§ 23.1.8 - D.L. 19 dicembre 1969, n. 947.
Organizzazione comune dei mercati nei settori dello zucchero, delle piante vive e dei prodotti della floricoltura, del latte e dei prodotti [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:23. Comunità europee
Capitolo:23.1 c.e.e.
Data:19/12/1969
Numero:947


Sommario
Art. 1.      A decorrere dalla data di applicazione del regime degli scambi o dei prelievi stabilito dal Regolamento C.E.E. n. 1009/67 adottato dal Consiglio delle Comunità europee il 18 dicembre 1967, [...]
Art. 2.      A decorrere dalla data di applicazione del regime di norme di qualità e degli scambi stabilito dal Regolamento C.E.E. n. 234/68 adottato dal Consiglio delle Comunità europee il 27 febbraio 1968, [...]
Art. 3.      A decorrere dalla data di applicazione del regime degli scambi e dei prelievi stabilito dal Regolamento C.E.E. n. 804/68 adottato dal Consiglio delle Comunità europee il 27 giugno 1968, relativo [...]
Art. 4.      A decorrere dalla data di applicazione del regime degli scambi e dei prelievi stabilito dal Regolamento C.E.E. n. 805/68 adottato dal Consiglio delle Comunità europee il 27 giugno 1968, relativo [...]
Art. 5.      A decorrere dalla data di applicazione del regime previsto dal Regolamento C.E.E. n. 827/68 adottato dal Consiglio delle Comunità europee il 28 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune [...]
Art. 6.      A decorrere dalla data di applicazione del regime degli scambi e dei prelievi stabilito dal Regolamento C.E.E. n. 865/68 adottato dal Consiglio delle Comunità europee il 28 giugno 1968, relativo [...]
Art. 7.      A decorrere dalla data di applicazione del Regolamento C.E.E. n. 1059/69 adottato dal Consiglio delle Comunità europee il 28 maggio 1969, relativo al regime degli scambi di talune merci [...]
Art. 8.      I prelievi e le altre imposizioni all'importazione o all'esportazione previsti dai Regolamenti comunitari e dalle relative norme di applicazione, nonchè dalle successive modifiche ed aggiunte, [...]
Art. 9.      Con decreti del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentiti i Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per l'agricoltura e foreste, per [...]
Art. 10.      Per la classificazione dei prodotti di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del presente decreto valgono le norme per l'interpretazione e l'applicazione della vigente tariffa doganale.
Art. 11.  [2]
Art. 12.      A decorrere dalla data di applicazione dei Regolamenti comunitari indicati agli articoli 1, 3, 4 e 6 del presente decreto, per i prodotti di cui agli stessi articoli 1, 3, 4 e 6, come tali o [...]
Art. 13.  [3]
Art. 14.  [4]
Art. 15.      Nei casi in cui l'importazione o l'esportazione dei prodotti di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del presente decreto, all'art. 1 del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 911, convertito [...]
Art. 16.  [5]
Art. 17.  [6]
Art. 18.      Quando dalla importazione o dalla esportazione dei prodotti di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del presente decreto, all'art. 1 del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 911, convertito nella [...]
Art. 19.      I prodotti di cui ai precedenti articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, presentati all'importazione, sono ammessi a beneficiare delle disposizioni relative all'abolizione o alla riduzione progressiva dei [...]
Art. 20.      All'esportazione verso altro Stato membro, per i prodotti di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 che rispondono alle condizioni stabilite dai Regolamenti comunitari n. 1009/67, n. 234/68, n. [...]
Art. 21.      Per l'applicazione delle disposizioni relative alle riscossioni ed alle restituzioni previste dai precedenti articoli, si osservano le norme stabilite dalle leggi e dai regolamenti doganali in [...]
Art. 22.      In deroga all'art. 6 delle disposizioni preliminari alla vigente Tariffa dei dazi doganali i prodotti di cui agli articoli 1, 3, 6, dichiarati per l'importazione in data anteriore all'entrata in [...]
Art. 23.      Il Ministro per le finanze con propri decreti stabilisce le disposizioni, le formalità e le condizioni da osservare in tutti i casi nei quali le norme comunitarie dispongano l'adozione di misure [...]
Art. 24.      Per la risoluzione delle controversie fra le dogane e gli importatori o gli esportatori, relative all'applicazione dei dazi, dei prelievi, delle restituzioni e delle sovvenzioni di cui al [...]
Art. 25.      Le somme introitate in conseguenza dell'applicazione dei prelievi sui prodotti di cui agli articoli 1, 3, 4 e 6 del presente decreto affluiranno ad appositi capitoli nello stato di previsione [...]
Art. 26. 
Art. 27.      L'articolo 4 del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 911, convertito nella legge 20 dicembre 1966, n. 1119, modificato dall'art. 23 del decreto-legge 20 febbraio 1968, n. 59, convertito nella [...]
Art. 28.      L'articolo 3 del decreto-legge 11 ottobre 1967, n. 901, convertito con modificazioni nella legge 9 dicembre 1967, n. 1156, è sostituito dal seguente:
Art. 29.      Il primo comma dell'art. 6 del decreto-legge 20 febbraio 1968, n. 59, convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 224 è modificato come segue:
Art. 30.      L'articolo 9 del decreto-legge 20 febbraio 1968, n. 59, convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 224, è modificato come segue:
Art. 31.      L'articolo 27 del decreto-legge 20 febbraio 1968, n. 59, convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 224, è modificato come segue:
Art. 32.      Le merci estere che non soddisfano alle condizioni previste agli articoli 9 e 10 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea, se non sono destinate al consumo nello Stato, possono [...]
Art. 33.      L'omologazione ed il riscontro dei documenti doganali ai fini delle restituzioni o dell'abbuono di imposte, prelievi e diritti di qualsiasi specie relativi a merci esportate sono aboliti. Resta [...]
Art. 34.      Gli articoli 7, 8 e 9 del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 911, convertito nella legge 20 dicembre 1966, n. 1119 e gli articoli 12, 13 e 14 del decreto-legge 20 febbraio 1968, n. 59, convertito [...]
Art. 35.      Alla concessione degli aiuti previsti dal Regolamento C.E.E. n. 804/68, adottato dal Consiglio delle Comunità europee il 27 giugno 1968, concernente l'organizzazione comune dei mercati nel [...]
Art. 36.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, con effetto per quanto riguarda gli articoli 1, 2, [...]


§ 23.1.8 - D.L. 19 dicembre 1969, n. 947. [1]

Organizzazione comune dei mercati nei settori dello zucchero, delle piante vive e dei prodotti della floricoltura, del latte e dei prodotti lattierocaseari, delle carni bovine e dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli. Organizzazione comune dei mercati per taluni prodotti elencati nell'allegato II del Trattato istitutivo della Comunità economica europea. Regime di scambi applicabile a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli.

(G.U. 20 dicembre 1970, n. 320)

 

     Art. 1.

     A decorrere dalla data di applicazione del regime degli scambi o dei prelievi stabilito dal Regolamento C.E.E. n. 1009/67 adottato dal Consiglio delle Comunità europee il 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero, è sospesa la riscossione dei dazi previsti dalla vigente tariffa doganale nei confronti dei prodotti indicati dall'art. 1 del regolamento stesso.

 

          Art. 2.

     A decorrere dalla data di applicazione del regime di norme di qualità e degli scambi stabilito dal Regolamento C.E.E. n. 234/68 adottato dal Consiglio delle Comunità europee il 27 febbraio 1968, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore delle piante vive e dei prodotti della floricoltura, i dazi previsti dalla vigente tariffa doganale nei confronti dei prodotti indicati dall'art. 1 del citato regolamento comunitario n. 234/68 si applicano nella misura e con i criteri stabiliti dal regolamento stesso e dalle relative norme di applicazione, nonchè dalle successive modifiche ed aggiunte.

 

          Art. 3.

     A decorrere dalla data di applicazione del regime degli scambi e dei prelievi stabilito dal Regolamento C.E.E. n. 804/68 adottato dal Consiglio delle Comunità europee il 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, i dazi previsti dalla vigente tariffa doganale nei confronti dei prodotti indicati dall'art. 1 del citato Regolamento comunitario n. 804/68 si applicano nella misura e con i criteri stabiliti dal regolamento stesso e dalle relative norme di applicazione, nonchè dalle successive modifiche ed aggiunte.

 

          Art. 4.

     A decorrere dalla data di applicazione del regime degli scambi e dei prelievi stabilito dal Regolamento C.E.E. n. 805/68 adottato dal Consiglio delle Comunità europee il 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, i dazi previsti dalla vigente tariffa doganale nei confronti dei prodotti indicati dall'art. 1 del citato Regolamento comunitario n. 805/68 si applicano nella misura e con i criteri stabiliti dal regolamento stesso e dalle relative norme di applicazione, nonchè dalle successive modifiche ed aggiunte.

 

          Art. 5.

     A decorrere dalla data di applicazione del regime previsto dal Regolamento C.E.E. n. 827/68 adottato dal Consiglio delle Comunità europee il 28 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati per taluni prodotti elencati nell'allegato II del Trattato istitutivo della Comunità economica europea, i dazi previsti dalla vigente tariffa doganale nei confronti dei prodotti indicati dall'art. 1 del citato Regolamento comunitario n. 827/68 si applicano nella misura e con i criteri stabiliti dal regolamento stesso e dalle relative norme di applicazione, nonchè dalle successive modifiche ed aggiunte.

 

          Art. 6.

     A decorrere dalla data di applicazione del regime degli scambi e dei prelievi stabilito dal Regolamento C.E.E. n. 865/68 adottato dal Consiglio delle Comunità europee il 28 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, i dazi previsti dalla vigente tariffa doganale nei confronti dei prodotti indicati dall'art. 1 del citato Regolamento comunitario n. 865/68 si applicano nella misura e con i criteri stabiliti dal regolamento stesso e dalle relative norme di applicazione, nonchè dalle successive modifiche ed aggiunte.

 

          Art. 7.

     A decorrere dalla data di applicazione del Regolamento C.E.E. n. 1059/69 adottato dal Consiglio delle Comunità europee il 28 maggio 1969, relativo al regime degli scambi di talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, i dazi previsti dalla vigente tariffa doganale nei confronti delle merci indicate dal citato Regolamento comunitario n. 1059/69 si applicano secondo le misure e i criteri stabiliti, per l'imposta prevista per le merci medesime dal Regolamento stesso e dalle relative norme di applicazione, nonchè dalle successive modifiche ed aggiunte.

 

          Art. 8.

     I prelievi e le altre imposizioni all'importazione o all'esportazione previsti dai Regolamenti comunitari e dalle relative norme di applicazione, nonchè dalle successive modifiche ed aggiunte, di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del presente decreto, determinati dai competenti Organi della Comunità economica europea o dal Ministero delle finanze sulla base degli elementi di calcolo fissati dagli Organi comunitari medesimi e da questi direttamente comunicati al Ministero delle finanze - Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette - sono resi di pubblica ragione mediante affissione di apposito annuncio presso la sede di ciascuna dogana di 1a classe e sono riportati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nella rubrica "Disposizioni e comunicati".

 

          Art. 9.

     Con decreti del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentiti i Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per l'agricoltura e foreste, per l'industria, il commercio e l'artigianato e per il commercio con l'estero possono essere emanati i provvedimenti, relativi all'adozione delle misure non obbligatorie previste dai Regolamenti comunitari e dalle relative norme di applicazione, nonchè dalle successive modifiche ed aggiunte di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6 o 7 del presente decreto, nei limiti e secondo le disposizioni stabiliti dagli stessi Regolamenti comunitari e dalle relative norme di applicazione, nonchè dalle successive modifiche ed aggiunte.

 

          Art. 10.

     Per la classificazione dei prodotti di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del presente decreto valgono le norme per l'interpretazione e l'applicazione della vigente tariffa doganale.

     In relazione alla nomenclatura tariffaria che risulta dall'applicazione dei Regolamenti comunitari e dalle relative norme di applicazione, nonchè dalle successive modifiche ed aggiunte, di cui ai precedenti articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 il Ministro per le finanze provvederà con proprio decreto ad apportare le conseguenti modificazioni alle voci della vigente tariffa doganale.

 

          Art. 11. [2]

 

          Art. 12.

     A decorrere dalla data di applicazione dei Regolamenti comunitari indicati agli articoli 1, 3, 4 e 6 del presente decreto, per i prodotti di cui agli stessi articoli 1, 3, 4 e 6, come tali o sotto forma delle merci elencate rispettivamente nell'allegato del Regolamento comunitario n. 1009/67 e nell'allegato del Regolamento comunitario n. 804/68, riprese negli elenchi unificati di cui ai Regolamenti comunitari n. 217/67 e n. 204/69 e successive modificazioni, sono accordate restituzioni all'esportazione o alla produzione, nonchè premi di denaturazione e sovvenzioni nella misura e secondo i principi ed i criteri stabiliti dai Regolamenti comunitari n. 1009/67, n. 804/68, n. 805/68 e n. 865/68 e dalle relative norme di applicazione, nonchè dalle successive modifiche ed aggiunte.

     Le disposizioni e le condizioni per la concessione delle sopraindicate agevolazioni sono stabilite con decreto del Ministro per le finanze, da emanarsi di concerto con il Ministro per il tesoro.

     Per i prodotti di cui al primo comma, si applica il disposto dell'art. 6 del decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, convertito con modificazioni nella legge 13 maggio 1967, n. 267.

 

          Art. 13. [3]

 

          Art. 14. [4]

 

          Art. 15.

     Nei casi in cui l'importazione o l'esportazione dei prodotti di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del presente decreto, all'art. 1 del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 911, convertito nella legge 20 dicembre 1966, n. 1119, ed agli articoli 1 e 4 del decreto-legge 20 febbraio 1968, n. 59, convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 224, è subordinata dai Regolamenti comunitari indicati negli articoli medesimi e dalle relative norme di applicazione, nonchè dalle successive modifiche ed aggiunte, alla presentazione di un titolo di importazione o di esportazione, tale titolo è costituito da un certificato di importazione o di esportazione, da rilasciarsi, su domanda degli interessati, dal Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del commercio con l'estero.

     Le domande per il rilascio dei certificati di importazione e di esportazione devono essere presentate al Ministero del commercio con l'estero e contenere tutti i dati inerenti all'operazione da compiere, in base alle modalità stabilite dallo stesso Ministero.

     Con decreto del Ministro per il commercio con l'estero, sentiti i Ministri per le finanze, per l'agricoltura e foreste, per l'industria, il commercio e l'artigianato, saranno stabiliti i prodotti per i quali e richiesta la presentazione del certificato di importazione o di esportazione di cui al primo comma, qualora trattisi di prodotti per i quali le norme comunitarie lasciano agli Stati membri la facoltà di richiedere tale titolo.

 

          Art. 16. [5]

 

          Art. 17. [6]

 

          Art. 18.

     Quando dalla importazione o dalla esportazione dei prodotti di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del presente decreto, all'art. 1 del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 911, convertito nella legge 20 dicembre 1966, n. 1119, ed agli articoli 1 e 4 del decreto-legge 20 febbraio 1968, n. 59, convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 224, derivino o possano derivare gravi perturbazioni dei mercati, suscettibili di compromettere gli obiettivi previsti dall'art. 39 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea, sono disposte misure appropriate fino alla scomparsa della perturbazione o del rischio di perturbazione. Fuori dei casi nei quali dette misure sono disposte con norme obbligatorie da parte dei competenti Organi della Comunità economica europea, i relativi provvedimenti verranno emanati dal Ministro per il commercio con l'estero, su proposta del Ministro per l'agricoltura e foreste, sentito il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato.

 

          Art. 19.

     I prodotti di cui ai precedenti articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, presentati all'importazione, sono ammessi a beneficiare delle disposizioni relative all'abolizione o alla riduzione progressiva dei dazi, dei prelievi agricoli o delle tasse di effetto equivalente negli scambi tra Stati membri previste dai Regolamenti comunitari n. 1009/67, n. 234/68, n. 804/68, n. 805/68, n. 827/68, n. 865/68 e n. 1059/69 e successive modifiche ed aggiunte, su presentazione degli appositi documenti stabiliti dai competenti Organi della Comunità economica europea.

     Le dogane possono richiedere l'esibizione di ogni altro mezzo supplementare di prova quando ritengano che l'identità della merce presentata non possa essere accertata sulla sola base di tali documenti e possono rifiutare di applicare alle merci stesse i benefici di cui al precedente comma, qualora gli interessati non forniscano validi elementi di prova.

     La presentazione del documento di cui al primo comma del presente articolo non dispensa gli importatori dal compimento delle altre formalità previste dalla legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, e successive modificazioni ed aggiunte.

 

          Art. 20.

     All'esportazione verso altro Stato membro, per i prodotti di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 che rispondono alle condizioni stabilite dai Regolamenti comunitari n. 1009/67, n. 234/68, n. 804/68, n. 805/68, n. 827/68, n. 865/68 e n. 1059/69 e successive modifiche ed aggiunte, relative all'abolizione o riduzione progressiva dei dazi, dei prelievi agricoli e delle tasse di effetto equivalente negli scambi tra Stati membri, agli esportatori che ne facciano richiesta è rilasciato, a cura dell'ufficio doganale attraverso il quale ha luogo l'esportazione, il documento stabilito dai competenti Organi della Comunità economica europea, ai fini dell'applicazione del regime comunitario nel Paese membro di destinazione.

 

          Art. 21.

     Per l'applicazione delle disposizioni relative alle riscossioni ed alle restituzioni previste dai precedenti articoli, si osservano le norme stabilite dalle leggi e dai regolamenti doganali in materia di riscossione e di restituzione dei dazi doganali [7] .

     I prelievi e le altre imposizioni alla importazione o alla esportazione previsti dai Regolamenti comunitari e dalle relative norme di applicazione, nonchè dalle successive modifiche e aggiunte, indicati agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del presente decreto, sono compresi fra i diritti di confine di cui all'art. 7, secondo comma, della legge doganale 25 settembre 1940, numero 1424, e successive modificazioni ed aggiunte.

 

          Art. 22.

     In deroga all'art. 6 delle disposizioni preliminari alla vigente Tariffa dei dazi doganali i prodotti di cui agli articoli 1, 3, 6, dichiarati per l'importazione in data anteriore all'entrata in vigore rispettivamente dei Regolamenti comunitari n. 1009/67, n. 804/68 e n. 865/68 e non ancora lasciati alla libera disponibilità dell'importatore, sono soggetti al trattamento stabilito dai Regolamenti stessi, nella misura vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, quando tali prodotti non sono in libera circolazione all'interno della Comunità ai sensi delle norme riguardanti una organizzazione comune del mercato nei relativi settori.

     Per le temporanee importazioni dei prodotti di cui ai Regolamenti sopraindicati si applica, in caso di nazionalizzazione, il trattamento previsto al precedente comma.

 

          Art. 23.

     Il Ministro per le finanze con propri decreti stabilisce le disposizioni, le formalità e le condizioni da osservare in tutti i casi nei quali le norme comunitarie dispongano l'adozione di misure amministrative in materia di applicazione di prelievi o di altre imposizioni all'importazione o all'esportazione, di concessioni di restituzioni all'esportazione o alla produzione, nonchè di premi di denaturazione e di sovvenzioni.

 

          Art. 24.

     Per la risoluzione delle controversie fra le dogane e gli importatori o gli esportatori, relative all'applicazione dei dazi, dei prelievi, delle restituzioni e delle sovvenzioni di cui al presente decreto si osservano le disposizioni del testo unico approvato con regio decreto 9 aprile 1911, n. 330, e successive modificazioni ed aggiunte.

     Per la risoluzione delle controversie relative ai premi di denaturazione di cui al presente decreto, insorte fra gli operatori e gli organi preposti al controllo delle denaturazioni, si applica la procedura prevista dallo stesso testo unico di cui al comma precedente. Il verbale di cui all'art. 1 e successive modificazioni del medesimo testo unico è redatto dagli organi predetti in contraddittorio dell'operatore.

 

          Art. 25.

     Le somme introitate in conseguenza dell'applicazione dei prelievi sui prodotti di cui agli articoli 1, 3, 4 e 6 del presente decreto affluiranno ad appositi capitoli nello stato di previsione delle entrate.

 

          Art. 26. [8]

     Esclusi gli oneri derivanti dalla disposizione di cui al successivo art. 35, a quelli derivanti dalle altre disposizioni del presente decreto, valutati per l'anno finanziario 1969 in ventimilaquattrocentodiecimilioni di lire, si farà fronte mediante una corrispondente quota delle entrate di cui al precedente art. 25.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 27.

     L'articolo 4 del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 911, convertito nella legge 20 dicembre 1966, n. 1119, modificato dall'art. 23 del decreto-legge 20 febbraio 1968, n. 59, convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 224, è modificato come segue:

     "A decorrere dalla data di applicazione del Regolamento comunitario indicato all'art. 1 del presente decreto:

     a) per i prodotti di cui allo stesso art. 1, per i quali in attuazione del Regolamento comunitario n. 136/66 e dalle relative norme di applicazione, nonchè dalle successive modifiche ed aggiunte, sono fissate con norme emanate dai competenti Organi della Comunità economica europea restituzioni all'esportazione o alla produzione in misura obbligatoria, dette restituzioni sono accordate nella misura e secondo i principi ed i criteri stabiliti dalle relative norme comunitarie. Le disposizioni e le condizioni per la concessione delle agevolazioni stesse sono stabilite con decreto del Ministro per le finanze, da emanarsi di concerto con il Ministro per il tesoro;

     b) per i prodotti di cui allo stesso art. 1, per i quali, in attuazione del Regolamento comunitario n. 136/66 e delle relative norme di applicazione nonchè delle successive modifiche ed aggiunte, sono consentite restituzioni alla esportazione o alla produzione, dette restituzioni possono essere concesse con decreto del Ministro per le finanze da emanarsi di concerto con il Ministro per il tesoro, sentiti i Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per l'agricoltura e foreste, per l'industria, il commercio e l'artigianato e per il commercio con l'estero. Con detto provvedimento sarà formato ed approvato l'elenco dei prodotti ammessi alle dette agevolazioni e saranno stabilite le disposizioni e le condizioni nonchè la misura delle agevolazioni stesse, nei limiti risultanti dal citato Regolamento comunitario n. 136/66 e dalle relative norme di applicazione nonchè dalle successive modifiche ed aggiunte. L'elenco, le disposizioni e condizioni nonchè la misura predetti possono essere variati con la stessa procedura".

 

          Art. 28.

     L'articolo 3 del decreto-legge 11 ottobre 1967, n. 901, convertito con modificazioni nella legge 9 dicembre 1967, n. 1156, è sostituito dal seguente:

     "Le riduzioni di prelievo, le sovvenzioni e le tasse di cui ai precedenti articoli 1 e 2 del presente decreto sono applicabili anche ai prodotti per i quali tali riduzioni o sovvenzioni o tasse saranno stabilite dai competenti Organi comunitari a seguito dell'adozione delle disposizioni di cui al citato art. 23 del Regolamento comunitario n. 120/67 e successive modificazioni ed aggiunte".

     Per le importazioni definitive dei prodotti di cui al comma precedente effettuate anteriormente alla entrata in vigore del presente decreto, la richiesta per la concessione delle sovvenzioni di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 11 ottobre 1967, n. 901, convertito con modificazioni nella legge 9 dicembre 1967, n. 1156, qualora non sia stata fatta esplicitamente nella dichiarazione doganale, può essere fatta con separata istanza, da presentare alla competente dogana a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

          Art. 29.

     Il primo comma dell'art. 6 del decreto-legge 20 febbraio 1968, n. 59, convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 224 è modificato come segue:

     "Con decreti del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentiti i Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per l'agricoltura e foreste, per l'industria, il commercio e l'artigianato e per il commercio con l'estero possono essere emanati i provvedimenti relativi all'adozione delle misure non obbligatorie previste dai Regolamenti comunitari e dalle relative norme di applicazione, nonchè dalle successive modifiche ed aggiunte di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 del presente decreto, nei limiti e secondo le disposizioni stabiliti dagli stessi regolamenti comunitari e dalle relative norme di applicazione, nonchè dalle successive modifiche ed aggiunte".

 

          Art. 30.

     L'articolo 9 del decreto-legge 20 febbraio 1968, n. 59, convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 224, è modificato come segue:

     "A decorrere dalla data di applicazione dei Regolamenti comunitari indicati agli articoli 1, 2, 3 e 4 del presente decreto:

     a) per i prodotti di cui agli articoli 1 e 4, come tali o sotto forma delle merci elencate rispettivamente nell'allegato B del Regolamento comunitario n. 120/67, nell'allegato del Regolamento comunitario n. 122/67 e nell'allegato B del Regolamento comunitario n. 359/67, riprese nell'elenco unificato di cui all'allegato A del Regolamento comunitario numero 217/67 e successive modificazioni, sono accordate restituzioni all'esportazione o alla produzione, nonchè premi di denaturazione nella misura e secondo i principi ed i criteri stabiliti dai Regolamenti comunitari n. 120/67, numero 121/67, n. 122/67, n. 123/67, n. 359/67 e n. 217/67 e dalle relative norme di applicazione, nonchè dalle successive modifiche ed aggiunte;

     b) per i prodotti di cui all'art. 2 e all'art. 3 come tali o sotto forma delle merci elencate nell'allegato del Regolamento comunitario n. 44/67, riprese nell'elenco unificato di cui all'allegato A del Regolamento comunitario n. 217/67 e successive modificazioni, possono essere accordate restituzioni all'esportazione o alla produzione, nonchè premi di denaturazione secondo i principi ed i criteri stabiliti dai Regolamenti comunitari n. 44/67, n. 220/67 e n. 217/67 e dalle relative norme di applicazione, nonchè dalle successive modifiche ed aggiunte.

     Le disposizioni e le condizioni per la concessione delle agevolazioni di cui al comma precedente, lettera a), sono stabilite con decreti del Ministro per le finanze, da emanarsi di concerto con il Ministro per il tesoro.

     Con decreti del Ministro per le finanze da emanarsi di concerto con il Ministro per il tesoro, sentiti i Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per l'agricoltura e foreste, per l'industria, il commercio e l'artigianato e per il commercio con l'estero, sarà formato ed approvato l'elenco dei prodotti ammessi alle agevolazioni previste dal primo comma, lettera b), e saranno stabilite le disposizioni e le condizioni nonchè la misura delle agevolazioni stesse nei limiti risultanti dai provvedimenti comunitari menzionati nel detto primo comma, lettera b). L'elenco, le disposizioni e condizioni nonchè la misura suddetti possono essere variati con la stessa procedura.

     Per i prodotti di cui al primo comma, si applica il disposto dell'art. 6 del decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, convertito con modificazioni nella legge 13 maggio 1967, n. 267".

 

          Art. 31.

     L'articolo 27 del decreto-legge 20 febbraio 1968, n. 59, convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 224, è modificato come segue:

     "I servizi relativi al pagamento delle somme dovute a titolo di restituzione, all'esportazione o alla produzione dei prelievi o dei dazi nonchè a titolo di premi di denaturazione o di sovvenzioni per i prodotti che formano oggetto della politica agricola della Comunità economica europea possono essere accentrati, con decreto del Ministro per le finanze di concerto con quello per il tesoro, presso una o più intendenze di finanza.

     I pagamenti delle somme di cui al comma precedente sono disposti dai competenti intendenti di finanza con ordinativi di pagamento a favore degli aventi diritto, su aperture di credito disposte a favore degli stessi intendenti dal Ministero delle finanze, anche in deroga ai limiti stabiliti dall'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

     Gli ordinativi di pagamento sono sottoposti ai prescritti riscontri delle ragionerie provinciali dello Stato e delle delegazioni regionali della Corte dei conti competenti per territorio in sede di controllo dei rendiconti relativi agli ordini di accreditamento di cui al comma precedente.

 

          Art. 32.

     Le merci estere che non soddisfano alle condizioni previste agli articoli 9 e 10 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea, se non sono destinate al consumo nello Stato, possono essere poste nelle condizioni predette verso pagamento dei soli dazi doganali, prelievi agricoli e tasse di effetto equivalente, restando vincolate alla dogana ad ogni altro effetto.

 

          Art. 33.

     L'omologazione ed il riscontro dei documenti doganali ai fini delle restituzioni o dell'abbuono di imposte, prelievi e diritti di qualsiasi specie relativi a merci esportate sono aboliti. Resta tuttavia salva la facoltà degli organi competenti ad effettuare la restituzione o l'abbuono di chiedere agli uffici doganali il controllo dei documenti predetti qualora sorgano dubbi sulla loro autenticità o sul loro contenuto.

 

          Art. 34.

     Gli articoli 7, 8 e 9 del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 911, convertito nella legge 20 dicembre 1966, n. 1119 e gli articoli 12, 13 e 14 del decreto-legge 20 febbraio 1968, n. 59, convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 224, sono abrogati.

 

          Art. 35.

     Alla concessione degli aiuti previsti dal Regolamento C.E.E. n. 804/68, adottato dal Consiglio delle Comunità europee il 27 giugno 1968, concernente l'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, provvede l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.), in applicazione dell'art. 8 del decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, convertito con modificazioni nella legge 13 maggio 1967, n. 267, nella misura e secondo i principi ed i criteri stabiliti dallo stesso Regolamento comunitario n. 804/68 e dalle relative norme di applicazione nonchè dalle successive modifiche ed aggiunte.

 

          Art. 36.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, con effetto per quanto riguarda gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 12 dalla data di applicazione dei Regolamenti comunitari indicati nei medesimi articoli e sarà presentato alle Camere per la sua conversione in legge.

 


[1]  Convertito in legge dall' art. unico della L. 11 febbraio 1970, n. 23. Abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[2]  Articolo abrogato dall'art. 11 del D.L. 18 dicembre 1970, n. 1012.

[3]  Articolo abrogato dall'art. 8 del D.L. 15 novembre 1972, n. 661.

[4]  Articolo abrogato dall'art. 4 del D.P.R. 20 aprile 1994, n. 366.

[5]  Articolo abrogato dall'art. 4 del D.P.R. 20 aprile 1994, n. 366.

[6]  Articolo abrogato dall'art. 4 del D.P.R. 20 aprile 1994, n. 366.

[7]  Comma così rettificato con avviso pubblicato nella G.U. 30 gennaio 1970, n. 26.

[8]  Articolo così rettificato con avviso pubblicato nella G.U. 10 gennaio 1970, n. 8.