§ 95.21.16 – D.P.R. 5 aprile 1978, n. 131.
Disposizioni integrative e correttive dei decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, 29 settembre 1973, n. 597, 29 settembre [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.21 imposta sul reddito
Data:05/04/1978
Numero:131


Sommario
Art. 1.      Il primo comma dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, recante istituzione e disciplina [...]
Art. 2.      Il secondo comma dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, concernente istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle [...]
Art. 3.      Il secondo comma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, concernente istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle [...]
Art. 4.      Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi, sono [...]
Art. 5.      Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, dopo l'art. 34 è aggiunto il seguente
Art. 6.      A norma dell'art. 48 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, le indennità di cui all'art. 907 del codice della navigazione, approvato con [...]
Art. 7.      Le disposizioni dell'art. 34 bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 e quelle dell'art. 6 del presente decreto hanno effetto dal 1° [...]
Art. 8.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale


§ 95.21.16 – D.P.R. 5 aprile 1978, n. 131.

Disposizioni integrative e correttive dei decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, 29 settembre 1973, n. 597, 29 settembre 1973, n. 598, 29 settembre 1973, n. 600, 29 settembre 1973, n. 601, concernenti l'imposta sul valore aggiunto, l'imposta sul reddito delle persone fisiche, l'imposta sul reddito delle persone giuridiche, l'accertamento delle imposte sul reddito e la disciplina delle agevolazioni tributarie.

(G.U. 27 aprile 1978, n. 116).

 

     Art. 1.

     Il primo comma dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, recante istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, è sostituito dal seguente:

     "Alla dichiarazione annuale deve essere allegato l'elenco dei clienti; nell'elenco debbono essere inclusi gli imprenditori e le società, nei cui confronti sono state emesse fatture nel corso dell'anno precedente. Per ciascun cliente si deve indicare nell'elenco la ditta, la denominazione o la ragione sociale, nonchè il domicilio, la residenza o la sede e per i clienti domiciliati all'estero l'ubicazione della stabile organizzazione nello Stato. Deve inoltre essere indicato, per ciascun cliente, l'ammontare complessivo delle imposte addebitate e dei corrispettivi risultanti dalle fatture emesse e registrate comprese quelle relative alle operazioni non imponibili o esenti di cui al sesto comma dell'art. 21, ad eccezione di quelle di cui al primo comma dell'art. 8, di quelle relative alle operazioni di cui ai numeri 2 e 4 dell'art. 22 e di quelle emesse dai distributori di carburante e dalle agenzie di viaggio e turismo. I cessionari o committenti che acquistano beni o utilizzano servizi nell'esercizio di una impresa e le società hanno l'obbligo di comunicare al soggetto obbligato ad emettere la fattura la loro qualità di imprenditori ed ogni altro elemento necessario ai fini della compilazione dell'elenco".

 

          Art. 2.

     Il secondo comma dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, concernente istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, modificato con legge 13 aprile 1977, n. 114, è sostituito dal seguente:

     "Sono inoltre deducibili nel limite del 75 per cento del loro ammontare, le spese per opere necessarie ad assicurare la conservazione od impedire il deterioramento di immobili di interesse artistico, storico ed archeologico, imposte ai sensi dell'art. 16 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, od eseguite ad iniziativa del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo ed approvate ai sensi degli articoli 18 e 19 della stessa legge. La necessità delle opere, quando non si tratti di opere imposte dallo Stato, deve essere certificata dalla competente soprintendenza; la congruità delle spese, quando non si tratti di opere eseguite dallo Stato, deve essere accertata dall'ufficio tecnico erariale".

 

          Art. 3.

     Il secondo comma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, concernente istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, è sostituito dal seguente:

     "Sono tuttavia deducibili, anche in deroga al precedente comma, nel limite del 75 per cento del loro ammontare, le spese per opere necessarie ad assicurare la conservazione o impedire il deterioramento di immobili di interesse artistico, storico e archeologico, imposte ai sensi dell'art. 16 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, o eseguite ad iniziativa del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo ed approvate ai sensi degli articoli 18 e 19 della stessa legge. La necessità delle opere, quando non si tratti di opere imposte dallo Stato, deve essere certificata dalla competente soprintendenza; la congruità delle spese, quando non si tratti di opere eseguite dallo Stato, deve essere accertata dall'ufficio tecnico erariale".

 

          Art. 4.

     Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi, sono apportate le seguenti correzioni e integrazioni:

     Art. 1 - nella lettera d) del quarto comma le parole "presentino o spediscano all'ufficio delle imposte del loro domicilio fiscale" sono sostituite con quelle "presentino o spediscano con le modalità previste dall'art. 12".

     Art. 8 - il secondo comma è sostituito dal seguente:"Gli stampati possono essere ritirati gratuitamente presso gli uffici comunali ovvero acquistati presso le rivendite autorizzate; tuttavia per particolari stampati il Ministro delle finanze può stabilire che la distribuzione sia fatta direttamente dagli uffici delle imposte. Il Ministro delle finanze stabilisce il prezzo degli stampati posti in vendita e l'aggio spettante ai rivenditori".

     Art. 12 - il primo comma è sostituito dal seguente:"La dichiarazione, con i relativi allegati, deve essere presentata all'ufficio del comune nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del contribuente. Il comune, anche se non richiesto, deve rilasciare ricevuta e trasmettere le dichiarazioni all'ufficio delle imposte non oltre dieci giorni dall'ultimo giorno utile per la presentazione delle dichiarazioni. I dipendenti dello Stato e degli altri enti pubblici possono presentare la dichiarazione all'ufficio di appartenenza".

     Art. 12 - il terzo comma è sostituito dal seguente:"La prova della presentazione della dichiarazione è data dalla ricevuta dell'ufficio comunale, dalla ricevuta della raccomandata, o da altro documento dell'amministrazione postale comprovante la data della consegna all'ufficio postale, o dal timbro a calendario apposto dall'ufficio di appartenenza del pubblico dipendente. Nessuna altra prova può essere addotta in contrasto con le risultanze dei suddetti documenti".

 

          Art. 5.

     Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, dopo l'art. 34 è aggiunto il seguente:

     "Art. 34 bis. - I premi corrisposti a cittadini italiani da Stati esteri o enti internazionali per meriti letterari, artistici, scientifici e sociali sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche e dall'imposta locale sui redditi".

 

          Art. 6.

     A norma dell'art. 48 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, le indennità di cui all'art. 907 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, concorrono a formare il reddito nella misura del quaranta per cento del loro ammontare.

     A norma dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, se l'ammontare complessivo dei compensi, interessi e altre somme dichiarati dal sostituto d'imposta è inferiore a quello definitivamente accertato, si applica la pena pecuniaria da due a quattro volte la differenza delle relative ritenute.

 

          Art. 7.

     Le disposizioni dell'art. 34 bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 e quelle dell'art. 6 del presente decreto hanno effetto dal 1° gennaio 1974.

 

          Art. 8.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.