§ 1.4.20 - D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 258.
Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, a norma [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:1. Acque
Capitolo:1.4 disciplina generale
Data:18/08/2000
Numero:258


Sommario
Art. 1.  Definizioni.
Art. 2.  Competenze.
Art. 3.  Perseguimento obiettivo di qualità ambientale.
Art. 4.  Aree sensibili.
Art. 5.  Salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano.
Art. 6.  Pianificazione del bilancio idrico.
Art. 7.  Modifiche al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.
Art. 8.  Acque minerali.
Art. 9.  Criteri per la disciplina degli scarichi.
Art. 10.  Scarichi sul suolo.
Art. 11.  Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee.
Art. 12.  Scarichi in acque superficiali.
Art. 13.  Scarichi in reti fognarie.
Art. 14.  Scarichi di sostanze pericolose.
Art. 15.  Immersione in mare di materiale.
Art. 16.  Autorizzazione al trattamento di rifiuti costituiti da acque reflue.
Art. 17.  Utilizzazione agronomica.
Art. 18.  Acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia.
Art. 19.  Criteri generali.
Art. 20.  Domanda di autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali.
Art. 21.  Sanzioni amministrative.
Art. 22.  Competenza e giurisdizione.
Art. 23.  Sanzioni penali.
Art. 24.  Norme finali.
Art. 25.  Modifiche agli allegati.
Art. 26.  Abrogazioni.


§ 1.4.20 - D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 258.

Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, a norma dell'articolo 1, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128.

(G.U. 18 agosto 2000, n. 218).

 

Art. 1. Definizioni. [1]

 

     Art. 2. Competenze. [2]

 

     Art. 3. Perseguimento obiettivo di qualità ambientale. [3]

 

     Art. 4. Aree sensibili. [4]

 

     Art. 5. Salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano. [5]

 

     Art. 6. Pianificazione del bilancio idrico. [6]

 

     Art. 7. Modifiche al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775. [7]

 

     Art. 8. Acque minerali. [8]

 

     Art. 9. Criteri per la disciplina degli scarichi.

     1. [9].

     2. [10].

 

     Art. 10. Scarichi sul suolo. [11]

 

     Art. 11. Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee. [12]

 

     Art. 12. Scarichi in acque superficiali. [13]

 

     Art. 13. Scarichi in reti fognarie. [14]

 

     Art. 14. Scarichi di sostanze pericolose. [15]

 

     Art. 15. Immersione in mare di materiale. [16]

 

     Art. 16. Autorizzazione al trattamento di rifiuti costituiti da acque reflue. [17]

 

     Art. 17. Utilizzazione agronomica. [18]

 

     Art. 18. Acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia. [19]

 

     Art. 19. Criteri generali. [20]

 

     Art. 20. Domanda di autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali.

     1. [21].

     2. [22].

     3. [23].

 

     Art. 21. Sanzioni amministrative. [24]

 

     Art. 22. Competenza e giurisdizione. [25]

 

     Art. 23. Sanzioni penali. [26]

 

     Art. 24. Norme finali. [27]

 

     Art. 25. Modifiche agli allegati.

     1. Gli allegati del decreto legislativo n. 152 del 1999 sono sostituiti dagli allegati al presente decreto.

 

     Art. 26. Abrogazioni.

     1. Sono abrogati:

     a) l'articolo 42, comma terzo, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, come modificato dall'articolo 8 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275;

     b) gli articoli 5, 6 e 7 della legge 24 gennaio 1986 n. 7, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 novembre 1985, n. 667;

     c) gli articoli 4, 5, 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236.

 

 


[1] Modifica il comma 1, art. 2, del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152.

[2] Sostituisce il comma 3, art. 3, del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152.

[3] Sostituisce il comma 1, art. 5, del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152.

[4] Sostituisce l'art. 18 del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152.

[5] Sostituisce l'art. 21 del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152.

[6] Modifica l'art. 22 del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152.

[7] Modifica l'art. 23 del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152.

[8] Sostituisce la rubrica dell'art. 24 nel D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152.

[9] Sostituisce il comma 4, art. 27, del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152.

[10] Sostituisce l'art. 28 del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152.

[11] Modifica l'art. 29 del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152.

[12] Sostituisce il comma 4, art. 30, del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152.

[13] Sostituisce il comma 4, art. 31, del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152.

[14] Sostituisce l'art. 34 del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152.

[15] Sostituisce l'art. 35 del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152.

[16] Sostituisce i commi 2 e 5, art. 35, del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152.

[17] Sostituisce l'art. 36 del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152.

[18] Sostituisce l'art. 38 del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152.

[19] Sostituisce l'art. 39 del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152.

[20] Modifica l'art. 45 del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152.

[21] Sostituisce il comma 2, art. 46, del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152.

[22] Sostituisce l'art. 51 del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152.

[23] Sostituisce l'art. 52 del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152.

[24] Modifica l'art. 54 e sostituisce l'art. 55 del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152.

[25] Modifica l'art. 56 del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152.

[26] Modifica l'art. 59 del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152.

[27] Modifica l'art. 62 del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152.