§ 84.1.46 - Legge 29 gennaio 1992, n. 58.
Disposizioni per la riforma del settore delle telecomunicazioni.


Settore:Normativa nazionale
Materia:84. Radio e telecomunicazioni
Capitolo:84.1 disciplina generale
Data:29/01/1992
Numero:58


Sommario
Art. 1.  Gestione dei servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico
Art. 2.  Tariffe dei servizi di telecomunicazioni
Art. 3.  Trasferimento dei beni
Art. 4.  Disposizione relative al personale
Art. 5.  Norme previdenziali
Art. 6.  Norme transitorie e finali
Art. 7.  Copertura finanziaria


§ 84.1.46 - Legge 29 gennaio 1992, n. 58.

Disposizioni per la riforma del settore delle telecomunicazioni.

(G.U. 5 febbraio 1992, n. 29)

 

     Art. 1. Gestione dei servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico

     1. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il Ministro delle partecipazioni statali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, affida in concessione esclusiva i servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico, nonchè l'installazione e l'esercizio dei relativi impianti, attualmente gestiti dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici e dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, ad una società appositamente costituita per la durata di dieci anni dall'Istituto per la ricostruzione industriale (IRI), di seguito denominata "Società", la totalità delle cui azioni sia posseduta direttamente dal medesimo Istituto. La concessione ha una durata pari al tempo necessario per il perfezionamento degli adempimenti di cui ai commi 4 e 6 e comunque non superiore ad un anno. Non sono compresi nella concessione i servizi dei telegrammi, di posta elettronica e di telematica pubblica svolti attraverso gli uffici postali, nonchè, fino all'estinzione dei relativi atti concessori, i servizi radiomarittimi concessi.

     2. All'atto di concessione di cui al comma 1 è annessa una convenzione la quale, in conformità delle disposizioni recate dal capo III del titolo I del libro quarto del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, prevede tra l'altro:

     a) il mantenimento degli standard di servizio assicurati dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici e dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e le modalità di proseguimento dei piani di investimenti intrapresi dalle stesse con riferimento ai servizi di cui al comma 1;

     b) la facoltà per il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni di effettuare i controlli necessari a garantire l'osservanza degli obblighi derivanti dalle norme vigenti e dalla convenzione stessa;

     c) i criteri per la determinazione delle modalità di utilizzo degli impianti e delle reti della Società da parte dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e di altre società concessionarie dei servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico, di seguito denominate "concessionarie", per la determinazione dei relativi corrispettivi correlati ai costi e per le modalità di subentro nei rapporti attivi e passivi di cui al comma 1 dell'art. 3.

     3. L'Azienda di Stato per i servizi telefonici, istituita con regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562, è soppressa a far data dall'entrata in vigore della convenzione di cui al comma 2.

     4. Il Ministro delle partecipazioni statali, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), sulla base di indicazioni dell'IRI, una proposta di delibera concernente i criteri generali di riassetto del settore delle telecomunicazioni.

     5. La proposta indica l'assetto e l'organizzazione delle attività svolte dalle concessionarie in conformità a criteri di omogeneità di funzioni, di efficienza ed economicità di gestione, di trasparenza nell'articolazione tra servizi in monopolio e in concorrenza, nel rispetto della normativa comunitaria e garantendo altresì il necessario coordinamento dei servizi.

     6. Il CIPE delibera entro novanta giorni dal ricevimento della proposta di cui al comma 4 e l'IRI, nei successivi centottanta giorni, provvede alla conseguente attuazione. Qualora la delibera del CIPE lo richieda, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni emana appositi atti aggiuntivi alle concessioni dei servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico in vigore e stipula atti integrativi alle annesse convenzioni. La delibera del CIPE è trasmessa ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ai fini del deferimento alle competenti commissioni parlamentari permanenti.

 

          Art. 2. Tariffe dei servizi di telecomunicazioni

     1. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, propone al Comitato interministeriale prezzi (CIP), sentiti i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle partecipazioni statali, un piano di ristrutturazione delle tariffe dei servizi di telecomunicazioni da realizzarsi entro il 1992, volto a stabilire, contestualmente, una stretta correlazione tra le tariffe dei singoli servizi ed il costo delle relative prestazioni, nonchè una armonizzazione con le tariffe in vigore nei Paesi della Comunità economica europea paragonabili all'Italia per lo sviluppo del servizio ed estensione territoriale.

     2. Dalla data di approvazione da parte del CIP del piano di ristrutturazione di cui al comma 1 e comunque non oltre il 31 dicembre 1992, le tariffe dei servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico sono determinate con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro; non si applica il disposto di cui all'art. 17 della legge 28 febbraio 1986, n. 41. Sono abrogati l'art. 304 e il primo comma dell'art. 306 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, con effetto dalla data di approvazione del piano di ristrutturazione di cui al comma 1 ovvero dal 31 dicembre 1992.

 

          Art. 3. Trasferimento dei beni

     1. All'atto dell'entrata in vigore della convenzione di cui al comma 2 dell'art. 1, gli impianti, i beni mobili, i beni immobili sedi di impianti, di magazzini e di officine, inclusi pertinenze ed accessori, ivi compresi quelli in corso di realizzazione e quelli per i quali sono stati emessi i relativi ordini di acquisto, attinenti a servizi concessi ai sensi del comma 1 dell'art. 1, appartenenti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici ed all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, sono trasferiti in proprietà alla Società. La stessa Società subentra all'Azienda di Stato per i servizi telefonici ed all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nei rapporti attivi e passivi inerenti alle attività di gestione dei servizi concessi ai sensi del comma 1 dell'art. 1, come pure nei rapporti obbligatori connessi ai beni trasferiti, ivi compresi quelli concernenti i mutui e le anticipazioni.

     2. Un'apposita commissione, nominata con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con i Ministri del tesoro e delle partecipazioni statali, composta da esperti e da rappresentanti delle amministrazioni statali interessate e dell'IRI, provvede ad individuare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i beni ed i rapporti indicati nel comma 1. Gli elenchi descrittivi redatti dalla commissione sono approvati con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

     3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la commissione procede ad una prima valutazione dei beni e rapporti individuati ai sensi del comma 2, fatta esclusione per gli oneri relativi al personale che rimangono a carico della Società. Ai fini della valutazione dei beni e rapporti, la commissione tiene conto delle conclusioni cui perverranno due società di certificazione o istituti bancari specializzati operanti, rispettivamente, su incarico del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e dell'IRI. Le società di certificazione e gli istituti bancari specializzati sono incaricati contestualmente alla costituzione della commissione e hanno la facoltà di prendere visione di qualsiasi atto o scrittura riferita ai beni e ai rapporti da trasferire. I relativi oneri sono posti a carico rispettivamente del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e dell'IRI.

     4. La commissione, dopo tre mesi dal termine stabilito dal comma 3 dell'art. 4 per l'esercizio del diritto di opzione tra il mantenimento dello status giuridico di dipendente pubblico ed il rapporto di lavoro presso la Società e le concessionarie, procede alla valutazione degli oneri assunti dalle medesime a seguito dell'esercizio del diritto di opzione. Entro i successivi sei mesi la commissione procede all'accertamento definitivo, anche su base reddituale, dei valori dei beni e rapporti trasferiti alla Società, inclusi gli oneri già predeterminati, assunti da quest'ultima e dalle concessionarie per il personale, a seguito dell'esercizio del predetto diritto di opzione.

     5. Le spese di funzionamento della commissione, ivi compresi i compensi ed i rimborsi spettanti ai componenti, sono determinate con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, sono poste a carico della Società e saranno detratte dai corrispettivi da essa dovuti ai sensi del comma 6.

     6. [1].

     7. [2].

     8. I beni di cui al comma 1, provvisoriamente iscritti in bilancio al valore corrispondente alla sommatoria degli oneri assunti, sono ceduti in uso dalla Società alle concessionarie entro e non oltre la data di scadenza della concessione di cui al comma 1 dell'art. 1, verso un canone corrispondente ai costi sostenuti; le concessionarie provvedono alla manutenzione ordinaria dei beni di cui al presente comma e le relative spese sono fiscalmente deducibili in deroga al disposto dell'art. 67 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

     9. La Società, entro il termine di dieci anni di cui al comma 1 dell'art. 1, trasferisce in proprietà, esclusivamente alle concessionarie, i beni e gli impianti funzionali all'esercizio dei servizi di telecomunicazioni.

 

          Art. 4. Disposizione relative al personale

     1. Il personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, applicato alla data di entrata in vigore della presente legge presso l'Ispettorato generale delle telecomunicazioni, l'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni, le segreterie del consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e del consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione, nonchè presso la direzione centrale per il controllo delle concessioni e le corrispondenti sezioni presso gli ispettorati di zona, è trasferito d'ufficio nelle corrispondenti qualifiche dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni con le modalità stabilite dal terzo comma dell'art. 200 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni con il quale è disposto il trasferimento determina le conseguenti variazioni delle dotazioni organiche.

     2. La Società, per la durata della concessione di cui al comma 1 dell'art. 1, si avvale del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni addetto alle attività concernenti i servizi trasferiti alla Società stessa, nonchè del personale dipendente dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici alla data di entrata in vigore della convenzione di cui al comma 2 dell'art. 1, ad esclusione di quello di cui al comma 1 del presente articolo. Il personale predetto conserva il trattamento giuridico, economico e pensionistico proprio del rapporto di pubblico impiego. I relativi oneri sono rimborsati allo Stato dalla Società stessa.

     3. Entro sei mesi dalla delibera del CIPE di cui al comma 6 dell'art. 1 e comunque non oltre la data di scadenza della concessione di cui al comma 1 dello stesso art. 1, il personale di cui al comma 2 del presente articolo, può optare per la permanenza nel pubblico impiego; ad esso si applicano le procedure per la mobilità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, ed alla legge 29 dicembre 1988, n. 554. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, con proprio decreto da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale interessato, determina, anche in deroga al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, e alla legge 29 dicembre 1988, n. 554, i criteri per l'assegnazione delle sedi prevedendo comunque la facoltà per il dipendente di essere destinato nel territorio provinciale nell'ambito del quale ha svolto il precedente servizio. Il Ministro per la funzione pubblica, con proprio decreto da emanarsi entro i successivi sessanta giorni, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, e da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, individua i posti vacanti presso le pubbliche amministrazioni che potranno essere ricoperti dal personale di cui al comma 2 con il ricorso alla mobilità. Il personale che ha optato per la permanenza nel pubblico impiego non può svolgere attività presso la Società oltre la data di scadenza della concessione di cui al comma 1 dell'art. 1.

     4. Entro e non oltre la data di scadenza della concessione di cui al comma 1 dell'art. 1 il personale che non ha optato nei termini per la permanenza nel pubblico impiego transita alle dipendenze delle concessionarie, ad eccezione di quello individuato dalla Società come necessario allo svolgimento delle attività che ad essa residuano, che transita alle dipendenze della Società stessa.

     5. Sono oggetto di accordi tra le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, la Società e le concessionarie, tenendo conto del disposto di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 1 e dei tempi e delle modalità del trasferimento dei beni e degli impianti di cui all'art. 3:

     a) i tempi e le modalità del passaggio del personale;

     b) la tutela della professionalità acquisita e di un trattamento economico globalmente non inferiore a quello precedentemente goduto;

     c) le tabelle di equiparazione tra le qualifiche rivestite dal personale negli ordinamenti di provenienza e quelle previste nella Società e nelle concessionarie, tenuto conto delle diverse specializzazioni richieste per l'esercizio degli impianti;

     d) la previsione di corsi di aggiornamento e di riconversione professionale, finalizzati a favorire la collocazione più funzionale del personale di cui al comma 2 nelle concessionarie.

     6. Il pagamento delle pensioni al personale già dipendente dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, in quiescenza alla data di entrata in vigore della convenzione di cui al comma 2 dell'art. 1, ed al medesimo personale che sarà collocato a riposo nel periodo di vigenza del regime transitorio di cui al comma 2 del presente articolo, è a carico del Ministero del tesoro.

 

          Art. 5. Norme previdenziali

     1. Sono obbligatoriamente iscritti al Fondo per le pensioni al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1450 e successive modificazioni, tutti i dipendenti, compresi i dirigenti, in deroga alla legge 15 marzo 1973, n. 44, delle società di cui all'art. 5 della predetta legge n. 1450 del 1956, di quelle di cui all'art. 4 della legge 11 dicembre 1962, n. 1790, nonchè il personale transitato alla Società o alle concessionarie ai sensi del comma 4 dell'art. 4. Le predette società hanno l'obbligo di garantire, a tutti i dipendenti in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, la costituzione di un'unica posizione assicurativa dell'intera situazione previdenziale singolarmente maturata, e a tal fine sono tenute a versare al Fondo le somme necessarie alla costituzione della riserva matematica determinata ai sensi dell'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e sulla base delle tabelle allegate al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 19 febbraio 1981, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 13 maggio 1981, al netto del trasferimento al Fondo, da parte della gestione o delle gestioni interessate, dell'ammontare dei contributi relativi ai periodi precedenti di loro pertinenza maggiorati dell'interesse composto al tasso annuo del 4,5 per cento. Alle stesse condizioni, a richiesta dell'iscritto sono altresì riconosciuti utili ai fini del conseguimento del diritto e della determinazione della misura delle prestazioni i periodi di contribuzione che abbiano dato luogo a liquidazione di pensione di vecchiaia a carico delle predette gestioni. Il riconoscimento comporta il recupero da parte delle gestioni interessate delle rate di pensione che l'iscritto abbia percepito, maggiorate degli interessi composti calcolati al tasso del 4,50 per cento annuo [3] .

     2. Gli oneri relativi alla costituzione della posizione assicurativa per il personale di cui al comma 4 dell'art. 4 sono così ripartiti:

     a) a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, nella misura del 52,5 per cento delle riserve matematiche, riferite alla data di cancellazione del personale dai ruoli organici delle aziende e calcolate con i coefficienti di cui al menzionato art. 13 della legge n. 1338 del 1962, approvati con il citatodecreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 19 febbraio 1981;

     b) a carico della Società o delle concessionarie per la restante quota del 47,5 per cento. Qualora la quota a carico di tali società risulti inferiore a 1.000 miliardi di lire, la differenza è versata da esse all'entrata del bilancio dello Stato.

     3. Il versamento degli importi dovuti al Fondo a norma del comma 1, maggiorati dell'interesse annuo del 5 per cento, è effettuato in quindici annualità costanti posticipate.

     4. Hanno facoltà di conservare il trattamento previdenziale in atto i dipendenti che, già iscritti al Fondo, facciano richiesta in tal senso entro dodici mesi dall'assunzione in aziende che siano controllate direttamente o indirettamente dalle società di cui all'art. 4 della legge 11 dicembre 1962, n. 1790, e che, pur non gestendo servizi in concessione, svolgono attività strettamente connesse all'esercizio delle telecomunicazioni.

     5. Il personale che non ha esercitato nei termini l'opzione per l'impiego pubblico, di cui al comma 4 dell'art. 4, ha titolo alla liquidazione dell'indennità di buonuscita alla data di cessazione del rapporto di pubblico impiego.

 

          Art. 6. Norme transitorie e finali

     1. Le somme costituenti i canoni di concessione dei servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico ed ogni altra entrata non correlata alla gestione dei servizi trasferiti, già spettanti alla data di entrata in vigore della convenzione di cui al comma 2 dell'art. 1 all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ed all'Azienda di Stato per i servizi telefonici, sono devolute all'entrata del bilancio dello Stato.

     2. I compiti spettanti alla Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale sono trasferiti all'Istituto postelegrafonici secondo criteri determinati con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

     3. Il demanio dello Stato o l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni succedono all'Azienda di Stato per i servizi telefonici nella titolarità dei rapporti giuridici e nella proprietà dei beni, ivi compresi accessori e pertinenze, diversi da quelli indicati nel comma 1 dell'art. 3; al personale di cui all'art. 4, titolare della concessione di un alloggio di servizio, è assicurata la facoltà di conservarne l'uso alle condizioni vigenti in materia.

     4. Il Ministero del tesoro rimborsa alla Società le spese sostenute per il completamento delle opere connesse ad impianti di cui all'art. 3, in corso di realizzazione o per i quali sono stati emessi i relativi ordini di acquisto attraverso, l'utilizzazione delle disponibilità esistenti, alla data di entrata in vigore della convenzione di cui al comma 2 dell'art. 1, nel conto infruttifero intestato all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

     5. Gli atti di fusione e le operazioni di conferimento di complessi aziendali effettuati da società direttamente o indirettamente controllate dall'IRI, connessi alla ristrutturazione dei servizi di telecomunicazioni di cui alla presente legge, nonchè le operazioni di pagamento allo Stato delle somme di cui al comma 6 dell'art. 3, sono soggetti all'imposta di registro nella misura fissa di un milione di lire.

 

          Art. 7. Copertura finanziaria

     1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per l'anno finanziario 1992 in complessive lire 1.191.052 milioni di cui lire 562.451 milioni per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici e lire 628.601 milioni per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, si fa fronte:

     a) quanto a lire 708.044 milioni mediante le soprattasse telefoniche ed i canoni ordinari che affluiscono all'entrata dello Stato, ivi comprese lire 253.594 milioni quale quota-parte del corrispettivo per la cessione di beni e di impianti;

     b) quanto a lire 483.008 milioni con le economie di spesa nell'ambito dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per la cessione dei servizi alla società concessionaria.

     2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per l'anno finanziario 1993 in complessive lire 1.555.006 milioni, di cui lire 1.023.947 milioni per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici e lire 531.059 milioni per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, si fa fronte:

     a) quanto a lire 947.350 milioni mediante le soprattasse telefoniche ed i canoni ordinari che affluiscono all'entrata dello Stato, ivi comprese lire 307.300 milioni quale quota-parte del corrispettivo per la cessione di beni e di impianti;

     b) quanto a lire 607.656 milioni con le economie di spesa nell'ambito dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per la cessione dei servizi alla società concessionaria.

     3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 


[1]  Comma abrogato dall'art. 1 del D.L. 10 novembre 1993, n. 444.

[2]  Comma abrogato dall'art. 1 del D.L. 10 novembre 1993, n. 444.

[3]  Comma così modificato dall'art. 1 della L. 25 gennaio 1994, n. 54.