§ 95.10.d - Legge 21 luglio 1961, n. 707.
Modificazioni alle tasse fisse minime di registro ed ipotecarie.


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.10 imposta di registro
Data:21/07/1961
Numero:707


Sommario
Art. 1.      Sono elevate a lire 1.000 ciascuna le tasse fisse minime di registro e ipotecarie
Art. 2.      Sono rispettivamente elevate a lire 1.000, lire 2.000, lire 4.000 e lire 8.000 le tasse fisse previste nella misura di lire 200, lire 500, lire 1.000 e lire 2.000 dalle [...]


§ 95.10.d - Legge 21 luglio 1961, n. 707. [1]

Modificazioni alle tasse fisse minime di registro ed ipotecarie.

(G.U. 9 agosto 1961, n. 197).

 

 

     Art. 1.

     Sono elevate a lire 1.000 ciascuna le tasse fisse minime di registro e ipotecarie.

     Qualora applicando le normali imposte di registro o ipotecarie nella misura graduale, proporzionale e progressiva, secondo la natura dell'atto o della formalità, risulti un ammontare del tributo inferiore alla tassa fissa minima, l'imposta per ogni atto o formalità è dovuta in misura eguale alla tassa fissa minima.

     Sono elevate a lire 2.000 ciascuna le tasse fisse di registro e ipotecarie previste da particolari norme di agevolazioni tributarie, in luogo delle normali imposte graduali, proporzionali e progressive.

 

          Art. 2.

     Sono rispettivamente elevate a lire 1.000, lire 2.000, lire 4.000 e lire 8.000 le tasse fisse previste nella misura di lire 200, lire 500, lire 1.000 e lire 2.000 dalle voci della parte II della tariffa, allegato A, al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, e successive modificazioni.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.