§ 98.1.30778 - D.P.R. 26 maggio 1979, n. 249.
Norme integrative e correttive del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per la disciplina degli effetti dei [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:26/05/1979
Numero:249


Sommario
Art. 1.      Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo l'art. 5 è aggiunto il seguente
Art. 2.      L'art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è sostituito dal seguente
Art. 3.      Le disposizioni del primo e del secondo comma dell'art. 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, hanno effetto dal 1° gennaio 1974
Art. 4.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana


§ 98.1.30778 - D.P.R. 26 maggio 1979, n. 249.

Norme integrative e correttive del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per la disciplina degli effetti dei versamenti diretti delle imposte sui redditi ad ufficio incompetente

(G.U. 29 giugno 1979, n. 177)

 

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

     Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825, concernente delega legislativa per la riforma tributaria;

     Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1036;

     Visto il decreto–legge 25 maggio 1972, n. 202, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1972, n. 321; 1

     Visto l'art. 2 della legge 14 agosto 1974, n. 354;

     Visto l'art. 30 della legge 2 dicembre 1975, n. 576;

     Visto l'art. 22 della legge 13 aprile 1977, n. 114;

     Ritenuta la necessità di emanare, ai sensi dell'art. 17, secondo comma, della citata legge 9 ottobre 1971, n. 825, norme integrative e correttive del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, contenente disposizioni sulla riscossione delle imposte dirette;

     Udito il parere della commissione parlamentare istituita a norma del richiamato art. 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825;

     Sentito il Consiglio dei Ministri;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri delle finanze, dell'interno, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

     Decreta:

 

     Art. 1.

     Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo l'art. 5 è aggiunto il seguente:

     "Art. 5 bis. Versamento ad ufficio incompetente.

     Il versamento diretto ad una sezione di tesoreria di imposte per le quali è prescritto il versamento ad una esattoria è valido, fermo restando il diritto dell'esattore competente all'attribuzione dell'aggio, il cui pagamento verrà effettuato con ordinativo tratto su apertura di credito disposta a favore del competente intendente di finanza.

     Il versamento diretto all'esattoria di imposte per le quali è prescritto il versamento ad una sezione di tesoreria è valido. All'esattore che ha ricevuto il versamento non compete alcun aggio a carico dello Stato.

     Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti si applica la sanzione di cui all'art. 93".

 

          Art. 2.

     L'art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è sostituito dal seguente:

     "Art. 93. Versamenti ad ufficio incompetente.

     È soggetto alla pena pecuniaria da un ventesimo a un decimo delle somme versate:

     a) chi esegue i versamenti diretti ad esattoria incompetente;

     b) chi versa ad una sezione di tesoreria somme delle quali è prescritto il versamento diretto all'esattoria;

     c) chi versa in esattoria somme delle quali è prescritto il versamento diretto ad una sezione di tesoreria".

 

          Art. 3.

     Le disposizioni del primo e del secondo comma dell'art. 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, hanno effetto dal 1° gennaio 1974.

 

          Art. 4.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.