§ 37.1.70 – D.L. 9 novembre 1966, n. 911.
Attuazione del regime dei prelievi nel settore dei grassi.


Settore:Normativa nazionale
Materia:37. Dogane
Capitolo:37.1 disciplina generale
Data:09/11/1966
Numero:911


Sommario
Art. 1.      A decorrere dalla data di applicazione del regime degli scambi stabilito dal Regolamento comunitario numero 136 adottato in data 22 settembre 1966 dal Consiglio dei [...]
Art. 2.      I prelievi e le altre imposizioni all'importazione o all'esportazione previsti dal Regolamento comunitario indicato all'art. 1 del presente decreto sono riscossi secondo [...]
Art. 3.      A decorrere dalla data di applicazione del Regolamento comunitario indicato all'art. 1 del presente decreto non è consentita la esportazione, in regime comunitario, [...]
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10.      I prodotti ai cui all'art. 1 del presente decreto, presentati all'importazione in provenienza da uno Stato membro, sono ammessi a beneficiare delle disposizioni [...]
Art. 11.      All'esportazione verso altro Stato membro, per i prodotti di cui all'art. 1 del presente decreto che rispondono alle condizioni stabilite dal Regolamento comunitario n. [...]
Art. 12.      Per la risoluzione delle controversie fra le Dogane e gli importatori o gli esportatori, relative all'applicazione dei dazi, dei prelievi e delle restituzioni di cui al [...]
Art. 13.      Le somme introitate in conseguenza dell'applicazione dei prelievi sui prodotti di cui all'art. 1 del presente decreto affluiranno ad appositi capitoli nello stato di [...]
Art. 14.      All'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 4 del presente decreto, valutate in lire centocinquantamilioni fino al 31 dicembre 1966 ed [...]
Art. 15.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, con effetto dalla data di [...]


§ 37.1.70 – D.L. 9 novembre 1966, n. 911. [1]

Attuazione del regime dei prelievi nel settore dei grassi.

(G.U. 9 novembre 1966, n. 279).

 

     Art. 1.

     A decorrere dalla data di applicazione del regime degli scambi stabilito dal Regolamento comunitario numero 136 adottato in data 22 settembre 1966 dal Consiglio dei Ministri della Comunità Economica Europea, relativo alla graduale attuazione di una organizzazione comune dei mercati nel settore dei semi e dei frutti oleosi, nonchè dei grassi di origine vegetale o estratti da pesci o da mammiferi marini:

     a) i dazi previsti dalla vigente tariffa doganale nei confronti dei prodotti indicati dall'art. 1, paragrafo 2, lettere a), b) e d) del citato Regolamento n. 136 si applicano nella misura e con i criteri stabiliti dallo stesso Regolamento comunitario n. 136 e dalle relative norme di applicazione;

     b) è sospesa la riscossione dei dazi previsti dalla vigente tariffa doganale nei confronti dei prodotti indicati dall'art. 1, paragrafo 2, lettere c) ed e) del citato Regolamento comunitario n. 136.

 

          Art. 2.

     I prelievi e le altre imposizioni all'importazione o all'esportazione previsti dal Regolamento comunitario indicato all'art. 1 del presente decreto sono riscossi secondo i principi ed i criteri stabiliti dai relativi Regolamenti comunitari e in base alle aliquote periodicamente determinate dai competenti Organi della Comunità Economica Europea e dal Ministero delle finanze, sulla base degli elementi di calcolo periodicamente fissati dagli Organi comunitari medesimi e da questi direttamente comunicati al Ministero delle finanze - Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette.

     Tali aliquote sono rese di pubblica ragione mediante affissione di apposito annuncio presso la sede di ciascuna Dogana di 1a classe e sono riportate settimanalmente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nella rubrica "Disposizioni e comunicati".

 

          Art. 3.

     A decorrere dalla data di applicazione del Regolamento comunitario indicato all'art. 1 del presente decreto non è consentita la esportazione, in regime comunitario, verso gli altri Stati membri della Comunità Economica Europea, dei prodotti indicati al medesimo art. 1 nella fabbricazione dei quali sono stati utilizzati prodotti di qualsiasi specie che non siano in libera pratica.

 

          Art. 4. [2]

     A decorrere dalla data di applicazione del Regolamento comunitario indicato all'art. 1 del presente decreto:

     a) per i prodotti di cui allo stesso art. 1, per i quali in attuazione del Regolamento comunitario n. 136/66 e dalle relative norme di applicazione, nonchè dalle successive modifiche ed aggiunte, sono fissate con norme emanate dai competenti Organi della Comunità economica europea restituzioni all'esportazione o alla produzione in misura obbligatoria, dette restituzioni sono accordate nella misura e secondo i principi ed i criteri stabiliti dalle relative norme comunitarie. Le disposizioni e le condizioni per la concessione delle agevolazioni stesse sono stabilite con decreto del Ministro per le finanze, da emanarsi di concerto con il Ministro per il tesoro;

     b) per i prodotti di cui allo stesso art. 1, per i quali, in attuazione del Regolamento comunitario n. 136/66 e delle relative norme di applicazione nonchè delle successive modifiche ed aggiunte, sono consentite restituzioni alla esportazione o alla produzione, dette restituzioni possono essere concesse con decreto del Ministro per le finanze da emanarsi di concerto con il Ministro per il tesoro, sentiti i Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per l'agricoltura e foreste, per l'industria, il commercio e l'artigianato e per il commercio con l'estero. Con detto provvedimento sarà formato ed approvato l'elenco dei prodotti ammessi alle dette agevolazioni e saranno stabilite le disposizioni e le condizioni nonchè la misura delle agevolazioni stesse, nei limiti risultanti dal citato Regolamento comunitario n. 136/66 e dalle relative norme di applicazione nonchè dalle successive modifiche ed aggiunte. L'elenco, le disposizioni e condizioni nonchè la misura predetti possono essere variati con la stessa procedura.

 

          Art. 5. [3]

 

          Art. 6. [4]

     Per l'applicazione delle disposizioni relative alle riscossioni ed alle restituzioni previste dai precedenti articoli, si osservano le norme stabilite dalle leggi e dai regolamenti doganali in materia di riscossione e di restituzione dei dazi doganali.

     I prelievi e le altre imposizioni all'importazione o all'esportazione previsti dal Regolamento comunitario e dalle relative norme di applicazione, nonchè dalle successive modifiche ed aggiunte, indicato all'art. 1 del presente decreto, sono compresi fra i diritti di confine di cui all'art. 7, secondo comma, della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424.

 

          Art. 7. [5]

 

          Art. 8. [6]

 

          Art. 9. [7]

 

          Art. 10.

     I prodotti ai cui all'art. 1 del presente decreto, presentati all'importazione in provenienza da uno Stato membro, sono ammessi a beneficiare delle disposizioni stabilite dal Regolamento comunitario n. 136/66 relative alla eliminazione dei dazi e dei prelievi agricoli negli scambi tra gli Stati membri, su presentazione del certificato di circolazione rilasciato nei modi stabiliti dalle disposizioni adottate dai competenti Organi della Comunità Economica Europea.

     Le Dogane possono richiedere l'esibizione di ogni altro mezzo supplementare di prova quando ritengano che la identità della merce presentata, rispetto a quella descritta sul certificato di circolazione, non possa essere accertata sulla sola base di tale documento e possono rifiutare di applicare alle merci stesse i benefici di cui al precedente paragrafo qualora gli interessati non forniscano validi elementi di prova.

     La presentazione del certificato di circolazione di cui al primo comma del presente articolo, non dispensa gli importatori dal compimento delle altre formalità previste dalla legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, e dalle successive modificazioni ed aggiunte.

 

          Art. 11.

     All'esportazione verso altro Stato membro, per i prodotti di cui all'art. 1 del presente decreto che rispondono alle condizioni stabilite dal Regolamento comunitario n. 136/66 relativo alla eliminazione dei dazi e dei prelievi negli scambi tra gli altri Stati membri, agli esportatori che ne facciano richiesta è rilasciato, a cura dell'Ufficio doganale attraverso il quale ha luogo l'esportazione, un certificato di circolazione in conformità alle disposizioni adottate dai competenti Organi della Comunità Economica Europea, ai fini dell'applicazione del regime comunitario nel Paese membro di destinazione.

 

          Art. 12.

     Per la risoluzione delle controversie fra le Dogane e gli importatori o gli esportatori, relative all'applicazione dei dazi, dei prelievi e delle restituzioni di cui al presente decreto, si applica il procedimento previsto dal testo unico delle leggi approvato con regio-decreto 9 aprile 1911, n. 330, e successive modificazioni ed aggiunte.

 

          Art. 13.

     Le somme introitate in conseguenza dell'applicazione dei prelievi sui prodotti di cui all'art. 1 del presente decreto affluiranno ad appositi capitoli nello stato di previsione delle entrate.

 

          Art. 14.

     All'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 4 del presente decreto, valutate in lire centocinquantamilioni fino al 31 dicembre 1966 ed in lire unmiliardocinquecentomilioni per l'anno finanziario 1967, si farà fronte mediante una corrispondente quota delle entrate di cui al precedente art. 13.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 15.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, con effetto dalla data di applicazione del Regolamento comunitario indicato all'art. 1 e sarà presentato alle Camere per la sua conversione in legge.


[1] Convertito in legge dall'art. unico della L. 20 dicembre 1966, n. 1119.

[2] Articolo già modificato dal D.L. 20 febbraio 1968, n. 59 e così ulteriormente modificato dall'art. 27 del D.L. 19 dicembre 1969, n. 947.

[3] Articolo abrogato dall'art. 8 del D.L. 15 novembre 1972, n. 661.

[4] Articolo così modificato dall'art. 24 del D.L. 20 febbraio 1968, n. 59.

[5] Articolo abrogato dall'art. 34 del D.L. 19 dicembre 1969, n. 947.

[6] Articolo abrogato dall'art. 34 del D.L. 19 dicembre 1969, n. 947.

[7] Articolo abrogato dall'art. 34 del D.L. 19 dicembre 1969, n. 947.