§ 77.4.69 - Legge 22 ottobre 1973, n. 672.
Modifiche alla disciplina del Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia.


Settore:Normativa nazionale
Materia:77. Previdenza
Capitolo:77.4 enti previdenziali
Data:22/10/1973
Numero:672


Sommario
Art. 1.  Sistema tecnico di finanziamento e riserva del Fondo
Art. 2.  Retribuzione soggetta a contributo
Art. 3.  Maggiorazione delle pensioni dirette
Art. 4.  Trattamento minimo di pensione diretta
Art. 5.  Maggiorazione delle pensioni di riversibilità
Art. 6.  Trattamento minimo di pensione di riversibilità
Art. 7.  Prestazioni ai superstiti: condizioni per il diritto alla pensione
Art. 8.  Prestazioni ai superstiti: cessazione del diritto alla pensione
Art. 9.  Anticipata liquidazione della pensione per vecchiaia
Art. 10.  Pensione di anzianità
Art. 11.  Maggiorazione della pensione per carichi di famiglia
Art. 12.  Perequazione automatica delle pensioni
Art. 13.  Aumento della retribuzione massima pensionabile
Art. 14.  Periodi riscattabili per le prestazioni del Fondo
Art. 15.  Riapertura di termini per riscatto e regolarizzazione di periodi scoperti di contribuzione
Art. 16.  Regolarizzazione delle assenze
Art. 17.  Determinazione della retribuzione pensionabile - Norma transitoria
Art. 18.  Abrogazione delle norme precedenti


§ 77.4.69 - Legge 22 ottobre 1973, n. 672.

Modifiche alla disciplina del Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia.

(G.U. 12 novembre 1973, n. 291)

 

 

     Art. 1. Sistema tecnico di finanziamento e riserva del Fondo

     A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, il Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia è ordinato in base al sistema tecnico-finanziario della ripartizione.

     Presso la gestione del Fondo è costituita una speciale riserva, il cui ammontare, alla fine di ciascun anno, deve essere pari all'importo di cinque annualità delle pensioni in corso di pagamento a tale epoca.

     L'ammontare della riserva di cui al precedente comma deve essere, in sede di prima costituzione, pari all'importo di cinque annualità delle pensioni in corso di pagamento alla data del 31 dicembre precedente l'entrata in vigore della presente legge.

     A decorrere dalla stessa data di cui al primo comma del presente articolo, è abrogato il primo comma dell'art. 2 della legge 4 dicembre 1956, numero 1450.

 

          Art. 2. Retribuzione soggetta a contributo

     A decorrere dal 1° gennaio 1971, l'art. 9 della legge 4 dicembre 1956, numero 1450, già modificato dall'art. 14 della legge 13 luglio 1967, n. 583, è sostituito dal seguente:

     "Ai fini della commisurazione del contributo, la retribuzione si considera esclusivamente composta dagli elementi seguenti:

     a) stipendio o salario contrattuale;

     b) aumenti periodici di anzianità;

     c) assegni di merito o ad personam;

     d) indennità di contingenza;

     e) indennità di mensa;

     f) tredicesima e quattordicesima mensilità, limitatamente alla quota corrispondente agli elementi di cui alle lettere precedenti;

     g) premio annuo o premio aziendale".

 

          Art. 3. Maggiorazione delle pensioni dirette

     Le pensioni dirette dovute dal Fondo speciale di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia, in corso di godimento alla data del 1° gennaio 1971, sono maggiorate, a decorrere dalla stessa data, delle seguenti misure percentuali da applicare, nei limiti appresso indicati, sull'importo in atto al 31 dicembre 1970, escluse le quote aggiuntive per i figli a carico:

     55 per cento, se la pensione è stata liquidata con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1948;

     50 per cento, se la pensione è stata liquidata con decorrenza compresa nel periodo tra il 1° gennaio 1948 ed il 31 dicembre 1950;

     45 per cento, se la pensione è stata liquidata con decorrenza compresa nel periodo tra il 1° gennaio 1951 e il 31 dicembre 1952;

     40 per cento, se la pensione è stata liquidata con decorrenza compresa nel periodo tra il 1° gennaio 1953 e il 31 dicembre 1954;

     35 per cento, se la pensione è stata liquidata con decorrenza compresa nel periodo tra il 1° gennaio 1955 e il 31 dicembre 1956;

     30 per cento, se la pensione è stata liquidata con decorrenza compresa nel periodo tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1957;

     25 per cento, se la pensione è stata liquidata con decorrenza compresa nel periodo tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1958;

     20 per cento, se la pensione è stata liquidata con decorrenza compresa nel periodo tra il 1° gennaio 1959 e il 31 dicembre 1960;

     15 per cento, se la pensione è stata liquidata con decorrenza compresa nel periodo tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1961;

     10 per cento, se la pensione è stata liquidata con decorrenza compresa nel periodo tra il 1° gennaio 1962 e il 31 dicembre 1963;

     8 per cento, se la pensione è stata liquidata con decorrenza compresa nel periodo tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1964;

     6 per cento, se la pensione è stata liquidata con decorrenza compresa nel periodo tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1965;

     5 per cento, se la pensione è stata liquidata con decorrenza compresa nel periodo tra il 1° gennaio 1966 e il 31 dicembre 1969.

     Le percentuali di maggiorazione di cui al comma precedente si applicano limitatamente ad un importo non superiore a lire 2.600.000 annue per le pensioni liquidate con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1966, e a lire 3.900.000 annue per le pensioni liquidate con decorrenza successiva.

     Le maggiorazioni delle pensioni dirette disposte dal presente articolo non determinano variazioni in aumento delle quote aggiuntive per i figli a carico.

 

          Art. 4. Trattamento minimo di pensione diretta

     A decorrere dal 1° gennaio 1971 l'importo del trattamento di pensione di cui all'art. 2 della legge 13 luglio 1967, n. 583, comprensivo dell'aumento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1971, è elevato a lire 780.000 annue, con la maggiorazione di lire 13.000 annue per ogni anno di iscrizione al Fondo, oltre il quindicesimo, utile ai fini della misura della pensione.

     Le maggiorazioni delle pensioni dirette disposte dal presente articolo non determinano variazioni in aumento delle quote aggiuntive per i figli a carico.

 

          Art. 5. Maggiorazione delle pensioni di riversibilità

     A decorrere dal 1° gennaio 1971, le pensioni spettanti ai superstiti, in corso di godimento a tale data, sono riliquidate applicando alle pensioni dirette, rivalutate a norma dei precedenti articoli 3 e 4, le percentuali di riversibilità di cui all'art. 24 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, nel testo sostituito dall'art. 6 della legge 13 luglio 1967, n. 583, e dall'art. 6 della presente legge.

 

          Art. 6. Trattamento minimo di pensione di riversibilità

     A decorrere dal 1° gennaio 1971, il quinto comma dell'art. 24 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, nel testo modificato dall'art. 6 della legge 13 luglio 1967, n. 583, è sostituito dal seguente:

     "In ogni caso, la pensione ai superstiti non può essere complessivamente superiore all'importo di quella considerata per il computo delle aliquote loro spettanti, né può essere inferiore al 70 per cento del trattamento minimo di pensione che spettava o che sarebbe spettato al dante causa".

 

          Art. 7. Prestazioni ai superstiti: condizioni per il diritto alla pensione

     Il primo comma dell'art. 22 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, modificato dall'art. 4 della legge 13 luglio 1967, n. 583, è sostituito dal seguente:

     "Nel caso di morte del pensionato, o di iscritto che sia deceduto dopo almeno cinque anni di iscrizione o per causa di servizio, il coniuge, i figli e i genitori hanno diritto ad una pensione quando sussistano, alla data della morte, le seguenti condizioni:

     1) per il coniuge:

     a) che non sia stata pronunciata sentenza di separazione personale, per sua colpa, passata in giudicato;

     b) che, se il pensionato abbia contratto matrimonio, dopo la decorrenza della pensione, in età superiore a 72 anni, il matrimonio stesso sia di almeno due anni anteriore alla data della morte. Si prescinde da tale requisito quando sia nata prole, anche postuma, o il decesso sia avvenuto per causa di infortunio sul lavoro, di malattia professionale o per causa di guerra o di servizio;

     c) che, se superstite sia il marito, egli risulti permanentemente invalido al lavoro, ai sensi dell'art. 10 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, nella legge 6 luglio 1939, n. 1272;

     2) per i figli: che essi abbiano età inferiore a 18 anni o siano riconosciuti permanentemente inabili al lavoro, ai sensi dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, e a carico del genitore al momento della sua morte e, per le figlie, che esse siano nubili. Per i figli che risultino a carico del genitore al momento del decesso, il predetto limite di età è elevato a 21 anni e, qualora frequentino l'università e non prestino lavoro retribuito, per tutta la durata del corso legale di laurea, ma non oltre il 26° anno di età. La pensione spetta ai figli legittimi, legittimati, naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, nonché agli equiparati di cui all'art. 2, comma terzo, del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 39;

     3) per il padre:

     a) che non vi siano né coniuge, né figli superstiti, ovvero che essi non abbiano titolo alla pensione;

     b) che abbia compiuto l'età di 65 anni, alla data della morte dell'iscritto o del pensionato, e risulti a suo carico a tale data;

     4) per la madre:

     a) che non vi siano né coniuge né figli superstiti, ovvero che essi non abbiano titolo alla pensione;

     b) che abbia compiuto l'età di 60 anni, alla data della morte dell'iscritto o del pensionato, e risulti a suo carico a tale data".

 

          Art. 8. Prestazioni ai superstiti: cessazione del diritto alla pensione

     Il primo comma dell'art. 23 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, modificato dall'art. 5 della legge 13 luglio 1967, n. 583, è sostituito dal seguente:

     "Cessa il diritto alla pensione:

     a) per la vedova e per le figlie, quando contraggano matrimonio;

     b) per il vedovo, quando sia venuto meno lo stato di invalidità;

     c) per i figli, quando abbiano raggiunto i limiti di età previsti dal punto 2) del precedente articolo o sia venuto meno lo stato di inabilità o, se in età superiore ai 21 anni, prestino lavoro retribuito".

 

          Art. 9. Anticipata liquidazione della pensione per vecchiaia

     L'art. 18 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, è sostituito dal seguente:

     "I lavoratori cessati dal servizio hanno titolo all'anticipata liquidazione della pensione per la vecchiaia quando, all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro, risultino soddisfatte le condizioni seguenti:

     a) possano far valere almeno 15 anni di iscrizione al Fondo coperta da contribuzione;

     b) abbiano compiuto l'età di 55 anni, se uomini, o di 50 anni, se donne;

     c) la cessazione dal servizio non sia avvenuta per dimissioni, per motivi disciplinari, o per decorso del periodo massimo di malattia per il quale è prevista la conservazione del posto.

     Nel caso di cui al comma precedente l'azienda è tenuta a versare al Fondo, a proprio totale carico, il valore attuale del maggiore onere derivante dall'anticipata liquidazione della pensione per vecchiaia".

 

          Art. 10. Pensione di anzianità

     A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, hanno diritto alla pensione gli iscritti che possano far valere almeno 35 anni di iscrizione al Fondo, coperta da contribuzione, e che non prestino attività lavorativa subordinata.

     La pensione di anzianità è calcolata in base alle norme vigenti per la pensione di vecchiaia, salvo quanto previsto al comma seguente, e decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda o della cessazione dal servizio, se posteriore.

     L'importo della pensione è diminuito in misura pari ad uno 0,50 per cento della retribuzione pensionabile per ogni anno di anticipo del pensionamento rispetto all'età pensionabile ed è invece aumentato nella misura stessa, ma non oltre l'importo dell'intera pensione spettante, per ogni anno di contribuzione oltre i 36.

     Agli iscritti che possano far valere almeno 40 anni di contribuzione al Fondo, è comunque assicurata l'intera pensione spettante indipendentemente dall'età raggiunta.

     Ai fini di cui sopra le frazioni di anno, sia di età che di contribuzione, superiori a sei mesi si computano come anno intero, mentre non si computano se uguali o inferiori ai mesi sei.

     La pensione di anzianità è equiparata a tutti gli effetti alla pensione di vecchiaia quando il titolare di essa compie l'età stabilita per il pensionamento di vecchiaia.

     Con la stessa decorrenza di cui al primo comma, è abrogato l'art. 17 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450.

 

          Art. 11. Maggiorazione della pensione per carichi di famiglia

     A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, la pensione diretta è aumentata per ciascun figlio, per il coniuge, per i genitori e per i fratelli e le sorelle a carico del pensionato, per i quali è previsto il diritto agli assegni familiari per i lavoratori in servizio, in misura pari all'ammontare degli assegni familiari corrisposti ai lavoratori dell'industria, con applicazione, ai fini della determinazione della vivenza a carico, delle norme e dei criteri vigenti in materia di detti assegni.

     Le quote di maggiorazione di cui al precedente comma spettano per dodici mesi all'anno e possono essere erogate al pensionato anche con separati pagamenti.

     In caso di coniugi entrambi pensionati è concessa una sola quota di maggiorazione della pensione, da liquidare al coniuge che riveste la qualifica di capo famiglia, per ciascuna delle persone indicate al primo comma.

     Le quote di maggiorazione delle pensioni escludono il diritto agli assegni familiari ovvero alle integrazioni, comunque denominate, della retribuzione, previsti per il titolare della pensione o per altro familiare, relativamente agli stessi beneficiari.

     I titolari di pensione liquidata con decorrenza anteriore all'entrata in vigore della presente legge, i quali fruiscano di quote di maggiorazione per i figli di importo più elevato rispetto a quello complessivamente spettante in applicazione dei criteri stabiliti ai commi precedenti, mantengono il maggior trattamento fino a totale assorbimento della parte eccedente in occasione di miglioramenti della misura delle pensioni o delle quote di maggiorazione, a cominciare dai miglioramenti derivanti dalla presente legge.

     Ai titolari di pensione sopraindicati, le quote di maggiorazione per i figli e per il coniuge, nella misura e con i criteri stabiliti nel presente articolo, sono dovute a decorrere dal 1° gennaio 1971; qualora però gli stessi abbiano fruito di quote di maggiorazione per i figli di importo più elevato rispetto a quello complessivamente spettante in applicazione della presente norma, il maggior trattamento da essi goduto per il periodo compreso tra il 1° gennaio 1971 e l'entrata in vigore della presente legge dovrà essere detratto, fino a concorrenza, dall'importo degli aumenti sulla misura della pensione eventualmente dovuti, per lo stesso periodo, ai sensi della presente legge.

     A decorrere dalla stessa data di cui al primo comma del presente articolo, è abrogato il terzo comma dell'art. 20 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450.

 

          Art. 12. Perequazione automatica delle pensioni

     A decorrere dal 1° gennaio 1972, l'art. 9 della legge 13 luglio 1967, numero 583, è sostituito dal seguente:

     "A decorrere dal 1° gennaio 1972, gli importi delle pensioni a carico del Fondo, ivi compresi i trattamenti minimi, al netto delle quote di maggiorazione per i familiari a carico, con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, sono aumentati in misura pari all'aumento percentuale dell'indice del costo della vita calcolato dall'Istituto centrale di statistica ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria. Sono escluse dall'aumento le pensioni aventi decorrenza compresa nell'anno anteriore a quello da cui ha effetto l'aumento, salvo quanto disposto nel quarto comma del presente articolo.

     Ai fini previsti nel precedente comma, la variazione percentuale dell'indice del costo della vita è determinata confrontando il valore medio dell'indice relativo al periodo compreso dal diciottesimo al settimo mese anteriore a quello da cui ha effetto l'aumento delle pensioni con il valore medio dell'indice in base al quale è stato effettuato il precedente aumento; in sede di prima applicazione il confronto è effettuato tra il valore medio dell'indice relativo al periodo dal luglio 1970 al giugno 1971 ed il valore medio dell'indice relativo al periodo dal luglio 1969 al giugno 1970.

     L'aumento delle pensioni non ha luogo quando l'aumento dell'indice di cui al primo comma risulta inferiore al 2 per cento; in tal caso, nell'anno successivo l'aumento delle pensioni ha luogo indipendentemente dall'entità dell'aumento dell'indice del costo della vita.

     Le misure dei trattamenti minimi, raggiunte al primo gennaio di ciascun anno in base agli aumenti derivanti dalle norme contenute nei precedenti commi, si applicano anche alle pensioni liquidate con decorrenza pari o successiva a tale data nonché a quelle aventi decorrenza compresa nell'anno anteriore a quello da cui ha effetto l'aumento.

     L'aumento mensile delle pensioni non potrà essere inferiore, per le pensioni dirette, all'importo che si ottiene applicando la percentuale di cui al primo comma ad un importo pari a 90.000 lire mensili; né potrà essere superiore a quello che si ottiene applicando la stessa percentuale all'importo determinato mediante l'applicazione della misura massima delle percentuali di commisurazione previste, rispettivamente, fino al 31 dicembre 1975 e dal 1° gennaio 1976, dall'art. 11, primo e secondo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, al limite massimo della retribuzione che può essere presa in considerazione, per le pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria, a norma dell'art. 14, sesto comma, della legge citata e successive modificazioni.

     La variazione percentuale d'aumento dell'indice di cui al primo comma è accertata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro".

 

          Art. 13. Aumento della retribuzione massima pensionabile

     A decorrere dal 1° gennaio 1971, la misura della percentuale di maggiorazione della retribuzione media soggetta a contributo degli ultimi tre anni di effettivo servizio di cui all'art. 20, secondo comma, della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, è elevata dal 10 al 12 per cento.

     A decorrere dalla stessa data di cui al comma precedente, il quarto ed il quinto comma dell'art. 20 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, sono sostituiti dai seguenti:

     "L'ammontare annuo della pensione esclude le eventuali quote di maggiorazione per i familiari a carico, non può superare i nove decimi della retribuzione considerata per il calcolo della pensione medesima, né può essere inferiore a lire 780.000 annue, aumentate di lire 13.000 annue per ogni anno di iscrizione al Fondo, oltre il quindicesimo, utile al fine della misura della pensione.

     Se la pensione è liquidata per invalidità dipendente da causa di servizio, la pensione stessa non può essere inferiore ai due quinti della retribuzione indicata nel primo comma; né, in ogni caso, al trattamento minimo stabilito nel comma precedente. Tuttavia, qualora per la stessa causa invalidante spetti la liquidazione di una rendita nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, la pensione a carico del Fondo viene diminuita di quanto occorre perché il trattamento complessivo, escluse le eventuali quote di maggiorazione per familiari a carico, non superi l'intero importo della retribuzione effettivamente percepita al momento dell'infortunio, fermo restando, comunque, il trattamento minimo di cui al comma precedente".

 

          Art. 14. Periodi riscattabili per le prestazioni del Fondo

     All'iscritto al Fondo è data facoltà di riscattare, con onere a proprio carico, mediante versamento della riserva matematica calcolata secondo le norme previste dell'art. 18 della legge 13 luglio 1967, n. 583:

     a) il periodo del corso legale di laurea;

     b) [1].

 

          Art. 15. Riapertura di termini per riscatto e regolarizzazione di periodi scoperti di contribuzione

     Gli iscritti al Fondo che non si siano avvalsi, totalmente o parzialmente, della facoltà di riscatto prevista dall'art. 10 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, integrato dall'art. 6 della legge 11 dicembre 1962, n. 1790, o che non si siano potuti avvalere di tale facoltà per avere conseguito l'iscrizione al Fondo anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge n. 1450, possono provvedervi, per i periodi, nei limiti e con le modalità indicati nel citato art. 10, qualora ne facciano domanda entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     Ove i predetti periodi siano anteriori alla data di entrata in vigore della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, il relativo riscatto può essere effettuato versando i corrispondenti contributi, determinati in base alla retribuzione ed all'aliquota contributiva in atto alla data del 1° gennaio 1957 o alla data dell'iscrizione al Fondo se successiva; i contributi base e integrativi versati nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti in relazione ai periodi riscattati, sono annullati e trasferiti al Fondo, a decurtazione della somma dovuta dagli interessati per il riscatto.

     Gli iscritti al Fondo che non si siano avvalsi, totalmente o parzialmente, della facoltà di riscatto prevista dall'art. 7 della legge 11 dicembre 1962, n. 1790, possono provvedervi, per i periodi, nei limiti e nelle modalità indicate nell'articolo stesso, qualora ne facciano domanda entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, salvo per quanto concerne i periodi di servizio anteriori alla data di entrata in vigore della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, per i quali si applica la norma di cui al comma precedente.

     L'iscritto che in pendenza del rapporto di lavoro sia rimasto assente dal servizio, senza diritto a retribuzione o con retribuzione ridotta e che non si sia avvalso della facoltà prevista dal primo comma dell'art. 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, modificato dall'art. 15 della legge 13 luglio 1967, n. 583, può chiedere, entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'autorizzazione a coprire i periodi di assenza mediante versamento dei contributi determinati in base all'aliquota contributiva vigente alla data della domanda ed in relazione alla retribuzione percepita alla data stessa.

     Gli iscritti al Fondo possono altresì richiedere, entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il riscatto dei periodi di apprendistato, di cui al quarto comma dell'art. 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, nei limiti e con le modalità ivi indicati.

 

          Art. 16. Regolarizzazione delle assenze

     In caso di assenza dal lavoro senza diritto a retribuzione o con retribuzione ridotta, che si concluda con la risoluzione del rapporto di lavoro, la facoltà di regolarizzare i periodi di assenza prevista dall'art. 14, primo comma, della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, modificato dall'art. 15 della legge 13 luglio 1967, n. 583, può essere esercitata entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello della risoluzione del rapporto di lavoro e comunque non oltre la data dell'eventuale liquidazione della pensione.

 

          Art. 17. Determinazione della retribuzione pensionabile - Norma transitoria

     Per le pensioni aventi decorrenza successiva al 1° gennaio 1971, calcolate sulla base di una retribuzione riferita anche a periodi anteriori a tale data, gli elementi retributivi di cui alle lettere e), f) - limitatamente alla 14ª mensilità - e g) dell'art. 2 della presente legge, relativi a periodi successivi alla data stessa, sono rapportati ad un anno intero e considerati come corrisposti ai fini del calcolo della pensione di cui all'art. 20, primo comma, della legge 4 dicembre 1956, n. 1450.

     Non si tiene conto, invece, degli elementi di retribuzione sopra richiamati, ai fini dell'accertamento della retribuzione massima pensionabile di cui al secondo comma del citato art. 20, nel testo modificato dall'art. 13 della presente legge, qualora gli ultimi tre anni di effettivo servizio comprendano anche periodi anteriori al 1° gennaio 1971; in tal caso agli stessi elementi retributivi, corrisposti o considerati corrisposti negli ultimi dodici mesi di servizio, è apportata la medesima riduzione percentuale eventualmente risultante per le altre voci retributive a seguito dell'applicazione della citata norma.

     Nei casi previsti dai precedenti commi, i tre elementi retributivi di cui alle lettere e), f) - limitatamente alla 14ª mensilità - e g) dell'art. 2 della presente legge, sono regolarmente assoggettati a contributo per gli ultimi dodici mesi di servizio.

 

          Art. 18. Abrogazione delle norme precedenti

     E' abrogata ogni norma in contrasto o comunque incompatibile con le disposizioni contenute nella presente legge.


[1]  Lettera abrogata dall'art. 2 del D.L. 29 marzo 1991, n. 103.