§ 93.5.0b - Legge 23 giugno 1927, n. 1110.
Provvedimenti per la concessione all'industria privata dell'impianto e dell'esercizio di funicolari aeree e di ascensori in servizio pubblico.


Settore:Normativa nazionale
Materia:93. Trasporti e circolazione
Capitolo:93.5 funivie sciovie e teleferiche
Data:23/06/1927
Numero:1110


Sommario
Art. 1.  [1]
Art. 2.      Il decreto di concessione implica a ogni effetto la dichiarazione di pubblica utilità per tutto quanto concerne le funivie in servizio pubblico, e ad esse si applicano [...]
Art. 3.      Alle funivie destinate a servire Comuni isolati o che facilitano comunicazioni fra centri abitati o fra essi e stazioni ferroviarie, tramviarie e lacuali, o che comunque [...]
Art. 4.      La concessione delle funivie non potrà avere una durata superiore ad anni quaranta, salvo che per le funivie le quali facciano parte integrante ovvero siano impiantate a [...]
Art. 5.  [5]
Art. 6.  [6]
Art. 7.  [7]
Art. 8.  [8]
Art. 9.      Le funivie sono soggette ad un annuo contributo da versarsi allo Stato quale corrispettivo delle spese di sorveglianza e che verrà fissato con l'atto di concessione
Art. 10.      In quanto non è diversamente disposto con la presente legge, sono applicabili alle funivie le norme che disciplinano le tramvie extraurbane e di cui al T.U. approvato [...]
Art. 11.      Le disposizioni della presente legge non sono applicabili alle funicolari aeree private, anche se in servizio di consorzi di utenti, destinati al trasporto di prodotti [...]
Art. 12.  [9]
Art. 13.      Con decreto del Ministero delle finanze sarà provveduto ad introdurre in bilancio le variazioni necessarie per l'attuazione della presente legge
Art. 14.  [10]


§ 93.5.0b - Legge 23 giugno 1927, n. 1110.

Provvedimenti per la concessione all'industria privata dell'impianto e dell'esercizio di funicolari aeree e di ascensori in servizio pubblico.

(G.U. 9 luglio 1927, n. 157).

 

 

     Art. 1. [1]

     Alla concessione della costruzione e dell'esercizio di vie funicolari aeree (funivie), in servizio pubblico, per trasporto di persone e di cose si provvede, prima dell'inizio dei lavori, sentita, se del caso, la Commissione istituita con il regio decreto 17 gennaio 1926, e con l'osservanza delle seguenti norme.

     Qualora la linea si svolga integralmente nell'ambito del territorio di un Comune la concessione è accordata dal sindaco del Comune interessato, previa conforme deliberazione del Consiglio comunale.

     Qualora la linea si svolga tra più Comuni, facenti parte della medesima Provincia, la concessione è accordata dal presidente della Giunta provinciale, previa conforme deliberazione del Consiglio provinciale, adottata dopo aver preso conoscenza dei pareri dei Consigli comunali dei Comuni interessati.

     Qualora la linea si estenda al territorio di più Province, la concessione è accordata dal Ministero dei trasporti, previo parere dei Consigli provinciali interessati.

 

          Art. 2.

     Il decreto di concessione implica a ogni effetto la dichiarazione di pubblica utilità per tutto quanto concerne le funivie in servizio pubblico, e ad esse si applicano le disposizioni di legge che regolano le espropriazioni nei riguardi delle ferrovie in regime di concessione all'industria privata.

     Il concessionario ha diritto a passare sulle proprietà altrui con le funi delle vie funicolari aeree; l'indennità da corrispondere al proprietario dei fondi servienti sarà da determinarsi in corrispondenza alla diminuzione del valore dei fondi stessi derivanti dall'imposizione e dall'esercizio della servitù secondo le disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 della legge 7 giugno 1894, n. 232.

     Per le concessioni accordate con provvedimento provinciale o comunale la dichiarazione di pubblica utilità, ove occorra, agli effetti di quanto previsto nei precedenti commi, è emessa dal Prefetto della Provincia [2].

 

          Art. 3.

     Alle funivie destinate a servire Comuni isolati o che facilitano comunicazioni fra centri abitati o fra essi e stazioni ferroviarie, tramviarie e lacuali, o che comunque rivestano carattere di notevole interesse pubblico, potrà essere accordata una sovvenzione dello Stato, sempreché si verifichino le condizioni di cui all'art. 34 del T.U. delle leggi approvate con R.D. 9 maggio 1912, n. 1447 .

     La sovvenzione è determinata in base ad un piano finanziario comprendente anche le previsioni di esercizio e viene corrisposta in annualità posticipate non superiori a 30 il cui valore attuale, determinato in base al saggio di interesse di cui all'art. 4 del R.D. 2 agosto 1929, n. 2150, non potrà mai superare la metà del presunto costo d'impianto [3].

     A tale annualità sono applicabili le disposizioni degli artt. 37 e 38 del T.U. sopracitato.

     Nel caso che sia accordata la sovvenzione il R.D. di concessione sarà emesso su conforme parere del Consiglio di Stato di concerto col Ministro delle finanze.

 

          Art. 4.

     La concessione delle funivie non potrà avere una durata superiore ad anni quaranta, salvo che per le funivie le quali facciano parte integrante ovvero siano impiantate a complemento di ferrovie o tramvie extraurbane, nel quale caso la scadenza della concessione della funivia potrà coincidere con la scadenza della concessione della ferrovia o tramvia extraurbana alla quale la funivia è collegata [4] .

     Per il primo decennio di esercizio potrà essere accordato al concessionario il privilegio esclusivo giusto all'art. 49 del T.U. delle leggi approvato con R.D. 9 maggio 1912, n. 1447.

 

          Art. 5. [5]

     La concessione di funivie che facciano parte integrante di nuove ferrovie di interesse regionale o locale avrà luogo in base ad un unico piano finanziario complessivo comprendente anche le previsioni di esercizio. Nella lunghezza sussidiabile della ferrovia non dovrà computarsi quella della funivia. Quando però la sovvenzione massima complessiva assegnabile alla ferrovia in base alle leggi vigenti non fosse sufficiente a coprire il deficit risultante dal piano finanziario, la sovvenzione complessiva stessa potrà essere aumentata di una quota non superiore alla annualità posticipata necessaria per ammortizzare la spesa d'impianto della funivia in un periodo uguale alla durata della sovvenzione assegnabile alla ferrovia ed in base al saggio di interesse usato nel piano finanziario.

 

          Art. 6. [6]

     Alla scadenza della concessione gli impianti costituenti funivie comunque sussidiate dallo Stato, passeranno gratuitamente in proprietà del Comune o del Consorzio di Comuni interessati i quali potranno esercitarli previa nuova concessione governativa che non potrà eccedere la durata di anni venti; salvo rinnovo.

     Per le funivie impiantate senza sussidio statale, il Governo potrà alla scadenza della concessione rilasciare ai concessionari una nuova concessione per una durata non eccedente i venti anni sempreché gli impianti corrispondano alle accertate necessità del traffico. Qualora il concessionario non richieda, o non ottenga dal Governo una nuova concessione per continuare l'esercizio, è data facoltà ai Comuni o ai Consorzi di Comuni interessati di acquistare gli impianti a prezzo di stima per esercitarli in base a concessione governativa da rilasciarsi ai sensi del primo comma del presente articolo.

     In nessuno dei casi suaccennati potrà essere accordato alcun sussidio a carico dello Stato. Quando trattasi di funivie facenti parte integrante di ferrovie o tramvie extraurbane saranno da osservarsi le disposizioni in materia vigenti per le medesime.

 

          Art. 7. [7]

     Il concessionario sarà tenuto al trasporto gratuito della corrispondenza postale nei limiti di peso che verranno stabiliti nel disciplinare di concessione.

 

          Art. 8. [8]

 

          Art. 9.

     Le funivie sono soggette ad un annuo contributo da versarsi allo Stato quale corrispettivo delle spese di sorveglianza e che verrà fissato con l'atto di concessione.

 

          Art. 10.

     In quanto non è diversamente disposto con la presente legge, sono applicabili alle funivie le norme che disciplinano le tramvie extraurbane e di cui al T.U. approvato con R.D. 9 maggio 1912, n. 1447 e successive modificazioni.

 

          Art. 11.

     Le disposizioni della presente legge non sono applicabili alle funicolari aeree private, anche se in servizio di consorzi di utenti, destinati al trasporto di prodotti agrari ed industriali.

 

          Art. 12. [9]

     Gli ascensori in servizio pubblico dovranno essere concessi con le norme del presente decreto e potranno essere sussidiati solo quando facciano parte integrante di nuove ferrovie di interesse regionale o locale ovvero di funivie.

     Nel primo caso si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 3 del presente decreto; mentre nel secondo il costo d'impianto dell'ascensore dovrà essere aggiunto al costo d'impianto della funivia con applicazione nei riguardi della determinazione della sovvenzione governativa delle norme di cui all'art. 3 della legge 23 giugno 1927, n. 1110 con le modifiche di cui all'articolo 1 del presente decreto.

 

          Art. 13.

     Con decreto del Ministero delle finanze sarà provveduto ad introdurre in bilancio le variazioni necessarie per l'attuazione della presente legge.

 

          Art. 14. [10]


[1] Articolo così sostituito dall'art. 20 del D.P.R. 28 giugno 1955, n. 771.

[2] Comma aggiunto dall'art. 22 del D.P.R. 28 giugno 1955, n. 771.

[3] Comma così modificato dall'art. 1 del R.D.L. 24 novembre 1930, n. 1632.

[4]  Comma sostituito dall'art. 2, R.D.L. 24 novembre 1930, n. 1632.

[5] Articolo così sostituito dall'art. 3 del R.D.L. 24 novembre 1930, n. 1632.

[6] Articolo così sostituito dall'art. 4 del R.D.L. 24 novembre 1930, n. 1632.

[7] Articolo così modificato dall'art. 5 del R.D.L. 24 novembre 1930, n. 1632.

[8] Articolo, modificato dall'art. 23 del D.P.R. 28 giugno 1955, n. 771, abrogato dall'art. 104 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753.

[9] Articolo così sostituito dall'art. 6 del R.D.L. 24 novembre 1930, n. 1632.

[10] Articolo abrogato dall'art. 104 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753.