§ 98.1.27805 - Legge 31 marzo 1982, n. 119.
Modificazioni ed integrazioni al decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, concernente provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:31/03/1982
Numero:119


Sommario
Art. 1.      Il primo comma dell'art. 1 del decreto legge 30 gennaio 1979, n. 26, concernente provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, [...]
Art. 2.      Il primo comma dell'art. 2 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, concernente provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, [...]
Art. 3.      Il secondo comma dell'art. 2-bis del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, concernente provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in [...]
Art. 4.      Per fronteggiare l'onere derivante dal pagamento delle garanzie già escusse, di cui al precedente art. 3, è autorizzato un ulteriore intervento di lire 25 miliardi
Art. 5.      La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica


§ 98.1.27805 - Legge 31 marzo 1982, n. 119.

Modificazioni ed integrazioni al decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, concernente provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95.

(G.U. 1 aprile 1982, n. 90)

 

     Art. 1.

     Il primo comma dell'art. 1 del decreto legge 30 gennaio 1979, n. 26, concernente provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito con modificazioni nella legge 3 aprile 1979, n. 95, come sostituito dall'articolo unico della legge di conversione, è sostituito dal seguente:

     "Le imprese di cui al primo comma dell'art. 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sulla disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa, sono soggette alla procedura di amministrazione straordinaria, con esclusione del fallimento, qualora abbiano, da almeno un anno, un numero di addetti, compresi quelli ammessi all'integrazione dei guadagni ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788, e successive integrazioni e modificazioni, non inferiore a trecento, e presentino una esposizione debitoria, verso aziende di credito, istituti speciali di credito, istituti di previdenza e di assistenza sociale non inferiore a trentacinque miliardi di lire, di cui almeno uno per finanziamenti assistiti dal contributo dello Stato, e superiore a cinque volte il capitale versato e risultante dall'ultimo bilancio approvato. Il limite dimensionale relativo alla esposizione debitoria è aggiornato al 30 aprile di ciascun anno con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, utilizzando il deflattore degli investimenti lordi riportato nella relazione generale sulla situazione economica del Paese".

 

          Art. 2.

     Il primo comma dell'art. 2 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, concernente provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito con modificazioni nella legge 3 aprile 1979, n. 95, come sostituito dall'articolo unico della legge di conversione, è sostituito dai seguenti:

     "Con il decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria può essere disposta, tenendo anche conto dell'interesse dei creditori, la continuazione dell'esercizio dell'impresa da parte del commissario per un periodo non superiore a due anni, prorogabile non più di due volte, su conforme parere del CIPI, complessivamente per non oltre due anni. Con successivi decreti, tenendo anche conto di eventuali richieste del comitato di sorveglianza e su conforme parere del CIPI, può essere in tutto o in parte revocata l'autorizzazione a continuare l'esercizio dell'impresa.

     Nel caso in cui imprese collegate ai sensi del primo comma dell'art. 3 del presente decreto-legge siano assoggettate alla procedura di amministrazione straordinaria con provvedimenti successivi, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su conforme parere del CIPI, può fissare un termine unico per la durata della continuazione dell'esercizio di tutte le imprese a decorrere dalla data dell'ultimo provvedimento, fermo restando che la continuazione dell'esercizio non può avere una durata complessiva superiore a cinque anni a decorrere dalla data del primo provvedimento".

 

          Art. 3.

     Il secondo comma dell'art. 2-bis del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, concernente provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito con modificazioni nella legge 3 aprile 1979, n. 95, è sostituito dal seguente:

     "L'ammontare complessivo delle garanzie prestate ai sensi del precedente comma non può eccedere, per il totale delle imprese garantite, i settecento miliardi di lire".

 

          Art. 4.

     Per fronteggiare l'onere derivante dal pagamento delle garanzie già escusse, di cui al precedente art. 3, è autorizzato un ulteriore intervento di lire 25 miliardi.

     All'onere di lire 25 miliardi di cui al comma precedente si provvede mediante riduzione del capitolo 7545 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno 1982, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa per tale anno, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902.

     Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 5.

     La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.