§ 98.1.30597 - D.P.R. 29 settembre 1973, n. 598.
Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche


Settore:Normativa nazionale
Data:29/09/1973
Numero:598


Sommario
Art. 1.  (Presupposto dell'imposta)
Art. 2.  (Soggetti passivi)
Art. 3.  (Base imponibile)
Art. 4.  (Periodo d'imposta)
Art. 5.  (Determinazione del reddito complessivo)
Art. 6.  (Deduzione dal reddito complessivo)
Art. 7.  (Aliquota dell'imposta)
Art. 8.  (Scomputo delle ritenute d'acconto)
Art. 9.  (Credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero)
Art. 10.  (Liquidazione delle società e degli enti)
Art. 11.  (Componenti positivi dell'imponibile)
Art. 12.  (Plusvalenze e minusvalenze patrimoniali)
Art. 13.  (Accantonamenti per operazioni e concorsi a premio)
Art. 14.  (Altri componenti negativi)
Art. 15.  (Trasformazione della società)
Art. 16.  (Fusione di società)
Art. 17.  (Riporto delle perdite)
Art. 18.  (Imprese di assicurazione)
Art. 19.  (Reddito complessivo imponibile)
Art. 20.  (Componenti positivi dell'imponibile)
Art. 21.  (Componenti negativi dell'imponibile)
Art. 22.  (Reddito complessivo imponibile)
Art. 23.  (Determinazione dell'imponibile)
Art. 24.  (Compensazione tra perdite e utili di diversi periodi di imposta)
Art. 25.  (Istituzione e decorrenza dell'imposta)
Art. 26.  (Abolizione degli altri tributi)
Art. 27.  (Periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare)
Art. 28.  (Perdite di precedenti esercizi)
Art. 29.  (Imposte arretrate)
Art. 30.  (Interessi delle obbligazioni)
Art. 31.  (Società ed enti finanziari)
Art. 32.  (Entrata in vigore)


§ 98.1.30597 - D.P.R. 29 settembre 1973, n. 598.

Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche

(G.U. 16 ottobre 1973, n. 268, S.O.)

 

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

     Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825, concernente delega legislativa per la riforma tributaria;

     Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1036;

     Visto il decreto-legge 25 maggio 1972, n. 202, convertito, con modifiche, nella legge 24 luglio 1972, n. 321;

     Udito il parere della Commissione parlamentare istituita a norma dell'art. 17, comma primo, della legge 9 ottobre 1971, n. 825;

     Sentito il Consiglio dei Ministri;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per le finanze, per l'interno, per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica;

     Decreta:

 

Titolo I

Disposizioni generali

 

     Art. 1. (Presupposto dell'imposta)

     Presupposto dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche è il possesso di redditi, in denaro o in natura, continuativi od occasionali, provenienti da qualsiasi fonte.

 

          Art. 2. (Soggetti passivi)

     Sono soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche:

     a) le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione che hanno nel territorio dello Stato la sede legale o amministrativa o l'oggetto principale dell'attività;

     b) gli altri enti pubblici e privati aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale, che hanno nel territorio dello Stato la sede legale o amministrativa o l'oggetto principale compresi i consorzi, le associazioni non riconosciute nonché le altre organizzazioni senza personalità giuridica non appartenenti ad altri soggetti passivi, nei confronti delle quali il presupposto dell'imposta si verifichi in modo unitario e autonomo ed escluse le società e associazioni indicate nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e le associazioni in partecipazione;

     c) gli enti pubblici e privati di cui alla precedente lett. b) non aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali che hanno nel territorio della Stato la sede legale o amministrativa o l'oggetto principale;

     d) le società e gli enti di ogni tipo con o senza personalità giuridica, comprese le società e associazioni indicate nell'art. 5 del predetto decreto ed escluse le associazioni in partecipazione, che non hanno nel territorio dello Stato la sede legale o amministrativa nè l'oggetto principale.

     Ai fini delle lettere b) e c) si considerano commerciali le attività indicate nell'art. 51 del predetto decreto. L'oggetto esclusivo o principale dell'ente è determinato in base all'atto costitutivo, se esistente in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, e in mancanza in base all'attività effettivamente esercitata.

 

          Art. 3. (Base imponibile)

     L'imposta si applica sul reddito complessivo netto, formato da tutti i redditi del soggetto passivo ad esclusione dei redditi esenti e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, salvo quanto stabilito nei titoli III e IV.

 

          Art. 4. (Periodo d'imposta)

     L'imposta è dovuta per periodi d'imposta, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma salvo quanto stabilito negli articoli 10, 17 e 24.

     Il periodo d'imposta è costituito dall'esercizio o periodo di gestione del soggetto passivo, determinato dalla legge o dall'atto costitutivo. Se la durata dell'esercizio o periodo di gestione non è determinata dalla legge o dall'atto costitutivo o è determinata in due o più anni il periodo d'imposta è costituito dall'anno solare.

 

          Art. 5. (Determinazione del reddito complessivo)

     Il reddito complessivo è costituito dagli utili netti conseguiti nel periodo d'imposta, determinati in base alle risultanze del conto dei profitti e delle perdite o del rendiconto secondo le norme del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, relative al reddito d'impresa, salvo quanto è stabilito nelle altre disposizioni del presente decreto fermi restando i criteri generali di cui agli articoli 74 e 75 del predetto decreto.

     Le disposizioni degli articoli 40, 44, 53, 54, 55 e 59 del detto decreto, relative alle società in nome collettivo e in accomandita semplice, valgono anche per le società di altro tipo soggette all'imposta sul reddito delle persone giuridiche e per gli enti pubblici e privati aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali [1] .

     Nella determinazione del reddito si tiene conto anche delle plusvalenze, compreso l'avviamento, realizzate in dipendenza della cessione di aziende o della liquidazione della società o ente, di cui all'ultimo comma dell'art. 54 del medesimo decreto.

     Ai fini del secondo comma dell'art. 52 dello stesso decreto i redditi degli immobili ivi indicati, nei casi in cui il periodo d'imposta è superiore o inferiore a dodici mesi, sono ragguagliati alla durata di esso.

 

          Art. 6. (Deduzione dal reddito complessivo)

     Dal reddito complessivo determinato a norma dell'articolo precedente non sono ammesse deduzioni in aggiunta a quelle dei costi e degli oneri che concorrono alla formazione degli utili netti.

     Sono tuttavia deducibili:

     1) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai sensi della L. 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni e integrazioni, e del D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, nella misura effettivamente rimasta a carico. La necessità delle spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente soprintendenza previo accertamento della loro congruità effettuato d'intesa con l'ufficio tecnico erariale competente per territorio;

     2) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni, di associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico, effettuate per l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose indicate nell'art. 1 della L. 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni e integrazioni, e nel D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, ivi comprese le erogazioni effettuate per l'organizzazione di mostre e di esposizioni, che siano di rilevante interesse scientifico culturale, delle cose anzidette, e per gli studi e le ricerche eventualmente a tal fine necessari. Le mostre e le esposizioni, gli studi e le ricerche devono essere autorizzati, previo parere del competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali ed ambientali, dal Ministero per i beni culturali e ambientali che dovrà approvare la previsione di spesa ed il conto consuntivo ;

     3) le erogazioni liberali in denaro, nella misura che non ecceda il 2% del reddito complessivo dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni, di associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgano esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro ed il potenziamento delle strutture esistenti, nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo.

     Le erogazioni liberali non utilizzate entro il secondo periodo di imposta successivo a quello della loro percezione per le finalità di cui al comma precedente costituiscono reddito imponibile in misura doppia del loro ammontare [2] [3] .

     Il Ministero per i beni culturali e ambientali stabilisce i tempi necessari affinché le erogazioni fatte a favore delle associazioni legalmente riconosciute, delle istituzioni e delle fondazioni siano utilizzate per gli scopi preindicati, e controlla l'impiego delle erogazioni stesse [4] .

     Detti termini possono, per causa non imputabile al donatario, essere prorogati una sola volta [5] .

     Le erogazioni liberali non integralmente utilizzate nei termini assegnati ovvero utilizzate non in conformità alla destinazione affluiscono, nella loro totalità, alla entrata dello Stato [6] .

     Il mutamento di destinazione dei beni indicati al numero 1) senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione per i beni culturali e ambientali, il mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili e mobili vincolati, la tentata esportazione non autorizzata di questi ultimi determinano la indeducibilità delle spese dal reddito. L'Amministrazione per i beni culturali e ambientali dà immediata comunicazione ai competenti uffici tributari delle violazioni che comportano la decadenza dalle agevolazioni; dalla data di ricevimento della comunicazione iniziano a decorrere i termini per il pagamento dell'imposta e dei relativi accessori [7] .

     L'imposta locale sui redditi non è deducibile.

 

          Art. 7. (Aliquota dell'imposta)

     L'imposta è commisurata al reddito complessivo imponibile con l'aliquota del 25 per cento.

     L'aliquota è ridotta al 7,50 per cento nei confronti delle società ed enti finanziari ed al 6,25 per cento nei confronti delle società ed enti finanziari a prevalente partecipazione statale.

     Si considerano a prevalente partecipazione statale le società ed enti finanziari il cui capitale, comunque denominato, appartiene per più della metà allo Stato e le società finanziarie le cui azioni o quote appartengono per oltre la metà del capitale agli enti autonomi di gestione delle partecipazioni statali di cui alla legge 22 dicembre 1956, n. 1569.

 

          Art. 8. (Scomputo delle ritenute d'acconto)

     Dall'imposta determinata a norma dei precedenti articoli si scomputano le ritenute d'acconto operate sui redditi che concorrono a formare il reddito complessivo imponibile.

     Se l'ammontare delle ritenute è superiore a quello dell'imposta dovuta il contribuente ha diritto al rimborso dell'eccedenza.

 

          Art. 9. (Credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero)

     Se alla formazione della base imponibile concorrono redditi prodotti all'estero, le imposte ivi pagate a titolo definitivo su tali redditi sono ammesse in detrazione dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche nei limiti in cui lo Stato estero che ha proceduto alla tassazione accorda il credito d'imposta o l'esenzione per i redditi della stessa natura prodotti in Italia e fino a concorrenza della quota d'imposta italiana corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all'estero e il reddito complessivo. Se lo Stato estero non accorda il credito d'imposta nè l'esenzione, la detrazione è ammessa fino a concorrenza del 90% della detta quota per i redditi delle società di capitali ed enti equiparati e per i redditi d'impresa degli enti non commerciali e fino alla concorrenza del 50% della quota stessa per gli altri redditi [8] .

     Si applicano le disposizioni del 2° e 3° comma, art. 18, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597.

 

          Art. 10. (Liquidazione delle società e degli enti)

     Nel caso di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa della società o ente si applicano le disposizioni del primo comma dell'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.

     Negli altri casi di liquidazione il reddito relativo al periodo compreso tra l'inizio del periodo d'imposta e la data in cui ha effetto la deliberazione o il provvedimento di messa in liquidazione è determinato secondo le disposizioni di questo titolo di base alle risultanze di apposito conto dei profitti e delle perdite allegato alla dichiarazione presentata dal liquidatore. Le disposizioni stesse valgono anche per la determinazione del reddito o della perdita in base al bilancio finale di liquidazione.

     Se la liquidazione si prolunga oltre il periodo d'imposta in corso alla data indicata nel comma precedente il reddito per la residua frazione di tale periodo e per ciascun periodo d'imposta successivo, è determinato in via provvisoria in base alle dichiarazioni presentate dal liquidatore, salvo conguaglio in base al bilancio finale. Tuttavia i redditi determinati in via provvisoria si considerano definitivi qualora la liquidazione si protragga per più di cinque periodi di imposta, compreso quello in corso all'inizio della liquidazione, e in caso di omessa presentazione della dichiarazione prescritta nel secondo comma.

 

Titolo II

Società di capitali ed enti equiparati

 

          Art. 11. (Componenti positivi dell'imponibile)

     Nella determinazione del reddito imponibile delle società e degli enti di cui alle lettere a) e b) dell'art. 2 si tiene conto degli utili ovunque prodotti, indipendentemente dalla loro destinazione.

     I sovraprezzi di emissione e gli interessi di conguaglio versati dai sottoscrittori di nuove azioni o quote non concorrono alla formazione del reddito imponibile.

 

          Art. 12. (Plusvalenze e minusvalenze patrimoniali)

     Nella determinazione del reddito imponibile delle società e degli enti di cui alle lettere a) e b) dell'art. 2 si tiene conto anche delle plusvalenze patrimoniali iscritte in bilancio indipendentemente dalla cessione dei beni e dalla distribuzione ai soci, associati o partecipanti, nonché delle minusvalenze iscritte in bilancio in conseguenza delle valutazioni di cui agli articoli 62 e 64 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.

 

          Art. 13. (Accantonamenti per operazioni e concorsi a premio)

     Nella determinazione del reddito imponibile delle società ed enti di cui alle lettere a) e b) dell'art. 2 gli accantonamenti a fronte degli oneri derivanti da operazioni e concorsi a premio sono ammessi in detrazione a norma di successivi commi.

     Per le operazioni a premio l'accantonamento è deducibile in ciascun periodo d'imposta in misura non superiore al settanta per cento del valore degli impegni assunti nel periodo stesso [9] .

     Gli accantonamenti devono affluire in appositi fondi distinti per esercizio di formazione. L'utilizzo a copertura degli oneri relativi ai singoli esercizi deve essere effettuato a carico dei corrispondenti fondi sulla base del valore unitario di formazione degli stessi e le eventuali differenze rispetto a tale valore costituiscono sopravvenienze attive o passive.

     L'ammontare dei fondi non utilizzati al termine del quarto esercizio successivo a quello di formazione concorre a formare il reddito di tale periodo.

     Gli accantonamenti per i concorsi a premio dedotti in un periodo d'imposta e non utilizzati a copertura degli oneri cui si riferiscono concorrono a formare il reddito imponibile del periodo d'imposta in cui i premi dovevano essere corrisposti.

 

          Art. 14. (Altri componenti negativi)

     Per le società e gli enti di cui alle lettere a) e b) dell'art. 2, che hanno emesso obbligazioni o titoli similari, l'eventuale differenza tra le somme dovute alla scadenza e quelle ricevute in dipendenza della emissione è deducibile in ciascun periodo d'imposta per una quota determinata in conformità al piano di ammortamento del prestito.

 

          Art. 15. (Trasformazione della società)

     Agli effetti degli articoli 54 e 57 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 e del terzo comma dell'art. 5 del presente decreto la trasformazione della società da uno ad un altro dei tipi indicati nell'art. 2200 del codice civile non costituisce realizzo delle plusvalenze e delle minusvalenze patrimoniali, ancorché risultanti dalla relazione di stima prescritta dall'art. 2498 dello stesso codice, salva la applicazione delle disposizioni dell'art. 12 nell'ipotesi ivi prevista.

     Nel caso di trasformazione di una società soggetta all'imposta sul reddito delle persone giuridiche in società in nome collettivo o in accomandita semplice il reddito del periodo compreso tra l'inizio del periodo d'imposta e la data in cui ha effetto la trasformazione è determinato secondo le disposizioni di questo titolo in base alle risultanze di apposito conto dei profitti e delle perdite.

 

          Art. 16. (Fusione di società)

     Agli effetti degli articoli 54 e 57 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e del terzo comma dell'art. 5 del presente decreto la fusione di più società non costituisce realizzo nè distribuzione delle plusvalenze e delle minusvalenze patrimoniali delle società fuse, ancorché risultanti dalle situazioni patrimoniali prescritte dall'art. 2502 del codice civile.

     Per le plusvalenze iscritte nel bilancio della società risultante dalla fusione o della società incorporante, con o senza imputazione al capitale, si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 12. Delle plusvalenze iscritte in bilancio non si tiene tuttavia conto, agli effetti dell'art. 12, fino a concorrenza della differenza tra il costo delle azioni o quote delle società incorporate annullate per effetto della fusione e il valore del patrimonio netto delle società stesse risultante dalle scritture contabili.

     La società risultante dalla fusione o incorporante subentra in tutti gli obblighi e i diritti delle società fuse o incorporate relativi alle imposte sui redditi.

     Se la società risultante dalla fusione o incorporante è una società in nome collettivo o in accomandita semplice, il reddito delle società fuse o incorporate soggette all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, relativo al periodo compreso tra l'inizio del periodo di imposta e la data in cui ha effetto la fusione è determinato secondo le disposizioni del presente decreto in base alle risultanze di apposito conto dei profitti e delle perdite.

 

          Art. 17. (Riporto delle perdite)

     Le società e gli enti di cui alle lettere a) e b) dell'art. 2 possono riportare la perdita di un periodo d'imposta, determinata con le stesse norme valevoli per la determinazione del reddito, in diminuzione del reddito complessivo imponibile dei periodi d'imposta successivi ma non oltre il quinto.

     In caso di fusione le perdite delle società che partecipano alla fusione, compresa la società incorporante, non possono essere portate in diminuzione del reddito della società risultante dalla fusione o incorporate per la parte del loro ammontare che eccede quello del rispettivo patrimonio netto quale risulta dalla situazione patrimoniale di cui all'articolo 2502 del codice civile, senza tenere conto dei conferimenti e versamenti fatti negli ultimi diciotto mesi. La limitazione non si applica alle incorporazioni, con atto di fusione anteriore al 1° gennaio 1988, di società che alla data dell'atto medesimo risultino controllate dalla società incorporante da almeno due anni, o alla data della loro costituzione, ai sensi dell' articolo 2359, numeri 1 e 3, del codice civile, nonché alle fusioni che abbiano luogo entro il termine indicato fra società che risultino controllate, ai sensi delle richiamate disposizioni del codice civile e per il periodo indicato da una medesima società o da un medesimo ente [10] .

 

          Art. 18. (Imprese di assicurazione)

     Nella determinazione del reddito delle imprese di assicurazione sono deducibili:

     a) gli accantonamenti destinati a costituire o ad integrare la riserva matematica per i contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione, in misura non superiore a quella indicata dall'art. 28 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con D.P.R. 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni;

     b) gli accantonamenti destinati a costituire la riserva premi per i rischi diversi da quelli sulla vita che sono in corso al termine del periodo d'imposta, in misura non superiore all'importo delle frazioni di premio e delle annualità dei premi di competenza dei periodi d'imposta successivi oppure nella misura minima indicata dall'art. 60 del testo unico indicato alla precedente lettera a);

     c) gli accantonamenti destinati a costituire la riserva per i sinistri avvenuti e non ancora liquidati, in misura non superiore a quella risultante da una prudente valutazione tecnica effettuata in base ad elementi obiettivi.

     Le provvigioni dovute per l'acquisizione dei contratti di assicurazione di durata poliennale stipulati nel periodo d'imposta sono deducibili, per quote costanti, nel periodo stesso e nei due successivi. Tuttavia per i contratti di assicurazione sulla vita le provvigioni sono anche ammesse in deduzione, per l'intero ammontare, nel periodo d'imposta in cui sono stati stipulati i contratti stessi.

 

Titolo III

Enti non commerciali

 

          Art. 19. (Reddito complessivo imponibile)

     Per gli enti di cui alla lettera c) dell'art. 2 il reddito complessivo imponibile è formato soltanto dai redditi fondiari o di natura fondiaria, dai redditi di capitale e dai redditi derivanti dall'esercizio anche occasionale di attività commerciali, ovunque prodotti e indipendentemente dalla loro destinazione.

 

          Art. 20. (Componenti positivi dell'imponibile)

     Le somme versate dagli associati o partecipanti a titolo di contributo o quote associative, ad eccezione di quelle corrisposte per specifiche prestazioni rese a tali soggetti nell'esercizio di attività commerciali, non concorrono a formare il reddito imponibile degli enti indicati nella lettera c) dell'art. 2. Si considerano fatte nell'esercizio di attività commerciali anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ai soci, associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici, o di contributi supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto, ad esclusione di quelle effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali e sportive, anche se rese nei confronti di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto, fanno parte di una unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali [11] .

     Sono considerate in ogni caso commerciali le seguenti attività: a) cessione di beni nuovi prodotti per la vendita, escluse le pubblicazioni delle associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali e sportive, cedute prevalentemente ai propri associati; b) erogazione di acqua, gas, energia elettrica e vapore; c) gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale; d) gestione di spacci aziendali, gestione di mense e somministrazione di pasti; e) trasporto e deposito di merci; f) trasporto di persone; g) organizzazione di viaggi e soggiorni turistici; prestazioni alberghiere o di alloggio; h) servizi portuali e aeroportuali; i) pubblicità commerciale; l) telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari [12] .

     Non sono invece considerate attività commerciali: la gestione, da parte delle amministrazioni militari o dei corpi di polizia, di mense e spacci riservati esclusivamente al proprio personale ed a quello dei Ministeri da cui dipendono, ammesso ad usufruire per particolari motivi inerenti al servizio; la prestazione alle imprese consorziate o socie, da parte di consorzi o cooperative non aventi fini di lucro, di garanzie mutualistiche e di servizi concernenti il controllo qualitativo dei prodotti, compresa l'applicazione di marchi di qualità, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi poste in essere dalla Presidenza della Repubblica, dal Senato della Repubblica, dalla Camera dei deputati e dalla Corte costituzionale, nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali [13] .

     [14].

     Le plusvalenze patrimoniali concorrono a formare il reddito imponibile soltanto se sono state realizzate mediante operazioni speculative ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, o mediante cessione di beni destinati o comunque relativi alle attività commerciali esercitate. Delle sopravvenienze attive si tiene conto soltanto se inerenti a tali attività.

 

          Art. 21. (Componenti negativi dell'imponibile)

     Le minusvalenze patrimoniali sono deducibili dal reddito complessivo degli enti indicati alla lettera c) dell'art. 2 soltanto se si sono verificate in dipendenza della cessione di beni destinati o comunque relativi alle attività commerciali esercitate.

     Gli altri costi e oneri, compresi gli interessi passivi, sostenuti nell'esercizio di attività i cui redditi concorrono a formare il reddito complessivo imponibile sono deducibili a norma delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, relative al reddito d'impresa se le attività stesse sono gestite distintamente e con contabilità separata.

     In mancanza della contabilità separata i costi e gli oneri sostenuti dall'ente, compresi gli interessi passivi ed escluse le minusvalenze di cui al primo comma, sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e proventi che concorrono a formare il reddito complessivo imponibile e l'ammontare globale di tutti i ricavi e proventi. Ai fini del rapporto si tiene conto anche delle plusvalenze patrimoniali, delle sopravvenienze attive e dei proventi immobiliari indicati nel secondo comma dell'art. 52 del predetto decreto.

 

Titolo IV

Società ed enti non residenti

 

          Art. 22. (Reddito complessivo imponibile)

     Il reddito complessivo imponibile delle società e degli enti indicati alla lettera d) dell'art. 2 è formato soltanto dai redditi prodotti nel territorio dello Stato.

     Si considerano prodotti nel territorio dello Stato i redditi indicati nell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, tenendo conto, per i redditi d'impresa, anche delle plusvalenze e delle minusvalenze dei beni destinati o comunque relativi alle attività commerciali esercitate nel territorio dello Stato, ancorché non conseguite attraverso le stabili organizzazioni.

     Per gli enti, diversi dalle società, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali si tiene conto, agli effetti dei precedenti commi, soltanto dei redditi indicati nell'art. 19 del presente decreto.

     I redditi derivanti da prestazioni artistiche e professionali effettuate nel territorio dello Stato concorrono in ogni caso alla formazione del reddito complessivo imponibile [15] .

 

          Art. 23. (Determinazione dell'imponibile)

     Per la determinazione del reddito complessivo imponibile dei soggetti indicati alla lettera d) dell'art. 2 si applicano, con riferimento ai redditi prodotti nel territorio dello Stato, le disposizioni del titolo II se si tratta di società o di enti, diversi dalle società, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali e le disposizioni del titolo III se si tratta di enti, diversi dalle società, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali.

 

          Art. 24. (Compensazione tra perdite e utili di diversi periodi di imposta)

     La disposizione dell'art. 17, relativa alla compensazione tra perdite e utili di diversi periodi di imposta, si applica soltanto alle società e agli enti diversi dalle società che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali.

 

Titolo V

Disposizioni finali e transitorie

 

          Art. 25. (Istituzione e decorrenza dell'imposta)

     L'imposta sul reddito delle persone giuridiche si applica con decorrenza dal 1° gennaio 1974.

     L'imposta si applica per i periodi d'imposta che hanno inizio dopo il 31 dicembre 1973, salvo quanto stabilito nel successivo art. 27.

 

          Art. 26. (Abolizione degli altri tributi)

     Con effetto dal 1° gennaio 1974 sono aboliti i tributi indicati nell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e sono abrogate le disposizioni relative ai tributi stessi e ogni altra disposizione, non compatibili con quelle del presente decreto.

     Per quanto concerne i rapporti tributari in corso valgono le disposizioni dell'art. 83 del predetto decreto, salvo il disposto dei successivi articoli di questo titolo.

 

          Art. 27. (Periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare)

     Per i soggetti tassabili in base al bilancio secondo le disposizioni vigenti anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, il cui esercizio o periodo di gestione non coincide con l'anno solare, la frazione di esercizio anteriore al 1° gennaio 1974 e la residua frazione di esercizio costituiscono distinti periodi d'imposta.

     Per il periodo d'imposta chiuso il 31 dicembre 1973 sono dovute le imposte previste dalle disposizioni vigenti anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto e i relativi imponibili sono determinati, a norma delle disposizioni stesse, in base alle risultanze di apposito bilancio e conto dei profitti e delle perdite o di apposito rendiconto. La dichiarazione deve essere presentata entro il 31 maggio 1974, fermo restando il termine del 31 marzo per la dichiarazione dei redditi di lavoro dipendente.

     Ai fini dell'imposta sulle società e dell'imposta sulle obbligazioni il patrimonio imponibile e il valore complessivo dei titoli, risultanti dal bilancio al 31 dicembre 1973, sono ridotti a tanti dodicesimi per quanti sono i mesi di esercizio anteriori al 1° gennaio 1974. Per il versamento delle imposte stesse si applicano le disposizioni dell'art. 28, ultimo comma, e dell'art. 168 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645.

     Per il periodo d'imposta compreso tra il 1° gennaio 1974 e la data di chiusura dell'esercizio il reddito complessivo disponibile è determinato secondo le disposizioni del presente decreto in base alle risultanze di apposito bilancio e conto dei profitti e delle perdite o di apposito rendiconto da allegare alla dichiarazione insieme con quello relativo all'intero esercizio. I redditi fondiari concorrono alla formazione del reddito complessivo per tanti dodicesimi quanti sono i mesi dell'esercizio posteriori al 31 dicembre 1973.

 

          Art. 28. (Perdite di precedenti esercizi)

     I soggetti tassabili in base al bilancio secondo le disposizioni vigenti anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto possono portare in diminuzione del reddito complessivo imponibile, fino al quinto periodo d'imposta successivo a quello in cui si sono verificate, le perdite relative a periodi d'imposta chiusi entro il 31 dicembre 1973, determinate ai sensi dell'art. 12 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645.

 

          Art. 29. (Imposte arretrate)

     Le imposte deducibili dal reddito complessivo ai fini dell'imposta sulle società ai sensi della lettera b) del secondo comma dell'art. 148 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, dovute per gli anni anteriori al 1974, sono ammesse in deduzione dal reddito complessivo imponibile, per la metà del loro ammontare, nel periodo d'imposta in cui ha avuto inizio la riscossione dei ruoli in cui sono iscritte.

 

          Art. 30. (Interessi delle obbligazioni)

     Gli interessi, i premi e gli altri frutti delle obbligazioni e titoli similari sottoscritti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto concorrono a formare il reddito complessivo imponibile per metà del loro ammontare.

     La riduzione di cui al comma precedente non si applica nei confronti delle società ed enti finanziari, compresi quelli a prevalente partecipazione statale.

 

          Art. 31. (Società ed enti finanziari)

     Agli effetti del secondo comma dell'art. 7 e del secondo comma dell'art. 30 si considerano finanziari, fino a quando non sarà diversamente stabilito, le società e gli enti iscritti nell'albo previsto dagli articoli 154 e 155 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1958, n. 645, che restano a tal fine in vigore.

 

          Art. 32. (Entrata in vigore)

     Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 1974.

 


[1] Comma così modificato dall'art. 2 del D.P.R. 28 marzo 1975, n. 60.

[2] Numero aggiunto dall'art.12 della L. 30 aprile 1985, n.163.

[3] Comma sostituito dall'art. 3 del D.P.R. 5 aprile 1978, n. 131 e dall'art. 3 della L. 2 agosto 1982, n. 512.

[4] Comma aggiunto dall'art.3 della L. 2 agosto 1982, n.512.

[5] Comma aggiunto dall'art.3 della L. 2 agosto 1982, n.512.

[6] Comma aggiunto dall'art.3 della L. 2 agosto 1982, n.512.

[7] Comma aggiunto dall'art.3 della L. 2 agosto 1982, n.512.

[8] Comma così sostituito dall'art. 39 del D.P.R. 30 dicembre 1980, n. 897.

[9] Comma così sostituito dall'art. 40 del D.P.R. 30 dicembre 1980, n. 897.

[10] Comma aggiunto dall'art. 1 del D.L. 18 giugno 1986, n. 277, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 1986, n. 487.

[11] Comma così sostituito dall'art. 2 del D.P.R. 28 dicembre 1982, n.954.

[12] Comma aggiunto dall'art.2 del D.P.R. 28 dicembre 1982, n.954.

[13] Comma aggiunto dall'art.2 del D.P.R. 28 dicembre 1982, n.954, e così modificato dall'art. 2 del D.L. 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 1983, n. 53.

[14] Comma aggiunto dall'art. 5 bis del D.L. 1 ottobre 1982, n. 697, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 novembre 1982, n. 887, ed abrogato dall' art. 2 del D.L. 30 dicembre 1982, n. 953.

[15] Comma aggiunto dall'art. 2 del D.P.R. 28 marzo 1975, n. 60.