§ 98.1.27385 - D.L. 24 novembre 1954, n. 1071 .
Istituzione di una imposta di fabbricazione sui gas incondensabili delle raffinerie di prodotti petroliferi resi liquidi con la compressione.


Settore:Normativa nazionale
Data:24/11/1954
Numero:1071


Sommario
Art. 1.      I gas incondensabili delle raffinerie di prodotti petroliferi e delle fabbriche che comunque lavorano prodotti petroliferi, semplici o in miscela fra di loro, resi [...]
Art. 2.      I gas liquefatti e compressi in bombole di cui al precedente art. 1 sono esenti dalla imposta erariale di consumo stabilita all'art. 1, paragrafo 2, del decreto [...]
Art. 3.      L'imposta di fabbricazione di cui al primo ed al terzo comma dell'art. 1 del presente decreto deve essere pagata all'atto della estrazione dei prodotti dalle fabbriche
Art. 4.      E' concessa la restituzione dell'imposta di fabbricazione sui gas liquefatti esportati all'estero, osservate le norme della legge doganale
Art. 5.      Per quanto non stabilito dal presente decreto valgono le disposizioni del regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, e successive sue modificazioni, in quanto [...]
Art. 6.      Chiunque detiene gas di cui al precedente art. 1 in quantità superiore a chilogrammi cento deve farne denuncia al competente Ufficio tecnico delle imposte di [...]
Art. 7.      Chiunque omette di presentare la denuncia di cui al precedente art. 6, o presenta denuncia inesatta o in ritardo, è punito con la pena pecuniaria dal doppio al decuplo [...]
Art. 8.      Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nello stesso giorno sarà presentato alle [...]


§ 98.1.27385 - D.L. 24 novembre 1954, n. 1071 [1].

Istituzione di una imposta di fabbricazione sui gas incondensabili delle raffinerie di prodotti petroliferi resi liquidi con la compressione.

(G.U. 24 novembre 1954, n. 270)

 

     Art. 1.

     I gas incondensabili delle raffinerie di prodotti petroliferi e delle fabbriche che comunque lavorano prodotti petroliferi, semplici o in miscela fra di loro, resi liquidi con la compressione per essere usati come combustibile, sono assoggettati alla imposta di fabbricazione nella misura di L. 20 per ogni chilogrammo [2] .

     Nella stessa misura è stabilita la sovrimposta di confine sui gas liquefatti importati dall'estero.

     Per i gas incondensabili immessi direttamente nelle reti cittadine di distribuzione di gas, l'imposta di fabbricazione è corrispondentemente stabilita in L. 36 al metro cubo.

 

          Art. 2.

     I gas liquefatti e compressi in bombole di cui al precedente art. 1 sono esenti dalla imposta erariale di consumo stabilita all'art. 1, paragrafo 2, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 aprile 1947, n. 226.

 

          Art. 3.

     L'imposta di fabbricazione di cui al primo ed al terzo comma dell'art. 1 del presente decreto deve essere pagata all'atto della estrazione dei prodotti dalle fabbriche.

     Per i prodotti che siano estratti dalle fabbriche con destinazione ad opifici che li confezionano in bombole, è concessa la riduzione del 2% sul quantitativo assoggettabile ad imposta.

 

          Art. 4.

     E' concessa la restituzione dell'imposta di fabbricazione sui gas liquefatti esportati all'estero, osservate le norme della legge doganale.

 

          Art. 5.

     Per quanto non stabilito dal presente decreto valgono le disposizioni del regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, e successive sue modificazioni, in quanto applicabili.

 

          Art. 6.

     Chiunque detiene gas di cui al precedente art. 1 in quantità superiore a chilogrammi cento deve farne denuncia al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione od al più vicino comando o reparto della Guardia di finanza entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

     L'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, verificata la regolarità della denuncia, liquida l'imposta detraendo l'importo dell'imposta erariale di consumo già pagata in ragione di L. 0,11 per ogni chilogrammo di gas.

     Tale imposta di L. 0,11 deriva dalla applicazione dell'aliquota di L. 0,20 per mc. (1000 litri) ai 550 litri di gas allo stato aeriforme ricavabili da un chilogrammo di gas liquido di petrolio.

     L'imposta così determinata deve essere versata alla competente sezione di Tesoreria provinciale entro venti giorni dalla notificazione.

 

          Art. 7.

     Chiunque omette di presentare la denuncia di cui al precedente art. 6, o presenta denuncia inesatta o in ritardo, è punito con la pena pecuniaria dal doppio al decuplo dell'imposta frodata o che siasi tentato di frodare.

     La pena pecuniaria è ridotta ad un decimo quando sia stata presentata denuncia riconosciuta regolare, entro i cinque giorni successivi ai quindici stabiliti dallo stesso art. 6.

 

          Art. 8.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nello stesso giorno sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

     Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.


[1]  Convertito in legge dall'art. unico della L. 10 dicembre 1954, n. 1167 e abrogato dall'art. 68 del D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504.

[2]  Imposta così elevata dall'art. 1 della L. 11 giugno 1959, n. 405.