§ 98.1.28066 - D.L. 17 settembre 1988, n. 408 .
Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale per i lavoratori eccedentari nelle aree del Mezzogiorno di cui al [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:17/09/1988
Numero:408


Sommario
Art. 1.      1. Il periodo di 18 mesi di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, è [...]
Art. 2.      1. Le disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, sono estese a [...]
Art. 3.      1. Le disponibilità di cui all'art. 25, sesto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, ivi comprese quelle non utilizzate a partire dal 1° gennaio 1983, ed escluso [...]
Art. 4.      1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato in lire 240.000 milioni, si provvede a carico delle disponibilità di cui all'articolo 3
Art. 5.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la [...]


§ 98.1.28066 - D.L. 17 settembre 1988, n. 408 .

Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale per i lavoratori eccedentari nelle aree del Mezzogiorno di cui al decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1977, n. 501, e per i dipendenti delle società costituite dalla GEPI per il reimpiego dei medesimi, nonché disposizioni in materia di delegificazione per gli enti previdenziali.

(G.U. 19 settembre 1988, n. 220)

 

     Art. 1.

     1. Il periodo di 18 mesi di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, è elevabile a 24 mesi.

     2. I trattamenti previsti dai commi 1 e 2 dell'articolo 1 del decreto legge 4 settembre 1987, n. 366, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 novembre 1987, n. 452, sono prorogati fino all'entrata in vigore della riforma degli interventi della Cassa integrazione guadagni e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1988. E' altresì prorogato fino al predetto termine il trattamento straordinario di integrazione salariale a favore dei lavoratori dipendenti dalle società costituite dalla GEPI ai sensi dell'articolo 4, primo comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1982, n. 63, nei casi in cui il trattamento già riconosciuto venga a scadere nel corso dell'anno 1988.

 

          Art. 2.

     1. Le disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, sono estese a tutti gli enti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza ed assistenza, disciplinati dalla legge 20 marzo 1975, n. 70.

 

          Art. 3.

     1. Le disponibilità di cui all'art. 25, sesto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, ivi comprese quelle non utilizzate a partire dal 1° gennaio 1983, ed escluso l'importo di lire 240.000 milioni di cui all'articolo 4, affluiscono, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al conto di tesoreria di cui all'articolo 26 della medesima legge n. 845 del 1978, al fine di finanziare piani di innovazione dei sistemi formativi predisposti dalle regioni, secondo criteri e modalità stabiliti dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro per quanto riguarda le erogazioni.

 

          Art. 4.

     1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato in lire 240.000 milioni, si provvede a carico delle disponibilità di cui all'articolo 3.

 

          Art. 5.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.