§ 45.1.17 – L. 18 ottobre 1955, n. 908.
Costituzione del Fondo di rotazione per iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia.


Settore:Normativa nazionale
Materia:45. Finanziamenti
Capitolo:45.1 finanziamenti
Data:18/10/1955
Numero:908


Sommario
Art. 1.  Costituzione del Fondo di rotazione per iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia.
Art. 2.  Destinazione del Fondo - Mutui - Interessi e spese di gestione.
Art. 3.  Deposito del Fondo - Modalità per i prelievi.
Art. 4.  Comitato per la gestione del Fondo.
Art. 5.  Modalità per la somministrazione dei finanziamenti.
Art. 6.  Agevolazioni tributarie.
Art. 7.  Aumento del Fondo per i crediti a favore delle piccole e medie imprese industriali.
Art. 8.  Copertura.
Art. 9.  Variazioni di bilancio.
Art. 10.  Entrata in vigore.


§ 45.1.17 – L. 18 ottobre 1955, n. 908.

Costituzione del Fondo di rotazione per iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia.

(G.U. 22 ottobre 1955, n. 245).

 

 

     Art. 1. Costituzione del Fondo di rotazione per iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia.

     E' costituito un Fondo di rotazione destinato a promuovere iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia.

     Affluiscono al Fondo:

     a) le somme disponibili sul Fondo E.R.P. triestino e le quote d'ammortamento per capitale ed interessi relative ai mutui accordati sul Fondo stesso;

     b) le somme disponibili presso la Sezione prestiti del Governo militare alleato e le quote d'ammortamento per capitale ed interessi sui mutui accordati dal Governo anzidetto e non convertiti in contributi a fondo perduto;

     c) le quote d'ammortamento per capitale ed interessi sui mutui accordati sul Fondo incremento edilizio, istituito con Ordine del Governo militare alleato n. 26 del 7 febbraio 1951;

     d) le quote d'ammortamento per capitale ed interessi sui mutui da concedersi ai sensi della presente legge;

     e) le somme derivanti da recuperi od estinzioni anticipate dei mutui;

     f) l'importo di cinque miliardi di lire che il Ministero del tesoro concede al Fondo in dotazione.

 

          Art. 2. Destinazione del Fondo - Mutui - Interessi e spese di gestione.

     Le somme affluenti al Fondo sono destinate alla concessione di mutui per la costruzione, la riattivazione, la trasformazione, l'ammodernamento e l'ampliamento di stabilimenti industriali ed aziende artigiane, per costruzioni navali, per attività turistico-alberghiere e per altre iniziative necessarie allo sviluppo industriale, con esclusione dei lavori pubblici, nonché, per una quota fino al 20 per cento della consistenza patrimoniale del Fondo, per il finanziamento della costruzione di alloggi di tipo popolare, realizzati da parte degli enti previsti dall'articolo 16 del testo unico approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e dei soggetti di cui all'articolo 18 della legge 5 agosto 1978, n. 457 [1].

     Salvo quanto previsto nell'ultimo comma del presente articolo, i mutui sono ammortizzabili nel periodo massimo di quindici anni e non possono superare il 50 per cento della spesa necessaria per la realizzazione dei progetti finanziati; i finanziamenti per iniziative industriali e artigiane e per attività turistico-alberghiere possono essere concessi al 70 per cento della spesa necessaria per la realizzazione dei progetti; le eventuali perdite sono a carico del Fondo e degli istituti incaricati dei finanziamenti ai sensi dell'articolo 3 nella misura, rispettivamente, dell'80 e del 20 per cento [2].

     In casi eccezionali e con la preventiva approvazione del Ministero del tesoro i mutui possono essere anche accordati per una somma non superiore al 75 per cento della spesa, fermi restando i limiti di tempo previsti per l'ammortamento di cui al precedente comma.

     Sulle somme mutuate è dovuto l'interesse non superiore al 5 per cento.

     Nel saggio di interesse è compreso il corrispettivo dovuto agli Istituti incaricati dei finanziamenti per le spese d'amministrazione e come compenso al rischio assunto, nella misura e con le modalità che saranno fissate nella convenzione di cui all'art. 5.

     I mutui per la costruzione degli alloggi di cui al primo comma sono concessi nella misura del 75 per cento della spesa ritenuta ammissibile all'Istituto case popolari della provincia di Trieste e di Gorizia ed agli enti previsti dall'art. 16 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, per la durata massima di 35 anni, al tasso del 2,50 per cento, escluso qualsiasi altro contributo. Agli alloggi medesimi si applicano le norme del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165.

 

          Art. 3. Deposito del Fondo - Modalità per i prelievi.

     Le somme indicate nel secondo comma dell'art. 1 sono depositate in conto corrente infruttifero presso la Tesoreria centrale dello Stato e sono gestite con l'osservanza delle modalità stabilite nella convenzione di cui all'art. 5, per mezzo della Cassa di risparmio di Trieste e di quella di Gorizia.

     Detti Istituti sono espressamente autorizzati a compiere le operazioni relative al Fondo anche in deroga alle leggi e allo statuto che disciplinano la loro attività.

     Il Comitato interministeriale per il credito e risparmio potrà autorizzare l'esecuzione delle operazioni anche pel tramite di altri Istituti di credito a medio e lungo termine, da designarsi dal Comitato stesso.

     A garanzia delle operazioni creditizie previste dalla presente legge gli Istituti di credito possono convenire la costituzione del privilegio speciale sugli impianti e macchinari a norma del decreto legislativo 1° ottobre 1947, n. 1075, successive modificazioni [3].

 

          Art. 4. Comitato per la gestione del Fondo.

     I finanziamenti sono deliberati da un Comitato avente sede a Trieste, nominato con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro per il bilancio.

     Il Comitato è composto:

     da un presidente;

     da tre membri designati dal Comitato interministeriale per il credito e risparmio, dei quali due scelti tra gli esponenti delle attività economiche indicati dalla Camera di commercio di Trieste, e uno tra gli esponenti delle stesse attività indicati dalla Camera di commercio di Gorizia;

     da cinque membri designati rispettivamente dai Ministeri del bilancio, del tesoro, dell'industria, dei lavori pubblici e della marina mercantile.

     I componenti del Comitato durano in carica tre anni e possono essere confermati.

     Possono essere di volta in volta chiamati a partecipare alle riunioni del Comitato, con voto consultivo, esperti nei problemi rientranti nelle attribuzioni di questo.

     Il Comitato determina l'ammontare e la durata del mutuo ed il saggio dell'interesse dovuto. Le relative deliberazioni sono comunicate dal presidente al Ministero del tesoro e diventano esecutive dopo venti giorni dalla comunicazione salvo che il Ministero stesso non ne disponga la revoca od il riesame.

     Le spese per il funzionamento del Comitato sono stabilite annualmente dal Ministero del tesoro su proposta del Comitato stesso e fanno carico al fondo di cui all'art. 1 della presente legge. Le relative somme sono somministrate al presidente trimestralmente.

 

          Art. 5. Modalità per la somministrazione dei finanziamenti.

     Le modalità per il prelievo delle somme depositate a disposizione del Fondo, in relazione alle singole somministrazioni, il modo delle erogazioni, le garanzie, le altre modalità connesse alle operazioni di finanziamento ed alla gestione del Fondo, nonchè quelle relative ai rapporti tra il Comitato e gli Istituti di credito sono stabilite in apposita convenzione da stipularsi tra il Ministro per il tesoro, il presidente del Comitato ed il legale rappresentante della Cassa di risparmio di Trieste e di quella di Gorizia, nonchè, ove occorra, con i legali rappresentanti degli Istituti di credito di cui al precedente art. 3.

 

          Art. 6. Agevolazioni tributarie.

     Ai mutui per la costruzione di alloggi concessi ai sensi della presente legge si applicano le agevolazioni tributarie previste dal testo unico 16 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni, e delle altre disposizioni legislative in materia di edilizia economica e popolare.

     Le altre operazioni di finanziamento che saranno effettuate a norma della presente legge e tutti i provvedimenti, contratti, atti e formalità relativi alle operazioni stesse ed alla loro esecuzione ed estinzione sono esenti da tasse, imposte e tributi spettanti sia all'Erario dello Stato sia agli Enti locali, ad eccezione dell'imposta di bollo sulle cambiali, le quali saranno assoggettate al bollo nella misura fissa di lire 0,10 per ogni mille lire. In compenso gli Istituti di credito corrisponderanno all'Erario una quota di abbonamento annuo in ragione di centesimi 5 per ogni cento lire di capitale mutuato.

     Restano salve, in ogni caso, le maggiori agevolazioni previste da leggi speciali.

     Le tariffe notarili relative agli atti e ai contratti inerenti alle operazioni di finanziamento effettuate in base alla presente legge, sono ridotte del 75 per cento [4].

 

          Art. 7. Aumento del Fondo per i crediti a favore delle piccole e medie imprese industriali.

     E' autorizzato l'ulteriore conferimento della somma di 500 milioni di lire al Fondo della Sezione per il credito alle medie e piccole industrie della Banca nazionale del lavoro in Trieste e in Gorizia, il quale servirà per la concessione di prestiti a favore delle medie e piccole imprese industriali nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia.

     Sono ammesse ai benefici di tale Fondo anche le aziende artigiane.

 

          Art. 8. Copertura.

     Alle spese previste nell'art. 1, lettera f) e nell'art. 7, si fa fronte con corrispondenti aliquote dell'entrata derivante dal Prestito nazionale redimibile 5 per cento, emesso con legge 22 ottobre 1954, n. 974.

     Le somme relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1954-55.

 

          Art. 9. Variazioni di bilancio.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad effettuare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 10. Entrata in vigore.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.


[1] Comma già sostituito dall'art. unico della L. 10 novembre 1970, n. 934 e così ulteriormente sostituito dall'art. 145 della L. 23 dicembre 2000, n. 388.

[2] Comma così sostituito dall'art. 145 della L. 23 dicembre 2000, n. 388.

[3] Comma aggiunto dall'art. unico della L. 22 marzo 1957, n. 221.

[4] Comma aggiunto dall'art. unico della L. 9 febbraio 1963, n. 233.