§ 84.4.6 - Legge 4 dicembre 1956, n. 1450.
Trattamento di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di telefonia in concessione.


Settore:Normativa nazionale
Materia:84. Radio e telecomunicazioni
Capitolo:84.4 personale
Data:04/12/1956
Numero:1450


Sommario
Art. 1.      Il "Fondo per le pensioni al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia", istituito, in applicazione dell'art. 7 della legge 30 settembre 1920, n. 1405, presso l'Istituto nazionale della [...]
Art. 2.      (Omissis)
Art. 3.      Per la gestione del Fondo è istituito un Comitato di vigilanza con i seguenti compiti:
Art. 4.      Il Comitato di vigilanza è composto dai seguenti membri:
Art. 5.      Sono obbligatoriamente iscritti al Fondo tutti i dipendenti dalle società concessionarie dei pubblici servizi di telefonia e dalla Società Italcable, ivi compresi il personale supplente di [...]
Art. 6.      Scopo del Fondo è quello di provvedere alla liquidazione:
Art. 7.      Si provvede al finanziamento del Fondo con un contributo stabilito in una percentuale della retribuzione indicata nel successivo art. 9; esso è a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori.
Art. 8.      (Omissis)
Art. 9. 
Art. 10.      Coloro che conseguono l'iscrizione al Fondo dopo l'entrata in vigore della presente legge hanno facoltà di riscattare, fino ad un massimo di anni dodici e mesi sei complessivi:
Art. 11.      Sono considerati come periodi di iscrizione al Fondo quelli che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente all'iscrizione stessa, rimangano scoperti di [...]
Art. 12.      In caso di risoluzione del rapporto di lavoro con le aziende, di cui all'art. 5, senza diritto a pensione, l'iscritto ha facoltà di conservare la sua iscrizione al Fondo purché ne faccia domanda [...]
Art. 13.      L'efficacia dell'autorizzazione ai versamenti volontari, previsti dall'articolo precedente, è sospesa di diritto dal momento in cui l'iscritto non soddisfi alla condizione indicata nella lettera [...]
Art. 14.      In caso di assenza dal lavoro, senza diritto a retribuzione o con retribuzione ridotta, l'iscritto, entro il termine massimo del 31 marzo dell'anno successivo a quello nel quale abbia ripreso [...]
Art. 15.      Sono utili a tutti gli effetti come periodi d'iscrizione al Fondo quelli per i quali siano stati eseguiti versamenti volontari a norma dell'art. 12 e dell'art. 14, commi primo, secondo e terzo, [...]
Art. 16. 
Art. 17. 
Art. 18. 
Art. 19.      L'invalidità si considera dipendente da causa di servizio quando il servizio ne abbia costituito la causa unica, diretta ed immediata.
Art. 20.      La pensione annua diretta è uguale a tanti quarantesimi della retribuzione di cui all'art. 9, corrisposta all'iscritto per gli ultimi dodici mesi di servizio, e in base alla quale è stato [...]
Art. 21.      La pensione per vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui risultano raggiunti i requisiti di cui all'art. 16. La pensione per invalidità decorre dal primo giorno del [...]
Art. 22. 
Art. 23. 
Art. 24. 
Art. 25.      La pensione ai superstiti decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della morte dell'iscritto o del pensionato.
Art. 26. 
Art. 27.      L'iscrizione al Fondo e l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti non possono in nessun caso coesistere per gli stessi periodi di tempo e per uno stesso rapporto [...]
Art. 28.  [28]
Art. 29. 
Art. 30.      La misura annua delle pensioni dirette liquidate con decorrenza anteriore al 1948 ai sensi del regolamento approvato con il regio decreto 24 luglio 1931, n. 1098, modificato con il decreto [...]
Art. 31.      La maggiorazione per i figli di cui all'art. 20, comma terzo, spetta dal 1° gennaio 1953 ai titolari di pensione diretta liquidata con decorrenza anteriore a tale data, ferma restando per i [...]
Art. 32.      Gli iscritti al Fondo, che non si siano avvalsi della facoltà di riscatto, per i periodi, nei limiti e nei termini indicati dall'art. 5 del regolamento approvato con regio decreto 24 luglio [...]
Art. 33.      Coloro i quali siano stati ammessi alla contribuzione volontaria al Fondo in base alle norme precedentemente in vigore, hanno facoltà di integrare il contributo annuo corrisposto a proprio [...]
Art. 34.      Le pensioni dirette da liquidare in relazione alle disposizioni contenute nel precedente articolo sono aumentate:
Art. 35.      Le pensioni dirette, indirette o di riversibilità, che debbano ancora essere liquidate con decorrenza compresa tra il 1° gennaio 1948 e il 31 marzo 1949, sono calcolate in base alla retribuzione [...]
Art. 36.      Il personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, iscritto al Fondo a norma dell'art. 10 del regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, e successive modificazioni ed estensioni, [...]
Art. 37.      Per quanto non contemplato dalla presente legge, si intendono richiamati, in quanto applicabili, le disposizioni del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, [...]
Art. 38.      Contro i provvedimenti concernenti la concessione delle prestazioni previste dalla presente legge e in genere l'attuazione delle disposizioni della legge stessa è ammesso ricorso in via [...]
Art. 39.      Per le trasgressioni alle norme contenute nella presente legge, si applicano le disposizioni degli articoli 23 e 24 della legge 4 aprile 1952, n. 218, intendendosi sostituito al Comitato [...]
Art. 40.      Sono abrogati il regolamento approvato con regio decreto 24 luglio 1931, n. 1098, il decreto legislativo 23 marzo 1946, n. 305, la legge 7 dicembre 1949, n. 904, ed ogni altra disposizione [...]


§ 84.4.6 - Legge 4 dicembre 1956, n. 1450.

Trattamento di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di telefonia in concessione.

(G.U. 5 gennaio 1957, n. 4).

 

Titolo I

COSTITUZIONE DEL FONDO

 

Capo primo

NATURA E ORGANIZZAZIONE DEL FONDO

 

     Art. 1.

     Il "Fondo per le pensioni al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia", istituito, in applicazione dell'art. 7 della legge 30 settembre 1920, n. 1405, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, costituisce una gestione dell'Istituto stesso.

     Il trattamento previdenziale garantito dal Fondo è sostitutivo dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, disciplinata dal regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, e dalle successive disposizioni.

 

          Art. 2.

     (Omissis) [1].

     L'Istituto nazionale della previdenza sociale provvede alla formazione del rendiconto annuale della gestione del Fondo, facendo risultare le attività e le passività, nonché le entrate e le uscite di esercizio.

     L'Istituto nazionale della previdenza sociale accredita al Fondo gli interessi maturati sulle disponibilità finanziarie di esso, calcolati al saggio medio ottenuto per i propri investimenti, ed addebita le spese di gestione occorse per il Fondo.

     L'Istituto nazionale della previdenza sociale provvede inoltre ogni cinque anni alla compilazione del bilancio tecnico del Fondo.

 

          Art. 3.

     Per la gestione del Fondo è istituito un Comitato di vigilanza con i seguenti compiti:

     a) vigilare sull'applicazione delle norme disciplinanti l'attività del Fondo ed esprimere pareri sulle questioni insorgenti dall'attuazione delle norme stesse;

     b) decidere i ricorsi in materia di contributi e di prestazioni previsti dalla presente legge;

     c) esaminare i rendiconti annuali e i bilanci tecnici;

     d) esprimere parere sulla determinazione delle aliquote contributive;

     e) esprimere pareri sulla determinazione della misura di adeguamento delle pensioni all'incremento dell'indice del costo della vita [2].

 

          Art. 4.

     Il Comitato di vigilanza è composto dai seguenti membri:

     1) il presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, che presiede il Comitato;

     2) il direttore generale della Presidenza e dell'assistenza sociale presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

     3) un rappresentante del Ministero del tesoro;

     4) due rappresentanti dei lavoratori delle società telefoniche concessionarie e un rappresentante dei lavoratori della Società "Italcable";

     5) due rappresentanti delle società telefoniche concessionarie ed un rappresentante della Società "Italcable";

     6) il direttore generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

     I membri di cui ai numeri 1), 2) e 6) fanno parte di diritto del Comitato ed hanno facoltà di farsi sostituire da un proprio rappresentante. Gli altri membri sono nominati per un quadriennio con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, su designazione, per quanto concerne i membri indicati ai numeri 4) e 5), delle associazioni sindacali di categoria, a base nazionale.

 

Capo secondo

OBBLIGO D'ISCRIZIONE AL FONDO E SCOPI DELLA GESTIONE

 

          Art. 5.

     Sono obbligatoriamente iscritti al Fondo tutti i dipendenti dalle società concessionarie dei pubblici servizi di telefonia e dalla Società Italcable, ivi compresi il personale supplente di commutazione ed i dirigenti.

     Il personale nuovo assunto, che abbia superato il periodo di prova ai sensi dei contratti collettivi della categoria e che sia confermato in servizio dall'azienda, è iscritto al Fondo con effetto dalla data di assunzione.

     Sono esclusi dall'iscrizione al Fondo:

     a) gli apprendisti;

     b) il personale assunto per lavori di carattere eccezionale o temporaneo;

     c) il personale assunto temporaneamente in ottemperanza a particolari disposizioni di contratto collettivo o di legge.

 

          Art. 6.

     Scopo del Fondo è quello di provvedere alla liquidazione:

     a) a favore degli iscritti, di una pensione diretta in caso di vecchiaia o d'invalidità al lavoro;

     b) a favore dei superstiti di iscritto o di pensionato, di una pensione indiretta o di riversibilità.

 

Titolo II

CONTRIBUZIONE AL FONDO

 

Capo primo

CONTRIBUZIONE OBBLIGATORIA

 

          Art. 7.

     Si provvede al finanziamento del Fondo con un contributo stabilito in una percentuale della retribuzione indicata nel successivo art. 9; esso è a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori.

     L'azienda risponde del pagamento del contributo anche per la parte a carico del dipendente, salvo il diritto di rivalsa.

     Il versamento del contributo deve essere effettuato a periodi trimestrali ed entro un mese dalla scadenza di ciascun trimestre. In caso di ritardato pagamento le aziende sono tenute alla corresponsione dell'interesse al saggio, in ragione di anno, del 5 per cento dalla data di scadenza del trimestre.

     Le modalità di versamento sono determinate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

 

          Art. 8.

     (Omissis) [3].

     Le aliquote contributive possono essere variate in relazione al fabbisogno del Fondo ed alle risultanze di gestione, mediante decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il Comitato di vigilanza di cui all'art. 3 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450 [4].

 

          Art. 9. [5]

     Ai fini della commisurazione del contributo, la retribuzione si considera esclusivamente composta dagli elementi seguenti:

     a) stipendio o salario contrattuale;

     b) aumenti periodici di anzianità;

     c) assegni di merito o ad personam;

     d) indennità di contingenza;

     e) indennità di mensa;

     f) tredicesima e quattordicesima mensilità, limitatamente alla quota corrispondente agli elementi di cui alle lettere precedenti;

     g) premio annuo o premio aziendale.

 

          Art. 10.

     Coloro che conseguono l'iscrizione al Fondo dopo l'entrata in vigore della presente legge hanno facoltà di riscattare, fino ad un massimo di anni dodici e mesi sei complessivi:

     1) se dipendenti da società telefoniche:

     a) gli anni di servizio in ruolo prestato alle dipendenze dello Stato nei servizi telefonici anteriormente al 1° luglio 1926, e quelli di servizio prestato presso società telefoniche anteriormente al 1° ottobre 1919;

     b) gli anni di servizio prestato presso lo Stato nei servizi telefonici o presso società telefoniche con la qualifica di avventizi o straordinari;

     c) gli anni di servizio prestato presso società telefoniche con la qualifica di supplente di commutazione anteriormente al 1° maggio 1952;

     d) gli anni di servizio prestato presso aziende assorbite da società telefoniche;

     2) se dipendenti dalla Società "Italcable":

     a) gli anni di servizio prestato presso aziende telefoniche, telegrafiche e radiotelegrafiche dello Stato o private;

     b) gli anni di servizio prestato presso la Società "Italcable" in base a contratto temporaneo di avventizio o straordinario.

     Ai fini del riscatto dei periodi di cui al precedente comma gli interessati debbono presentare apposita domanda all'Istituto nazionale della previdenza sociale entro il termine di un anno dall'iscrizione al Fondo, versando i contributi corrispondenti al periodo da riscattare, determinati in base all'aliquota contributiva vigente alla data della domanda di riscatto ed in relazione alla retribuzione percepita alla data stessa.

     I contributi base e integrativi, che eventualmente risultino versati dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti in relazione ai periodi di servizio riscattati agli effetti dell'iscrizione al Fondo, sono annullati e trasferiti al Fondo stesso, a decurtazione della somma dovuta dagli interessati per il riscatto.

 

          Art. 11.

     Sono considerati come periodi di iscrizione al Fondo quelli che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente all'iscrizione stessa, rimangano scoperti di contributo e per i quali l'iscritto, in dipendenza di propria assicurazione obbligatoria per la tubercolosi, sia ricoverato in luogo di cura o abbia diritto a percepire l'indennità post-sanatoriale a carico dell'assicurazione medesima.

     In relazione ai periodi riconosciuti ai sensi del primo comma è computato un contributo pari alla media di quelli effettivamente versati al Fondo nei dodici mesi immediatamente precedenti la data d'inizio dell'assistenza antitubercolare.

     Per la copertura dell'onere relativo, è annualmente trasferita al Fondo, dalla gestione dell'assicurazione per la tubercolosi, una quota parte della somma determinata dal Consiglio di amministrazione in applicazione dei commi terzo e quinto dell'art. 4 della legge 4 aprile 1952, n. 218, secondo i criteri di riparto adottati in materia dal Consiglio medesimo.

 

          Art. 12.

     In caso di risoluzione del rapporto di lavoro con le aziende, di cui all'art. 5, senza diritto a pensione, l'iscritto ha facoltà di conservare la sua iscrizione al Fondo purché ne faccia domanda entro il termine perentorio di un anno dalla data di cessazione dal servizio e sempre che soddisfi alle condizioni seguenti:

     a) possa far valere almeno un anno di effettiva iscrizione al Fondo;

     b) non sia soggetto, per altro rapporto di lavoro, all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti o ad un altro trattamento di previdenza sostitutivo dell'assicurazione stessa;

     c) effettui a proprio carico un versamento annuo pari all'ammontare dei contributi obbligatori per lui corrisposti in relazione agli ultimi dodici mesi di servizio.

     L'iscritto che alla cessazione dal servizio abbia compiuto almeno quindici anni di iscrizione al Fondo mantiene i diritti relativi anche se non si avvalga della facoltà di cui al primo comma. Colui che sia stato autorizzato alla contribuzione volontaria può sospenderla a decorrere dalla data in cui abbia raggiunto il predetto requisito d'iscrizione.

     L'iscritto può chiedere che l'ammontare del contributo volontario sia stabilito in misura corrispondente al 25 per cento, o al 50 per cento, o al 75 per cento di quello che egli dovrebbe corrispondere a norma della precedente lettera c). Qualora si faccia luogo alla riduzione del contributo volontario, il periodo di contribuzione volontaria viene valutato, ai fini del diritto a pensione, rispettivamente 1/4, 1/2 o 3/4 del periodo di tempo per cui risulta versato il contributo, mentre ai fini della misura della pensione si considera in ogni caso la retribuzione corrispondente all'intero contributo [6] .

 

          Art. 13.

     L'efficacia dell'autorizzazione ai versamenti volontari, previsti dall'articolo precedente, è sospesa di diritto dal momento in cui l'iscritto non soddisfi alla condizione indicata nella lettera b) dell'articolo stesso.

     La sospensione dura per tutto il periodo in cui sussiste l'obbligo assicurativo o quello del trattamento particolare di previdenza.

     Decade dal diritto ad effettuare versamenti volontari l'iscritto che:

     1) raggiunga i requisiti stabiliti per il diritto alla pensione di vecchiaia;

     2) sospenda, per causa diversa da quella indicata nel primo comma, per oltre un anno, il pagamento del contributo stabilito nell'articolo precedente.

     I contributi volontari comunque versati al Fondo in contrasto con le norme contenute nell'articolo precedente e con quelle di cui al presente articolo sono restituiti senza interessi all'iscritto, o ai suoi aventi causa, all'atto della liquidazione di prestazioni a norma della presente legge.

 

          Art. 14.

     In caso di assenza dal lavoro, senza diritto a retribuzione o con retribuzione ridotta, l'iscritto, entro il termine massimo del 31 marzo dell'anno successivo a quello nel quale abbia ripreso servizio e comunque non oltre la data dell'eventuale liquidazione della pensione, può chiedere di versare, per tutta o parte dell'assenza stessa, il contributo o la quota di contributo che sarebbe stato per lui corrisposto qualora fosse stato presente al lavoro [7] .

     Nel caso contemplato dall'art. 11, le norme contenute nel presente articolo sono applicabili soltanto dalla data di cessazione del periodo di assistenza antitubercolare riconosciuto come coperto da contribuzione. La richiesta relativa deve essere fatta nel termine di cui al comma precedente [8] .

     E' in facoltà da cui l'iscritto dipende, previa richiesta dallo stesso inoltrata entro il suddetto termine, di provvedere direttamente alla regolarizzazione delle assenze, integrando la normale contribuzione dovuta al Fondo e addebitando all'iscritto medesimo il relativo contributo o quota di contributo. In tal caso l'azienda è tenuta a comunicare al Fondo entro il 30 giugno di ciascun anno, l'elenco degli iscritti per i quali sia avvenuta la regolarizzazione, indicando, per ciascuno di essi, il periodo di assenza e il relativo contributo versato [9] .

     Gli iscritti al Fondo possono ottenere il riscatto dei periodi di apprendistato, effettuati presso le aziende di cui all'art. 5 dopo l'entrata in vigore della legge 19 gennaio 1955, n. 25, purché ne facciano richiesta entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge o dalla data di iscrizione al Fondo. Per ottenere il riscatto i richiedenti debbono versare la differenza fra il contributo dovuto al Fondo sulla retribuzione percepita al momento della domanda e quello stabilito dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti. I contributi versati nella predetta assicurazione per i periodi riscattati sono dall'assicurazione stessa trasferiti al Fondo.

 

          Art. 15.

     Sono utili a tutti gli effetti come periodi d'iscrizione al Fondo quelli per i quali siano stati eseguiti versamenti volontari a norma dell'art. 12 e dell'art. 14, commi primo, secondo e terzo, o per i quali sia stato effettuato il riscatto a norma dell'art. 10 e dell'art. 14, ultimo comma.

     Sono utili ai fini del diritto a pensione e della misura di essa i periodi considerati come coperti da contribuzione a norma dell'art. 11.

     I seguenti periodi, ove non risultino riscattati, sono computati soltanto per determinare l'anzianità d'iscrizione al Fondo richiesta per il diritto alla pensione, ma non influiscono sulla misura di essa:

     a) gli anni di servizio prestato dopo il 1° agosto 1903 presso aziende private esercenti pubblici servizi di telefonia per coloro che erano alle dipendenze delle aziende stesse al 1° ottobre 1919;

     b) gli anni di servizio prestato presso lo Stato per coloro che provengano dai servizi telefonici statali, in quanto essi non abbiano dato luogo a liquidazione di pensione.

     I periodi di assenza dal lavoro con retribuzione ridotta per i quali non sia stata integrata la contribuzione ai sensi dell'art. 14, commi primo, secondo e terzo, sono considerati utili per intero agli effetti del diritto a pensione, ma sono computati in misura ridotta proporzionalmente all'entità della contribuzione, agli effetti degli anni di iscrizione per il calcolo della pensione.

     Non sono considerati come periodi di iscrizione al Fondo quelli di assenza dal lavoro senza diritto a retribuzione ove non siano stati coperti da contribuzione ai sensi dell'art. 14, commi primo, secondo e terzo.

 

Titolo III

PRESTAZIONI

 

Capo primo

PRESTAZIONI AGLI ISCRITTI

 

          Art. 16. [10]

     Hanno diritto alla pensione gli iscritti al Fondo che cessino di prestare servizio alle dipendenze dei datori di lavoro indicati all'art. 5 e che:

     1) possano far valere almeno 15 anni di iscrizione e abbiano compiuto l'età di 60 anni se uomini, o di 55 anni, se donne;

     2) possano far valere almeno 5 anni d'iscrizione e siano riconosciuti invalidi ai sensi dell'art. 10, commi primo e secondo, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, nella legge 6 luglio 1939, n. 1272.

     Qualora l'invalidità provenga da causa di servizio la pensione a tale titolo è dovuta qualunque sia il periodo d'iscrizione.

     Ai fini del diritto alla pensione e della misura di essa, la frazione di anno d'iscrizione superiore a sei mesi si computa come anno intero; non si computa se uguale o inferiore.

 

          Art. 17. [11]

 

          Art. 18. [12]

     I lavoratori cessati dal servizio hanno titolo all'anticipata liquidazione della pensione per la vecchiaia quando, all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro, risultino soddisfatte le condizioni seguenti:

     a) possano far valere almeno 15 anni di iscrizione al Fondo coperta da contribuzione;

     b) abbiano compiuto l'età di 55 anni, se uomini, o di 50 anni, se donne;

     c) la cessazione dal servizio non sia avvenuta per dimissioni, per motivi disciplinari, o per decorso del periodo massimo di malattia per il quale è prevista la conservazione del posto.

     Nel caso di cui al comma precedente l'azienda è tenuta a versare al Fondo, a proprio totale carico, il valore attuale del maggiore onere derivante dall'anticipata liquidazione della pensione per vecchiaia.

 

          Art. 19.

     L'invalidità si considera dipendente da causa di servizio quando il servizio ne abbia costituito la causa unica, diretta ed immediata.

     L'accertamento dell'invalidità e della eventuale dipendenza di essa da causa di servizio o della inabilità è effettuato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale. In caso di ricorso l'accertamento predetto è demandato, in sede amministrativa, ad un collegio di tre medici, due dei quali designati dalle parti e il terzo nominato d'accordo fra i primi due, o in difetto, dal medico provinciale della Provincia in cui l'iscritto ha la sua residenza [13] .

     La decisione del Collegio medico è definitiva.

 

          Art. 20.

     La pensione annua diretta è uguale a tanti quarantesimi della retribuzione di cui all'art. 9, corrisposta all'iscritto per gli ultimi dodici mesi di servizio, e in base alla quale è stato versato il contributo, per quanti sono gli anni di iscrizione al Fondo.

     La retribuzione da considerare ai fini del comma precedente, in caso di liquidazione di pensione per vecchiaia, non può essere superiore all'importo che si ottiene maggiorando del 12 per cento la retribuzione media soggetta a contributo degli ultimi tre anni di effettivo servizio. La stessa limitazione si applica anche nel caso di liquidazione di pensione per invalidità, non dipendente da causa di servizio, quando sia richiesta dopo il compimento del 57° anno di età, per gli uomini, e del 52° anno di età, per le donne [14].

     (Omissis) [15].

     L'ammontare annuo della pensione esclude le eventuali quote di maggiorazione per i familiari a carico, non può superare i nove decimi della retribuzione considerata per il calcolo della pensione medesima, nè può essere inferiore a lire 780.000 annue, aumentate di lire 13.000 annue per ogni anno di iscrizione al Fondo, oltre il quindicesimo, utile al fine della misura della pensione [16].

     Se la pensione è liquidata per invalidità dipendente da causa di servizio, la pensione stessa non può essere inferiore ai due quinti della retribuzione indicata nel primo comma; nè, in ogni caso, al trattamento minimo stabilito nel comma precedente. Tuttavia, qualora per la stessa causa invalidante spetti la liquidazione di una rendita nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, la pensione a carico del Fondo viene diminuita di quanto occorre perché il trattamento complessivo, escluse le eventuali quote di maggiorazione per familiari a carico, non superi l'intero importo della retribuzione effettivamente percepita al momento dell'infortunio, fermo restando, comunque, il trattamento minimo di cui al comma precedente [17] .

     (Omissis) [18].

     La pensione annua è divisa in tredici quote, di cui dodici sono corrisposte nel corso dell'anno e la tredicesima in occasione delle festività natalizie.

 

          Art. 21.

     La pensione per vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui risultano raggiunti i requisiti di cui all'art. 16. La pensione per invalidità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda o di cessazione dal servizio, se posteriore.

     La quota di maggiorazione per il figlio invalido, qualora la richiesta relativa sia stata fatta dopo quella di pensione, decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda intesa ad ottenere la quota stessa.

     La quota di maggiorazione per il figlio nato dopo la data di decorrenza della pensione spetta dal primo giorno del mese successivo a quello della nascita.

 

Capo secondo

PRESTAZIONI AI SUPERSTITI

 

          Art. 22. [19]

     Nel caso di morte del pensionato, o di iscritto che sia deceduto dopo almeno cinque anni di iscrizione o per causa di servizio, il coniuge, i figli e i genitori hanno diritto ad una pensione quando sussistano, alla data della morte, le seguenti condizioni:

     1) per il coniuge:

     a) che non sia stata pronunciata sentenza di separazione personale, per sua colpa, passata in giudicato;

     b) che, se il pensionato abbia contratto matrimonio, dopo la decorrenza della pensione, in età superiore a 72 anni, il matrimonio stesso sia di almeno due anni anteriore alla data della morte. Si prescinde da tale requisito quando sia nata prole, anche postuma, o il decesso sia avvenuto per causa di infortunio sul lavoro, di malattia professionale o per causa di guerra o di servizio;

     c) che, se superstite sia il marito, egli risulti permanentemente invalido al lavoro, ai sensi dell'art. 10 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, nella legge 6 luglio 1939, n. 1272 [20] ;

     2) per i figli: che essi abbiano età inferiore a 18 anni o siano riconosciuti permanentemente inabili al lavoro, ai sensi dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, e a carico del genitore al momento della sua morte e, per le figlie, che esse siano nubili. Per i figli che risultino a carico del genitore al momento del decesso, il predetto limite di età è elevato a 21 anni e, qualora frequentino l'università e non prestino lavoro retribuito, per tutta la durata del corso legale di laurea, ma non oltre il 26° anno di età. La pensione spetta ai figli legittimi, legittimati, naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, nonché agli equiparati di cui all'art. 2, comma terzo, del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 39;

     3) per il padre:

     a) che non vi siano nè coniuge, nè figli superstiti, ovvero che essi non abbiano titolo alla pensione;

     b) che abbia compiuto l'età di 65 anni, alla data della morte dell'iscritto o del pensionato, e risulti a suo carico a tale data;

     4) per la madre:

     a) che non vi siano nè coniuge nè figli superstiti, ovvero che essi non abbiano titolo alla pensione;

     b) che abbia compiuto l'età di 60 anni, alla data della morte dell'iscritto o del pensionato, e risulti a suo carico a tale data [21] .

     Sono equiparati ai genitori gli adottanti, gli affilianti, il patrigno e la matrigna, nonché le persone alle quali l'assicurato fu affidato come esposto.

     In mancanza dei genitori la pensione spetta ai fratelli celibi e alle sorelle nubili superstiti che non siano titolari di pensione, semprechè al momento della morte del dante causa risultino permanentemente inabili al lavoro e a suo carico, secondo i criteri stabiliti per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti.

     La morte dell'iscritto s'intende avvenuta per causa di servizio quando il servizio stesso ne abbia costituito la causa unica, diretta ed immediata. Qualora la morte sia dovuta ad infermità, per l'accertamento della dipendenza di essa da causa di servizio si applicano le norme contenute nel precedente art. 19; le stesse nonne si applicano, ove occorra, per l'accertamento della invalidità o della inabilità dei superstiti.

 

          Art. 23. [22]

     Cessa il diritto alla pensione:

     a) per la vedova e per le figlie, quando contraggano matrimonio [23];

     b) per il vedovo, quando sia venuto meno lo stato di invalidità;

     c) per i figli, quando abbiano raggiunto i limiti di età previsti dal punto 2) del precedente articolo o sia venuto meno lo stato di inabilità o, se in età superiore ai 21 anni, prestino lavoro retribuito [24].

     Qualora i genitori siano titolari di pensione diretta stabilita per legge o regolamento, salvo che si tratti di pensione di guerra, il cumulo della pensione a carico del Fondo con quella goduta per altro titolo non può superare l'ammontare della pensione già goduta dal dante causa o che sarebbe a lui spettata. Nel caso che il cumulo risulti superiore al predetto ammontare, la pensione a carico del Fondo è ridotta fino a concorrenza dell'ammontare stesso.

     Alla vedova, che cessi dal diritto alla pensione per sopravvenuto matrimonio, spetta una indennità pari a due annualità della pensione stessa.

 

          Art. 24. [25]

     Ai superstiti indicati nell'art. 22 spetta una pensione pari alle seguenti aliquote di quella già liquidata al pensionato, o che sarebbe spettata all'iscritto, escluse le maggiorazioni per i figli:

     1) al coniuge solo, il 60 per cento;

     2) a ciascun figlio, oltre il coniuge, il 20 per cento.

     Qualora abbiano diritto a pensione soltanto i figli, la pensione è calcolata secondo le seguenti aliquote:

     1) un figlio, il 60 per cento;

     2) ciascun figlio, oltre il primo, il 20 per cento.

     Qualora abbiano diritto a pensione i genitori, il 50 per cento.

     Qualora abbiano diritto a pensione fratelli o sorelle, il 15 per cento a ciascuno di essi.

     In ogni caso, la pensione ai superstiti non può essere complessivamente superiore all'importo di quella considerata per il computo delle aliquote loro spettanti, nè può essere inferiore al 70 per cento del trattamento minimo di pensione che spettava o che sarebbe spettato al dante causa [26] .

     Se la morte dell'iscritto è avvenuta per causa di servizio, le aliquota della pensione ai superstiti sono calcolate in base a quella diretta che sarebbe spettata per invalidità contratta in servizio, osservato il disposto dell'art. 20, quinto comma.

     Nel caso di concorso di più superstiti e di perdita del diritto a pensione da parte di uno di essi, la pensione è riliquidata secondo le norme precedenti.

 

          Art. 25.

     La pensione ai superstiti decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della morte dell'iscritto o del pensionato.

     Nel caso di nascita di figlio postumo, l'aliquota di pensione a lui spettante decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della nascita.

 

          Art. 26. [27]

     Nel caso in cui un iscritto muoia prima che abbia raggiunto i cinque anni di contribuzione al Fondo, senza che la morte sia riconosciuta derivante da causa di servizio, e sempre che sussistano alla data della morte, per i singoli superstiti, le condizioni indicate ai numeri 1), 2), 3) e 4) dell'art. 22, spetta al coniuge e, ove manchi il coniuge, ai figli oppure, ove manchino i figli, ai genitori, il rimborso senza interessi dell'importo dei contributi versati al Fondo, dedotto l'ammontare delle contribuzioni dovute per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, in conformità di quanto è stabilito col successivo art. 28.

 

Titolo IV

NORME DI COORDINAMENTO CON L'ASSICURAZIONE

OBBLIGATORIA PER L'INVALIDITA', LA VECCHIAIA E I SUPERSTITI

 

          Art. 27.

     L'iscrizione al Fondo e l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti non possono in nessun caso coesistere per gli stessi periodi di tempo e per uno stesso rapporto di lavoro, tanto per effetto di contribuzione obbligatoria, quanto per effetto di versamenti volontari.

     L'iscritto, qualora sia in servizio presso le aziende di cui all'art. 5, non può essere autorizzato ad effettuare versamenti volontari nell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti neppure nel caso in cui l'assicurazione stessa sia stata in tutto o in parte effettuata in dipendenza di rapporti di lavoro diversi da quelli indicati nell'art. 5 citato. Tale autorizzazione, se in corso alla data di assunzione in servizio presso le aziende predette, si intende automaticamente revocata a decorrere dalla data stessa.

 

          Art. 28. [28]

     [Qualora l'iscritto abbia cessato di prestare servizio alle dipendenze delle aziende indicate nell'art. 5 senza aver raggiunto il diritto a pensione e non si sia avvalso della facoltà di continuare volontariamente l'iscrizione al Fondo a norma dell'art. 12, ovvero ne sia decaduto ai sensi del n. 2) dell'art. 13, oppure non abbia potuto raggiungere il diritto predetto per effetto della sospensione prevista dal comma primo del citato art. 13, si provvede:

     a) al riconoscimento, nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, del periodo d'iscrizione al Fondo;

     b) al trasferimento, nell'assicurazione predetta, per il periodo riconosciuto utile ai sensi della lettera a), della somma necessaria per coprire l'intero ammontare delle contribuzioni dovute, in applicazione delle leggi disciplinanti l'assicurazione stessa, tenuto conto della retribuzione soggetta a contributo a norma della presente legge;

     c) [29].

     In caso di successiva riassunzione in servizio, il lavoratore ha diritto di ottenere il ripristino dell'iscrizione al Fondo, della situazione in cui essa era al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, purché ne faccia domanda nel termine perentorio di un anno dalla riassunzione e provveda nello stesso termine a restituire l'importo eventualmente rimborsatogli a norma della lettera c) del comma precedente. Non è consentito il riscatto del periodo intermedio.]

 

          Art. 29. [30]

     In caso di anticipata liquidazione della pensione per vecchiaia, all'iscritto in favore del quale risultino contributi debitamente versati o accreditati nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, è anche dovuto a carico del Fondo e con la medesima decorrenza della pensione per vecchiaia, un supplemento di pensione, ch'è calcolato, quale che sia il numero dei contributi versati o accreditati, con i medesimi criteri indicati, per la determinazione della misura della pensione supplementare a carico dell'assicurazione predetta, dall'art. 5 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e successive modificazioni ed integrazioni.

     Il supplemento di pensione di cui al precedente comma non è reversibile ai superstiti ed è corrisposto fino al termine del mese in cui il pensionato raggiunga l'età stabilita per il pensionamento di vecchiaia, ai sensi delle norme vigenti per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

 

Titolo V

NORME TRANSITORIE

 

          Art. 30.

     La misura annua delle pensioni dirette liquidate con decorrenza anteriore al 1948 ai sensi del regolamento approvato con il regio decreto 24 luglio 1931, n. 1098, modificato con il decreto legislativo 23 marzo 1946, n. 305, per il periodo compreso fra il 1° gennaio 1948 e il 31 dicembre 1952, è uguale al prodotto della pensione originaria per i seguenti coefficienti, fermo restando il trattamento minimo di lire 84.000 annue di cui all'art. 4, comma secondo, della legge 7 dicembre 1949, n. 904:

     a) per le prime lire 2000 ed importi inferiori: coefficiente 30;

     b) per l'eccedenza da lire 2001 a lire 6000: coefficiente 10;

     c) per l'eccedenza oltre lire 6001: coefficiente 5.

     A decorrere dal 1° gennaio 1953, la pensione risultante dall'applicazione del comma precedente è maggiorata del 60 per cento.

     La misura annua delle pensioni dirette, liquidate con decorrenza compresa nel periodo 1° gennaio 1948-31 dicembre 1952 ai sensi dell'art. 4 della legge 7 dicembre 1949, n. 904, è aumentata, a partire dal 1° gennaio 1953, di un importo di 4000 lire annue per ogni anno d'iscrizione riconosciuto utile agli effetti del diritto alla pensione e della misura di essa.

     A partire dal 1° gennaio 1953 per tutte le pensioni dirette si applica il trattamento minimo stabilito dall'art. 20, comma quarto.

     Le pensioni liquidate ai superstiti con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1953 sono dovute, a partire da tale data, nell'importo che si ottiene applicando le percentuali di riversibilità indicate nell'art. 24 alle pensioni dirette calcolate a norma dei commi precedenti.

     Salvo quanto è previsto nel successivo art. 34, le pensioni dirette, indirette o di riversibilità, dovute con decorrenza compresa fra il 1° gennaio 1953 e la data di entrata in vigore della presente legge, sono riliquidate o liquidate a norma delle disposizioni contenute nel titolo III, prendendo come base tutti gli elementi della retribuzione indicati nell'art. 9, fermi restando gli eventuali migliori trattamenti spettanti in base alle norme precedentemente in vigore.

     Per la determinazione del limite massimo della retribuzione da valere per il calcolo della pensione, il triennio di cui al secondo comma dell'articolo 20 non può comunque risalire a periodi di tempo anteriori al 1° gennaio 1952 e, ove ricorra il caso, la media di cui al citato art. 20 è effettuata sul minore periodo computabile successivamente alla predetta data.

 

          Art. 31.

     La maggiorazione per i figli di cui all'art. 20, comma terzo, spetta dal 1° gennaio 1953 ai titolari di pensione diretta liquidata con decorrenza anteriore a tale data, ferma restando per i figli invalidi la disposizione di cui al secondo comma dell'art. 21.

     I supplementi di pensione, a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, di cui all'art. 29, spettano anche ai titolari di pensioni liquidate a norma del regolamento approvato con il regio decreto 24 luglio 1931, n. 1098, modificato con decreto legislativo 23 marzo 1946, n. 305, e con la legge 7 dicembre 1949, n. 904, sempre che essi costituiscano per gli interessati un trattamento più favorevole rispetto a quello attualmente percepito allo stesso titolo.

     Il diritto dei genitori al rimborso dei contributi, nel caso previsto dall'art. 26, è riconosciuto in relazione agli eventi successivi al 31 dicembre 1952.

 

          Art. 32.

     Gli iscritti al Fondo, che non si siano avvalsi della facoltà di riscatto, per i periodi, nei limiti e nei termini indicati dall'art. 5 del regolamento approvato con regio decreto 24 luglio 1931, n. 1098, e dagli articoli 12 e 13 della legge 7 dicembre 1949, n. 904, possono provvedervi per i periodi e nei limiti indicati dall'art. 10, qualora ne facciano domanda, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 33.

     Coloro i quali siano stati ammessi alla contribuzione volontaria al Fondo in base alle norme precedentemente in vigore, hanno facoltà di integrare il contributo annuo corrisposto a proprio carico dal 1° gennaio 1948, o dalla data di cessazione dal servizio, se posteriore, fino a concorrenza dei seguenti elementi della retribuzione alla quale avrebbero avuto diritto, in relazione alla qualifica o all'anzianità di servizio raggiunte al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, sulla base del contratto di lavoro in vigore nel novembre 1948: minimo contrattuale di stipendio o di salario, aumenti di merito e ad personam; compenso ai notturnisti per la 8 e la 9 ora di lavoro; indennità di connessione con le maestranze; un dodicesimo della retribuzione mensile, costituita dagli elementi predetti, a titolo di quota della tredicesima mensilità.

     Gli iscritti di cui al comma precedente, dalla data di entrata in vigore della presente legge, hanno inoltre facoltà di integrare il contributo a proprio carico nella misura risultante dalla aggiunta di una aliquota corrispondente alla indennità di contingenza che avrebbero percepito alla data stessa qualora fossero rimasti in servizio con la qualifica, l'anzianità e la retribuzione indicate nel comma medesimo.

     All'integrazione del contributo volontario, nella misura di cui al primo comma o in entrambe le misure previste dal presente articolo, dovrà essere provveduto, a pena di decadenza, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     A coloro i quali siano stati ammessi alla contribuzione volontaria del Fondo in base alle norme precedentemente in vigore e che non abbiano raggiunto, alla data di entrata in vigore della presente legge, quindici anni di iscrizione al Fondo, non si applica la norma di cui al secondo comma dell'art. 13, fino al raggiungimento dei predetti quindici anni di iscrizione.

 

          Art. 34.

     Le pensioni dirette da liquidare in relazione alle disposizioni contenute nel precedente articolo sono aumentate:

     a) fino a concorrenza dell'importo complessivo risultante dall'applicazione delle norme contenute nel primo comma dell'art. 30 se dovute ad iscritti i quali non si siano avvalsi di nessuna delle due facoltà previste dall'articolo precedente;

     b) fino a concorrenza dell'importo risultante dall'applicazione del terzo comma dell'art. 30, se dovute ad iscritti i quali si siano avvalsi della sola facoltà prevista dal primo comma dell'articolo precedente.

     Le pensioni di cui sopra non possono essere d'importo superiore a quello risultante dall'applicazione del comma secondo dell'art. 20, nè inferiore a quello stabilito dal comma quarto dello stesso articolo.

     Per il trattamento ai superstiti si applicano, alle pensioni così determinate, le percentuali indicate nell'art. 24.

     Le stesse norme si applicano per il calcolo della pensione spettante a coloro che, prima dell'entrata in vigore della presente legge, pur essendo cessati dal servizio, abbiano conservato l'iscrizione al Fondo ed abbiano raggiunto i requisiti di contribuzione richiesti per il diritto alla pensione senza aver proseguito volontariamente nella contribuzione.

 

          Art. 35.

     Le pensioni dirette, indirette o di riversibilità, che debbano ancora essere liquidate con decorrenza compresa tra il 1° gennaio 1948 e il 31 marzo 1949, sono calcolate in base alla retribuzione annua che si ottiene raddoppiando gli elementi della retribuzione indicati nel primo comma dall'art. 33 e percepiti in relazione agli ultimi sei mesi di effettivo servizio anche se compiuto in parte anteriormente al 1° gennaio 1948. Le pensioni stesse sono maggiorate a norma dell'art. 34.

 

          Art. 36.

     Il personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, iscritto al Fondo a norma dell'art. 10 del regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, e successive modificazioni ed estensioni, cesserà di appartenervi dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, ed alle prestazioni ad esso spettanti in base al regio decreto 24 luglio 1931, n. 1098 e successive modificazioni e integrazioni, provvederà, a decorrere dallo stesso giorno, la Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale istituita con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 134, alla quale affluiranno i contributi di cui al citato regio decreto 24 luglio 1931, n. 1098, modificato con il decreto legislativo luogotenenziale 23 marzo 1946, n. 305.

     Con la medesima decorrenza l'Istituto nazionale della previdenza sociale cesserà di corrispondere tanto le prestazioni di cui al comma precedente, a carico del Fondo, quanto quelle integrative delle stesse, di cui all'art. 35, comma primo, della legge 4 aprile 1952, n. 218 e di percepire i contributi inerenti.

     L'Istituto nazionale della previdenza sociale trasferirà dal Fondo alla Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale il valore capitale delle pensioni già liquidate, a norma del regolamento approvato con il regio decreto 24 luglio 1931, n. 1098, modificato con il decreto legislativo luogotenenziale 23 marzo 1946, n. 305, nonché la riserva matematica corrispondente ai periodi di iscrizione al Fondo del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, verso detrazione, dalla somma complessiva dovuta, dell'ammontare del disavanzo accertato al 1° gennaio 1953 sul Fondo, per la parte relativa al personale dell'Azienda di Stato, il quale ammontare resta a carico della citata Cassa integrativa.

     Con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per le poste e telecomunicazioni e con il Ministro per il tesoro, saranno stabilite, in quanto occorra, le norme necessarie per l'applicazione del presento articolo.

 

Titolo VI

NORME FINALI

 

          Art. 37.

     Per quanto non contemplato dalla presente legge, si intendono richiamati, in quanto applicabili, le disposizioni del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, e successive modificazioni.

     In particolare sono applicabili:

     a) le norme contenute negli articoli 81 e seguenti del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, per la prevenzione e la cura dell'invalidità;

     b) i benefici e le esenzioni fiscali previste dal regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, comprese quelle riguardanti le tasse di bollo e di registro, le spese e le tasse giudiziali, previste negli articoli 109 e 122 e seguenti del citato regio decreto-legge;

     c) le norme riguardanti la prescrizione dei contributi e delle prestazioni;

     d) la norma contenuta nell'art. 128 del regio decreto-legge citato.

     I crediti per contributi, per interessi, per sanzioni civili derivanti da omissioni contributive e per spese, sono muniti del privilegio stabilito nell'art. 2753 del Codice civile.

 

          Art. 38.

     Contro i provvedimenti concernenti la concessione delle prestazioni previste dalla presente legge e in genere l'attuazione delle disposizioni della legge stessa è ammesso ricorso in via amministrativa al Comitato di vigilanza di cui all'art. 3.

     Il ricorso deve essere proposto nel termine perentorio di 90 giorni dalla comunicazione del provvedimento. Qualora il ricorso verta sul riconoscimento della invalidità o della dipendenza di essa o della morte da causa di servizio, o della inabilità, il ricorrente deve nominare nel ricorso stesso il proprio medico di parte [31] .

     La decisione deve essere pronunziata entro i 60 giorni dalla data di presentazione del ricorso.

     L'azione giudiziaria non può non essere proposta se sia stata omessa la presentazione del ricorso e se non sia trascorso il termine di sessanta giorni per la decisione di esso.

 

          Art. 39.

     Per le trasgressioni alle norme contenute nella presente legge, si applicano le disposizioni degli articoli 23 e 24 della legge 4 aprile 1952, n. 218, intendendosi sostituito al Comitato esecutivo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, il Comitato di vigilanza di cui all'art. 3 della presente legge. I proventi delle pene pecuniarie sono devoluti al Fondo di cui alla legge stessa.

 

          Art. 40.

     Sono abrogati il regolamento approvato con regio decreto 24 luglio 1931, n. 1098, il decreto legislativo 23 marzo 1946, n. 305, la legge 7 dicembre 1949, n. 904, ed ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.


[1] Comma abrogato dall'art. 1 della L. 22 ottobre 1973, n. 672.

[2] Lettera aggiunta dall'art. 10 della L. 13 luglio 1967, n. 583.

[3] Comma abrogato dall'art. 12 della L. 13 luglio 1967, n. 583.

[4] Comma così sostituito dall'art. 13 della L. 13 luglio 1967, n. 583.

[5] Articolo già sostituito dall'art. 14 della L. 13 luglio 1967, n. 583 e così ulteriormente sostituito dall'art. 2 della L. 22 ottobre 1973, n. 672.

[6] Comma così sostituito dall'art. 13 della L. 11 dicembre 1962, n. 1790.

[7] Comma così sostituito dall'art. 15 della L. 13 luglio 1967, n. 583.

[8] Comma così sostituito dall'art. 15 della L. 13 luglio 1967, n. 583.

[9] Comma così sostituito dall'art. 15 della L. 13 luglio 1967, n. 583.

[10] La Corte costituzionale, con sentenza 18 giugno 1986, n. 137, ha dichiarato la illegittimità del presente articolo, nella parte in cui prevede il conseguimento della pensione di vecchiaia e, quindi il licenziamento della donna lavoratrice per detto motivo, al compimento del 50° anno di età anziché al compimento del 60° anno come per l'uomo.

[11] Articolo modificato dall'art. 16 della L. 13 luglio 1967, n. 583 e abrogato dall'art. 10 della L. 22 ottobre 1973, n. 672.

[12] Articolo così sostituito dall'art. 9 della L. 22 ottobre 1973, n. 672.

[13] Comma così sostituito dall'art. 20 della L. 13 luglio 1967, n. 583.

[14] Comma così modificato dall'art. 13 della L. 22 ottobre 1973, n. 672.

[15] Comma abrogato dall'art. 11 della L. 22 ottobre 1973, n. 672.

[16] Comma modificato dall'art. 1 della L. 11 dicembre 1962, n. 1790 e dall'art. 1 della L. 13 luglio 1967, n. 583 e così sostituito dall'art. 13 della L. 22 ottobre 1973, n. 672.

[17] Comma così sostituito dall'art. 13 della L. 22 ottobre 1973, n. 672.

[18] Comma abrogato dall'art. 1 della L. 13 luglio 1967, n. 583.

[19] Articolo così sostituito dall'art. 4 della L. 13 luglio 1967, n. 583.

[20] La Corte costituzionale, con sentenza 27 luglio 1989, n. 450, ha dichiarato la illegittimità del presente numero, nella parte in cui esclude dal diritto a pensione di riversibilità anche il coniuge superstite separato per sua colpa, o al quale la separazione è stata addebitata, con sentenza passata in giudicato, che aveva diritto agli alimenti verso il coniuge deceduto.

[21] Comma così sostituito dall'art. 7 della L. 22 ottobre 1973, n. 672.

[22] Articolo così sostituito dall'art. 5 della L. 13 luglio 1967, n. 583.

[23] La Corte costituzionale, con sentenza 6 maggio 1997, n.118, ha dichiarato l'illegittimità della presente lettera, per violazione dell'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui prevede la cessazione del diritto alla pensione di riversibilità per le figlie che contraggano matrimonio, in quanto - posto che, come già affermato dalla Corte nella sentenza n. 164 del 1975, non può ritenersi che il matrimonio costituisca presunzione "iuris et de iure" della non vivenza del figlio a carico del genitore; e, ferma restando, senza distinzione di sesso, la perdita del diritto solo nel caso che venga dimostrato il venir meno di quella convivenza o la mancanza degli altri requisiti previsti dalla legge - la disparità di trattamento tra i figli, fondata meramente sulla diversità di sesso, non trova più giustificazione nell'attuale realtà giuridica.

[24] Comma così sostituito dall'art. 8 della L. 22 ottobre 1973, n. 672.

[25] Articolo così sostituito dall'art. 6 della L. 13 luglio 1967, n. 583.

[26] Comma così sostituito dall'art. 6 della L. 22 ottobre 1973, n. 672.

[27] Articolo già sostituito dall'art. 14 della L. 11 dicembre 1962, n. 1790 e così ulteriormente sostituito dall'art. 8 della L. 13 luglio 1967, n. 583.

[28] Articolo abrogato dall'art. 12 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, fatto salvo quanto ivi previsto.

[29] Lettera abrogata dall'art. 3 del D.Lgs. 4 dicembre 1996, n. 658.

[30] Articolo così sostituito dall'art. 17 della L. 13 luglio 1967, n. 583.

[31] Comma così sostituito dall'art. 21 della L. 13 luglio 1967, n. 583.