§ 91.1.10 - D.P.R. 28 settembre 1981, n. 542.
Norme di esecuzione del 12° censimento generale della popolazione, del censimento generale delle abitazioni e del 6° censimento generale [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:91. Statistica
Capitolo:91.1 censimenti
Data:28/09/1981
Numero:542


Sommario
Art. 1.      Il dodicesimo censimento generale della popolazione ed il 6° censimento generale dell'industria, del commercio, dei servizi e dell'artigianato hanno luogo, [...]
Art. 2.      Il censimento della popolazione rileva in ciascun comune
Art. 3.      La popolazione residente di ciascun comune è costituita dalle persone che, alla data del censimento, hanno la propria dimora abituale nel comune stesso, siano esse [...]
Art. 4.      Per le singole persone costituenti la popolazione residente, il censimento rileva le fondamentali notizie di stato civile ed anagrafico, il grado di istruzione le [...]
Art. 5.      Il censimento delle abitazioni rileva in ciascun comune le abitazioni, occupate e non occupate, ed i relativi dati concernenti la specie, le caratteristiche del [...]
Art. 6.      Il censimento dell'industria, del commercio, dei servizi e dell'artigianato rileva in ciascun comune la consistenza numerica e le caratteristiche strutturali fondamentali
Art. 7.      Le unità di rilevazione del censimento della popolazione sono
Art. 8.      L'unità di rilevazione del censimento delle abitazioni è l'abitazione
Art. 9.      Le unità di rilevazione del censimento dell'industria, del commercio, dei servizi e dell'artigianato sono
Art. 10.      Le notizie che formano oggetto del censimento della popolazione, del censimento delle abitazioni e del censimento dell'industria, del commercio, dei servizi e [...]
Art. 11.      L'Istituto centrale di statistica, anche attraverso i propri uffici regionali ed interregionali, impartisce le istruzioni necessarie all'esecuzione dei censimenti e [...]
Art. 12.      Le regioni e le province autonome che, assumendosene l'onere finanziario, intendessero svolgere in sede locale opera informativa e divulgativa sulle finalità del [...]
Art. 13.      Sono organi periferici dell'Istituto centrale di statistica, ai fini dei censimenti
Art. 14.      In ogni regione viene costituita, con provvedimento del presidente dell'Istituto centrale di statistica, una commissione regionale di censimento avente il compito di [...]
Art. 15.      In ogni comune capoluogo di provincia e negli altri comuni con popolazione residente non inferiore a 20.000 abitanti, il sindaco costituisce una commissione comunale di [...]
Art. 16.      Il prefetto è responsabile del buon andamento delle operazioni di censimento nell'ambito della provincia e riferisce all'Istituto centrale di statistica in ordine al [...]
Art. 17.      Il sindaco, coadiuvato dal segretario comunale, ha il compito di assicurare il regolare svolgimento delle operazioni di censimento nell'ambito del comune
Art. 18.      La misura dei compensi per gli eventuali lavori connessi con l'esecuzione dei censimenti disposti dall'Istituto centrale di statistica di cui all'ultimo comma dell'art. [...]
Art. 19.      Ogni ufficio comunale di censimento effettua le operazioni censuarie di cui al presente decreto, nell'ambito del territorio comunale, quale risulta delimitato sul piano [...]
Art. 20.      Il sindaco, prima dell'esecuzione dei censimenti, accerta che nell'ambito del territorio comunale sia stato ottemperato all'aggiornamento dell'onomastica stradale, della [...]
Art. 21.      Il comune, ricevuto il piano topografico debitamente approvato dall'Istituto centrale di statistica, provvede alla ripartizione del territorio comunale in sezioni di [...]
Art. 22.      L'ufficio provinciale di censimento, d'intesa con l'Istituto centrale di statistica e su proposta degli uffici comunali di censimento, determina il numero del rilevatori [...]
Art. 23.      La notifica al pubblico degli obblighi e delle modalità per la raccolta dei dati viene effettuata da ciascun comune mediante apposito manifesto fornito dall'Istituto [...]
Art. 24.      Nei periodi dal 15 al 23 ottobre e dal 27 ottobre all'11 novembre 1981 i rilevatori procedono rispettivamente alla consegna ed al ritiro dei fogli di famiglia e di [...]
Art. 25.      I capi famiglia o convivenza, le persone che dispongono delle abitazioni non occupate, i titolari di imprese, i gerenti di unità locali, i quali entro il 23 ottobre 1981 [...]
Art. 26.      Per le convivenze militari dipendenti dal Ministero della difesa i dati vengono rilevati per il tramite del Ministero stesso secondo le particolari disposizioni che [...]
Art. 27.      Il censimento delle persone imbarcate su navi mercantili italiane e straniere viene eseguito tramite le capitanerie di porto
Art. 28.      Il censimento dei senza tetto viene eseguito dagli uffici comunali di censimento nella notte tra il 24 e il 25 ottobre 1981, a mezzo di appositi rilevatori
Art. 29.      L'Istituto centrale di statistica può autorizzare le imprese che ne facciano richiesta ad inviare direttamente entro l'11 novembre 1981 presso la sede dell'Istituto [...]
Art. 30.      L'Istituto centrale di statistica, per particolari necessità può provvedere direttamente, ovvero tramite altri enti od organi di rilevazione, al censimento di [...]
Art. 31.      A cura degli uffici comunali di censimento viene effettuato giornalmente il controllo preliminare dei modelli di rilevazione ritirati dai rilevatori, nonchè la [...]
Art. 32.      Nei tempi stabiliti dall'Istituto centrale di statistica, gli uffici comunali di censimento effettuano la revisione quantitativa e qualitativa dei modelli di [...]
Art. 33.      Ultimata la revisione definitiva dei modelli di rilevazione, gli uffici comunali di censimento provvedono alla compilazione degli stati di sezione definitivi e dei [...]
Art. 34.      I comuni, ai sensi dell'art. 41 del regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, sull'ordinamento delle anagrafi della popolazione residente, [...]
Art. 35.      Gli uffici provinciali di censimento provvedono alla revisione definitiva dei questionari del censimento dell'industria, del commercio, dei servizi e dell'artigianato [...]
Art. 36.      E' fatto divieto di abbinare alle rilevazioni censuarie altre indagini di qualsiasi natura
Art. 37.      I modelli di rilevazione e gli altri stampati occorrenti per i censimenti sono forniti dall'Istituto centrale di statistica
Art. 38.      A norma dell'art. 7 della legge 18 dicembre 1980, n. 864 è fatto obbligo ai capi delle famiglie e delle convivenze, a coloro che dispongono delle abitazioni non [...]
Art. 39.      Il segreto di ufficio delle notizie raccolte in occasione dei censimenti è tutelato dall'art. 19 del regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge [...]
Art. 40.      Per le operazioni di registrazione e verifica su nastro magnetico delle notizie contenute nei questionari del censimento della popolazione e delle abitazioni, l'Istituto [...]
Art. 41.      L'Istituto centrale di statistica fornirà i dati di cui all'art. 2 della legge 18 dicembre 1980, n. 864, alle regioni, alle province autonome ed ai comuni che ne faranno [...]
Art. 42.      Contro gli infortuni connessi con la loro attività, dai quali derivi la morte o una invalidità permanente, gli ispettori provinciali di censimento ed i rilevatori sono [...]
Art. 43.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana


§ 91.1.10 - D.P.R. 28 settembre 1981, n. 542.

Norme di esecuzione del 12° censimento generale della popolazione, del censimento generale delle abitazioni e del 6° censimento generale dell'industria, del commercio, dei servizi e dell'artigianato.

(G.U. 30 settembre 1981, n. 268, S.O.)

 

 

Titolo I

 

DATA E OGGETTO DELLA RILEVAZIONE

 

     Art. 1.

     Il dodicesimo censimento generale della popolazione ed il 6° censimento generale dell'industria, del commercio, dei servizi e dell'artigianato hanno luogo, rispettivamente, nei giorni di domenica 25 e lunedì 26 ottobre 1981;

     In occasione del censimento della popolazione viene effettuato anche il censimento generale delle abitazioni.

 

          Art. 2.

     Il censimento della popolazione rileva in ciascun comune:

     a) la popolazione residente;

     b) la popolazione presente.

     La popolazione residente censita è considerata popolazione legale.

 

          Art. 3.

     La popolazione residente di ciascun comune è costituita dalle persone che, alla data del censimento, hanno la propria dimora abituale nel comune stesso, siano esse presenti oppure assenti temporaneamente dal comune per motivi che non comportano trasferimento di residenza, secondo le norme del regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, sull'ordinamento delle anagrafi della popolazione residente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1958, n. 136, e successive disposizioni.

     La popolazione presente di ciascun comune è costituita dalle persone presenti nel Comune stesso alla data del censimento, siano esse residenti nel comune oppure residenti in altro comune o all'estero.

 

          Art. 4.

     Per le singole persone costituenti la popolazione residente, il censimento rileva le fondamentali notizie di stato civile ed anagrafico, il grado di istruzione le notizie professionali ed altre notizie di carattere socio-economico; inoltre, riceva alcune notizie concernenti gli spostamenti delle persone per motivi di studio o lavoro.

     Per le persone temporaneamente presenti nel comune ma residenti in altro comune o all'estero, il censimento rileva notizie di stato civile ed anagrafico nonchè il Comune o stato estero di residenza ed il motivo della temporanea presenza.

 

          Art. 5.

     Il censimento delle abitazioni rileva in ciascun comune le abitazioni, occupate e non occupate, ed i relativi dati concernenti la specie, le caratteristiche del fabbricato cui appartengono, la natura giuridica del soggetto proprietario, il titolo di godimento, l'epoca di costruzione, la superficie totale, il numero delle stanze ed i servizi installati.

 

          Art. 6.

     Il censimento dell'industria, del commercio, dei servizi e dell'artigianato rileva in ciascun comune la consistenza numerica e le caratteristiche strutturali fondamentali:

     a) delle unità giuridico-economiche costituite dalle imprese che esercitano attività nell'industria, nel commercio, nei trasporti e comunicazioni, nel credito e assicurazione e nei servizi, nonchè dalle imprese che esercitano attività di trasformazione di prodotti agricoli annesse ad aziende agricole e attività della pesca;

     b) delle unità locali gestite dalle imprese di cui alla precedente lettera a), anche se temporaneamente inattive alla data del censimento;

     c) delle unità dipendenti dalla pubblica amministrazione.

     Per le imprese il censimento rileva l'attività economica esercitata, la forma giuridica, le unità locali da esse gestite, il numero degli addetti, nonchè particolari notizie caratterizzanti le imprese artigiane.

     Per le unità locali oltre all'attività economica esercitata ed al numero degli addetti, rileva particolari notizie in relazione al settore di attività economica di appartenenza.

 

Titolo II

 

UNITA' E MODELLI DI RILEVAZIONE

 

          Art. 7.

     Le unità di rilevazione del censimento della popolazione sono:

     a) la famiglia;

     b) la convivenza.

     Per famiglia s'intende la famiglia anagrafica contemplata dall'art. 2 del regolamento anagrafico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1958, n. 136. Per convivenza s'intende la convivenza anagrafica contemplata dall'art. 3 del regolamento stesso.

 

          Art. 8.

     L'unità di rilevazione del censimento delle abitazioni è l'abitazione.

     Per abitazione s'intende un insieme di vani, o anche un vano solo, destinato funzionalmente ad uso di alloggio, che dispone di un ingresso indipendente su strada, pianerottolo, cortile, terrazza, ballatoio e simili.

     Per le famiglie che non occupano un'abitazione viene rilevata la specie dell'alloggio da esse occupato (magazzino, baracca, roulotte, ecc.).

 

          Art. 9.

     Le unità di rilevazione del censimento dell'industria, del commercio, dei servizi e dell'artigianato sono:

     a) l'impresa;

     b) l'unità locale.

     Per impresa s'intende l'organizzazione di un'attività economica esercitata con carattere professionale al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi.

     Per unità locale s'intende l'impianto (o corpo di impianti) situato in un dato luogo e variamente denominato (stabilimento, laboratorio, miniera, bottega, negozio, studio professionale, ufficio e simili) in cui viene effettuata la produzione o la distribuzione di beni o la prestazione di servizi.

     Costituiscono unità locali anche la sede centrale dell'impresa, nonchè gli uffici direttivi, tecnici e amministrativi, sempre che tali unità siano fisicamente o funzionalmente distinte dalle unità locali indicate nel comma precedente.

 

          Art. 10.

     Le notizie che formano oggetto del censimento della popolazione, del censimento delle abitazioni e del censimento dell'industria, del commercio, dei servizi e dell'artigianato sono raccolte con appositi questionari conformi rispettivamente, ai modelli CP/1 (foglio di famiglia) e CP/2 (foglio di convivenza) ed ai modelli CIC/1 (questionario di censimento) e CIC/2 (questionario per il commercio ambulante), allegati al presente decreto.

     Nella provincia di Bolzano, per i cittadini italiani ivi residenti, viene rilevata anche, con il modello allegato, la appartenenza al gruppo linguistico italiano, tedesco e ladino mediante l'apposita dichiarazione prevista dall'art. 89 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.

     Il censimento della popolazione è riferito alla mezzanotte tra il 24 e il 25 ottobre 1981 ed il censimento dell'industria, del commercio, dei servizi e dell'artigianato al giorno 26 ottobre 1981.

 

Titolo III

 

ORGANI DEI CENSIMENTI

 

          Art. 11.

     L'Istituto centrale di statistica, anche attraverso i propri uffici regionali ed interregionali, impartisce le istruzioni necessarie all'esecuzione dei censimenti e sovraintende a tutte le operazioni relative, adottando i provvedimenti necessari per il regolare e tempestivo svolgimento dei censimenti stessi. Inoltre l'Istituto promuove, nelle forme ritenute più efficaci, idonea attività di informazione e pubblicità in merito alle rilevazioni censuarie al fine di assicurare la collaborazione delle famiglie e delle imprese.

     Per l'esecuzione dei censimenti, l'Istituto si avvale, ai sensi dell'art. 17 del regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929 n. 2238, della collaborazione delle amministrazioni governative centrali e locali delle regioni e province autonome, delle amministrazioni provinciali e comunali, di ogni altro ente pubblico nonchè degli enti privati soggetti comunque a tutela, vigilanza o controllo da parte dello Stato.

 

          Art. 12.

     Le regioni e le province autonome che, assumendosene l'onere finanziario, intendessero svolgere in sede locale opera informativa e divulgativa sulle finalità del censimenti e sulla loro importanza, ne informeranno tempestivamente la commissione regionale di censimento di cui all'art. 14 del presente decreto, al fine del necessario coordinamento con la pubblicità promossa dall'Istituto centrale di statistica.

 

          Art. 13.

     Sono organi periferici dell'Istituto centrale di statistica, ai fini dei censimenti:

     a) Gli uffici provinciali di censimento, aventi il compito di coordinare le operazioni di censimento nell'ambito della provincia. Essi provvedono a svolgere assidua opera di vigilanza ed assistenza diretta ad assicurare il regolare svolgimento delle operazioni affidate agli uffici comunali di censimento, secondo il calendario predisposto dall'Istituto centrale di statistica.

     La qualifica e le attribuzioni di ufficio provinciale di censimento spettano all'ufficio provinciale di statistica presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, nelle province ove tale ufficio non esiste, all'ufficio che ne ha assunto le funzioni. Il segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ovvero il dirigente dell'ufficio che ha assunto le funzioni dell'ufficio provinciale di statistica, assume le funzioni di dirigente dell'ufficio provinciale di censimento.

     Per i compiti di vigilanza e di assistenza durante le varie fasi di censimento, gli uffici provinciali di censimento si avvalgono di appositi ispettori provinciali scelti fra i propri funzionari nonchè fra quelli degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, delle prefetture e di altri uffici della pubblica amministrazione.

     b) Gli uffici comunali di censimento, aventi il compito di svolgere le varie operazioni di censimento nell'ambito dei rispettivi territori.

     La qualifica e le attribuzioni di ufficio comunale di censimento spettano: 1) all'ufficio comunale di statistica istituito a norma della legge 16 novembre 1939 n. 1823, o comunque esistente; 2) all'ufficio che sarà costituito dal sindaco nei comuni in cui non esiste l'ufficio comunale di statistica. Nei comuni di cui al punto 1) il dirigente dell'ufficio comunale di statistica assume le funzioni di dirigente dell'ufficio comunale di censimento; negli altri comuni la qualifica di dirigente dell'ufficio comunale di censimento spetta al segretario comunale oppure a persona tecnicamente idonea da lui delegata. In ogni caso, il segretario comunale è responsabile del funzionamento dell'ufficio.

 

          Art. 14.

     In ogni regione viene costituita, con provvedimento del presidente dell'Istituto centrale di statistica, una commissione regionale di censimento avente il compito di fornire assistenza tecnica per la soluzione, nel quadro delle disposizioni impartite dall'ISTAT, di quesiti che dovessero sorgere in sede locale nonchè di svolgere opera informativa e divulgativa sulle finalità dei censimenti.

     La commissione presieduta da un funzionario dell'Istituto centrale di statistica, è composta da: due rappresentanti della regione; un rappresentante del commissario di Governo; un rappresentante dell'ufficio provinciale di censimento con sede nel comune capoluogo di regione; un rappresentante dell'ufficio comunale di censimento del comune capoluogo di regione; un rappresentante del provveditorato agli studi con sede nel comune capoluogo di regione; un rappresentante di ciascuna delle quattro organizzazioni sindacali, rispettivamente dei datori di lavoro e dei lavoratori, più rappresentative in sede regionale; un rappresentante dell'ufficio regionale o interregionale di corrispondenza dell'ISTAT, con funzioni di segretario.

     In ciascuna delle province autonome di Trento e di Bolzano viene costituita una commissione provinciale di censimento con i compiti previsti dal primo comma del presente articolo. Tale commissione, presieduta da un funzionario della provincia autonoma, è composta da un rappresentante dell'ISTAT; un rappresentante del commissario di Governo; un rappresentante dell'ufficio provinciale di censimento; un rappresentante dell'ufficio comunale di censimento del comune capoluogo; un rappresentante del provveditorato agli studi per la provincia di Trento e un rappresentante della sovraintendenza scolastica per la provincia di Bolzano; un rappresentante di ciascuna delle quattro organizzazioni sindacali, rispettivamente dei datori di lavoro e dei lavoratori, più rappresentative in sede provinciale. Le funzioni di segretario vengono svolte da un funzionario designato dall'ufficio di statistica della provincia autonoma.

 

          Art. 15.

     In ogni comune capoluogo di provincia e negli altri comuni con popolazione residente non inferiore a 20.000 abitanti, il sindaco costituisce una commissione comunale di censimento avente il compito di facilitare le operazioni dei censimenti, fornendo ai censiti informazioni e chiarimenti sulle finalità e sull'importanza dei censimenti stessi. Tale Commissione provvede inoltre agli adempimenti di cui al quarto comma del successivo art. 22. Nei rimanenti comuni è facoltà del sindaco costituire la Commissione comunale di censimento. Dell'avvenuta costituzione verrà data comunicazione all'Istituto centrale di statistica, tramite il competente ufficio provinciale di censimento.

     La commissione, presieduta dal sindaco o da un delegato, è composta: dal segretario comunale; dal dirigente dell'ufficio comunale di censimento; da un rappresentante di ciascuna delle quattro organizzazioni più rappresentative in sede locale, rispettivamente, dei datori di lavoro e dei lavoratori; dal direttore didattico, ove esista, o, in mancanza, da un insegnante elementare e, nei comuni capoluoghi di provincia, da un rappresentante del provveditorato agli studi. Nel comuni di maggiore ampiezza demografica è facoltà del sindaco integrare la commissione con altre persone, in numero non superiore a cinque, che, per la loro esperienza, per l'ufficio ricoperto o per l'attività esercitata, possano recare un utile contributo all'espletamento dei compiti della commissione stessa.

 

          Art. 16.

     Il prefetto è responsabile del buon andamento delle operazioni di censimento nell'ambito della provincia e riferisce all'Istituto centrale di statistica in ordine al regolare svolgimento delle operazioni stesse. Nel rispetto degli statuti di autonomia nella regione Valle d'Aosta e nelle province di Trento e di Bolzano le funzioni suddette sono svolte rispettivamente dal Presidente della giunta regionale e dal commissario di Governo.

 

          Art. 17.

     Il sindaco, coadiuvato dal segretario comunale, ha il compito di assicurare il regolare svolgimento delle operazioni di censimento nell'ambito del comune.

 

          Art. 18.

     La misura dei compensi per gli eventuali lavori connessi con l'esecuzione dei censimenti disposti dall'Istituto centrale di statistica di cui all'ultimo comma dell'art. 4 della legge 18 dicembre 1980, n. 864, è determinata dal comitato amministrativo dell'Istituto medesimo.

     I comuni e le camere di commercio, industria artigianato e agricoltura tengono separata gestione, secondo le norme vigenti, delle somme loro accreditate dall'Istituto centrale di statistica per le operazioni di censimento, conservandone la relativa documentazione e ne dispongono in relazione alle esigenze operative.

     Il sindaco e il dirigente dell'ufficio provinciale di censimento si attengono nella formulazione delle richieste, nel controllo e nel rendiconto dei fondi, alle istruzioni emanate dall'Istituto centrale di statistica.

 

Titolo IV

 

OPERAZIONI DEI CENSIMENTI

 

          Art. 19.

     Ogni ufficio comunale di censimento effettua le operazioni censuarie di cui al presente decreto, nell'ambito del territorio comunale, quale risulta delimitato sul piano topografico per il 12° censimento generale della popolazione formato dal comune, in conformità all'art. 9 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228 e debitamente approvato dall'Istituto centrale di statistica.

 

          Art. 20.

     Il sindaco, prima dell'esecuzione dei censimenti, accerta che nell'ambito del territorio comunale sia stato ottemperato all'aggiornamento dell'onomastica stradale, della numerazione civica e dello stradario in base a quanto disposto dagli articoli 36, 37 e 40 del regolamento di esecuzione della legge di cui all'articolo precedente, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1958 n. 136.

 

          Art. 21.

     Il comune, ricevuto il piano topografico debitamente approvato dall'Istituto centrale di statistica, provvede alla ripartizione del territorio comunale in sezioni di censimento, secondo le disposizioni impartite dall'Istituto medesimo.

 

          Art. 22.

     L'ufficio provinciale di censimento, d'intesa con l'Istituto centrale di statistica e su proposta degli uffici comunali di censimento, determina il numero del rilevatori occorrenti a ciascun comune in relazione alle unità da censire.

     I rilevatori sono incaricati di espletare il servizio di raccolta dei dati, ed agiscono in completa autonomia senza vincoli di orario nel quadro delle istruzioni di carattere generale impartite dall'ISTAT e dagli organi periferici di censimento circa le modalità da rispettare per il perseguimento dei fini propri della rilevazione censuaria.

     I rilevatori, scelti tra le persone di cui all'art. 4, comma terzo, della legge 18 dicembre 1980, n. 864, ai quali verranno illustrate in apposita sede le direttive di massima entro le quali devono espletare l'incarico loro assegnato, provvedono alla distribuzione, al ritiro ed al controllo dei questionari di censimento e, ove il caso lo richieda, prestano la loro assistenza nella compilazione dei questionari stessi.

     A norma dell'art. 4 della legge citata, il sindaco di ciascun comune richiede, con apposita lettera, agli uffici delle amministrazioni pubbliche di poter disporre di personale da esse dipendenti cui affidare l'incarico di rilevatore. Sulla base delle segnalazioni pervenute, il sindaco provvede alla scelta di un congruo numero di persone in possesso dei requisiti che consentano loro di assolvere nel modo migliore il delicato incarico.

     Qualora non sia possibile reperire tra il personale anzidetto il numero necessario di rilevatori, la commissione comunale di censimento, di cui al precedente art. 15, ove sia stata costituita, provvede, sulla base delle domande presentate dagli interessati, alla scelta di un congruo numero di persone in possesso dei necessari requisiti morali, culturali e fisici per assolvere il delicato incarico, con priorità a quelle iscritte nelle liste di collocamento che, all'uopo, dovranno produrre apposita certificazione. Nei comuni ove la commissione suddetta non è stata costituita, a tale scelta provvede l'ufficio comunale di censimento.

     A seguito delle istruzioni sulle modalità di rilevazione e in relazione al possesso dei requisiti di cui al precedente comma, il dirigente dell'ufficio comunale di censimento, d'intesa con l'ispettore provinciale di censimento, redige un elenco delle persone idonee sulla base del quale il sindaco procederà al conferimento dell'incarico ai rilevatori nel numero necessario.

     Il sindaco, d'intesa col dirigente dell'ufficio comunale di censimento e l'ispettore provinciale di censimento, provvede a sollevare dall'incarico quei rilevatori che risultassero inadempienti in modo da pregiudicare il buon andamento delle operazioni censuarie. Essi vengono sostituiti, sempre a cura del sindaco, con altre persone scelte con i criteri indicati nel presente articolo.

     Ai rilevatori viene corrisposto un compenso commisurato al lavoro svolto e comprensivo di qualsiasi rimborso spese, nella misura determinata dal comitato amministrativo dell'Istituto centrale di statistica.

 

          Art. 23.

     La notifica al pubblico degli obblighi e delle modalità per la raccolta dei dati viene effettuata da ciascun comune mediante apposito manifesto fornito dall'Istituto centrale di statistica, da affiggere il 3 ottobre 1981.

     L'affissione del manifesto ufficiale nonchè gli altri eventuali mezzi di informazione e propaganda forniti dall'Istituto centrale di statistica sono esenti dall'imposta di pubblicità e dai diritti di affissione, ai sensi degli articoli 20, n. 9, e 34, n. 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639.

 

          Art. 24.

     Nei periodi dal 15 al 23 ottobre e dal 27 ottobre all'11 novembre 1981 i rilevatori procedono rispettivamente alla consegna ed al ritiro dei fogli di famiglia e di convivenza, nonchè dei questionari del censimento generale dell'industria, del commercio, dei servizi e dell'artigianato.

     La compilazione dei modelli di rilevazione viene eseguita, di norma, dal capo famiglia o convivenza, o da chi dispone delle abitazioni se queste non sono occupate, dal titolare dell'impresa, dal gerente dell'unità locale, o da chi ne fa le veci o li rappresenta. Se le indicazioni risultanti nei detti modelli non siano ritenute attendibili, il rilevatore, qualora non ottenga i necessari chiarimenti, ne dà comunicazioni all'ufficio comunale di censimento.

     I fogli di famiglia e di convivenza, nonchè i questionari del censimento generale dell'industria, del commercio, dei servizi e dell'artigianato vengono sottoscritti da chi fornisce le notizie e controfirmati dal rilevatore.

     E' fatto divieto ai rilevatori nell'espletamento dell'incarico ricevuto di svolgere nei confronti delle unità da censire attività diverse da quelle proprie dei censimenti.

 

          Art. 25.

     I capi famiglia o convivenza, le persone che dispongono delle abitazioni non occupate, i titolari di imprese, i gerenti di unità locali, i quali entro il 23 ottobre 1981 non abbiano ricevuto rispettivamente il foglio di famiglia, il foglio di convivenza, il questionario di impresa e unità locale, ovvero, avendolo ricevuto, non abbiano potuto riconsegnarlo al rilevatore entro l'11 novembre 1981, hanno l'obbligo di darne comunicazione immediata all'ufficio comunale di censimento.

 

          Art. 26.

     Per le convivenze militari dipendenti dal Ministero della difesa i dati vengono rilevati per il tramite del Ministero stesso secondo le particolari disposizioni che saranno concordate con l'Istituto centrale di statistica.

 

          Art. 27.

     Il censimento delle persone imbarcate su navi mercantili italiane e straniere viene eseguito tramite le capitanerie di porto.

 

          Art. 28.

     Il censimento dei senza tetto viene eseguito dagli uffici comunali di censimento nella notte tra il 24 e il 25 ottobre 1981, a mezzo di appositi rilevatori.

 

          Art. 29.

     L'Istituto centrale di statistica può autorizzare le imprese che ne facciano richiesta ad inviare direttamente entro l'11 novembre 1981 presso la sede dell'Istituto medesimo i questionari debitamente compilati.

 

          Art. 30.

     L'Istituto centrale di statistica, per particolari necessità può provvedere direttamente, ovvero tramite altri enti od organi di rilevazione, al censimento di determinate unità demografiche ed economiche o della pubblica amministrazione.

 

          Art. 31.

     A cura degli uffici comunali di censimento viene effettuato giornalmente il controllo preliminare dei modelli di rilevazione ritirati dai rilevatori, nonchè la totalizzazione dei dati risultanti dai computi giornalieri di sezione.

     I dati complessivi risultanti dai riepiloghi dei computi giornalieri di sezione devono essere comunicati all'Istituto centrale di statistica entro il 30 novembre 1981, secondo le modalità indicate dall'Istituto stesso.

 

          Art. 32.

     Nei tempi stabiliti dall'Istituto centrale di statistica, gli uffici comunali di censimento effettuano la revisione quantitativa e qualitativa dei modelli di rilevazione, allo scopo di accertare che non vi siano state omissioni e duplicazioni nella rilevazione delle unità di censimento e che i dati risultanti nei modelli stessi rispecchino l'effettiva situazione delle unità cui si riferiscono.

     Le incompletezze e gli errori riscontrati in sede di revisione vengono eliminati mediante informazioni assunte direttamente presso gli interessati e, se del caso, mediante opportuni accertamenti.

     Gli uffici comunali di censimento assicurano altresì la codificazione di alcune notizie del censimento della popolazione e delle abitazioni, secondo le modalità stabilite dell'Istituto centrale di statistica.

 

          Art. 33.

     Ultimata la revisione definitiva dei modelli di rilevazione, gli uffici comunali di censimento provvedono alla compilazione degli stati di sezione definitivi e dei riepiloghi degli stati di sezione definitivi.

     Nei tempi stabiliti dall'Istituto centrale di statistica e secondo le istruzioni da esso impartite, gli uffici comunali di censimento provvedono a spedire il materiale dei censimenti ai rispettivi uffici provinciali di censimento.

 

          Art. 34.

     I comuni, ai sensi dell'art. 41 del regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, sull'ordinamento delle anagrafi della popolazione residente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1958, n. 136, e successive disposizioni, effettuano la revisione dell'anagrafe della popolazione residente sulla base delle notizie raccolte con il censimento della popolazione.

     Le istruzioni per la revisione anzidetta vengono impartite dall'Istituto centrale di statistica, d'intesa con il Ministero dell'interno.

 

          Art. 35.

     Gli uffici provinciali di censimento provvedono alla revisione definitiva dei questionari del censimento dell'industria, del commercio, dei servizi e dell'artigianato secondo le modalità ed il calendario stabiliti dall'Istituto centrale di statistica.

     Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura effettuano la revisione del registro anagrafico delle ditte, sulla base delle notizie raccolte con il censimento dell'industria, del commercio, dei servizi e dell'artigianato. Le istruzioni per la revisione anzidetta vengono impartite dall'Istituto centrale di statistica, d'intesa con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

 

Titolo V

 

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

 

          Art. 36.

     E' fatto divieto di abbinare alle rilevazioni censuarie altre indagini di qualsiasi natura.

 

          Art. 37.

     I modelli di rilevazione e gli altri stampati occorrenti per i censimenti sono forniti dall'Istituto centrale di statistica.

 

          Art. 38.

     A norma dell'art. 7 della legge 18 dicembre 1980, n. 864 è fatto obbligo ai capi delle famiglie e delle convivenze, a coloro che dispongono delle abitazioni non occupate, agli imprenditori e gerenti delle unità locali, e in generale alle persone che vi sono tenute, di rispondere con precisione ed esattezza alle domande contenute nei modelli di rilevazione. In caso di rifiuto o di comunicazione di notizie scientemente errate od incomplete si applicano le sanzioni previste dall'art. 18 del regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238, con le modifiche di cui all'art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603.

 

          Art. 39.

     Il segreto di ufficio delle notizie raccolte in occasione dei censimenti è tutelato dall'art. 19 del regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238, con le modifiche di cui all'art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603.

 

          Art. 40.

     Per le operazioni di registrazione e verifica su nastro magnetico delle notizie contenute nei questionari del censimento della popolazione e delle abitazioni, l'Istituto centrale di statistica può avvalersi delle regioni, delle province e dei comuni che, avendo disponibilità di idonee strutture informatiche, facciano richiesta all'Istituto medesimo per l'affidamento delle anzidette operazioni.

     L'Istituto stabilirà le modalità e i tempi per tali operazioni mediante apposite convenzioni da stipularsi con le Amministrazioni interessate, le quali sono tenute al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 19 del regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238.

 

          Art. 41.

     L'Istituto centrale di statistica fornirà i dati di cui all'art. 2 della legge 18 dicembre 1980, n. 864, alle regioni, alle province autonome ed ai comuni che ne faranno richiesta con riferimento al territorio di propria competenza, una volta ultimate le necessarie operazioni di controllo dei dati di censimento. La fornitura dei dati avverrà mediante nastri magnetici od altri supporti che saranno concordati tra le amministrazioni richiedenti e l'Istituto centrale di statistica e dietro rimborso, salvo che per le province autonome, delle spese sostenute per il loro approntamento e la loro spedizione.

     Per anticipare i tempi di consegna, e a scopo di esclusivo uso interno, i dati possono essere forniti anche in forma provvisoria prima delle operazioni di controllo e correzione. Rimane inteso che le amministrazioni destinatarie di questi dati provvisori si impegnano a non pubblicarli e comunque non divulgarli all'esterno.

 

          Art. 42.

     Contro gli infortuni connessi con la loro attività, dai quali derivi la morte o una invalidità permanente, gli ispettori provinciali di censimento ed i rilevatori sono coperti da una assicurazione da stipularsi a cura dell'Istituto centrale di statistica ed alle condizioni stabilite dal comitato amministrativo dell'Istituto stesso, il cui massimale individuale non può superare la misura massima dell'equo indennizzo spettante per le infermità dipendenti da causa di servizio ai dipendenti civili dello Stato appartenenti alla VIII qualifica funzionale, per gli ispettori provinciali di censimento, e alla VI qualifica funzionale, per i rilevatori.

     Per i pubblici dipendenti, quanto percepito per effetto della suddetta assicurazione, viene dedotto dall'indennizzo eventualmente ad essi spettante in base alle norme che regolano i rispettivi rapporti di impiego.

     La spesa relativa alla stipulazione dell'assicurazione prevista dal primo comma grava sui fondi di cui all'art. 3 della legge 18 dicembre 1980, n. 864.

 

          Art. 43.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.