§ 38.10.1 - L. 20 marzo 1865, n. 2248.
Legge sulle opere pubbliche.


Settore:Normativa nazionale
Materia:38. Edilizia e urbanistica
Capitolo:38.10 lavori pubblici
Data:20/03/1865
Numero:2248


Sommario
Art. 325. 
Art. 326. 
Art. 329. 
Art. 334. 
Art. 337. 
Art. 338. 
Art. 339. 
Art. 340. 
Art. 341. 
Art. 342. 
Art. 343. 
Art. 344.  [5a]
Art. 345. 
Art. 346. 
Art. 347. 
Art. 348. 
Art. 351. 
Art. 352. 
Art. 353. 
Art. 354. 
Art. 355. 
Art. 373. 
Art. 374. 
Art. 375. 
Art. 376. 
Art. 377. 
Art. 378. 
Art. 379. 
Art. 380. 


§ 38.10.1 - L. 20 marzo 1865, n. 2248.

Legge sulle opere pubbliche.

(G.U. 27 aprile 1865).

 

TITOLO I

Delle attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici relative alle opere pubbliche

 

     Artt. 1. - 8. (Omissis)

 

TITOLO II

Delle strade ordinarie

 

     Artt. 9. - 90. (Omissis)

 

TITOLO III

Delle acque soggette a pubblica amministrazione

 

     Artt. 91. - 181. [1].

 

TITOLO IV

Porti, spiagge e fari

 

     Artt. 182. - 205. [2].

TITOLO V

Delle strade ferrate

 

     Artt. 206. - 318. [3].

 

TITOLO VI

Della gestione amministrativa ed economica dei lavori pubblici

 

Capo I

Disposizioni preliminari.

 

     Artt. 319. - 324. [4]

 

Capo II

Dei contratti.

 

Art. 325. [5]

 

     Art. 326.

     I contratti si fanno sempre per la esecuzione di un dato lavoro o di una data provvista, regolandone il prezzo od a corpo od a misura. Per le opere o provviste a corpo, il prezzo convenuto è fisso ed invariabile, senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verificazione sulla misura loro, o sul valore attribuito alla qualità di dette opere o provviste. Per le opere appaltate a misura, la somma prevista nel contratto può variare, tanto in più quanto in meno, secondo la quantità effettiva di opere eseguite. Per la esecuzione loro sono fissati nel capitolato di appalto prezzi invariabili per unità di misura e per ogni specie di lavoro.

 

     Artt. 327. - 328. [4]

 

     Art. 329.

     In un medesimo contratto si possono comprendere opere da eseguirsi a corpo, a misura e ad economia.

 

     Artt. 330. - 333. [4]

 

     Art. 334. [6]

 

     Artt. 335. - 336. [4 ]

 

Capo III

Esecuzione dei contratti.

 

     Art. 337.

     I contratti in generale sono esecutori soltanto dopo l'approvazione dell'Autorità competente secondo le norme prescritte dalla legge di contabilità generale. Nei casi di urgenza il Ministero può autorizzare il cominciamento dei lavori immediatamente dopo il deliberamento. In tal caso il direttore delle opere terrà conto di tutto ciò che venisse predisposto o somministrato dal deliberatario del reintegramento delle spese, quando il contratto non fosse approvato.

 

     Art. 338.

     L'ingegnere direttore, tosto approvato il contratto od anche prima nel caso di urgenza di cui all'articolo precedente, procede alla consegna del lavoro, la quale dovrà risultare da un verbale steso in concorso, coll'impresario nella forma stabilita dal regolamento, e dalla data di esso verbale decorrerà il termine utile pel compimento delle opere.

 

     Art. 339. [5]

 

     Art. 340.

     L'Amministrazione è in diritto di rescindere il contratto, quando l'appaltatore si renda colpevole di frode o di grave negligenza, e contravvenga agli obblighi e alle condizioni stipulate. In questi casi l'appaltatore avrà ragione soltanto al pagamento dei lavori eseguiti regolarmente, e sarà passibile del danno che provenisse all'Amministrazione dalla stipulazione di un nuovo contratto, o dalla esecuzione d'ufficio.

 

     Art. 341.

     Nel caso in cui per negligenza dell'appaltatore il progresso del lavoro non fosse tale, a giudizio dell'ingegnere direttore, da assicurare il compimento nel tempo prefisso dal contratto, l'Amministrazione, dopo una formale ingiunzione data senza effetto, sarà in diritto di far eseguire tutte le opere, o parte soltanto delle medesime, d'ufficio, in economia, o per cottimi, a maggiori spese dell'impresa o sua sicurtà.

 

     Art. 342.

     Non può l'appaltatore sotto verun pretesto introdurre variazioni o addizioni di sorta al lavoro assunto senza averne ricevuto l'ordine per iscritto dall'ingegnere direttore, nel qual ordine sia citata la intervenuta superiore approvazione. Mancando una tale approvazione gli appaltatori non possono pretendere alcun aumento di prezzo od indennità per le variazioni od addizioni avvenute, e sono tenuti ad eseguire senza compenso quelle riforme che in conseguenza l'Amministrazione credesse opportuno di ordinare, oltre il risarcimento dei danni recati. Si eccettuano i casi di assoluta urgenza nei quali l'appaltatore dovrà tosto prestarsi sulla richiesta dell'ingegnere direttore; in questi casi però l'ingegnere medesimo dovrà darne immediata partecipazione

all'Amministrazione, la quale potrà sospendere la esecuzione dei lavori, pagando all'appaltatore le spese sostenute pei lavori ordinati di urgenza.

 

     Art. 343.

     Verificandosi il bisogno d'introdurre in un progetto già in corso di eseguimento variazioni od aggiunte le quali non siano previste dal contratto e diano luogo ad alterazione dei prezzi di appalto, l'ingegnere direttore ne promuove l'approvazione dell'Autorità competente, presentando una perizia suppletiva che servirà di base ad una distinta sottomissione o ad un'appendice al contratto principale.

 

     Art. 344. [5a]

     [Occorrendo in corso di esecuzione un aumento od una diminuzione di opere, l'appaltatore è obbligato ad assoggettarvisi fino a concorrenza del quinto del prezzo di appalto alle stesse condizioni del contratto. Al di là di questo limite egli ha diritto alla risoluzione del contratto. In questo caso sarà all'appaltatore pagato il prezzo dei lavori a termini di contratto.]

 

     Art. 345.

     E' facoltativo all'Amministrazione di risolvere in qualunque tempo il contratto, mediante il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importare delle opere non eseguite.

 

     Art. 346. [6]

 

     Art. 347. [5]

 

     Art. 348.

     L'appaltatore non può pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in casi di forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto. Appena accaduto il danno, l'appaltatore deve denunciarlo alla direzione dei lavori, la quale procede all'accertamento dei fatti e ne stende processo verbale in concorso dell'appaltatore, per norma nella determinazione di quei compensi ai quali esso appaltatore potesse aver diritto. Frattanto la impresa non potrà sotto verun pretesto sospendere o rallentare la esecuzione dei lavori.

 

     Artt. 349. - 350. [4]

 

     Art. 351.

     Ai creditori degli appaltatori di opere pubbliche non sarà concesso verun sequestro sul prezzo di appalto durante la esecuzione delle stesse opere, salvo che l'Autorità amministrativa, da cui l'impresa dipende, riconosca che il sequestro non possa nuocere all'andamento ed alla perfezione dell'opera. Potranno però essere senz'altro sequestrate le somme che rimarranno dovute ai suddetti appaltatori dopo la definitiva collaudazione dell'opera.

 

     Art. 352.

     Le domande di sequestri saranno dalla competente Autorità giudiziaria comunicate all'Autorità amministrativa da cui dipende l'impresa.

 

     Art. 353.

     Quando a termini dell'art. 351 l'Amministrazione riconosca di poter annuire alla concessione di sequestri, saranno questi preferibilmente accordati ai creditori per indennità, per mercedi di lavoro e per somministrazioni di ogni genere che si riferiscano all'esecuzione delle stesse opere.

 

     Art. 354.

     Ai creditori per indennità dipendenti da espropriazione forzata per la esecuzione delle opere rimangono salvi ed interi i privilegi e diritti che ad essi competono a termini del disposto del codice civile e della legge sulle espropriazioni per causa di utilità pubblica, e potranno in conseguenza in tutti i casi e in tutti i tempi essere concessi sequestri sul prezzo di appalto a loro favore.

 

     Art. 355.

     L'autorità che avrà ordinato un sequestro sarà sola competente per decretare in favore dei creditori il pagamento della somma sequestrata, come pure per decretare la revoca del sequestro, ben inteso che siano prima risolute dalla potestà competente le questioni riguardanti la legittimità e sussistenza dei titoli e delle domande.

 

     Artt. 356. - 365. [4 ]

 

TITOLO VII

Ordinamento generale del servizio del Genio civile

 

     Artt. 366. - 372. [7].

 

TITOLO VIII

Disposizioni generali e transitorie

 

Capo I

Disposizioni generali.

 

     Art. 373.

     Per quanto riguarda l'espropriazione per l'esecuzione dei lavori pubblici si osserveranno le disposizioni legislative sulla espropriazione per causa di utilità pubblica.

 

     Art. 374.

     Le contravvenzioni alle disposizioni della presente legge saranno punite con pene di polizia e con sanzioni amministrative che potranno estendersi fino a lire 100.000 [8], salvo quanto è specialmente disposto nel titolo V riguardo alle contravvenzioni relative alle strade ferrate.

 

     Art. 375.

     I regolamenti emanati per l'esecuzione della presente legge, approvati per decreto reale, previo il parere del Consiglio di Stato, potranno parimente contenere la comminazione di pene di polizia e di sanzioni amministrative non eccedenti le lire 60.000 [8].

 

     Art. 376.

     Oltre le pene di polizia e le multe predette ed il sequestro, ove occorra, degli oggetti colti in contravvenzione, s'intenderà sempre riservato alle parti lese il risarcimento dei danni a termini della legge comune.

 

     Art. 377.

     I verbali di accertamento delle contravvenzioni, compilati nelle forme volute dalla legge, possono essere fatti da qualsiasi agente giurato della pubblica amministrazione, non che da quelli dei comuni e dai carabinieri reali.

 

     Art. 378.

     Per le contravvenzioni alla presente legge, che alterano lo stato delle cose, è riservato al prefetto l'ordinare la riduzione al primitivo stato, dopo di aver riconosciuta la regolarità delle denunce, e sentito l'ufficio del Genio civile. Nei casi di urgenza il medesimo fa eseguire immediatamente di ufficio i lavori per il ripristino. Sentito poi il trasgressore per mezzo dell'autorità locale, il prefetto provvede al rimborso a di lui carico delle spese degli atti e della esecuzione di ufficio, rendendone esecutoria la nota, e facendone riscuotere l'importo nelle forme e coi privilegi delle pubbliche imposte. Il prefetto promuove inoltre l'azione penale contro il trasgressore, allorché lo giudichi necessario od opportuno [9]. Queste attribuzioni sono esercitate dai sindaci quando trattasi di contravvenzioni relative ad opere pubbliche dei comuni [10].

 

     Art. 379.

     In ogni caso in cui per gli effetti della presente legge siano deferite a date autorità deliberazioni o decisioni, sarà a chi se ne crede gravato aperta la via del ricorso all'autorità superiore in via gerarchica, a meno che altrimenti non sia statuito nei singoli casi. Il termine pei ricorsi si riterrà di giorni trenta dalla notificazione del provvedimento nei casi nei quali non sia diversamente dalla legge stabilito.

 

     Art. 380.

     Sono abrogate le leggi e i regolamenti in vigore nelle diverse località sulle materie alle quali è provveduto dalla presente legge. Sono mantenute le consuetudini alle quali questa legge espressamente si riferisce.

 

Capo II

Disposizioni transitorie.

 

     Artt. 381. - 382. [11].

 

 


[1] Le norme recate dagli articoli 91-131 e 165-181 sono raccolte nel T.U. delle disposizioni di legge sulle opere idrauliche, approvato con R.D. 25 luglio 1904, n. 523. Gli articoli 132-139 sono stati abrogati dal D.Lgt. 20 novembre 1916, n. 1664. Le norme recate dagli articoli 140-164 sono raccolte nel T.U. 11 luglio 1913, n. 959 sulla navigazione interna e sulla fluitazione.

[2] Le norme di cui al presente Titolo sono raccolte nel T.U. 2 aprile 1885, n. 3095 sulle opere marittime.

[3] Le norme di cui al presente Titolo, per la parte ancora in vigore, sono raccolte nel T.U. approvato con R.D. 9 maggio 1912, n. 1447. (L'art. 104 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753, ha abrogato numerose disposizioni del presente Titolo V).

[4] Articoli abrogati dall'art. 231 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.

[5] Articolo abrogato dall'art. 231 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.

[4] Articoli abrogati dall'art. 231 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.

[4] Articoli abrogati dall'art. 231 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.

[6] Articolo brogato dall'art. 22 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152 e dall'art. 231 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.

[4 ]4 Articoli abrogati dall'art. 231 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.

[5] Articolo abrogato dall'art. 231 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.

[5a] Articolo abrogato dall'art. 217 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

[6] Articolo brogato dall'art. 22 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152 e dall'art. 231 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.

[5] Articolo abrogato dall'art. 231 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.

[4] Articoli abrogati dall'art. 231 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.

[4 ]4 Articoli abrogati dall'art. 231 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.

[7] Recano disposizioni che hanno esaurito i loro effetti.

[8] Importo elevato dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, e dall'art. 114, primo comma, della L. 24 novembre 1981, n. 689.

[8] Importo elevato dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, e dall'art. 114, primo comma, della L. 24 novembre 1981, n. 689.

[9] La Corte costituzionale, con sentenza 12 luglio 1979, n. 84, ha dichiarato la illegittimità del terzo comma dell'art. 378 della presente legge.

[10] L'art. 1 del R.D. 19 novembre 1921, n. 1688, contenente modificazioni del testo unico di legge sulle spese idrauliche, approvato con L. 25 luglio 1904, n. 523, deferisce le attribuzioni affidate ai Prefetti dal presente articolo agli ingegneri capi degli Uffici del Genio civile.

[11] Recano disposizioni prive di efficacia.