.
Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste recanti modifiche alla legge 26 novembre 1981, n. 690, [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:41. Enti locali e Regioni
Capitolo:41.7 regioni a statuto speciale
Data:03/02/2011
Numero:12


Sommario
Art. 1.  Soppressione della somma sostitutiva dell'IVA all'importazione
Art. 2.  Modificazione dell'articolo 2 della legge 26 novembre 1981, n. 690
Art. 3.  Modificazione dell'articolo 3 della legge 26 novembre 1981, n. 690
Art. 4.  Modificazione dell'articolo 4 della legge 26 novembre 1981, n. 690
Art. 5.  Modificazioni all'articolo 5 della legge 26 novembre 1981, n. 690
Art. 6.  Modificazioni all'articolo 6 della legge 26 novembre 1981, n. 690
Art. 7.  Modificazioni all'articolo 7 della legge 26 novembre 1981, n. 690
Art. 8.  Modificazioni all'articolo 10 della legge 26 novembre 1981, n. 690
Art. 9.  Autonomia fiscale della Regione
Art. 10.  Disposizioni transitorie e finali


§ 41.7.327 - D.Lgs. 3 febbraio 2011, n. 12.

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste recanti modifiche alla legge 26 novembre 1981, n. 690, recante revisione dell'ordinamento finanziario della Regione.

(G.U. 28 febbraio 2011, n. 48)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

     Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, che approva lo statuto speciale della regione Valle d'Aosta;

     Vista la legge 26 novembre 1981, n. 690;

     Vista la legge 13 dicembre 2010, n. 220, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità per il 2011)»;

     Visto l'accordo 11 novembre 2010 tra lo Stato e la regione autonoma Valle d'Aosta per il coordinamento della finanza pubblica nell'ambito del processo di attuazione del federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione;

     Acquisito il parere del Consiglio regionale della Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste;

     Vista la proposta della commissione paritetica prevista dall'articolo 48-bis dello Statuto speciale, introdotto dall'articolo 3 della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 dicembre 2010;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della semplificazione normativa;

 

     Emana

 

 

     il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1. Soppressione della somma sostitutiva dell'IVA all'importazione

     1. A decorrere dal 1° gennaio 2017 il comma 4 dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, è abrogato.

     2. L'assegnazione statale prevista dal comma 4 dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, è ridotta per l'anno 2011 di euro 239 milioni, per l'anno 2012 di euro 244 milioni, per l'anno 2013 di euro 256 milioni, per l'anno 2014 di euro 259 milioni, per l'anno 2015 di euro 307 milioni, per l'anno 2016 di euro 316 milioni.

 

     Art. 2. Modificazione dell'articolo 2 della legge 26 novembre 1981, n. 690

     1. L'articolo 2 della legge 26 novembre 1981, n. 690, è sostituito dal seguente:

     «1. E' attribuito alla regione Valle d'Aosta il gettito delle sotto indicate imposte erariali sul reddito e sul patrimonio percette nel territorio regionale, nonchè delle imposte sostitutive:

     a) imposta sul reddito delle persone fisiche;

     b) imposta sul reddito delle società;

     c) ritenute su interessi e redditi da capitale;

     d) ritenute d'acconto sui dividendi;

     e) ritenute sui premi e sulle vincite;

     f) imposta sulle successioni e donazioni.».

 

     Art. 3. Modificazione dell'articolo 3 della legge 26 novembre 1981, n. 690

     1. L'articolo 3 della legge 26 novembre 1981, n. 690, è sostituito dal seguente:

     «1. Sono attribuite alla regione Valle d'Aosta le quote di gettito delle sotto indicate tasse e imposte erariali sugli affari percette nel territorio regionale:

     a) i nove decimi dell'imposta di registro;

     b) i nove decimi dell'imposta di bollo;

     c) i nove decimi delle imposte ipotecarie;

     d) i nove decimi delle tasse sulle concessioni governative.

     2. E' altresì attribuito alla regione Valle d'Aosta l'intero gettito dell'imposta sul valore aggiunto, compresa quella relativa all'importazione, al netto dei rimborsi effettuati ai sensi dell'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, determinato assumendo a riferimento i consumi finali rilevati nell'ultimo triennio disponibile.

     3. Il gettito dell'imposta sul valore aggiunto è attribuito sulla base dei dati rilevati nel bilancio dello Stato, nell'anno antecedente a quello cui la devoluzione si riferisce.

     4. Sono, altresì, attribuiti alla regione Valle d'Aosta i nove decimi dei canoni, qualora riscossi dallo Stato, per le concessioni di derivazione di acque pubbliche a scopo idroelettrico di cui all'ultimo comma dell'articolo 12 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, recante lo Statuto speciale.».

 

     Art. 4. Modificazione dell'articolo 4 della legge 26 novembre 1981, n. 690

     1. L'articolo 4 della legge 26 novembre 1981, n. 690, è sostituito dal seguente:

     «1. Sono attribuite alla regione Valle d'Aosta le quote di gettito delle sotto indicate imposte percette nel territorio regionale:

     a) l'intero gettito dell'accisa sull'energia elettrica;

     b) i nove decimi delle accise sugli spiriti e sulla birra;

     c) i nove decimi della sovrimposta di confine, inclusa quella sugli oli minerali.

     2. Sono inoltre attribuite alla regione Valle d'Aosta le quote di gettito delle sotto indicate imposte e proventi erariali afferenti il territorio regionale:

     a) l'intero gettito dell'accisa sulla benzina, sugli oli da gas, sui gas petroliferi liquefatti e sul gas naturale per autotrazione, erogati dagli impianti di distribuzione situati nel territorio della Regione, e dell'accisa sugli stessi per uso combustibile da riscaldamento, nonchè delle accise sugli altri prodotti energetici immessi in consumo da depositi fiscali ubicati nella Regione per qualunque uso;

     b) l'intero gettito delle imposte sulle assicurazioni diverse da quelle corrisposte sui premi per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore;

     c) l'intero gettito delle imposte sugli intrattenimenti;

     d) i nove decimi dei proventi del lotto, al netto delle vincite e delle somme necessarie alle spese di organizzazione e gestione del gioco;

     e) l'intero gettito dell'accisa sui tabacchi.

     3. Sono, altresì, attribuiti alla regione Valle d'Aosta i nove decimi di tutte le altre entrate tributarie erariali, comunque denominate, percette nel territorio regionale, ad eccezione di quelle relative ai giochi pubblici.

     4. Il gettito delle accise di cui alla lettera a) del comma 2 è attribuito sulla base dei dati rilevati dall'Agenzia delle dogane, nell'anno antecedente a quello cui la devoluzione si riferisce.

     5. Il gettito delle imposte di cui alla lettera b) del comma 2 è attribuito sulla base della distribuzione regionale dei premi, contabilizzati a favore della Valle d'Aosta dalle imprese di assicurazione e accertati dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, rilevati nell'anno precedente a quello cui la devoluzione si riferisce.

     6. Il gettito di cui alla lettera c) del comma 2, qualora non rilevabile direttamente, è quantificato assumendo a riferimento indicatori o ogni altra documentazione idonea alla valutazione del fenomeno che ha luogo nel territorio regionale.

     7. Il gettito di cui alla lettera d) ed e) del comma 2 è attribuito sulla base dei dati rilevati dall'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato.».

 

     Art. 5. Modificazioni all'articolo 5 della legge 26 novembre 1981, n. 690

     1. All'articolo 5 della legge 26 novembre 1981, n. 690, al terzo comma le parole: «L'intendenza di finanza» e al quarto comma le parole: «La stessa intendenza» sono sostituite dalle seguenti: «La direzione regionale dell'Agenzia delle entrate».

     2. Al terzo comma, dopo le parole: «tesoreria provinciale dello Stato» sono aggiunte le seguenti: «, nonchè mediante altre strutture preposte, ai sensi della legislazione vigente, alla contabilizzazione dei versamenti effettuati».

     3. Dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:

     «Le quote di cui all'articolo 3, comma 2, sono versate alla regione dal Ministero dell'economia e delle finanze a titolo di acconto con periodicità trimestrale, entro il primo mese di ciascun trimestre. Per le quote dei proventi spettanti ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettere d) ed e), si provvede mediante ordinativi quadrimestrali.».

     4. Al quinto comma le parole «il provento di cui all'articolo 4, secondo comma» sono sostituite dalle seguenti: «il gettito di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a) e b)».

     5. Dopo il quinto comma è aggiunto il seguente:

     «Le tasse automobilistiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni, sono riscosse, ai sensi della normativa vigente, direttamente dalla regione alla quale spetta l'intero gettito.».

 

     Art. 6. Modificazioni all'articolo 6 della legge 26 novembre 1981, n. 690

     1. Il primo comma dell'articolo 6 della legge 26 novembre 1981, n. 690, è sostituito dal seguente:

     «Fra le entrate devolute alla regione Valle d'Aosta ai sensi della lettera a) dell'articolo 2 della presente legge è compreso l'intero gettito delle ritenute alla fonte di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, comprese quelle effettuate dalle amministrazioni indicate nell'articolo 29 dello stesso decreto, sugli emolumenti corrisposti a soggetti che prestano la loro attività presso stabilimenti o uffici ubicati nell'ambito del territorio regionale, nonchè le ritenute effettuate sui trattamenti pensionistici corrisposti in Valle d'Aosta ancorchè affluite fuori della regione.».

     2. Al quinto comma le parole: «compresa la quota di nove decimi del» sono sostituite dalle seguenti: «compreso l'intero».

 

     Art. 7. Modificazioni all'articolo 7 della legge 26 novembre 1981, n. 690

     1. Il primo comma dell'articolo 7 della legge 26 novembre 1981, n. 690, è sostituito dal seguente:

     «Le compensazioni di crediti relativi a tributi erariali, esercitate dai contribuenti ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonchè il rimborso dei tributi da parte dello Stato a titolo di indebito, inesigibilità ed altre cause, a favore di soggetti aventi il domicilio fiscale nel territorio regionale, fanno carico alla regione Valle d'Aosta in proporzione alle quote ad essa assegnate e tenuto conto delle quote devolute ad altri soggetti.».

 

     Art. 8. Modificazioni all'articolo 10 della legge 26 novembre 1981, n. 690

     1. Dopo il secondo comma dell'articolo 10 della legge 26 novembre 1981, n. 690, sono aggiunti i seguenti:

     «Per l'attribuzione alla regione del contributo di cui all'articolo 334 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il codice delle assicurazioni private, relativamente agli intestatari delle carte di circolazione residenti in Valle d'Aosta, gli assicuratori sono tenuti a scorporare dal totale dei contributi stessi le somme da versare distintamente alla regione con le stesse modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 dicembre 1998, n. 457, nonchè dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 15 luglio 2010, per il versamento dell'imposta sulle assicurazioni per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore. Le disposizioni del presente comma hanno effetto dal 1° gennaio 2011 e si applicano con riferimento all'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati a decorrere dalla predetta data.

     All'articolo 6, comma 4, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, relativo alle modalità di versamento dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, dopo le parole: «ad eccezione di quelle riscosse nell'ambito» sono aggiunte le seguenti: «della regione Valle d'Aosta e» e dopo le parole: «alle province stesse» sono aggiunte le seguenti: «nonchè alla Regione.».

 

     Art. 9. Autonomia fiscale della Regione [1]

     [1. La regione Valle d'Aosta può con propria legge, nelle materie rientranti nella potestà legislativa ad essa spettante e in armonia con i principi del sistema tributario dello Stato, istituire tributi locali, con riguardo ai presupposti non altrimenti assoggettati ad imposizione, e determinare le variazioni delle aliquote o le agevolazioni che gli enti locali possono applicare agli stessi tributi locali nell'esercizio della propria autonomia, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere g) ed h), della legge 5 maggio 2009, n. 42.]

 

     Art. 10. Disposizioni transitorie e finali

     1. Le disposizioni di cui alla presente legge hanno effetto dal 1° gennaio 2011, salvo quanto diversamente disposto dall'articolo 1, comma 1. Da tale data sono abrogati gli articoli 18, 19 e 20 della legge 26 novembre 1981, n. 690.

     2. In virtù di quanto stabilito dall'articolo 10 della legge 26 novembre 1981, n. 690, spettano alla Regione tutti i tributi provinciali, anche qualora istituiti successivamente alla legge stessa; pertanto, in sede di definizione dei saldi delle imposte compartecipate per gli anni dal 2007 al 2010, non si procede al recupero del gettito delle imposte, già introitate dalla regione, corrisposte sui premi per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, nè di un decimo del gettito dell'imposta provinciale dovuta per la trascrizione, iscrizione e annotazione di atti nel pubblico registro automobilistico.

     3. In attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, in sede di corresponsione del saldo per l'anno 2010 non si procede al recupero della quota residuale del gettito delle tasse automobilistiche di spettanza dello Stato.

     4. Le quote dei proventi erariali spettanti alla regione Valle d'Aosta ai sensi della legge 26 novembre 1981, n. 690, e successive modificazioni, riscosse dalla struttura di gestione, individuata dall'articolo 22 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per i tributi oggetto di versamento unificato e di compensazione, e dai soggetti a cui affluiscono i versamenti, per gli altri tributi e proventi, sono riversate direttamente alla regione sul conto infruttifero, intestato alla medesima, presso la tesoreria provinciale dello Stato, nei modi e nei tempi da definire con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previa intesa con la regione. Tale modalità si applica dal 1° gennaio dell'anno successivo alla pubblicazione del decreto di cui al presente comma.


[1] Articolo abrogato dall'art. 8 del D.Lgs. 20 novembre 2017, n. 184.