§ 10.2.37 – L. 9 gennaio 2004, n. 4.
Disposizioni per favorire e semplificare l'accesso degli utenti e, in particolare, delle persone con disabilità agli strumenti informatici [2].


Settore:Normativa nazionale
Materia:10. Assistenza e servizi sociali
Capitolo:10.2 disciplina generale
Data:09/01/2004
Numero:4


Sommario
Art. 1.  (Obiettivi e finalità)
Art. 2.  (Definizioni)
Art. 3.  (Soggetti erogatori)
Art. 3 bis.  (Principi generali per l'accessibilità).
Art. 3 ter.  (Individuazione dell'onere sproporzionato per l'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili).
Art. 3 quater.  (Dichiarazione di accessibilità).
Art. 3 quinquies.  (Procedura di attuazione).
Art. 4.  (Obblighi per l'accessibilita)
Art. 5.  (Accessibilità degli strumenti didattici e formativi)
Art. 6.  (Verifica dell'accessibilità su richiesta)
Art. 7.  (Compiti amministrativi).
Art. 8.  (Formazione)
Art. 9.  (Responsabilità)
Art. 10.  (Regolamento di attuazione).
Art. 11.  (Requisiti tecnici)
Art. 12.  (Normative internazionali)


§ 10.2.37 – L. 9 gennaio 2004, n. 4. [1]

Disposizioni per favorire e semplificare l'accesso degli utenti e, in particolare, delle persone con disabilità agli strumenti informatici [2].

(G.U. 17 gennaio 2004, n. 13)

 

Art. 1. (Obiettivi e finalità)

     1. La Repubblica riconosce e tutela il diritto di ogni persona ad accedere a tutte le fonti di informazione e ai relativi servizi, ivi compresi quelli che si articolano attraverso gli strumenti informatici e telematici.

     2. E' tutelato e garantito, in particolare, il diritto di accesso ai servizi informatici e telematici della pubblica amministrazione, nonché alle strutture ed ai servizi aperti o forniti al pubblico attraverso i nuovi sistemi e le tecnologie di informazione e comunicazione in rete e ai servizi di pubblica utilità da parte delle persone con disabilità, in ottemperanza al principio di uguaglianza ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione [3].

 

     Art. 2. (Definizioni)

     1. Ai fini della presente legge, si intende per:

     a) "accessibilità": la capacità dei sistemi informatici, ivi inclusi i siti web e le applicazioni mobili, nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari [4];

     a-bis) "applicazioni mobili": il software applicativo progettato e sviluppato da parte o per conto dei soggetti erogatori, per essere utilizzato dagli utenti su dispositivi mobili, quali smartphone e tablet; è escluso il software che controlla tali dispositivi (sistemi operativi mobili) o lo stesso hardware informatico [5];

     a-ter) "sito Web": insieme strutturato di pagine Web utilizzato per veicolare informazioni o erogare servizi, comunemente definito anche sito internet [6];

     a-quater) contenuti di extranet o intranet: siti web disponibili soltanto per un gruppo chiuso di persone e non per il pubblico [7];

     a-quinquies) "soggetti erogatori": i soggetti di cui all'articolo 3, commi 1 e 1-bis [8];

     a-sexies) "dati misurati": i risultati quantificati dell'attività di monitoraggio effettuata per verificare la conformità dei siti web e delle applicazioni mobili dei soggetti erogatori alle prescrizioni in materia di accessibilità di cui alla presente legge. I dati misurati comprendono informazioni quantitative sul campione di siti web e applicazioni mobili sottoposti a verifiche, tra i quali il numero di siti web e le applicazioni con il numero potenziale di visitatori o utenti, nonchè informazioni quantitative sul livello di accessibilità [9];

     b) "tecnologie assistive": gli strumenti e le soluzioni tecniche, hardware e software, che permettono alla persona disabile, superando o riducendo le condizioni di svantaggio, di accedere alle informazioni e ai servizi erogati dai sistemi informatici.

 

     Art. 3. (Soggetti erogatori)

     1. La presente legge si applica alle pubbliche amministrazioni di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, agli enti pubblici economici, alle aziende private concessionarie di servizi pubblici, alle aziende municipalizzate regionali, agli enti di assistenza e di riabilitazione pubblici, alle aziende di trasporto e di telecomunicazione a prevalente partecipazione di capitale pubblico e alle aziende appaltatrici di servizi informatici, agli organismi di diritto pubblico ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 4, della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014 agli organismi di diritto pubblico ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 4, della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014 nonchè a tutti i soggetti che usufruiscono di contributi pubblici o agevolazioni per l'erogazione dei propri servizi tramite sistemi informativi o internet [10].

     1-bis. La presente legge si applica altresì ai soggetti giuridici diversi da quelli di cui al comma 1, che offrono servizi al pubblico attraverso siti web o applicazioni mobili, con un fatturato medio, negli ultimi tre anni di attività, superiore a cinquecento milioni di euro [11].

     2. Le disposizioni della presente legge in ordine agli obblighi per l'accessibilità non si applicano ai contenuti che si trovano esclusivamente su dispositivi mobili o programmi utente per dispositivi mobili sviluppati per gruppi chiusi di utenti o per uso specifico in determinati contesti e non disponibili e usati da ampi segmenti di utenti. Le medesime disposizioni non si applicano ai contenuti di extranet o intranet, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a-quater), pubblicati prima del 23 settembre 2019 fino a una loro revisione sostanziale [12].

 

     Art. 3 bis. (Principi generali per l'accessibilità). [13]

     1. I siti web e le applicazioni mobili dei soggetti erogatori, sono accessibili se sono percepibili, utilizzabili, comprensibili e solidi.

     2. Sono accessibili i servizi realizzati tramite sistemi informatici, inclusi i siti web e le applicazioni mobili, che presentano i seguenti requisiti:

     a) accessibilità al contenuto del servizio da parte dell'utente;

     b) fruibilità delle informazioni offerte, caratterizzata da:

     1) facilità e semplicità d'uso, assicurando, fra l'altro, che le azioni da compiere per ottenere servizi e informazioni siano sempre uniformi tra loro;

     2) efficienza nell'uso, assicurando, fra l'altro, la separazione tra contenuto, presentazione e modalità di funzionamento delle interfacce, nonchè la possibilità di rendere disponibile l'informazione attraverso differenti canali sensoriali;

     3) efficacia nell'uso e rispondenza alle esigenze dell'utente, assicurando, fra l'altro, che le azioni da compiere per ottenere in modo corretto servizi e informazioni siano indipendenti dal dispositivo utilizzato per l'accesso;

     4) soddisfazione nell'uso, assicurando, fra l'altro, l'accesso al servizio e all'informazione senza ingiustificati disagi o vincoli per l'utente.

     3. Con le linee guida adottate ai sensi dell'articolo 11, sono individuate le regole tecniche necessarie per garantire il rispetto dei principi e dei requisiti di accessibilità di cui ai commi 1 e 2.

 

     Art. 3 ter. (Individuazione dell'onere sproporzionato per l'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili). [14]

     1. I soggetti erogatori applicano le prescrizioni in materia di accessibilità previste dalla presente legge sulla base delle linee guida di cui all'articolo 11, salvo che, nei casi di accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili, ciò imponga un onere sproporzionato.

     2. Per onere sproporzionato si intende un onere organizzativo o finanziario eccessivo per i soggetti erogatori ovvero un onere che pregiudica la capacità degli stessi di adempiere allo scopo prefissato o di pubblicare le informazioni necessarie o pertinenti per i compiti e servizi, pur tenendo conto del probabile beneficio o pregiudizio che ne deriverebbe per i cittadini e, in particolare, per le persone con disabilità. Non possono costituire, di per sè, un onere sproporzionato i tempi occorrenti per sviluppare i siti web ed applicazioni mobili ovvero la necessità di acquisire le informazioni occorrenti per garantire il rispetto degli obblighi previsti dalla presente legge e dalle linee guida.

     3. I soggetti erogatori effettuano, sulla base delle Linee guida di cui all'articolo 11, la valutazione relativa alla sussistenza delle circostanze che determinano l'onere sproporzionato.

     4. Nei casi di cui al comma 2, i soggetti erogatori effettuano la dichiarazione di accessibilità secondo le modalità di cui all'articolo 3-quater, comma 2, lettera a).

 

     Art. 3 quater. (Dichiarazione di accessibilità). [15]

     1. I soggetti erogatori, forniscono e aggiornano periodicamente una dichiarazione di accessibilità particolareggiata, esaustiva e chiara sulla conformità dei rispettivi siti web e applicazioni mobili alla presente legge.

     2. La dichiarazione di accessibilità comprende, altresì, i seguenti elementi:

     a) indicazione delle parti di contenuto del sito web o dell'applicazione mobile non accessibili per onere sproporzionato ai sensi dell'articolo 3-ter, con le motivazioni che ne giustificano l'inaccessibilità e l'indicazione di eventuali soluzioni di accessibilità alternative fornite dai soggetti erogatori;

     b) la descrizione del meccanismo di feedback, e relativo link, istituito per consentire a chiunque di notificare ai soggetti erogatori eventuali difetti dei sistemi informatici, ivi compresi i siti web e le applicazioni mobili, in termini di conformità ai principi di accessibilità di cui all'articolo 3-bis e alle prescrizioni in materia di accessibilità dettate dalle linee guida di cui all'articolo 11, nonchè di richiedere le informazioni non accessibili e l'adeguamento dei sistemi;

     c) il link alla procedura di cui all'articolo 3-quinquies cui è possibile fare ricorso in caso di risposta insoddisfacente o di mancata risposta, nel termine di trenta giorni, alla notifica o alla richiesta di cui alla lettera b).

     3. Il modello di dichiarazione di accessibilità è definito con le linee guida di cui all'articolo 11, nel rispetto di quanto stabilito dalla Commissione europea.

     4. La dichiarazione di accessibilità è fornita in un formato accessibile ed è pubblicata sul sito web del soggetto erogatore.

     5. Per le applicazioni mobili la dichiarazione di accessibilità è fornita in un formato accessibile e è resa accessibile nel sito web del soggetto erogatore che ha sviluppato l'applicazione mobile, unitamente ad altre informazioni disponibili al momento di scaricare l'applicazione.

 

     Art. 3 quinquies. (Procedura di attuazione). [16]

     1. La dichiarazione di accessibilità è verificata dall'Agenzia per l'Italia digitale con riferimento alla conformità al modello di cui all'articolo 3-quater, comma 3, e ai casi di inaccessibilità.

     2. In caso di contestazione sulla dichiarazione di accessibilità ovvero in caso di esito insoddisfacente del monitoraggio di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a) e a-bis), il difensore civico digitale di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 82 del 2005, decide in merito alla corretta attuazione della presente legge e dispone eventuali misure correttive.

     3. Il difensore civico digitale decide, altresì, nei casi di cui all'articolo 3-quater, comma 2, lettera c), su segnalazione dell'utente, disponendo eventuali misure correttive e informando l'Agenzia per l'Italia digitale.

 

     Art. 4. (Obblighi per l'accessibilita)

     1. Nelle procedure svolte dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, per l'acquisto di beni e per la fornitura di servizi informatici, i requisiti di accessibilità stabiliti con le linee guida di cui all'articolo 11 sono necessari. La mancata considerazione dei requisiti di accessibilità o l'eventuale acquisizione di beni o fornitura di servizi non accessibili è consentita nei casi di cui all'articolo 3, comma 2, ovvero in presenza di un onere sproporzionato nei casi di cui all'articolo 3-ter ed è adeguatamente motivata. La previsione di cui al secondo periodo si applica anche all'acquisizione di beni o alla fornitura di servizi effettuata dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1-bis [17].

     2. I soggetti di cui all'articolo 3, commi 1 e 1-bis, non possono stipulare, a pena di nullità, contratti per la realizzazione e la modifica di siti web e applicazioni mobili quando non è previsto che essi rispettino i requisiti di accessibilità stabiliti dalle linee guida di cui all'articolo 11, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3-ter. I contratti in essere alla data di pubblicazione delle linee guida di cui all'articolo 11, in caso di rinnovo, modifica o novazione, sono adeguati, a pena di nullità, alle disposizioni della presente legge circa il rispetto dei requisiti di accessibilità, con l'obiettivo di realizzare tale adeguamento entro dodici mesi dalla medesima data di adozione delle predette linee guida [18].

     2-bis. I siti web e le applicazioni mobili realizzati dai soggetti erogatori di cui all'articolo 3, comma 1-bis, sono adeguati alle disposizioni della presente legge in materia di rispetto dei requisiti di accessibilità entro il 5 novembre 2022 [19].

     3. La concessione di contributi pubblici a soggetti privati per l'acquisto di beni e servizi informatici destinati all'utilizzo da parte di lavoratori con disabilità o del pubblico, anche per la predisposizione di postazioni di telelavoro, è subordinata alla rispondenza di tali beni e servizi ai requisiti di accessibilità stabiliti dalle linee guida di cui all'articolo 11 [20].

     4. I datori di lavoro pubblici e privati pongono a disposizione del dipendente con disabilità la strumentazione hardware e software e la tecnologia assistiva adeguata alla specifica disabilità, anche in caso di telelavoro, in relazione alle mansioni effettivamente svolte. Ai datori di lavoro privati si applica la disposizione di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c), della legge 12 marzo 1999, n. 68. L'Agenzia per l'Italia Digitale stabilisce le specifiche tecniche delle suddette postazioni, nel rispetto della normativa internazionale [21].

     5. I datori di lavoro pubblici provvedono all'attuazione del comma 4 nell'ambito delle specifiche dotazioni di bilancio destinate alla realizzazione e allo sviluppo del sistema informatico [22].

 

     Art. 5. (Accessibilità degli strumenti didattici e formativi)

     1. Le disposizioni della presente legge si applicano, altresì, al materiale formativo e didattico utilizzato nelle scuole di ogni ordine e grado.

     2. Le convenzioni stipulate tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e le associazioni di editori per la fornitura di libri alle biblioteche scolastiche prevedono sempre la fornitura di copie su supporto digitale degli strumenti didattici fondamentali, accessibili anche agli alunni con disabilità e agli insegnanti di sostegno, nell'ambito delle disponibilità di bilancio [23].

 

     Art. 6. (Verifica dell'accessibilità su richiesta) [24]

     [1. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie valuta su richiesta l'accessibilità dei siti web e applicazioni mobili o del materiale informatico prodotto da soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 3.

     2. Con il regolamento di cui all'articolo 10 sono individuati:

     a) le modalità con cui può essere richiesta la valutazione;

     b) i criteri per la eventuale partecipazione del richiedente ai costi dell'operazione;

     c) il marchio o logo con cui è reso manifesto il possesso del requisito dell'accessibilità;

     d) le modalità con cui può essere verificato il permanere del requisito stesso.]

 

     Art. 7. (Compiti amministrativi).

     1. Nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, l'Agenzia per l'Italia digitale [25]:

     a) effettua il monitoraggio dell'attuazione della presente legge;

     a-bis) effettua il monitoraggio periodico sulla conformità dei siti web e delle applicazioni mobili in materia di accessibilità, avvalendosi anche dell'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione (ISCOM);

     b) vigila sul rispetto da parte delle amministrazioni statali delle disposizioni della presente legge;

     c) indica i soggetti, pubblici o privati, che, oltre ad avere rispettato i requisiti tecnici indicati dalle linee guida di cui all'articolo 11, si sono anche meritoriamente distinti per l'impegno nel perseguire le finalità indicate dalla presente legge;

     d) promuove, d'intesa con il Ministro per la famiglia e le disabilità e con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, progetti, iniziative e programmi finalizzati al miglioramento e alla diffusione delle tecnologie assistive e per l'accessibilità;

     e) promuove, con le altre amministrazioni interessate, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, l'erogazione di finanziamenti finalizzati alla diffusione tra le persone con disabilità delle tecnologie assistive e degli strumenti informatici, ivi inclusi i siti web e le applicazioni mobili, dotati di configurazioni particolari e al sostegno di progetti di ricerca nel campo dell'innovazione tecnologica per la vita indipendente e le pari opportunità delle persone con disabilità;

     f) favorisce, d'intesa con il Ministro per la famiglia e le disabilità e con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per le pari opportunità, lo scambio di esperienze e di proposte fra associazioni di persone con disabilità, associazioni di sviluppatori competenti in materia di accessibilità, amministrazioni pubbliche, operatori economici e fornitori di hardware e software, anche per la proposta di nuove iniziative;

     g) promuove, d'intesa con il Ministro per la famiglia e le disabilità e con i Ministeri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e per i beni e le attività culturali, iniziative per favorire l'accessibilità alle opere multimediali, anche attraverso specifici progetti di ricerca e sperimentazione con il coinvolgimento delle associazioni delle persone con disabilità; sulla base dei risultati delle sperimentazioni sono indicate, con decreto emanato di intesa dai Ministri interessati, le regole tecniche per l'accessibilità alle opere multimediali;

     h) definisce, d'intesa con il Ministro per la famiglia e le disabilità e con il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, gli obiettivi di accessibilità delle pubbliche amministrazioni nello sviluppo dei sistemi informatici, ivi inclusi i siti web e le applicazioni mobili, nonchè l'introduzione delle problematiche relative all'accessibilità nei programmi di formazione del personale, in conformità alla legislazione europea vigente;

     h-bis) entro il 23 dicembre 2021 e successivamente ogni tre anni, presenta alla Commissione europea una relazione sugli esiti del monitoraggio sulla conformità dei siti web e delle applicazioni mobili dei soggetti erogatori inclusi nell'ambito di applicazione della direttiva (UE) 2016/2102, includendo i dati misurati. Il contenuto delle relazioni è reso pubblico in un formato accessibile [26].

     2. Le regioni, le province autonome e gli enti locali vigilano sull'attuazione da parte dei propri uffici delle disposizioni della presente legge [27].

 

     Art. 8. (Formazione)

     1. Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 1, nell'ambito delle attività di cui al comma 4 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonchè dei corsi di formazione organizzati dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, e nell'ambito delle attività per l'alfabetizzazione informatica dei pubblici dipendenti di cui all'articolo 27, comma 8, lettera g), della legge 16 gennaio 2003, n. 3, inseriscono tra le materie di studio a carattere fondamentale le problematiche relative all'accessibilità e alle tecnologie assistive.

     2. La formazione professionale di cui al comma 1 è effettuata con tecnologie accessibili.

     3. Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 1, nell'ambito delle disponibilità di bilancio, predispongono corsi di aggiornamento professionale sull'accessibilità, ivi inclusi quelli relativi alle modalità di creazione, gestione ed aggiornamento di contenuti accessibili dei siti web e delle applicazioni mobili [28].

 

     Art. 9. (Responsabilità)

     1. L'inosservanza delle disposizioni della presente legge da parte dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1 è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e responsabilità disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ferme restando le eventuali responsabilità penali e civili previste dalle norme vigenti [29].

     1-bis. L'inosservanza delle disposizioni della presente legge da parte dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1-bis, è accertata e sanzionata dall'AgID, fermo restando il diritto del soggetto discriminato di agire ai sensi della legge 1° marzo 2006, n. 67. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Se a seguito dell'istruttoria l'AgID ravvisa violazioni della presente legge, fissa il termine per l'eliminazione delle infrazioni stesse da parte del trasgressore. In caso di inottemperanza alla diffida di cui al periodo precedente, l'AgID applica la sanzione amministrativa pecuniaria fino al 5 per cento del fatturato [30].

 

     Art. 10. (Regolamento di attuazione). [31]

     [1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti:

     a) i criteri e i principi operativi e organizzativi generali per l'accessibilità;

     b) i contenuti di cui all'articolo 6, comma 2;

     c) i controlli esercitabili sugli operatori privati che hanno reso nota l'accessibilità dei propri siti e delle proprie applicazioni informatiche;

     d) i controlli esercitabili sui soggetti di cui all'articolo 3, comma 1.

     2. Il regolamento di cui al comma 1 è adottato previa consultazione con le associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative, con le associazioni di sviluppatori competenti in materia di accessibilità e di produttori di hardware e software e previa acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, che devono pronunciarsi entro quarantacinque giorni dalla richiesta, e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.]

 

     Art. 11. (Requisiti tecnici) [32]

     1. L'Agenzia per l'Italia digitale, sentite anche le associazioni maggiormente rappresentative delle persone con disabilità, nonchè quelle del settore industriale coinvolto nella creazione di software per l'accessibilità di siti web e applicazioni mobili, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, emana, in conformità alle procedure e alle regole tecniche di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, apposite linee guida con cui, nel rispetto degli atti di esecuzione adottati dalla Commissione europea ai sensi delle direttive sull'accessibilità, sono stabiliti:

     a) i requisiti tecnici per l'accessibilità degli strumenti informatici, ivi inclusi i siti web e le applicazioni mobili, conformemente ai principi di cui all'articolo 3-bis e ai valori di cui al punto 1), lettera d), numero 3, dell'allegato B al decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie 8 luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 dell'8 agosto 2005;

     b) le metodologie tecniche per la verifica dell'accessibilità degli strumenti informatici, ivi inclusi i siti web e le applicazioni mobili;

     c) il modello della dichiarazione di accessibilità di cui all'articolo 3-quater;

     d) la metodologia di monitoraggio e valutazione della conformità degli strumenti informatici, ivi inclusi i siti web e le applicazioni mobili, alle prescrizioni in materia di accessibilità;

     e) le circostanze in presenza delle quali, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 5 della direttiva (UE) 2016/2102, si determina un onere sproporzionato, per cui i soggetti erogatori possono ragionevolmente limitare l'accessibilità di un sito web o applicazione mobile.

     2. Le linee guida sono aggiornate o modificate con la procedura di cui al comma 1.

 

     Art. 12. (Normative internazionali)

     1. Le linee guida di cui all'articolo 11 sono emanate osservando le linee guida indicate nelle comunicazioni, nelle raccomandazioni e nelle direttive sull'accessibilità dell'Unione europea, nonchè nelle normative internazionalmente riconosciute e tenendo conto degli indirizzi forniti dagli organismi pubblici e privati, anche internazionali, operanti nel settore [33].

     2. [Il decreto di cui all'articolo 11 è periodicamente aggiornato, con la medesima procedura, per il tempestivo recepimento delle modifiche delle normative di cui al comma 1 e delle innovazioni tecnologiche nel frattempo intervenute] [34].


[1] Nella presente legge, la parola "... disabili" è stata sostituita con "... con disabilità"; le parole «siti INTERNET» sono state sostituite con "siti web e applicazioni mobili" per effetto dell'art. 1 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 106, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 2.

[2] Titolo così sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 106, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 2.

[3] Comma così modificato dall'art. 29 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla L. 11 settembre 2020, n. 120.

[4] Lettera così modificata dall'art. 1 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 106, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 2.

[5] Lettera inserita dall'art. 1 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 106, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 2.

[6] Lettera inserita dall'art. 1 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 106, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 2.

[7] Lettera inserita dall'art. 1 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 106, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 2.

[8] Lettera inserita dall'art. 1 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 106, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 2 e così modificata dall'art. 29 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla L. 11 settembre 2020, n. 120.

[9] Lettera inserita dall'art. 1 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 106, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 2.

[10] Comma già modificato dall'art. 9 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, dall'art. 1 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 106, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 2 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 106, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 2.

[11] Comma inserito dall'art. 29 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla L. 11 settembre 2020, n. 120.

[12] Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 106, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 2.

[13] Articolo inserito dall'art. 1 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 106, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 2.

[14] Articolo inserito dall'art. 1 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 106, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 2.

[15] Articolo inserito dall'art. 1 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 106, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 2.

[16] Articolo inserito dall'art. 1 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 106, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 2.

[17] Comma già modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 106, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 2 e così ulteriormente modificato dall'art. 29 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla L. 11 settembre 2020, n. 120.

[18] Comma già modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 106, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 2 e così ulteriormente modificato dall'art. 29 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla L. 11 settembre 2020, n. 120.

[19] Comma inserito dall'art. 27 del D.L. 6 novembre 2021, n. 152, convertito dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233 e così sostituito dall'art. 25 del D.Lgs. 27 maggio 2022, n. 82.

[20] Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 106, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 2.

[21] Comma così modificato dall'art. 9 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221.

[22] Comma così sostituito dall'art. 9 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221.

[23] Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 106, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 2.

[24] Articolo abrogato dall'art. 2 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 106, con la decorrenza ivi prevista.

[25] Alinea così modificato dall'art. 29 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla L. 11 settembre 2020, n. 120.

[26] Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 106, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 2.

[27] La Corte costituzionale, con sentenza 12 aprile 2005, n. 145 ha dichiarato l’illegittimità del presente comma nella parte in cui prevede che le Province autonome vigilino sull'attuazione da parte dei propri uffici delle disposizioni della legge.

[28] Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 106, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 2.

[29] Comma già modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 106, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 2 e così ulteriormente modificato dall'art. 29 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla L. 11 settembre 2020, n. 120.

[30] Comma aggiunto dall'art. 29 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla L. 11 settembre 2020, n. 120.

[31] Articolo abrogato dall'art. 2 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 106, con la decorrenza ivi prevista. La Corte costituzionale, con sentenza 12 aprile 2005, n. 145 ha dichiarato l’illegittimità del presente articolo nella parte in cui non esclude le Province autonome dall'ambito territoriale dell'emanando regolamento.

[32] Articolo così sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 106, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 2.

[33] Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 106, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 2.

[34] Comma abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 106, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 2.