§ 95.19.70 - Legge 15 dicembre 1971, n. 1161.
Modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti soggetti ad imposta di fabbricazione.


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.19 imposta di fabbricazione
Data:15/12/1971
Numero:1161


Sommario
Art. 1.      I titolari dei depositi di oli minerali di cui al primo e secondo comma dell'art. 1 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474, [...]
Art. 2.      In deroga all'art. 5 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474, è consentita, in tutto il territorio della Repubblica, la [...]
Art. 3.      I titolari degli stabilimenti di produzione, dei depositi doganali e di quelli assimilati ai doganali di proprietà privata sono obbligati alla tenuta di un apposito registro di allibramento nel [...]
Art. 4.      I titolari dei depositi liberi per uso commerciale degli oli combustibili specificati nell'art. 1 sono obbligati alla tenuta di un apposito registro di carico e scarico nel quale devono [...]
Art. 5.      I titolari degli stabilimenti di produzione, dei depositi doganali e di quelli assimilati ai doganali di proprietà privata sono obbligati a conservare per sei anni dalla data dell'ultimo [...]
Art. 6.      E' ammesso, sui registri di carico e scarico dei depositi per la vendita al pubblico di cui al precedente art. 4, lo scarico delle deficienze dovute ad evaporazione, calo o dispersione fino alla [...]
Art. 7.      Chiunque trasporta o fa trasportare gli oli combustibili di cui al precedente art. 1 senza il prescritto documento commerciale o con documento commerciale falso o alterato è punito con la pena [...]
Art. 8.      Chiunque non tenga o tenga irregolarmente o rifiuti di presentare agli organi di controllo dell'amministrazione finanziaria i registri e i documenti previsti dai precedenti articoli 2, 3, 4 e 5 [...]
Art. 9.      Chiunque trasporta gli oli combustibili di cui all'art. 1 è tenuto a consegnare ai destinatari della merce il documento commerciale emesso.
Art. 10.      Se nella verificazione dei depositi liberi per uso commerciale di oli combustibili specificati nell'art. 1 si rinvengono deficienze, in confronto del registro di carico e scarico, di detto [...]
Art. 11.      Il Ministro per le finanze è autorizzato a stabilire con proprio decreto le modalità per l'emissione del documento prescritto dal precedente art. 2, nonchè quelle per la tenuta dei registri [...]
Art. 12.      All'art. 1 del decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, è aggiunto il seguente comma:
Art. 13.      All'art. 11 del decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, sono aggiunti i seguenti commi:
Art. 14.      I prodotti chimici ottenuti dalle lavorazioni petrolchimiche, contenenti oli minerali, destinati alla combustione nelle caldaie e nei forni negli stabilimenti in cui sono stati prodotti, sono [...]
Art. 15.      L'art. 2 del decreto-legge 3 maggio 1957, n. 262, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1957, n. 464, è sostituito dal seguente:
Art. 16.      L'art. 9 del decreto-legge 3 maggio 1957, n. 262, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1957, n. 464, modificato con l'art. 1 della legge 29 novembre 1962, n. 1697, è sostituito [...]
Art. 17.      I carrelli autotrasportatori ed elevatori funzionanti a gas di petrolio liquefatti, operanti all'interno degli stabilimenti e non abilitati a circolare su strada, possono essere dotati di [...]
Art. 18.      All'art. 5 della legge 11 giugno 1959, n. 405, è aggiunto il seguente comma:
Art. 19.      L'amministrazione finanziaria può concedere alle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici ed alle ditte di notoria solvibilità l'esonero dall'obbligo di prestare le cauzioni comunque [...]
Art. 20. 
Art. 21.      Il credito dello Stato per la sovrimposta di confine ed il diritto erariale gravanti sui prodotti di estera provenienza depositati o trasportati è assistito dagli stessi privilegi stabiliti per [...]
Art. 22.      Nella tabella A allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, alla lettera G) dopo il punto 3) è aggiunto:
Art. 23.      Nella tabella A allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, alla lettera H) dopo il punto 5) è aggiunto:
Art. 24.      Nella tabella B allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, alla lettera D) - Petrolio lampante - il punto 3) è [...]
Art. 25.      Nella tabella B allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, alla lettera G) - Oli da gas e oli combustibili speciali [...]
Art. 26.      Nella tabella B allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, dopo la lettera L) sono aggiunte le seguenti lettere:
Art. 27.      Le agevolazioni in materia di imposta di fabbricazione sugli oli minerali previste per le lavorazioni degli stabilimenti che trasformano i prodotti petroliferi in prodotti chimici di natura [...]
Art. 28.      Nella tabella C allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, alla lettera D), punto 2) - III, la lettera a) è [...]
Art. 29.      Nei casi di riconosciuta necessità, il direttore della circoscrizione doganale può consentire che, nei serbatoi dei depositi doganali di oli minerali di proprietà privata, i prodotti petroliferi [...]
Art. 30.      E' abrogata ogni disposizione incompatibile con quelle della presente legge.
Art. 31.      Le disposizioni contenute negli articoli da 1 a 6 della presente legge avranno effetto a partire dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge stessa.


§ 95.19.70 - Legge 15 dicembre 1971, n. 1161.

Modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti soggetti ad imposta di fabbricazione.

(G.U. 12 gennaio 1972, n. 9).

 

     Art. 1.

     I titolari dei depositi di oli minerali di cui al primo e secondo comma dell'art. 1 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474, sono esonerati dall'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico, previsto dall'art. 3 dello stesso decreto-legge, limitatamente al movimento degli oli combustibili diversi da quelli speciali, aventi le caratteristiche di cui alla lettera D), punto 2) - II e III - della tabella C annessa al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, che hanno assolto il tributo o sono ammessi ad aliquota ridotta senza preventiva denaturazione.

 

          Art. 2.

     In deroga all'art. 5 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474, è consentita, in tutto il territorio della Repubblica, la circolazione degli oli combustibili diversi da quelli speciali di cui al precedente art. 1 senza accompagnamento del certificato di provenienza, qualunque ne sia la quantità.

     La circolazione dei predetti oli combustibili deve avvenire con accompagnamento di un documento commerciale, qualunque sia la quantità trasportata.

     I documenti commerciali di cui al precedente comma devono essere numerati progressivamente e sugli stessi devono essere indicate la qualità e la quantità del prodotto, le generalità del mittente e del destinatario nonchè l'ubicazione dei rispettivi impianti.

 

          Art. 3.

     I titolari degli stabilimenti di produzione, dei depositi doganali e di quelli assimilati ai doganali di proprietà privata sono obbligati alla tenuta di un apposito registro di allibramento nel quale devono essere trascritte, distintamente per qualità, tutte le partite di oli combustibili di cui all'art. 1 che, previo pagamento, anche dilazionato, dei relativi tributi, vengono estratte per essere avviate ai diretti utilizzatori o ai depositi liberi per uso commerciale.

 

          Art. 4.

     I titolari dei depositi liberi per uso commerciale degli oli combustibili specificati nell'art. 1 sono obbligati alla tenuta di un apposito registro di carico e scarico nel quale devono annotare, distintamente per qualità, nella parte del carico, le quantità di prodotto introdotte e, nella parte dello scarico, quelle estratte, facendo riferimento al documento commerciale che, sia in entrata sia in uscita, accompagna la merce.

 

          Art. 5.

     I titolari degli stabilimenti di produzione, dei depositi doganali e di quelli assimilati ai doganali di proprietà privata sono obbligati a conservare per sei anni dalla data dell'ultimo allibramento il registro previsto dal precedente art. 3 nonchè i documenti commerciali relativi alle partite di oli combustibili di cui all'art. 1 estratte.

     Lo stesso obbligo incombe ai titolari dei depositi liberi per uso commerciale per la conservazione del registro e dei documenti di cui al precedente art. 4 nonchè del documento di magazzino da emettere per le quantità di oli combustibili indicati nel precedente comma utilizzate per i consumi interni di cui all'ultimo comma del successivo art. 6.

     I titolari di depositi per usi privati o industriali dei predetti oli combustibili sono obbligati a conservare, per un anno dalla data del rilascio, i documenti commerciali di accompagnamento delle partite di oli combustibili ricevute.

 

          Art. 6.

     E' ammesso, sui registri di carico e scarico dei depositi per la vendita al pubblico di cui al precedente art. 4, lo scarico delle deficienze dovute ad evaporazione, calo o dispersione fino alla concorrenza massima dell'uno per cento calcolato sulle quantità di oli combustibili di cui all'art. 1 introdotte nei depositi stessi.

     E' consentita la presa in carico di eventuali eccedenze fino al limite dell'uno per cento sulle quantità di detti oli combustibili estratte.

     E' altresì consentito scaricare sui registri previsti dall'art. 4 le quantità degli anzidetti oli combustibili utilizzate per i propri consumi interni.

 

          Art. 7.

     Chiunque trasporta o fa trasportare gli oli combustibili di cui al precedente art. 1 senza il prescritto documento commerciale o con documento commerciale falso o alterato è punito con la pena pecuniaria da lire 500.000 a lire 5.000.000.

     Nel caso in cui il documento commerciale che accompagna la merce non contenga tutte le indicazioni prescritte dal precedente art. 2 si applica la pena pecuniaria da lire 5.000 a lire 100.000.

 

          Art. 8.

     Chiunque non tenga o tenga irregolarmente o rifiuti di presentare agli organi di controllo dell'amministrazione finanziaria i registri e i documenti previsti dai precedenti articoli 2, 3, 4 e 5 è punito con la pena pecuniaria da lire 500.000 a lire 5.000.000.

 

          Art. 9.

     Chiunque trasporta gli oli combustibili di cui all'art. 1 è tenuto a consegnare ai destinatari della merce il documento commerciale emesso.

     Chiunque non osserva tale adempimento è punito con la pena pecuniaria da lire 50.000 a lire 1.000.000.

 

          Art. 10.

     Se nella verificazione dei depositi liberi per uso commerciale di oli combustibili specificati nell'art. 1 si rinvengono deficienze, in confronto del registro di carico e scarico, di detto prodotto in misura superiore al limite di tolleranza stabilito dal primo comma del precedente art. 6, il gestore è punito con la pena pecuniaria da lire 50.000 a lire 300.000, salvo che il fatto costituisca più grave infrazione.

     Nel caso di eccedenze superiori al limite stabilito dal secondo comma del predetto art. 6, il gestore, oltre al pagamento del tributo per le quantità superiori all'uno per cento, è punito con la pena pecuniaria da lire 100.000 a lire 5.000.000, salvo che il fatto costituisca più grave infrazione.

 

          Art. 11.

     Il Ministro per le finanze è autorizzato a stabilire con proprio decreto le modalità per l'emissione del documento prescritto dal precedente art. 2, nonchè quelle per la tenuta dei registri previsti dai precedenti articoli 3 e 4.

 

          Art. 12.

     All'art. 1 del decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, è aggiunto il seguente comma:

     "Non sono soggette ad imposta di fabbricazione nè alla corrispondente sovrimposta di confine le miscele di idrocarburi aromatici contenenti complessivamente 95 per cento o più di orto, meta e paraxilolo ed etilbenzolo".

 

          Art. 13.

     All'art. 11 del decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, sono aggiunti i seguenti commi:

     "L'amministrazione finanziaria può tuttavia consentire che, in attesa del risultato di analisi, i prodotti petroliferi ed i gas di petrolio liquefatti, accertati quantitativamente, siano caricati sulle navi adibite al loro trasporto o trasferiti, a mezzo tubazione, dalle fabbriche in cui sono stati ottenuti a stabilimenti o depositi soggetti a vigilanza finanziaria permanente, previa prestazione di garanzia ragguagliata all'aliquota d'imposta di fabbricazione prevista per il prodotto petrolifero e per i gas di petrolio liquefatti maggiormente tassati.

     L'accertamento qualitativo del prodotto caricato o trasferito ai sensi del precedente comma deve comunque essere perfezionato, rispettivamente, prima della partenza delle navi o prima dell'estrazione dai predetti stabilimenti o depositi per le destinazioni successive o per gli impieghi consentiti".

 

          Art. 14.

     I prodotti chimici ottenuti dalle lavorazioni petrolchimiche, contenenti oli minerali, destinati alla combustione nelle caldaie e nei forni negli stabilimenti in cui sono stati prodotti, sono assoggettati, per la percentuale dei predetti oli minerali contenuta, al trattamento tributario stabilito per gli oli combustibili diversi da quelli speciali per forni e caldaie, densi, anche quando gli oli contenuti siano diversamente classificabili.

 

          Art. 15.

     L'art. 2 del decreto-legge 3 maggio 1957, n. 262, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1957, n. 464, è sostituito dal seguente:

     "Per essere ammessi ai particolari usi agevolati previsti dai punti 2), 3) e 4) della lettera I) della tabella A allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, gli oli distillati indicati nella stessa lettera I) devono essere preventivamente adulterati con l'aggiunta di sostanze da stabilirsi con decreto del Ministro per le finanze.

     Il Ministro per le finanze è, altresì, autorizzato a stabilire con lo stesso decreto le modalità per l'adulterazione di cui al comma precedente e per l'applicazione del beneficio fiscale".

 

          Art. 16.

     L'art. 9 del decreto-legge 3 maggio 1957, n. 262, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1957, n. 464, modificato con l'art. 1 della legge 29 novembre 1962, n. 1697, è sostituito dal seguente:

     "L'imposta di fabbricazione di cui al primo comma dell'art. 1 del decreto-legge 24 novembre 1954, n. 1071, convertito nella legge 10 dicembre 1954, n. 1167, è dovuta, sotto l'osservanza delle modalità da stabilirsi con decreto del Ministro per le finanze, nella misura del dieci per cento sui gas di petrolio liquefatti:

     a) immessi nelle reti di distribuzione cittadina, di nuova costruzione o trasformate, alimentate a propano puro o ad aria propanata od a propano riformato;

     b) utilizzati nelle raffinerie e negli stabilimenti che trasformano i prodotti petroliferi in prodotti chimici di natura diversa ovvero negli impianti centralizzati alimentati da appositi serbatoi della capacità minima di 10 metri cubi o da centraline di emissione che servono almeno 100 utenze;

     c) immessi tal quali o previa riforma o miscelati con aria nelle reti di distribuzione cittadina per integrare le erogazioni di gas anche diversi dal metano".

 

          Art. 17.

     I carrelli autotrasportatori ed elevatori funzionanti a gas di petrolio liquefatti, operanti all'interno degli stabilimenti e non abilitati a circolare su strada, possono essere dotati di serbatoi mobili per il cui riempimento continueranno ad essere utilizzati gas di petrolio liquefatti che abbiano assolto l'imposta di fabbricazione nella misura prevista per l'uso di autotrazione.

     Tali serbatoi devono essere riempiti presso le raffinerie o presso i depositi di cui all'art. 3 della legge 11 giugno 1959, n. 405, e su di essi si deve applicare un apposito dispositivo fiscale stabilito dall'amministrazione finanziaria.

 

          Art. 18.

     All'art. 5 della legge 11 giugno 1959, n. 405, è aggiunto il seguente comma:

     "I gas di petrolio liquefatti destinati ad essere usati come combustibile nei consumi interni delle raffinerie e degli stabilimenti che trasformano i prodotti petroliferi in prodotti chimici di natura diversa, possono essere utilizzati senza la preventiva denaturazione".

 

          Art. 19.

     L'amministrazione finanziaria può concedere alle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici ed alle ditte di notoria solvibilità l'esonero dall'obbligo di prestare le cauzioni comunque dovute a garanzia dei tributi gravanti sui prodotti soggetti ad imposta di fabbricazione, ad imposta erariale di consumo ed a diritti erariali.

 

          Art. 20. [1]

     L'art. 8 del decreto-legge 11 ottobre 1949, n. 707, convertito, con modificazioni, nella legge 6 dicembre 1949, n. 870, sostituito con l'art. 9 del decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, è così modificato:

     "Nei casi di perdita o di distruzione di prodotti gravati da imposta di fabbricazione o dalla corrispondente sovrimposta di confine ed eventualmente da diritto erariale è accordato l'abbuono degli stessi tributi quando sia provato che la perdita o la distruzione dei prodotti è avvenuta per caso fortuito o per forza maggiore o comunque per fatti imputabili a titolo di colpa non grave a terzi od allo stesso soggetto passivo.

     La disposizione di cui al comma precedente si applica anche nei confronti dei prodotti destinati ad usi per i quali è prevista l'esenzione o la riduzione dei tributi specificati nello stesso comma".

 

          Art. 21.

     Il credito dello Stato per la sovrimposta di confine ed il diritto erariale gravanti sui prodotti di estera provenienza depositati o trasportati è assistito dagli stessi privilegi stabiliti per l'imposta di fabbricazione e per il diritto erariale gravanti sui corrispondenti prodotti nazionali in identica posizione.

 

          Art. 22.

     Nella tabella A allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, alla lettera G) dopo il punto 3) è aggiunto:

     "4) destinati esclusivamente al funzionamento degli aeromobili della guardia di finanza".

 

          Art. 23.

     Nella tabella A allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, alla lettera H) dopo il punto 5) è aggiunto:

     "6) destinati, senza subire trasformazione, ad essere impiegati in usi diversi dalla combustione o dalla lubrificazione, nella produzione della gomma naturale e sintetica, delle materie plastiche, delle resine artificiali o sintetiche e per la realizzazione dei processi di lavorazione o per assicurare il funzionamento degli impianti delle officine del gas di città, delle raffinerie e degli stabilimenti che trasformano i prodotti petroliferi in prodotti chimici di natura diversa, nonchè per la realizzazione dei processi di lavorazione di cui ai precedenti punti 2), 4) e 5) e per assicurare il funzionamento dei relativi impianti.

     Resta fermo l'obbligo del pagamento dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi residuati".

     E' abrogato il secondo comma del punto 1) della predetta lettera H).

 

          Art. 24.

     Nella tabella B allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, alla lettera D) - Petrolio lampante - il punto 3) è sostituito dal seguente:

     "3) destinato ad uso di illuminazione e di riscaldamento domestico".

     Nella colonna "aliquota per quintale lire" in corrispondenza del punto 3), è aggiunta la cifra "500".

     Il petrolio lampante ammesso all'agevolazione prevista dal precedente comma deve essere immesso in consumo confezionato in appositi imballaggi, previa adulterazione con un adulterante da stabilirsi con decreto del Ministro per le finanze, nel quale devono essere altresì indicate le modalità di applicazione del beneficio fiscale.

 

          Art. 25.

     Nella tabella B allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, alla lettera G) - Oli da gas e oli combustibili speciali - dopo il punto 4) è aggiunto:

     "5) da usare direttamente come combustibili nei forni nei quali la temperatura della superficie di scambio esposta al riscaldamento supera i 700 °C, situati nelle raffinerie e negli stabilimenti che trasformano i prodotti petroliferi in prodotti chimici di natura diversa".

     Nella colonna "aliquota per quintale lire", in corrispondenza del punto 5), è aggiunta la cifra "185".

 

          Art. 26.

     Nella tabella B allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, dopo la lettera L) sono aggiunte le seguenti lettere:

     "M) Oli minerali greggi, naturali, oli da gas ed oli combustibili compresi quelli speciali:

     1) impiegati nella preparazione di "fanghi" per i pozzi nei lavori di perforazione per ricerche di idrocarburi e di forze endogene nel sottosuolo nazionale ed in altre operazioni tecnicamente necessarie nei pozzi stessi"; nella colonna "aliquota per quintale lire", in corrispondenza del predetto punto 1), è aggiunta la cifra "250".

     "N) Residui paraffinosi greggi della distillazione del petrolio naturale greggio, aventi le caratteristiche per essere classificati come "paraffina, cere di petrolio o di scisti, residui paraffinosi (greggi o diversi dai greggi)":

     1) da usare direttamente come combustibili nelle caldaie e nei forni;

     2) impiegati per generare direttamente o indirettamente energia elettrica, purchè la potenza installata non sia inferiore a kW 1;

     3) impiegati per produrre direttamente forza motrice con motori fissi in stabilimenti industriali, agricolo-industriali, laboratori, cantieri di costruzione;

     4) destinati ai consumi interni delle raffinerie e degli stabilimenti che trasformano i prodotti petroliferi in prodotti chimici di natura diversa".

     Nella colonna "aliquota per quintale", in corrispondenza dei predetti punti 1), 2) e 3) è aggiunta la cifra "250"; in corrispondenza del punto 4) è aggiunta la cifra "175".

 

          Art. 27.

     Le agevolazioni in materia di imposta di fabbricazione sugli oli minerali previste per le lavorazioni degli stabilimenti che trasformano i prodotti petroliferi in prodotti chimici di natura diversa si applicano alle lavorazioni degli stabilimenti che trasformano sia i prodotti petroliferi sia i gas di petrolio ed altri idrocarburi, naturali od artificiali, gassosi o liquefatti, in prodotti chimici di natura diversa anche se gli anzidetti stabilimenti sono costituiti da un insieme di impianti integrati che interessano il ciclo produttivo chimico attuato nello stesso stabilimento.

 

          Art. 28.

     Nella tabella C allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, alla lettera D), punto 2) - III, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

     "a) densi: viscosità a 50 °C superiore a 53 centistokes (7 gradi Engler) ed un'opacità, dovuta alle sostanze asfaltiche e peciose, completa, accertata osservando il prodotto contenuto in una scatola di vetro dello spessore di millimetri 1 alla distanza di centimetri 10 da una lampadina elettrica a filamento metallico del potere illuminante di 50 candele decimali, ovvero, ove difetti l'opacità ed in alternativa ad essa, punto di scorrimento uguale o superiore a più di 10 °C".

 

          Art. 29.

     Nei casi di riconosciuta necessità, il direttore della circoscrizione doganale può consentire che, nei serbatoi dei depositi doganali di oli minerali di proprietà privata, i prodotti petroliferi gravati da diritti di confine siano custoditi promiscuamente a prodotti nazionali gravati d'imposta di fabbricazione aventi la stessa classificazione fiscale.

     Le differenze riscontrate in sede di inventario degli anzidetti prodotti sono considerate, ai fini del pagamento dei diritti dovuti, come afferenti al prodotto maggiormente tassato.

 

          Art. 30.

     E' abrogata ogni disposizione incompatibile con quelle della presente legge.

 

          Art. 31.

     Le disposizioni contenute negli articoli da 1 a 6 della presente legge avranno effetto a partire dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge stessa.


[1] Per un’interpretazione autentica del presente articolo vedi l'art. 22 ter del D.L. 31 ottobre 1980, n. 693.