§ 95.19.23 - D.L. 11 ottobre 1949, n. 707 .
Provvedimenti per agevolare la distillazione del vino e aggiornamento di alcune disposizioni in materia di imposte di fabbricazione.


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.19 imposta di fabbricazione
Data:11/10/1949
Numero:707


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3.     
Art. 4. 
Art. 5.      Il terzo comma dell'art. 3 dell'allegato A, a decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 223, è sostituito come segue:
Art. 6.      Salvo quanto è disposto col successivo art. 7, per le lavorazioni di oli minerali, di resina, di catrame, ecc., le misure dei diritti di licenza stabilite dalle vigenti disposizioni in materia [...]
Art. 7.      Il diritto fiscale annuale di licenza previsto dall'art. 4 - commi quarto e quinto - del regio decreto-legge 28 febbraio 1939,n. 334, concernente l'imposta di fabbricazione sugli oli minerali e [...]
Art. 8. 
Art. 9.      Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nello stesso giorno della sua pubblicazione sarà presentato per la [...]


§ 95.19.23 - D.L. 11 ottobre 1949, n. 707 [1].

Provvedimenti per agevolare la distillazione del vino e aggiornamento di alcune disposizioni in materia di imposte di fabbricazione.

(G.U. 11 ottobre 1949, n. 234).

 

     Art. 1. [2]

 

          Art. 2. [3]

 

          Art. 3.

     L'art. 3 del decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1200, è sostituito dal seguente:

     "Sugli alcoli di 1 categoria o considerati tali agli effetti fiscali e sugli alcoli provenienti dalla distillazione delle frutta, è dovuto, oltre l'imposta o sovrimposta di cui all'art. 1, un diritto erariale nelle seguenti misure:

     1) per gli alcoli di 1 categoria provenienti da materie prime diverse dal sorgo e dalla canna gentile: L. 27.000 per ettanidro;

     2) per l'alcole di 1 categoria proveniente dalla canna gentile: L. 24.000 per ettanidro;

     3) per l'alcole di 1 categoria proveniente dal sorgo: L. 22.000 per ettanidro;

     4) per l'alcole di 2 categoria proveniente dalla frutta, esclusi i datteri e l'uva passa: L. 7000 per ettanidro;

     5) per l'alcole di 2 categoria proveniente da datteri e da uva passa: L. 27.000 per ettanidro".

 

          Art. 4. [4]

     Sugli alcoli ricavati dai datteri e dall'uva passa, gravati d'imposta, esistenti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, nei magazzini fiduciari dei fabbricanti e dei rettificatori o viaggianti in cauzione, alla data su indicata, con destinazione ai magazzini predetti, il diritto erariale di cui al precedente articolo si applica nella misura di L. 12.000 per ettanidro.

 

          Art. 5.

     Il terzo comma dell'art. 3 dell'allegato A, a decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 223, è sostituito come segue:

     "Sulla maggiore gradazione alcolica, oltre la gradazione normale dei vini genuini della zona di origine e fino a 21 gradi, è dovuta l'imposta di fabbricazione.

     Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con quello per le finanze, saranno stabilite annualmente le gradazioni normali dei vini delle singole zone vinicole".

 

          Art. 6.

     Salvo quanto è disposto col successivo art. 7, per le lavorazioni di oli minerali, di resina, di catrame, ecc., le misure dei diritti di licenza stabilite dalle vigenti disposizioni in materia di imposte di fabbricazione e di imposta sul consumo del gas e dell'energia elettrica, escluse quelle stabilite dalle disposizioni per l'imposta di fabbricazione sui filati delle varie fibre tessili, sono quintuplicate e, qualora con ciò il diritto di licenza risultasse inferiore a L. 1000, questo rimane fissato in L. 1000.

     Per i diritti di licenza stabiliti in misura proporzionale o a scaglioni in relazione all'entità degli impianti o della produzione, oppure in una misura fissa di base con aggiunta di quote supplementari, la quintuplicazione si applica sia alle quote proporzionali o a scaglioni, sia separatamente, alla quota fissa e alle aggiunte supplementari.

     Le nuove misure dei diritti di licenza si applicano alle licenze che saranno rilasciate per la prima volta o rinnovate, alla scadenza, dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.

 

          Art. 7.

     Il diritto fiscale annuale di licenza previsto dall'art. 4 - commi quarto e quinto - del regio decreto-legge 28 febbraio 1939,n. 334, concernente l'imposta di fabbricazione sugli oli minerali e sui prodotti della loro lavorazione, è stabilito in L. 5000 annue e si applica indipendentemente dalla tassa di licenza, dovuta una volta tanto, a norma dell'art. 10 del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741.

     Chiunque intenda eseguire operazioni di trasformazione, rettificazione o comunque elaborazione di oli minerali o di residui della loro raffinazione, o procedere alla trasformazione, rettificazione o comunque elaborazione di oli derivati da carbon fossile, lignite, catrame, rocce asfaltiche e scisti bitumosi, od alla rigenerazione di oli minerali lubrificanti o alla composizione di miscele carburanti comunque contenenti prodotti provenienti dagli oli minerali o dalle sostanze suindicate, come pure chiunque estrae oli di resina, indipendentemente dal rilascio, nei casi stabiliti, della autorizzazione o concessione da parte del Ministero dell'industria, deve munirsi di una licenza annuale di esercizio, rilasciata dal competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, soggetta al pagamento di un diritto fiscale annuale di L. 2000. Tale diritto fiscale annuale sostituisce anche quello stabilito dall'art. 1 del regio decreto-legge 8 ottobre 1936, n. 2018.

     Le misure sopra stabilite dei diritti di licenza si applicano alle licenze che saranno rilasciate per la prima volta o rinnovate, alla scadenza, dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.

 

          Art. 8. [5]

     Nei casi di perdita o di distruzione di prodotti gravati da imposta di fabbricazione o dalla corrispondente sovrimposta di confine ed eventualmente da diritto erariale è accordato l'abbuono degli stessi tributi quando sia provato che la perdita o la distruzione dei prodotti è avvenuta per caso fortuito o per forza maggiore o comunque per fatti imputabili a titolo di colpa non grave a terzi od allo stesso soggetto passivo.

     La disposizione di cui al comma precedente si applica anche nei confronti dei prodotti destinati ad usi per i quali è prevista l'esenzione o la riduzione dei tributi specificati nello stesso comma.

 

          Art. 9.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nello stesso giorno della sua pubblicazione sarà presentato per la conversione in legge alle Camere.


[1] Convertitoin legge dall'art. unico della L. 6 dicembre 1949, n. 870. Abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[2] Articolo abrogato dall'art. 24 del D.L. 18 aprile 1950, n. 142.

[3] Articolo abrogato dall'art. 24 del D.L. 18 aprile 1950, n. 142.

[4] Articolo così modificato dalla legge di conversione.

[5] Articolo sostituito dal D.L. 23 ottobre 1964, n. 989 e così modificato dall'art. 20 della L. 15 dicembre 1971, n. 1161. Per un’interpretazione autentica del presente articolo vedi l'art. 22 ter del D.L. 31 ottobre 1980, n. 693.