§ 98.1.27802 - Legge 25 marzo 1982, n. 98.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 gennaio 1982, n. 16, recante misure urgenti in materia di prestazioni integrative [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:25/03/1982
Numero:98


Sommario
Art. unico.      E' convertito in legge il decreto legge 25 gennaio 1982, n. 16, recante misure urgenti in materia di prestazioni integrative erogate dal Servizio sanitario nazionale, [...]


§ 98.1.27802 - Legge 25 marzo 1982, n. 98.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 gennaio 1982, n. 16, recante misure urgenti in materia di prestazioni integrative erogate dal Servizio sanitario nazionale.

(G.U. 27 marzo 1982, n. 85)

 

     Art. unico.

     E' convertito in legge il decreto legge 25 gennaio 1982, n. 16, recante misure urgenti in materia di prestazioni integrative erogate dal Servizio sanitario nazionale, con le seguenti modificazioni:

     All'art. 1:

     alla lettera a), n. 5), le parole "da indicare" sono sostituite dalla seguente: "indicati" e dopo le parole "modalità vigenti" è aggiunto il seguente alinea:

     "Il Ministro della sanità, con proprio decreto da emanare entro il 30 giugno 1982, sentito il Consiglio sanitario nazionale, determina le forme morbose per le quali sono concedibili i prodotti dietetici e le relative modalità di erogazione";

     alla lettera a), il terzultimo alinea è sostituito dai seguenti:

     "Le prestazioni di cui all'alinea precedente, previste a favore degli assicurati all'INPS e all'INAIL, sono garantite, sino all'approvazione del piano sanitario nazionale, secondo le condizioni e con le modalità vigenti presso gli enti stessi. L'onere per le prestazioni economiche accessorie a quelle idrotermali è a carico delle competenti gestioni previdenziali.

     Con decreto del Ministro della sanità, sentiti l'INPS e l'INAIL, sono annualmente emanate le disposizioni necessarie per il coordinamento dell'attività sanitaria e amministrativa ai fini della erogazione delle prestazioni, anche economiche accessorie, di cui all'alinea precedente";

     alla lettera a), l'ultimo alinea è sostituito dal seguente:

     "Per le cure idrotermali, elioterapiche e climatiche non è consentita la concessione di congedi straordinari;";

     alla lettera b), secondo alinea, dopo le parole "visite occasionali", sono aggiunte le seguenti: "nei casi di primo intervento per infortuni sul lavoro, nonché di quelle";

     alla lettera b), ultimo alinea, sono aggiunte, in fine, le parole: "ivi compresi quelli di guardia medica festiva e notturna e quelli stagionali di assistenza ai villeggianti previsti dagli accordi nazionali nelle località turistiche. E' consentito, tuttavia, il rimborso della spesa sostenuta, da richiedersi alla unità sanitaria locale di appartenenza, da parte di:

     a) minori degli anni dodici;

     b) cittadini di età superiore agli anni sessanta;

     c) lavoratori e studenti dimoranti, per ragioni connesse all'attività lavorativa e di studio, fuori dal proprio domicilio;

     d) cittadini portatori di handicaps il cui grado di menomazione è superiore all'80% ai fini dell'attività lavorativa".