§ 18.4.15 - D.L. 21 gennaio 1983, n. 9 .
Modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi.


Settore:Normativa nazionale
Materia:18. Carburanti
Capitolo:18.4 regime fiscale
Data:21/01/1983
Numero:9


Sommario
Art. 1.      A decorrere dal 24 gennaio 1983, le aliquote agevolate dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine previste dalle lettere D), punto 3, ed [...]
Art. 2.      Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la [...]


§ 18.4.15 - D.L. 21 gennaio 1983, n. 9 [1] .

Modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi.

(G.U. 21 gennaio 1983, n. 20)

 

 

     Art. 1.

     A decorrere dal 24 gennaio 1983, le aliquote agevolate dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine previste dalle lettere D), punto 3, ed F), punto 1, della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, e successive modificazioni, rispettivamente per il petrolio lampante per uso di illuminazione e riscaldamento domestico e per gli oli da gas da usare come combustibili, sono aumentate da L. 5.000 a L. 6.780 e da L. 5.639 a L. 7.400 per ettolitro, alla temperatura di 15 °C.

     Con la medesima decorrenza indicata nel precedente comma, le aliquote ridotte dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine previste dalla lettera H), punti 1-b, 1-c ed 1-d, della predetta tabella B, per gli oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi, sono aumentate, rispettivamente, da L. 1.415 a L. 2.363, da L. 1.680 a L. 2.628 e da L. 5.100 a L. 7.100 per quintale.

     I maggiori introiti derivanti dall'applicazione delle precedenti disposizioni sono riservati al bilancio dello Stato.

 

          Art. 2.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 


[1]  Convertito in legge dall' art. unico, L. 3 marzo 1983, n. 63.