§ 68.7.8 - D.Lgs. 8 maggio 1998, n. 135.
Disposizioni in materia di trattamento di dati particolari da parte di soggetti pubblici.


Settore:Normativa nazionale
Materia:68. Norme civilistiche
Capitolo:68.7 riservatezza
Data:08/05/1998
Numero:135


Sommario
Art. 1.  Disposizione transitoria
Art. 2.  Trattamento dei dati risultanti dalla dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto
Art. 3.  Entrata in vigore


§ 68.7.8 - D.Lgs. 8 maggio 1998, n. 135.

Disposizioni in materia di trattamento di dati particolari da parte di soggetti pubblici.

(G.U. 9 maggio 1998, n. 106)

 

     Art. 1. Disposizione transitoria [1]

     [1. Nell'articolo 41, comma 5, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, la parola: "dodici" è sostituita dalla seguente: "diciotto".]

 

          Art. 2. Trattamento dei dati risultanti dalla dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto

     1. Dopo l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni, è inserito il seguente:

     "Art. 12 bis (Trattamento dei dati risultanti dalla dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto).

     1. I sostituti d'imposta ed i soggetti comunque incaricati ai sensi dell'articolo 12 di trasmettere la dichiarazione all'Amministrazione finanziaria, possono trattare i dati connessi alle dichiarazioni per le sole finalità di prestazione del servizio e per il tempo a ciò necessario, adottando specifiche misure individuate nelle convenzioni di cui al comma 11 del predetto articolo 12, volte ad assicurare la riservatezza e la sicurezza delle informazioni anche con riferimento ai soggetti da essi designati come responsabili o incaricati ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675. Con il decreto di cui al comma 11 dell'articolo 12 sono individuate, altresì, le modalità per inserire nei modelli di dichiarazione l'informativa all'interessato e l'espressione del consenso relativo ai trattamenti, da parte dei soggetti di cui al precedente periodo, dei dati personali di cui all'articolo 22, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, connessi alle dichiarazioni.

     2. Limitatamente alle dichiarazioni presentate nel 1998, l'informativa di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, s'intende resa attraverso i modelli di dichiarazione ed il consenso di cui al comma 1 è validamente espresso con la sottoscrizione delle dichiarazioni.".

 

          Art. 3. Entrata in vigore

     1. Le disposizioni del presente decreto legislativo entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 


[1] Articolo abrogato dall'art. 183 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, a decorrere dal 1 gennaio 2004.