§ 68.7.135 - Delibera 12 giugno 2014, n. 296.
Modifica del «Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi statistici e di ricerca scientifica [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:68. Norme civilistiche
Capitolo:68.7 riservatezza
Data:12/06/2014
Numero:296

§ 68.7.135 - Delibera 12 giugno 2014, n. 296.

Modifica del «Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale» - Allegato A3 al Codice in materia di protezione dei dati personali.

(G.U. 24 luglio 2014, n. 170)

 

     IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

 

     Nella riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

     Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali, decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, (di seguito Codice), con particolare riferimento agli articoli 12, 106 e 108;

     Visto il Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale, Allegato A3 al Codice, adottato con Provvedimento del Garante n. 13 del 31 luglio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 1° ottobre 2002, n. 230 (di seguito Codice di deontologia);

     Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante le norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica;

     Visto il d.P.R. 7 settembre 2010, n. 166, recante il regolamento sul riordino dell'Istituto nazionale di statistica;

     Visto il d.P.C.M. 28 aprile 2011, recante il regolamento di organizzazione dell'Istat e modifiche al disegno organizzativo;

     Visto l'art. 8-bis, comma 1, lett. a), del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni in legge 30 ottobre 2013, n. 125, che ha disposto l'abrogazione dell'art. 6-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 322 del 1989, in base al quale «nel Programma statistico nazionale sono illustrate le finalità perseguite e le garanzie previste dal presente decreto e dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675. Il Programma indica anche i dati di cui agli articoli 22 e 24 della medesima legge, le rilevazioni per le quali i dati sono trattati e le modalità di trattamento. Il Programma è adottato sentito il Garante per la protezione dei dati personali»;

     Viste le note con le quali l'Istituto nazionale di statistica (di seguito Istat) ha proposto una modifica del Codice di deontologia affinchè, anche a seguito del mutato quadro normativo sopra descritto, il «Programma statistico nazionale (PSN) continui a costituire la sede naturale per illustrare e comprendere, in un unico atto, il sistema di garanzie previsto dalla vigente normativa in tema di trattamento di dati personali connessi alle rilevazioni statistiche ufficiali» (note del 20 marzo 2014 prot. n. sp/217.2014 e del 23 aprile 2014, prot. n. sp/298.2014);

     Vista la nota del Ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione del 17 febbraio 2014, (prot. n. 113/14/ UL/P; allegato n. 1 alla nota del 23 aprile 2014 dell'Istat);

     Visto l'estratto del verbale della seduta del 18 febbraio 2014 durante la quale il Consiglio dell'Istat ha approvato la proposta di modifica del Codice di deontologia e «di dare seguito ai successivi passaggi istituzionali di competenza dell'Istituto connessi all'adozione delle modifiche del Codice di deontologia ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 196/2003 e s.m.i.» (allegato n. 2 alla nota del 23 aprile 2014 dell'Istat);

     Visto l'estratto del verbale della seduta del 27 febbraio 2014 del Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica (di seguito Comstat) durante la quale è stato deliberato il «pieno assenso sotto il profilo tecnico» del Comstat stesso alla proposta di modifica del Codice di deontologia avanzata dall'Istat (allegato n. 3 alla nota del 23 aprile 2014 dell'Istat);

     Considerato che la predetta seduta del Comstat si è svolta alla presenza di tutti i componenti della Commissione per la garanzia della qualità dell'informazione statistica (di seguito Commissione), appositamente invitati dal Presidente del Comstat in attesa che la Commissione proceda all'insediamento e all'individuazione del suo Presidente;

     Vista la documentazione in atti;

     Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

     Relatore la dott.ssa Augusta Iannini;

 

     Premesso

 

     L'Istat ha avanzato al Garante la proposta di inserire nel Codice di deontologia un nuovo articolo 4-bis, in base al quale si preveda che «nel Programma statistico nazionale sono illustrate le finalità perseguite e le garanzie previste dal d.lgs. 6 settembre 1989, n. 322 e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dal presente codice deontologico. Il Programma indica altresì i dati di cui all'art. 4, comma 1, lett. d) ed e) del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, le rilevazioni per le quali i dati sono trattati e le modalità di trattamento. Il Programma è adottato, con riferimento ai dati personali, sensibili e giudiziari, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'art. 154 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196» (nota del 20 marzo 2014, prot. n. sp/217.2014 e del 23 aprile 2014, prot. n. sp/298.2014).

     Al riguardo, l'Istat ha rappresentato che l'esigenza di inserire il citato articolo è sorta a seguito della riforma normativa apportata dal decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni in legge 30 ottobre 2013, n. 125 che, all'art. 8-bis, comma 1, lett. a), ha disposto l'abrogazione dell'art. 6-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 322 del 1989; tale disposizione prevede che «nel Programma statistico nazionale sono illustrate le finalità perseguite e le garanzie previste dal presente decreto e dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675. Il Programma indica anche i dati di cui agli articoli 22 e 24 della medesima legge, le rilevazioni per le quali i dati sono trattati e le modalità di trattamento. Il Programma è adottato sentito il Garante per la protezione dei dati personali».

     All'indomani di tale riforma, l'Istat ha «ritenuto opportuno avviare una serie di confronti con i soggetti interessati dall'applicazione del suddetto articolo, all'esito delle quali si è convenuto sulla necessità che il Programma statistico nazionale (PSN) continui a costituire la sede naturale per illustrare e comprendere, in un unico atto, il sistema di garanzie previsto dalla vigente normativa in tema di trattamento di dati personali connessi alle rilevazioni statistiche ufficiali» (nota del 23 aprile 2014 dell'Istat).

     In particolare, con riferimento alla proposta di inserire nel Codice di deontologia una disposizione sostanzialmente analoga a quella di recente abrogata, l'Istat ha precisato che «il permanere nell'ambito del quadro normativo applicabile di una disposizione avente tali obiettivi consentirebbe, infatti, di continuare a mantenere l'organicità del sistema di garanzie già assicurato dalla normativa previgente e, al contempo, di continuare a riconoscere nel PSN un'opportunità di semplificazione, coerente con la ratio dei recenti interventi normativi rispetto all'assolvimento degli obblighi altrimenti previsti dal decreto legislativo 196/2003, in capo ai singoli titolari dei trattamenti» (nota del 23 aprile 2014 dell'Istat).

     L'Istat ha ritenuto opportuno condividere preventivamente anche con il Garante, nell'ambito di uno specifico confronto tecnico tenutosi in data 17 dicembre 2013, l'esigenza di mantenere l'organicità del sistema di garanzie in tema di trattamento di dati personali, in particolare sensibili e giudiziari, prospettando la possibilità che fosse il Codice di deontologia «la sede più opportuna» nella quale specificare tale quadro di garanzie.

     La richiamata proposta di integrazione del Codice di deontologia è stata, quindi, sottoposta dall'Istat al Ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione che, nel rappresentare di non avere osservazioni da formulare al riguardo, ha tuttavia ritenuto opportuno che la stessa fosse «condivisa» con il Comstat e con il Garante per la protezione dei dati personali (allegato n. 1 alla nota del 23 aprile 2014 dell'Istat).

     Successivamente, il Consiglio dell'Istat, nella seduta del 18 febbraio 2014, ha quindi deliberato la proposta di modifica del Codice di deontologia, nei termini sopra richiamati, e di «dare seguito ai successivi passaggi istituzionali di competenza (...) connessi all'adozione delle modifiche del suddetto Codice di deontologia» coinvolgendo, per i profili di relativa competenza, «i soggetti interessati all'applicazione della suddetta normativa» (allegato n. 2 alla nota del 23 aprile 2014 dell'Istat).

     L'Istat ha, quindi, acquisito i pareri del Comstat e della Commissione (art. 12 del decreto legislativo n. 322 del 1989 e art. 3 del d.P.R. n. 166 del 2010; art. 5, comma 1, d.P.C.M. 28 aprile 2011).

     Nel corso della seduta del 27 febbraio 2014, il Comstat ha deliberato il «pieno assenso, sotto il profilo tecnico alla proposta di modifica del Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del sistema statistico nazionale». La citata seduta si è svolta alla presenza di tutti i componenti della Commissione appositamente invitati dal Presidente del Comstat, in attesa che la predetta Commissione proceda all'insediamento e all'individuazione del suo Presidente (allegato n. 3 alla nota del 23 aprile 2014 dell'Istat).

     Come anticipato, l'Istat, allegando tutta la documentazione sopra richiamata ed alla luce delle considerazione sopra evidenziate ha, quindi, avanzato al Garante la proposta di inserire nel Codice di deontologia il richiamato articolo 4-bis.

 

     Osserva

 

     Il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni in legge 30 ottobre 2013, n. 125 ha disposto l'abrogazione dell'art. 6-bis, comma 2, del decreto legislativo 322 del 1989, a tenore del quale «nel Programma statistico nazionale sono illustrate le finalità perseguite e le garanzie previste dal presente decreto e dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675. Il Programma indica anche i dati di cui agli articoli 22 e 24 della medesima legge, le rilevazioni per le quali i dati sono trattati e le modalità di trattamento. Il Programma è adottato sentito il Garante per la protezione dei dati personali» (art. 8-bis, comma 1, lett. a)).

     Sulla base di tale abrogata disposizione, l'Istat, prima dell'adozione dei PSN, ha acquisito annualmente il parere del Garante, apportando ai Programmi stessi, ove necessario, le opportune modifiche indicate dall'Autorità affinchè nell'ambito dei trattamenti di dati personali, anche sensibili e giudiziari, effettuati per finalità statistiche ivi descritti fosse garantito il più elevato livello di tutela dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità degli interessati, con particolare riferimento alla loro riservatezza, identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali (art. 2 del Codice).

     Inoltre, come più volte evidenziato nell'ambito degli stessi programmi sottoposti all'Autorità, il rispetto della procedura prevista dall'abrogato art. 6-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 322 del 1989, costituiva anche idoneo presupposto di legittimità per il trattamento di dati sensibili e giudiziari effettuato nell'ambito dei lavori statistici previsti dal PSN, alternativo alle regole generali poste del Codice per il trattamento di tali categorie di dati personali (artt. 20-22 del Codice).

     Ciò premesso, l'Istat, istituzionalmente tenuto a provvedere all'esecuzione delle rilevazioni statistiche previste nel PSN (art. 15, comma 1, lett. b) d.lgs. n. 322 del 1989) ha ritenuto opportuno valutare delle possibili soluzioni interpretative delle norme vigenti al fine, in particolare, di «conseguire l'obiettivo di mantenere l'organicità del sistema di garanzie in tema di trattamento di dati personali, sensibili e giudiziari, già assicurato» prima della richiamata riforma normativa «e al contempo di specificare elementi di semplificazione coerenti con la ratio dei recenti interventi normativi, in analogia con quanto previsto dall'abrogato art. 6-bis, comma 2, del d.lgs. n. 322/1989» (allegato n. 2 alla nota del 23 aprile 2014 dell'Istat).

     L'Istat ha, quindi, ritenuto che il Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale, Allegato A3 al Codice, fosse la sede idonea per approntare tale quadro di garanzie, ciò tenuto, in particolare, conto di quanto disposto dagli articoli 106 e 108 del Codice, in base ai quali il trattamento di dati personali da parte di soggetti che fanno parte del Sistema statistico nazionale è disciplinato, tra l'altro, anche dal Codice di deontologia del quale il Garante ha promosso l'adozione.

     L'Istat ha quindi, preliminarmente condiviso tale avviso con il Garante nel corso di uno specifico incontro tecnico tenutosi il 17 dicembre 2013.

     Da ultimo, l'Istat con le richiamate note del 20 marzo e del 23 aprile 2014, e producendo in allegato i citati pareri del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione, del Comstat e della Commissione ha, quindi, avanzato al Garante, la proposta di inserire nel Codice di deontologia un nuovo articolo 4-bis, in base al quale «nel Programma statistico nazionale sono illustrate le finalità perseguite e le garanzie previste dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 e dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dal presente codice deontologico. Il Programma indica altresì i dati di cui all'art. 4, comma 1, lett. d) ed e) del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, le rilevazioni per le quali i dati sono trattati e le modalità di trattamento. Il Programma è adottato, con riferimento ai dati personali, sensibili e giudiziari, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'art. 154 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196».

     Al riguardo, l'Istat ha evidenziato di ritenere opportuno che il PSN continui a costituire la sede nella quale illustrare e comprendere il complesso sistema di garanzie predisposto, in relazione ai trattamenti di dati personali, in particolare, sensibili e giudiziari, connessi alle rilevazioni statistiche ufficiali.

     Con riferimento a tale esigenza, si ritiene condivisibile la necessità rappresentata dall'Istat di salvaguardare "l'organicità del sistema di garanzie in tema di trattamento di dati personali" effettuato per finalità statistiche nell'ambito del PSN.

     In tale quadro, si prende atto dei pareri favorevoli alla proposta di modifica del Codice di deontologia in esame espressi, per i profili di relativa competenza, dal Comstat e della Commissione, soggetti che, insieme all'Istat, sovraintendono all'adozione del PSN (art. 12 del decreto legislativo n. 322 del 1989 e art. 3 del d.P.R. n. 166 del 2010). La Commissione, inoltre, contribuisce alla corretta applicazione delle disposizioni del Codice di deontologia segnalando al Garante i casi di inosservanza (art. 9 del Codice di deontologia).

     Al riguardo, considerati i ruoli del Comstat, della Commissione e dell'Istat in relazione all'adozione del PSN, si ritiene che la proposta di modifica del Codice di deontologia in esame sia condivisa, nel rispetto del principio di rappresentatività, dai soggetti maggiormente interessati nella predisposizione del PSN (art.12 del Codice; artt. 12, comma 1, lett. c), 13, comma 3, e 15, comma 1, lett. a) e b) del decreto legislativo n. 322 del 1989; art. 5, comma 1, d.P.C.M. 28 aprile 2011; art. 3, comma 6, del d.P.R. n. 166 del 2010).

     Nel merito, si ritiene, in primo luogo, che la prospettata modifica del Codice di deontologia, in base alla quale, in particolare, il PSN deve essere adottato sentito preventivamente il Garante in relazione alle rilevazioni statistiche che comportano il trattamento di dati personali, con specifico riferimento a quelli sensibili e giudiziari, sia idonea a consentire al Garante di poter effettuare -come, per altro, avvenuto fino alla recente riforma normativa sopra richiamata- le valutazioni di competenza relative al rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali, con particolare riferimento alle modalità ed alle garanzie previste per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari (art. 22 del Codice).

     In secondo luogo, si condivide quanto prospettato dall'Istat in ordine alla possibilità che il Codice di deontologia possa rappresentare una sede idonea a comprendere la norma in esame, in quanto reca la disciplina del trattamento di dati personali effettuato dai soggetti che fanno parte del Sistema statistico nazionale, in particolare, per quanto riguarda il trattamento dei dati sensibili e giudiziari indicati nel Programma statistico nazionale (artt. 106 e 108 del Codice).

     Appare importante rilevare che il rispetto delle disposizioni contenute nel Codice di deontologia costituisce condizione essenziale per la liceità del trattamento dei dati personali (art. 12 del Codice).

     Infine, nel prendersi atto della scelta sistematica prospettata dall'Istat di aggiungere nel corpo del Codice di deontologia un nuovo articolo 4-bis, il Garante ritiene opportuno che lo stesso venga rubricato «Trattamento di dati personali, sensibili e giudiziari, nell'ambito del Programma statistico nazionale».

 

     Tutto ciò premesso Il Garante

 

     Vista la proposta formulata dall'Istat, ai sensi dell'art. 12, comma 2, del Codice dispone:

     che venga aggiunto al Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale, Allegato A3 al Codice, adottato con Provvedimento 31 luglio 2002, n. 13 del Garante, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 1° ottobre 2002, n. 230, l'articolo 4-bis rubricato «Trattamento di dati personali, sensibili e giudiziari, nell'ambito del Programma statistico nazionale», avente il seguente contenuto: «Nel Programma statistico nazionale sono illustrate le finalità perseguite e le garanzie previste dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dal presente codice deontologico. Il Programma indica altresì i dati di cui all'art. 4, comma 1, lett. d) ed e) del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, le rilevazioni per le quali i dati sono trattati e le modalità di trattamento. Il Programma è adottato, con riferimento ai dati personali, sensibili e giudiziari, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'art. 154 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196»;

     la trasmissione di copia del presente provvedimento al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonchè al Ministro della giustizia, affinchè tale aggiunta dell'articolo 4-bis al Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale, Allegato A3 al Codice, sia riportata con decreto nell'Allegato A3 al Codice.