§ 22.6.48 - D.L. 15 novembre 1972, n. 661.
Organizzazione comune dei mercati nei settori del tabacco greggio, vitivinicolo, dei prodotti della pesca e delle sementi; misure di politica [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:22. Commercio
Capitolo:22.6 esportazioni e importazioni
Data:15/11/1972
Numero:661


Sommario
Art. 1.      Per l'applicazione delle disposizioni relative agli scambi internazionali stabilite dai regolamenti C.E.E. n. 727/70, n. 816/70, n. 2142/70 e n. 2358/71 adottati dal Consiglio delle Comunità [...]
Art. 2.      Con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentiti i Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per l'agricoltura e foreste, per [...]
Art. 3.      Per la classificazione dei prodotti contemplati dai regolamenti di cui al precedente art. 1 valgono le norme per l'interpretazione e l'applicazione della vigente tariffa doganale.
Art. 4.      Per i prodotti contemplati dai regolamenti di cui al precedente art. 1 le tasse di compensazione all'importazione e le restituzioni all'esportazione sono applicate nei casi, nelle misure, [...]
Art. 5.      Le disposizioni e le condizioni per la concessione delle restituzioni previste dal precedente articolo sono stabilite con decreto del Ministro per le finanze.
Art. 6.      Il termine stabilito dal regolamento C.E.E. n. 1041/67, adottato dalla commissione delle Comunità europee il 21 dicembre 1967, e dalle successive modifiche ed aggiunte, decorre dalla data di [...]
Art. 7.      Per l'applicazione delle disposizioni relative alle riscossioni e alle restituzioni previste dal presente decreto, si osservano le norme stabilite dalle leggi e dai regolamenti doganali in [...]
Art. 8.      Le aliquote delle restituzioni di cui all'art. 4 del presente decreto, pubblicate nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunità europee a tutti gli effetti, ivi compresa la liquidazione, sono [...]
Art. 9.      Ai fini della concessione delle restituzioni di cui al presente decreto il Ministero delle finanze può disporre che siano sottoposte a controllo doganale le merci oggetto delle agevolazioni [...]
Art. 10.      Nei casi in cui i regolamenti indicati nel precedente art. 1 e le relative norme di applicazione nonché le successive modificazioni ed aggiunte subordinano l'importazione e l'esportazione dei [...]
Art. 11.      Quando dalla importazione o dalla esportazione dei prodotti contemplati dai regolamenti di cui al precedente art. 1 derivino o possano derivare gravi perturbazioni dei mercati, suscettibili di [...]
Art. 12.      Il Ministro per le finanze con propri decreti stabilisce le disposizioni, le formalità e le condizioni da osservare in tutti i casi nei quali le norme comunitarie dispongano l'adozione di misure [...]
Art. 13.      Per la risoluzione delle controversie fra le dogane e gli importatori o gli esportatori, relative all'applicazione delle imposizioni all'importazione o all'esportazione nonché delle agevolazioni [...]
Art. 14.      Le disposizioni di cui all'art. 11 del decreto-legge 18 dicembre 1970, n. 1012, convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1971, n. 8, si applicano anche ai prodotti indicati nei [...]
Art. 15.      A decorrere dalla data di applicazione del regolamento C.E.E. n. 1035/72, adottato dal Consiglio delle Comunità europee il 18 maggio 1972, i riferimenti alla regolamentazione comunitaria, [...]
Art. 16.      A decorrere dal 3 gennaio 1972 si riscuotono alle importazioni e si concedono alle esportazioni gli importi di compensazione previsti dal regolamento C.E.E. n. 974/71, adottato dal Consiglio [...]
Art. 17.      Gli importi di compensazione di cui al precedente articolo sono compresi fra i diritti di confine di cui all'art. 7, secondo comma, della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, e successive [...]
Art. 18.      Al pagamento delle somme dovute ai sensi dei precedenti articoli 4 e 16 per i prodotti esportati, sarà provveduto con le modalità previste dall'art. 27 del decreto-legge 20 febbraio 1968, n. 59, [...]
Art. 19.      La documentata istanza per la concessione degli importi di compensazione all'esportazione di cui al precedente art. 16 dovrà essere presentata entro il termine di sei mesi dalla data di [...]
Art. 20.      Gli importi di compensazione di cui al precedente art. 16 non sono dovuti per le merci oggetto di transazioni commerciali concluse anteriormente alla data del 19 dicembre 1971, anche se [...]
Art. 21.      Gli importi di compensazione di cui al precedente art. 16 non si applicano alle merci che per effetto delle disposizioni vigenti sono ammesse alla importazione in esenzione dai dazi e dai [...]
Art. 22.      Le somme introitate in conseguenza dell'applicazione degli importi di compensazione di cui al precedente art. 16 affluiranno nell'apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.
Art. 23.      Nella tabella A allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, dopo la lettera Q), è aggiunta la seguente lettera:
Art. 24.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e, salvo quanto diversamente previsto, ha efficacia [...]


§ 22.6.48 - D.L. 15 novembre 1972, n. 661. [1]

Organizzazione comune dei mercati nei settori del tabacco greggio, vitivinicolo, dei prodotti della pesca e delle sementi; misure di politica congiunturale da adottare nel settore agricolo in seguito all'ampliamento temporaneo dei margini di fluttuazione delle monete di alcuni Stati membri; integrazione del decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 28 dicembre 1964, n. 1350.

(G.U. 17 novembre 1972, n. 298).

 

Art. 1.

     Per l'applicazione delle disposizioni relative agli scambi internazionali stabilite dai regolamenti C.E.E. n. 727/70, n. 816/70, n. 2142/70 e n. 2358/71 adottati dal Consiglio delle Comunità europee rispettivamente il 21 aprile 1970, il 28 aprile 1970, il 20 ottobre 1970 ed il 26 ottobre 1971, si osservano le norme di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 18 del presente decreto.

 

     Art. 2.

     Con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentiti i Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per l'agricoltura e foreste, per l'industria, il commercio e l'artigianato, per il commercio con l'estero e, limitatamente ai prodotti del settore della pesca, il Ministro per la marina mercantile, possono essere emanati provvedimenti concernenti l'adozione delle misure non obbligatorie previste per gli scambi internazionali dai regolamenti comunitari di cui all'art. 1 del presente decreto e dalle relative norme di applicazione, nonché dalle successive modifiche ed aggiunte, nei limiti e secondo le disposizioni stabiliti dagli stessi regolamenti comunitari e dalle relative norme di applicazione, nonché dalle successive modifiche ed aggiunte.

 

     Art. 3.

     Per la classificazione dei prodotti contemplati dai regolamenti di cui al precedente art. 1 valgono le norme per l'interpretazione e l'applicazione della vigente tariffa doganale.

 

     Art. 4.

     Per i prodotti contemplati dai regolamenti di cui al precedente art. 1 le tasse di compensazione all'importazione e le restituzioni all'esportazione sono applicate nei casi, nelle misure, secondo i principi ed i criteri e con la decorrenza stabilita dai regolamenti medesimi e dalle relative norme di applicazione nonché dalle successive modifiche ed aggiunte.

 

     Art. 5.

     Le disposizioni e le condizioni per la concessione delle restituzioni previste dal precedente articolo sono stabilite con decreto del Ministro per le finanze.

     Il disposto dell'art. 6 del decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1967, n. 267, si applica, ove del caso, anche ai prodotti contemplati dai regolamenti di cui al precedente art. 1.

 

     Art. 6.

     Il termine stabilito dal regolamento C.E.E. n. 1041/67, adottato dalla commissione delle Comunità europee il 21 dicembre 1967, e dalle successive modifiche ed aggiunte, decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto per le operazioni di esportazione effettuate anteriormente a quest'ultima data.

     La disposizione di cui al comma precedente si applica anche al termine stabilito dall'art. 7, primo comma, del decreto-legge 18 dicembre 1970, n. 1012, convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1971, n. 8, ai fini della concessione della restituzione all'esportazione prevista dall'art. 4 del decreto-legge medesimo.

 

     Art. 7.

     Per l'applicazione delle disposizioni relative alle riscossioni e alle restituzioni previste dal presente decreto, si osservano le norme stabilite dalle leggi e dai regolamenti doganali in materia di riscossione o di restituzione dei dazi doganali.

     Le imposizioni alla importazione o alla esportazione, previste dai regolamenti indicati all'art. 1 del presente decreto e dalle relative norme di applicazione, nonché dalle successive modifiche ed aggiunte, sono comprese fra i diritti di confine di cui all'art. 7, secondo comma, della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, e successive modificazioni ed aggiunte.

 

     Art. 8.

     Le aliquote delle restituzioni di cui all'art. 4 del presente decreto, pubblicate nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunità europee a tutti gli effetti, ivi compresa la liquidazione, sono affisse con apposito annuncio presso la sede di ciascuna dogana di I e II categoria e di ciascuna intendenza di finanza competente.

     Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche per le restituzioni all'esportazione di cui al decreto-legge 9 novembre 1966, n. 911, convertito nella legge 20 dicembre 1966, n. 1119, e successive modificazioni; al decreto-legge 20 febbraio 1968, n. 59, convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 224, e successive modificazioni; al decreto-legge 19 dicembre 1969, n. 947, convertito nella legge 11 febbraio 1970, n. 23, e successive modificazioni; al decreto-legge 18 dicembre 1970, n. 1012, convertito nella legge 12 febbraio 1971, n. 8.

     Sono abrogati l'art. 5 del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 911, convertito nella legge 20 dicembre 1966, n. 1119; l'art. 11 del decreto-legge 20 febbraio 1968, n. 59, convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 224; l'art. 13 del decreto-legge 19 dicembre 1969, n. 947, convertito nella legge 11 febbraio 1970, n. 23; l'art. 8 del decreto-legge 18 dicembre 1970, n. 1012, convertito nella legge 12 febbraio 1971, n. 8.

 

     Art. 9.

     Ai fini della concessione delle restituzioni di cui al presente decreto il Ministero delle finanze può disporre che siano sottoposte a controllo doganale le merci oggetto delle agevolazioni stesse, i prodotti destinati ad essere impiegati nella fabbricazione delle merci oggetto dell'agevolazione, le lavorazioni relative ai procedimenti di fabbricazione, nonché le merci ottenute dalle lavorazioni medesime.

     Il controllo doganale di cui al comma precedente è effettuato alle condizioni e con le modalità stabilite dallo stesso Ministero delle finanze.

 

     Art. 10.

     Nei casi in cui i regolamenti indicati nel precedente art. 1 e le relative norme di applicazione nonché le successive modificazioni ed aggiunte subordinano l'importazione e l'esportazione dei prodotti alla presentazione di un titolo di importazione o di esportazione, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 15 e 16 del decreto-legge 19 dicembre 1969, n. 947, convertito nella legge 11 febbraio 1970, n. 23.

     In tali casi, su tutte le questioni inerenti il rilascio dei certificati di importazione e di esportazione e lo svincolo o l'incameramento totale o parziale del deposito cauzionale si pronuncia il comitato interministeriale competente per settore merceologico, ai sensi dell'art. 17 del suddetto decreto-legge 19 dicembre 1969, n. 947, convertito nella legge 11 febbraio 1970, n. 23.

 

     Art. 11.

     Quando dalla importazione o dalla esportazione dei prodotti contemplati dai regolamenti di cui al precedente art. 1 derivino o possano derivare gravi perturbazioni dei mercati, suscettibili di compromettere gli obiettivi previsti dall'art. 39 del trattato istitutivo della Comunità economica europea, sono disposte misure appropriate fino alla scomparsa della perturbazione o del rischio di perturbazione. Fuori dei casi nei quali dette misure sono disposte con norme obbligatorie da parte dei competenti organi delle Comunità europee, i relativi provvedimenti sono emanati dal Ministro per il commercio con l'estero, su proposta del Ministro per l'agricoltura e foreste, sentito il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato e, limitatamente ai prodotti del settore della pesca, il Ministro per la marina mercantile.

 

     Art. 12.

     Il Ministro per le finanze con propri decreti stabilisce le disposizioni, le formalità e le condizioni da osservare in tutti i casi nei quali le norme comunitarie dispongano l'adozione di misure amministrative in materia di applicazione di imposizioni all'importazione e all'esportazione e di concessioni di restituzioni all'esportazione, per i prodotti contemplati dai regolamenti di cui al precedente art. 1.

 

     Art. 13.

     Per la risoluzione delle controversie fra le dogane e gli importatori o gli esportatori, relative all'applicazione delle imposizioni all'importazione o all'esportazione nonché delle agevolazioni all'esportazione di cui al presente decreto, si osservano le disposizioni stabilite in materia dal decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1971, n. 18.

 

     Art. 14.

     Le disposizioni di cui all'art. 11 del decreto-legge 18 dicembre 1970, n. 1012, convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1971, n. 8, si applicano anche ai prodotti indicati nei regolamenti comunitari n. 816/70 e n. 2142/70, adottati dal Consiglio delle Comunità europee rispettivamente il 28 aprile 1970 ed il 20 ottobre 1970, e successive modifiche ed aggiunte.

 

     Art. 15.

     A decorrere dalla data di applicazione del regolamento C.E.E. n. 1035/72, adottato dal Consiglio delle Comunità europee il 18 maggio 1972, i riferimenti alla regolamentazione comunitaria, previsti nella vigente legislazione per l'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli, devono intendersi fatti al regolamento medesimo.

 

     Art. 16.

     A decorrere dal 3 gennaio 1972 si riscuotono alle importazioni e si concedono alle esportazioni gli importi di compensazione previsti dal regolamento C.E.E. n. 974/71, adottato dal Consiglio delle Comunità europee il 12 maggio 1971, e dalle relative norme di applicazione, nonché dalle successive modifiche ed aggiunte.

     Gli importi di cui al precedente comma si applicano, per i prodotti, nella misura e secondo i criteri stabiliti dai competenti organi delle Comunità europee con i provvedimenti pubblicati nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunità europee.

 

     Art. 17.

     Gli importi di compensazione di cui al precedente articolo sono compresi fra i diritti di confine di cui all'art. 7, secondo comma, della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, e successive modificazioni ed aggiunte.

     Per l'applicazione delle disposizioni relative alla riscossione all'importazione ed alla concessione all'esportazione degli importi di compensazione di cui sopra si osservano le norme stabilite dalle leggi e dai regolamenti doganali in materia di riscossione e di restituzione dei dazi doganali.

 

     Art. 18.

     Al pagamento delle somme dovute ai sensi dei precedenti articoli 4 e 16 per i prodotti esportati, sarà provveduto con le modalità previste dall'art. 27 del decreto-legge 20 febbraio 1968, n. 59, convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 224, modificato dall'art. 31 del decreto-legge 19 dicembre 1969, n. 947, convertito nella legge 11 febbraio 1970, n. 23, e dai relativi provvedimenti di esecuzione.

 

     Art. 19.

     La documentata istanza per la concessione degli importi di compensazione all'esportazione di cui al precedente art. 16 dovrà essere presentata entro il termine di sei mesi dalla data di accettazione della dichiarazione doganale di esportazione.

     Per le operazioni di esportazione effettuate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto il suddetto termine decorre da questa ultima data.

 

     Art. 20.

     Gli importi di compensazione di cui al precedente art. 16 non sono dovuti per le merci oggetto di transazioni commerciali concluse anteriormente alla data del 19 dicembre 1971, anche se dichiarate per l'importazione definitiva dopo la data del 2 gennaio 1972 purché il pagamento sia regolato in valuta diversa dal dollaro USA ovvero in dollari USA accompagnati da garanzia di cambio o da altre clausole aventi analoghi effetti.

     Ai fini del precedente comma gli interessati devono esibire una documentazione atta a comprovare l'esistenza delle condizioni suddette.

 

     Art. 21.

     Gli importi di compensazione di cui al precedente art. 16 non si applicano alle merci che per effetto delle disposizioni vigenti sono ammesse alla importazione in esenzione dai dazi e dai prelievi nonché dai dazi o dai prelievi.

     Tuttavia le merci che vengono importate in esenzione per effetto della legge 9 ottobre 1964, n. 948 e dell'art. 11, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1969, n. 1133, sono escluse dall'applicazione degli importi di compensazione, a condizione che i prodotti precedentemente esportati non abbiano fruito della concessione all'esportazione degli importi di cui trattasi.

 

     Art. 22.

     Le somme introitate in conseguenza dell'applicazione degli importi di compensazione di cui al precedente art. 16 affluiranno nell'apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.

     All'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni relative alla concessione alla esportazione degli importi di compensazione, valutato per l'anno finanziario 1972 in L. 4.650.000.000, si farà fronte con le corrispondenti entrate di cui al precedente comma.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 23.

     Nella tabella A allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, dopo la lettera Q), è aggiunta la seguente lettera:

     (Omissis).

 

     Art. 24.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e, salvo quanto diversamente previsto, ha efficacia riguardo agli articoli 1, 4 e 15 dalla data di applicazione dei regolamenti comunitari richiamati nei medesimi articoli. Esso sarà presentato alle Camere per la sua conversione in legge.

 


[1] Convertito in legge dall'art. unico della L. 18 dicembre 1972, n. 843.