§ 43.1.5 - R.D. 24 settembre 1923, n. 2119.
Semplificazioni al procedimento d'espropriazione per le opere interessanti le ferrovie dello Stato.


Settore:Normativa nazionale
Materia:43. Espropriazione per pubblica utilità e requisizioni
Capitolo:43.1 espropriazione per pubblica utilità e requisizioni
Data:24/09/1923
Numero:2119


Sommario
Art. 1.      All'art. 76 della legge 7 luglio 1907, n. 429, modificato dalla legge 7 aprile 1921, n. 368, è sostituito il seguente:
Art. 2.      Le stime compilate dagli uffici tecnici dell'amministrazione delle ferrovie dello Stato allo scopo di determinare le indennità da offrirsi ai proprietari, ai sensi dell'art. 24 della legge 25 [...]


§ 43.1.5 - R.D. 24 settembre 1923, n. 2119. [1]

Semplificazioni al procedimento d'espropriazione per le opere interessanti le ferrovie dello Stato.

(G.U. 15 ottobre 1923, n. 242).

 

Art. 1.

     All'art. 76 della legge 7 luglio 1907, n. 429, modificato dalla legge 7 aprile 1921, n. 368, è sostituito il seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 2.

     Le stime compilate dagli uffici tecnici dell'amministrazione delle ferrovie dello Stato allo scopo di determinare le indennità da offrirsi ai proprietari, ai sensi dell'art. 24 della legge 25 giugno 1865 n. 2359, per le espropriazioni a cui essa provvede direttamente, equivalgono per tutti gli effetti dell'art. 48 della detta legge, alla perizia di cui al precedente art. 32, ogni qualvolta siano state redatte in base a stati di consistenza compilati dai detti uffici, colle modalità dell'art. 176 del testo unico approvato col decreto luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399.

     Il prefetto, ricevuti insieme alle relazioni di stima gli elenchi e piani già pubblicati a norma degli art. 17 e 18 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, ove non siano state fatte osservazioni ai sensi dell'art. 18, ordina che il piano si esegua, ed emana gli altri provvedimenti previsti dall'art. 48 della legge suddetta, la quale per tutto il resto rimane ferma ed invariata.


[1] Abrogato dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.