§ 1.6.6 - R.D. 19 novembre 1921, n. 1688.
Che reca modificazioni di testi unici di legge 25 luglio 1904, n. 523, sulle opere idrauliche e 11 luglio 1913, n. 959, sulla navigazione interna.


Settore:Normativa nazionale
Materia:1. Acque
Capitolo:1.6 opere idrauliche
Data:19/11/1921
Numero:1688


Sommario
Art. 1.      Le attribuzioni demandate al ministero dei lavori pubblici ed ai prefetti dagli articoli 97,98e99 del testo unico di legge sulle opere idrauliche 25 luglio 1904, n. 523, e dall'art. 46 del testo [...]
Art. 2.      Resta ferma la competenza del ministero dei lavori pubblici qualora le opere delle quali si chiede l'autorizzazione, possano turbare il buon regime idraulico e l'esercizio della navigazione o [...]
Art. 3.      A parziale modificazione degli articoli 32e33 del testo unico di legge 25 luglio 1904, n. 523, e 41 e 45 dello stesso testo unico, questi ultimi modificati dalla legge 13 luglio 1911, n. 774, i [...]


§ 1.6.6 - R.D. 19 novembre 1921, n. 1688. [1]

Che reca modificazioni di testi unici di legge 25 luglio 1904, n. 523, sulle opere idrauliche e 11 luglio 1913, n. 959, sulla navigazione interna.

(G.U. 9 dicembre 1921, n. 288).

 

Art. 1.

     Le attribuzioni demandate al ministero dei lavori pubblici ed ai prefetti dagli articoli 97,98e99 del testo unico di legge sulle opere idrauliche 25 luglio 1904, n. 523, e dall'art. 46 del testo unico di legge sulla navigazione e sulla fluitazione 11 luglio 1913, n. 959, escluse quelle riguardanti derivazione di acque pubbliche, sono deferite agli ingegneri capi degli uffici del genio civile.

     Agli stessi ingegneri capi sono demandate, per quanto concerne la polizia idraulica, le attribuzioni già affidate ai prefetti dall'art. 378 della legge organica 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F.

     Avverso il provvedimento dell'ingegnere capo del genio civile è ammesso ricorso in via gerarchica al ministero dei lavori pubblici.

 

     Art. 2.

     Resta ferma la competenza del ministero dei lavori pubblici qualora le opere delle quali si chiede l'autorizzazione, possano turbare il buon regime idraulico e l'esercizio della navigazione o anche modifichino la forma, le dimensioni e la consistenza delle arginature di seconda categoria.

 

     Art. 3.

     A parziale modificazione degli articoli 32e33 del testo unico di legge 25 luglio 1904, n. 523, e 41 e 45 dello stesso testo unico, questi ultimi modificati dalla legge 13 luglio 1911, n. 774, i contributi dovuti allo Stato dagli enti interessati nelle opere idrauliche di seconda e terza categoria sono liquidati ogni biennio dall'ingegnere capo dell'ufficio del genio civile della provincia nella quale si eseguono i lavori.

     L'ingegnere capo comunicherà le liquidazioni alla locale intendenza di finanza che curerà la riscossione dei contributi con i privilegi fiscali, dando agli enti interessati un preavviso di due mesi.

     Per i contributi dovuti dai consorzi, nel caso che essi non siano ancora organizzati a forma di legge, il governo ha facoltà di provvedere alla esazione della quota spettante alla massa degli interessati ripartendola in ragione dell'imposta diretta sui beni compresi nel perimetro consorziale ed all'uopo dall'intendenza di finanza sarà compilato apposito ruolo da pubblicarsi nell'albo pretorio dei comuni compresi nel perimetro per la parte riguardante il perimetro di ciascun comune.

     Avverso la liquidazione fatta dall'ufficio del genio civile è ammesso ricorso al ministero dei lavori pubblici, per solo errore di calcolo.

     Il ministero decide con provvedimento definitivo, senza che la presentazione del ricorso sospenda l'obbligo del pagamento.

 

 

 


[1] Abrogato dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.