§ 95.1.39 - D.P.R. 20 aprile 1974, n. 116.
Disposizioni integrative delle norme transitorie contenute nel D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, concernente disposizioni sulla riscossione delle [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.1 accertamento e riscossione
Data:20/04/1974
Numero:116


Sommario
Art. 1.      Dopo l'art. 100 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, sono aggiunti i seguenti articoli
Art. 2. Entrata in vigore      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale


§ 95.1.39 - D.P.R. 20 aprile 1974, n. 116.

Disposizioni integrative delle norme transitorie contenute nel D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, concernente disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

(G.U. 3 maggio 1974, n. 114)

 

 

     Art. 1.

     Dopo l'art. 100 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, sono aggiunti i seguenti articoli:

     Art. 100-bis (Acconti di imposte sui redditi dell'anno 1974). – I soggetti che in base alla dichiarazione annuale dei redditi presentata nell'anno 1973 e alle risultanze dei registri catastali al 31 agosto dello stesso anno, risultano possessori di redditi imponibili di ricchezza mobile delle categorie B e C/1, di redditi dominicali dei terreni e di redditi di fabbricati sono tenuti al pagamento, nella misura e con le modalità stabilite nei seguenti articoli, di somme in acconto delle imposte sul reddito relative all'anno 1974 o al primo periodo d'imposta ricadente nell'anno stesso.

     Gli acconti non sono dovuti per i redditi imponibili di ricchezza mobile delle categorie B e C/1 relativi ad attività delle quali sia stata denunciata la cessazione entro il 31 dicembre 1973 nè per i redditi imponibili di ricchezza mobile delle società cooperative e loro consorzi esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche ai sensi dell'art. 10 e dell'art. 11, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

     Sui redditi imponibili di ricchezza mobile delle categorie B e C/1 gli acconti non sono dovuti quando l'ammontare degli acconti stessi, determinato con le aliquote indicate nel successivo art. 100-ter, non supera le lire ventimila.

     Nei casi di trasformazione o fusione di società, avvenute posteriormente alla presentazione della dichiarazione di cui al primo comma, al pagamento degli acconti, commisurati agli imponibili dei soggetti preesistenti, sono tenuti i soggetti risultanti dalla trasformazione o fusione, ancorché l'iscrizione a ruolo sia effettuata a nome dei soggetti preesistenti.

     Art. 100-ter (Ammontare degli acconti). – Gli acconti d'imposta sono dovuti nella misura:

     a) del 15 per cento sui redditi imponibili di ricchezza mobile di categoria B dei soggetti indicati nell'art. 8, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645;

     b) del 10 per cento su redditi imponibili di ricchezza mobile di categoria B dei soggetti diversi di quelli di cui alla precedente lettera a);

     c) del 10 per cento sui redditi imponibili di ricchezza mobile di categoria C/1 degli artisti e dei professionisti;

     d) del 7 per cento sugli altri redditi imponibili di ricchezza mobile di categoria C/1;

     e) del 12 per cento sui redditi dominicali dei terreni e sui redditi dei fabbricati.

     L'aliquota di cui alla lettera a) è ridotta al 7,50 per cento per i soggetti indicati negli articoli 6 e 26, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

     Le aliquote indicate nei precedenti commi si applicano sui redditi imponibili di ricchezza mobile di categoria B e C/1 risultanti dalle dichiarazioni annuali presentate nell'anno 1973 e sui redditi dominicali dei terreni e sui redditi dei fabbricati risultanti dai registri catastali al 31 agosto dello stesso anno.

     Dall'ammontare degli acconti relativi agli imponibili di cui alla lettera c) del primo comma è dedotto un ammontare pari alle ritenute d'acconto operate ai sensi degli articoli 128 e 143 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, sulle somme che hanno concorso a formare gli imponibili stessi.

     Art. 100-quater (Imputazione degli acconti alle imposte sul reddito dovute per l'anno 1974). – Gli acconti d'imposta commisurati ai redditi imponibili di ricchezza mobile delle categorie B e C/1 sono detratti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche o dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovute per l'anno 1974 o per il primo periodo d'imposta ricadente nell'anno stesso.

     Gli acconti d'imposta commisurati ai redditi imponibili di società ed associazioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, sono detratti, nella proporzione indicata nel primo comma dello stesso articolo, dall'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta da ciascun socio o associato.

     Gli acconti d'imposta commisurati ai redditi dominicali dei terreni e ai redditi dei fabbricati sono detratti dall'imposta locale sui redditi dovuta per l'anno 1974.

     Nei casi di trasformazione e di fusione di cui agli articoli 15, secondo comma, e 16, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, gli acconti commisurati ai redditi imponibili di ricchezza mobile delle società trasformate, fuse o incorporate sono detratti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta da ciascun socio o associato della società risultante dalla trasformazione o fusione o della società incorporante.

     Se gli acconti d'imposta sono di ammontare superiore alle imposte, cui sono rispettivamente imputabili, dovute in base alla dichiarazione dei redditi dell'anno 1974 o agli accertamenti d'ufficio ovvero alle risultanze dei registri catastali al 31 agosto dello stesso anno, il contribuente ha diritto al rimborso della differenza. Per i soggetti indicati nell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, il rimborso sarà effettuato solo se gli acconti risultino superiori alle imposte dovute per il periodo d'imposta costituito dalla frazione di esercizio posteriore al 31 dicembre 1973 e per il periodo d'imposta successivo.

     Art. 100-quinquies (Riscossione degli acconti). – Gli acconti d'imposta di cui all'art. 100-bis sono iscritti in ruoli straordinari riscuotibili in tre rate consecutive con scadenza o al giorno 10 dei mesi di settembre e novembre dell'anno 1974 e febbraio 1975 o al giorno 10 del mese di novembre dell'anno 1974 e dei mesi di febbraio e aprile 1975. La formazione dei ruoli straordinari non è soggetta all'autorizzazione dell'intendente di finanza prevista dall'art. 11, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

     La mancata iscrizione a ruolo degli acconti non fa venire meno il diritto alla riscossione dell'intero ammontare delle imposte dalle quali sono detraibili gli acconti medesimi. Ai fini della riscossione degli acconti d'imposta vanno notificate speciali cartelle di pagamento recanti l'annotazione “acconti d'imposta per l'anno 1974”.

     Per la riscossione degli acconti d'imposta di cui all'art. 100-bis si applicano le disposizioni del presente decreto.

 

          Art. 2. Entrata in vigore

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

     Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.