§ 40.2.4 - L. 26 gennaio 1942, n. 127.
Disposizioni concernenti l'importazione e l'esportazione d'energia elettrica.


Settore:Normativa nazionale
Materia:40. Energia
Capitolo:40.2 energia elettrica
Data:26/01/1942
Numero:127


Sommario
Art. 1.      L'autorizzazione ad importare od esportare l'energia elettrica è data con decreto del ministro pei lavori pubblici, d'intesa con i ministri per gli affari esteri, per le finanze, per le [...]
Art. 2.      E' abolito il diritto erariale per chilowattora, stabilito, per l'introduzione di energia elettrica nel regno, dall'art. 136 del testo unico sulle acque e impianti elettrici 11 dicembre [...]
Art. 3.      Restano in vigore le disposizioni sull'importazione ed esportazione di energia elettrica, contenute nel titolo III, capo IV, del citato testo unico, in quanto non siano in contrasto con la [...]


§ 40.2.4 - L. 26 gennaio 1942, n. 127.

Disposizioni concernenti l'importazione e l'esportazione d'energia elettrica.

(G.U. 12 marzo 1942, n. 59).

 

Art. 1.

     L'autorizzazione ad importare od esportare l'energia elettrica è data con decreto del ministro pei lavori pubblici, d'intesa con i ministri per gli affari esteri, per le finanze, per le corporazioni, per gli scambi e valute e per le comunicazioni.

     Nel decreto sono determinate la quantità massima d'energia da importare od esportare, le condizioni e la durata dell'autorizzazione anche oltre il limite massimo già stabilito di dieci anni.

     Col decreto stesso o con decreto successivo saranno determinate, d'intesa col ministero delle comunicazioni, le condizioni di esercizio delle linee telegrafiche e telefoniche abbinate alle linee di trasporto di energia, che attraversano il confine.

 

     Art. 2.

     E' abolito il diritto erariale per chilowattora, stabilito, per l'introduzione di energia elettrica nel regno, dall'art. 136 del testo unico sulle acque e impianti elettrici 11 dicembre 1933-XII, n. 1775.

 

     Art. 3.

     Restano in vigore le disposizioni sull'importazione ed esportazione di energia elettrica, contenute nel titolo III, capo IV, del citato testo unico, in quanto non siano in contrasto con la presente legge.