§ 95.19.67 - D.L. 12 maggio 1971, n. 249 .
Modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi.


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.19 imposta di fabbricazione
Data:12/05/1971
Numero:249


Sommario
Art. 1.      L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sulle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale e sulla benzina sono ridotte da lire 15.889 a lire 15.482 per [...]
Art. 2.      Le riduzioni di imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine apportate col presente decreto esplicano la loro efficacia fino al 31 dicembre 1971
Art. 3.      All'onere derivante dal presente decreto valutato in milioni 84.000, si provvede con il ricavo netto delle operazioni finanziarie che il Ministro per il tesoro è autorizzato ad effettuare [...]
Art. 4.      I mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, da ammortizzare in un periodo non superiore a venti anni, saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che [...]
Art. 5.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in [...]


§ 95.19.67 - D.L. 12 maggio 1971, n. 249 [1].

Modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi.

(G.U. 12 maggio 1971, n. 120).

 

     Art. 1.

     L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sulle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale e sulla benzina sono ridotte da lire 15.889 a lire 15.482 per quintale.

     L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sugli oli combustibili diversi da quelli speciali sono ridotte da lire 4.000 a lire 3.800 per quintale.

     La lettera B, punti 1), 2) e 3), la lettera E, punto 1), la lettera F, punto 1), la lettera G, punti 2), 3) e 4), e la lettera H, punti 1), 2), 3), 4), 5) e 8), della tabella B allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, sono sostituite come segue:

 

 

Aliquota per quintale lire

"B)

Benzina:

 

1)

acquistata con speciali buoni da automobilisti e da motociclisti, stranieri od italiani residenti all'estero, nei viaggi di diporto nello Stato, entro il limite di un quantitativo stabilito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri d'intesa con i Ministri per il tesoro, per le finanze, per l'industria, il commercio e l'artigianato, per il commercio con l'estero e per il turismo e lo spettacolo e non eccedente in ogni caso il fabbisogno di 90 giorni di permanenza

7.437 - - -

 

(I buoni per l'acquisto della benzina sono emessi dall'Ente nazionale italiano per il turismo e dall'Automobile Club d'Italia. La vigilanza sulla distribuzione e contabilità dei buoni stessi è affidata ad un Comitato nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri d'intesa con i Ministri per il tesoro, per le finanze, per l'industria, il commercio e l'artigianato, per il commercio con l'estero e per il turismo e lo spettacolo).

 

2)

consumata per l'azionamento delle autovetture da noleggio da piazza, compresi i motoscafi che in talune località sostituiscono le vetture da piazza e quelli lacuali adibiti al servizio pubblico da banchina per il trasporto di persone entro i seguenti quantitativi:

 

 

a) litri 9 giornalieri per ogni autovettura circolante nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti;

 

 

b) litri 6 giornalieri per ogni autovetture circolante nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti ma non a 500.000 abitanti;

 

 

c) litri 5 giornalieri per ogni autovettura circolante nei comuni con popolazione di 100.000 abitanti o meno. L'agevolazione di cui ai precedenti numeri 1) e 2) è concessa anche sotto forma di rimborso della differenza tra l'aliquota d'imposta di fabbricazione prevista per la benzina in via generale e quella ridotta

4.843 - - -

3)

consumata per l'azionamento delle autoambulanze, destinate al trasporto degli ammalati e dei feriti, di pertinenza dei vari enti di assistenza e di pronto soccorso da determinarsi con decreto del Ministro per le finanze, nei limiti e con le modalità che saranno stabiliti con lo stesso decreto

4.843 - - -

E)

Benzina e petrolio diverso da quello lampante:

 

1)

destinati all'Amministrazione della difesa per essere impiegati per l'azionamento degli aerei militari a reazione

1.548,20

 

(L'agevolazione è limitata al prodotto denominato "jet-feul JP4" e per il quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000, sulle quali si riscuote l'imposta nella misura normale).

 

F)

Oli da gas:

 

1)

da usare direttamente come combustibili

5.162 - - -

G)

Oli da gas e oli combustibili speciali:

 

2)

impiegati per generare forza motrice in lavori di perforazione per ricerche di idrocarburi e di forze endogene nel sottosuolo nazionale

50 - - -

3)

impiegati per l'azionamento di macchine idrovore per il sollevamento delle acque allo scopo di agevolare la coltivazione dei fondi rustici sui terreni bonificati

50 - - -

4)

impiegati per generare direttamente o indirettamente energia elettrica, purché la potenza installata non sia inferiore a kW.1

50 - - -

H)

Oli combustibili diversi da quelli speciali:

 

1)

da usare direttamente come combustibili nelle caldaie e nei forni:

 

a)

densi

50 - - -

b)

semifluidi

120 - - -

c)

fluidi

170 - - -

d)

fluidissimi

440 - - -

2)

impiegati per generare forza motrice in lavori di perforazione per ricerche di idrocarburi e di forze endogene nel sottosuolo nazionale

50 - - -

3)

impiegati per l'azionamento di macchine idrovore per il sollevamento delle acque allo scopo di agevolare la coltivazione dei fondi rustici su terreni bonificati

50 - - -

4)

impiegati per generare direttamente o indirettamente energia elettrica, purché la potenza installata non sia inferiore a kW. 1

50 - - -

5)

impiegati per produrre direttamente forza motrice con motori fissi in stabilimenti industriali, agricolo-industriali, laboratori, cantieri di costruzione

50 - - -

8)

destinati ai consumi interni delle raffinerie e degli stabilimenti che trasformano gli oli minerali in prodotti chimici di natura diversa, limitatamente agli oli combustibili densi

35 - - "

 

          Art. 2.

     Le riduzioni di imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine apportate col presente decreto esplicano la loro efficacia fino al 31 dicembre 1971 [2].

 

          Art. 3.

     All'onere derivante dal presente decreto valutato in milioni 84.000, si provvede con il ricavo netto delle operazioni finanziarie che il Ministro per il tesoro è autorizzato ad effettuare mediante la contrazione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o con emissioni di buoni poliennali del tesoro o di speciali certificati di credito.

 

          Art. 4.

     I mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, da ammortizzare in un periodo non superiore a venti anni, saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministro per il tesoro ed il Consorzio di credito per le opere pubbliche e da approvarsi con decreto del Ministro per il tesoro.

     Il servizio dei mutui sarà assunto dal Ministero del tesoro.

     Le rate di ammortamento saranno inscritte negli stati di previsione della spesa del Ministero medesimo e specificatamente vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche. Per la emissione dei buoni poliennali del tesoro a scadenza non superiore a nove anni, si osservano le disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941.

     Per la emissione dei certificati di credito si osservano le condizioni e le modalità di cui all'art. 20 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089.

     All'onere relativo alle operazioni finanziarie di cui al presente articolo per l'anno finanziario 1971, sarà fatto fronte mediante riduzione dei fondi speciali di cui ai capitoli numeri 3523 e 6036 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 5.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Convertito in legge dall' art. unico della L. 4 luglio 1971, n. 427.

[2] Per una proroga del termine di cui al presente comma vedi l'art. 1 del D.L. 28 dicembre 1971, n. 1122 e l'art. 1 del D.L. 30 giugno 1972, n.276.