§ 95.19.57 - D.L. 23 febbraio 1964, n. 25 .
Modificazioni al regime fiscale della benzina, degli idrocarburi aciclici saturi e naftenici, liquidi e dei gas di petrolio liquefatti per autotrazione.


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.19 imposta di fabbricazione
Data:23/02/1964
Numero:25


Sommario
Art. 1.      L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sulla benzina e sugli idrocarburi aciclici saturi e naftenici, liquidi (in frazioni ristrette di distillati petrolici [...]
Art. 2.      Gli aumenti d'imposta stabiliti con l'art. 1 si applicano anche ai prodotti in esso specificati estratti dalle raffinerie, dai depositi doganali o importati col pagamento dell'imposta nella [...]
Art. 3.      Chiunque omette di presentare la denuncia di cui al precedente art. 2 o presenta denuncia inesatta od in ritardo è punito con la pena pecuniaria dal doppio al decuplo dell'imposta di [...]
Art. 4.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in [...]


§ 95.19.57 - D.L. 23 febbraio 1964, n. 25 [1].

Modificazioni al regime fiscale della benzina, degli idrocarburi aciclici saturi e naftenici, liquidi e dei gas di petrolio liquefatti per autotrazione.

(G.U. 24 febbraio 1964, n. 48).

 

     Art. 1.

     L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sulla benzina e sugli idrocarburi aciclici saturi e naftenici, liquidi (in frazioni ristrette di distillati petrolici leggeri e prodotti simili) è aumentata da lire 8.850 a lire 10.685 per quintale.

     L'aliquota ridotta di imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera B), punto 6), della tabella B allegata alla legge 31 dicembre 1962, n. 1852, per il prodotto denominato "jet fuel J P 4", destinato all'Amministrazione della difesa, è aumentata da lire 885 a lire 1.068,50 per quintale relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000, sulle quali è dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina.

     L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui gas di petrolio liquefatti per autotrazione è aumentata da lire 3.600 a lire 4.350 per quintale.

 

          Art. 2.

     Gli aumenti d'imposta stabiliti con l'art. 1 si applicano anche ai prodotti in esso specificati estratti dalle raffinerie, dai depositi doganali o importati col pagamento dell'imposta nella precedente misura e che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano da chiunque detenuti in quantità superiore a venti quintali.

     All'uopo i possessori debbono denunciare le quantità dei singoli prodotti da essi detenute, anche se viaggianti, alla dogana o all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

     L'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, verificata la regolarità della denuncia, liquida la differenza d'imposta dovuta che deve essere versata alla Sezione provinciale di tesoreria entro venti giorni dalla notificazione dell'invito di pagamento.

     Sulle somme non versate tempestivamente è applicata l'indennità di mora del 6 per cento, riducibile al 2 per cento quando il pagamento avvenga entro il quinto giorno successivo alla scadenza del termine.

 

          Art. 3.

     Chiunque omette di presentare la denuncia di cui al precedente art. 2 o presenta denuncia inesatta od in ritardo è punito con la pena pecuniaria dal doppio al decuplo dell'imposta di fabbricazione frodata o che si sia tentato di frodare.

     La pena pecuniaria è ridotta ad un decimo del minimo di cui al precedente comma quando sia stata presentata denuncia, riconosciuta regolare, entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine di dieci giorni stabilito nello stesso art. 2.

 

          Art. 4.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Convertito in legge dall' art. unico della L. 12 aprile 1964, n. 189. Abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.