§ 59.8.11 - D.L. 24 giugno 2004, n. 158.
Permanenza in carica degli attuali consigli degli ordini professionali e proroga di termini in materia di difesa d'ufficio e procedimenti civili [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:59. Libere professioni
Capitolo:59.8 disciplina generale
Data:24/06/2004
Numero:158


Sommario
Art. 1.      1. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 10 giugno 2002, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 173, le parole: «30 giugno 2004» sono sostituite dalle seguenti
Art. 2.  [3]
Art. 3.      1. Al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali, sono apportate le seguenti modifiche
Art. 4.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione [...]


§ 59.8.11 - D.L. 24 giugno 2004, n. 158. [1]

Permanenza in carica degli attuali consigli degli ordini professionali e proroga di termini in materia di difesa d'ufficio e procedimenti civili davanti al tribunale per i minorenni, nonchè di protezione dei dati personali.

(G.U. 25 giugno 2004, n. 147)

 

Art. 1.

     1. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 10 giugno 2002, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 173, le parole: «30 giugno 2004» sono sostituite dalle seguenti:

«31 dicembre 2004».

     1-bis. Il regolamento previsto dall'articolo 4, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, è emanato entro il 31 dicembre 2004. Entro la medesima data devono essere indette, ove il mandato non abbia più lunga durata, le elezioni per il rinnovo dei consigli degli ordini e collegi interessati [2].

 

     Art. 2. [3]

     1. Le disposizioni previste dall'articolo 15 del decreto legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 200, sono ulteriormente prorogate al 30 giugno 2005.

 

     Art. 3.

     1. Al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) all'articolo 180, comma 1, le parole: «30 giugno 2004» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2004»;

     b) all'articolo 180, comma 3, le parole: «entro un anno dall'entrata in vigore del codice» sono sostituite dalle seguenti:

«entro il 31 marzo 2005»;

     c) all'articolo 181, comma 1, lettera a), le parole: «30 settembre 2004» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2005».

 

     Art. 4.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

 

 

 

Decreto-legge 24 giugno 2004, n. 158. (TESTO ORIGINALE)

Permanenza in carica degli attuali consigli degli ordini professionali e proroga di termini in materia di difesa d'ufficio e procedimenti civili davanti al tribunale per i minorenni, nonchè di protezione dei dati personali.

 

Art. 1.

1. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 10 giugno 2002, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 173, le parole: «30 giugno 2004» sono sostituite dalle seguenti:

«31 dicembre 2004».

 

Art. 2.

1. Le disposizioni previste dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 200, sono ulteriormente prorogate al 30 giugno 2005.

 

Art. 3.

1. Al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 180, comma 1, le parole: «30 giugno 2004» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2004»;

b) all'articolo 180, comma 3, le parole: «entro un anno dall'entrata in vigore del codice» sono sostituite dalle seguenti:

«entro il 31 marzo 2005»;

c) all'articolo 181, comma 1, lettera a), le parole: «30 settembre 2004» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2005».

 

Art. 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 27 luglio 2004, n. 188.

[2] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[3] Le disposizioni previste dal presente articolo, già prorogate al 30 giugno 2006 dall'art. 8 del D.L. 30 giugno 2005, n. 115, convertito dalla L. 17 agosto 2005, n. 168, continuano ad applicarsi fino al 30 giugno 2007 per effetto dell'art. 1 della L. 12 luglio 2006, n. 228.