§ 18.5.1b - Legge 27 giugno 1957, n. 464.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 maggio 1957, n. 262, concernente misure per assicurare l'utilizzo di oli minerali [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:18. Carburanti
Capitolo:18.5 oli minerali idrocarburi e gas
Data:27/06/1957
Numero:464


Sommario
Art. unico.      E' convertito in legge il decreto-legge 3 maggio 1957, n. 262, concernente misure per assicurare l'utilizzo di prodotti petroliferi leggeri, allo scopo di ottenere [...]


§ 18.5.1b - Legge 27 giugno 1957, n. 464. [1]

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 maggio 1957, n. 262, concernente misure per assicurare l'utilizzo di oli minerali distillati aventi particolari caratteristiche, allo scopo di ottenere maggiori disponibilità di olio combustibile, nonchè delle eccedenze di gas di petrolio liquefatti.

(G.U. 2 luglio 1957, n. 163).

 

 

     Art. unico.

     E' convertito in legge il decreto-legge 3 maggio 1957, n. 262, concernente misure per assicurare l'utilizzo di prodotti petroliferi leggeri, allo scopo di ottenere maggiori disponibilità di olio combustibile, nonchè delle eccedenze di gas di petrolio liquefatti, con le seguenti modificazioni:

     L'art. 1 è sostituito dal seguente:

     Nella tabella A annessa al decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 878, convertito nella legge 31 gennaio 1954, n. 2, dopo la lettera H - oli minerali - è aggiunta la seguente voce:

     I) oli minerali non raffinati provenienti dalla distillazione primaria di petrolio naturale greggio aventi punto di infiammabilità (in vaso chiuso) inferiore a 55° C., nei quali il distillato a 225° C. sia inferiore al 95 per cento in volume e a 300° C. sia almeno il 90 per cento in volume:

     1) da usare direttamente come combustibile nelle caldaie e nei forni presso le raffinerie in cui siano stati prodotti;

     2) impiegati per generare, direttamente o indirettamente, energia elettrica, purchè la potenza installata non sia inferiore a chilowatt 500;

     3) destinati alla trasformazione in gas da immettere nelle reti cittadine di distribuzione.

     All'art. 10 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

     Il diritto alla restituzione di cui all'art. 9 si prescrive nel termine di due anni dalla data della liquidazione delle somme spettanti, da eseguirsi dal competente ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione in base ad apposita dichiarazione di consumo che la ditta interessata è tenuta a presentare bimestralmente all'ufficio medesimo.

     Le spese relative agli accertamenti di cui al primo comma del presente articolo sono a carico della ditta interessata.

     E' aggiunto il seguente articolo 10 bis.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a istituire apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1957-1958 onde far luogo alla restituzione prevista dall'art. 9.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.