§ 37.1.205 - Legge 18 marzo 1968, n. 224.
Conversione in legge del decreto - legge 20 febbraio 1968, n. 59, concernente l'organizzazione comune dei mercati nei settori dei cereali, delle [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:37. Dogane
Capitolo:37.1 disciplina generale
Data:18/03/1968
Numero:224


Sommario
Art. unico.      È convertito in legge il decreto-legge 20 febbraio 1968, n. 59, concernente l'organizzazione comune dei mercati nei settori dei cereali, delle carni suine, delle uova, del pollame e del riso. [...]


§ 37.1.205 - Legge 18 marzo 1968, n. 224. [1]

Conversione in legge del decreto - legge 20 febbraio 1968, n. 59, concernente l'organizzazione comune dei mercati nei settori dei cereali, delle carni suine, delle uova, del pollame e del riso. Disposizioni relative ad alcune misure di organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero, al regime applicabile ai prodotti trasformati a base di ortofrutticoli con aggiunta di zucchero, all'instaurazione di un regime comune degli scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina, nonchè alle restituzioni che possono essere accordate alla esportazione verso i Paesi terzi, sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato che istituisce la Comunità economica europea, di taluni prodotti agricoli.

(G.U. 27 marzo 1968, n. 80)

 

     Art. unico.

     È convertito in legge il decreto-legge 20 febbraio 1968, n. 59, concernente l'organizzazione comune dei mercati nei settori dei cereali, delle carni suine, delle uova, del pollame e del riso. Disposizioni relative ad alcune misure di organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero, al regime applicabile ai prodotti trasformati a base di ortofrutticoli con aggiunta di zucchero, all'instaurazione di un regime comune degli scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina, nonchè alle restituzioni che possono essere accordate all'esportazione verso i Paesi terzi, sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato che istituisce la Comunità economica europea, di taluni prodotti agricoli.

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.