§ 57.7.455 - Legge 29 gennaio 1986, n. 23.
Norme sul personale tecnico ed amministrativo delle Università.


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.7 personale
Data:29/01/1986
Numero:23


Sommario
Art. 1.  Programmazione, organizzazione del lavoro, standards di produttività e di efficienza, aggiornamento del personale
Art. 2.  Articolazione sperimentale dell'orario di lavoro
Art. 3.  Servizi sociali
Art. 4.  Decentramento amministrativo-contabile
Art. 5.  Attribuzione di funzioni ai dirigenti
Art. 6.  Nomina a primo dirigente con funzioni di direttore di divisione dell'area amministrativo-contabile
Art. 7.  Attribuzione della qualifica di dirigente superiore con funzioni di direttore amministrativo
Art. 8.  Istituzione dell'ufficio degli ispettori per l'amministrazione universitaria
Art. 9.  Attribuzione della qualifica di dirigente superiore dei servizi ispettivi dell'istruzione universitaria
Art. 10.  Riordinamento dei posti di funzione dirigenziale
Art. 11.  Attribuzioni dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione
Art. 12.  Istituzione del ruolo speciale del personale tecnico scientifico e delle biblioteche
Art. 13.  Determinazione del trattamento economico del personale del ruolo speciale tecnico, scientifico, e delle biblioteche
Art. 14.  Accesso alle qualifiche funzionali del ruolo speciale del personale tecnico, scientifico e delle biblioteche
Art. 15.  Nona qualifica funzionale dell'area amministrativo-contabile
Art. 16.  Determinazione delle piante organiche di ateneo
Art. 17.  Revisione dei contingenti dei profili professionali
Art. 18.  Rideterminazione quadriennale delle piante organiche di ateneo
Art. 19.  Modalità per l'assegnazione dei posti delle qualifiche non dirigenziali
Art. 20.  Conferimento della nomina a primo dirigente con funzioni di direttore di divisione dell'area amministrativo-contabile.
Art. 21.  Conferimento dei posti di dirigente superiore con funzioni di direttore amministrativo e di ispettore
Art. 22.  Conferimento dei posti della prima e della seconda qualifica funzionale del ruolo speciale del personale tecnico, scientifico e delle biblioteche.
Art. 23.  Snellimento delle procedure concorsuali
Art. 24.  Disposizioni varie
Art. 25.  Assunzioni obbligatorie
Art. 26.  Personale non docente della scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena
Art. 27.  Inquadramento di personale non docente dell'Università per stranieri di Perugia e del CEPAS
Art. 28.  Ricongiunzione dei servizi ai fini del trattamento di buonuscita
Art. 29.  Redistribuzione e aumento degli organici
Art. 30.  Osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano
Art. 31.  Disposizioni abrogative
Art. 32.  Norme finali
Art. 33.  Copertura finanziaria


§ 57.7.455 - Legge 29 gennaio 1986, n. 23.

Norme sul personale tecnico ed amministrativo delle Università.

(G.U. 12 febbraio 1986, n. 35)

 

     Art. 1. Programmazione, organizzazione del lavoro, standards di produttività e di efficienza, aggiornamento del personale

     1. Nel quadro dei piani di sviluppo previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e dell'art. 1 della legge 14 agosto 1982, n. 590, e nel rispetto dei principi contenuti nella legge 29 marzo 1983, n. 93, presso le singole Università ed i singoli istituti di istruzione universitaria si provvede alla programmazione ed organizzazione del lavoro secondo i criteri di produttività ed efficienza, anche mediante la qualificazione ed il perfezionamento professionale del personale.

     2. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, saranno dettate norme per disciplinare l'utilizzazione annuale di ore di permesso retribuite per l'aggiornamento professionale, mediante i corsi di cui all'art. 92 della legge 11 luglio 1980, n. 312, e per il conseguimento del diploma di scuola secondaria di primo grado o di altro titolo di istruzione secondaria superiore.

 

          Art. 2. Articolazione sperimentale dell'orario di lavoro

     In via sperimentale, per i servizi aperti al pubblico ed agli studenti, per quelli di elaborazione automatizzata dei dati, nei quali la lavorazione a ciclo continuo sia imposta da una razionale ed ottimale utilizzazione degli impianti, e per gli altri servizi connessi a specifiche esigenze funzionali della didattica e della ricerca, il consiglio di amministrazione delle Università e degli istituti di istruzione universitaria, acquisito il parere degli organi accademici interessati e previo accordo con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, può istituire turni di servizio, anche festivi, che consentano di distribuire il lavoro nelle ore antimeridiane, pomeridiane e notturne, nel rispetto delle connesse indennità stabilite con le procedure previste dalla legge 29 marzo 1983, n. 93.

 

          Art. 3. Servizi sociali

     1. Per il personale che, per esigenze di servizio, sia impegnato ad osservare un orario giornaliero non inferiore a sette ore con intervallo non superiore alle due ore, e per il personale che, per impegni didattici, di ricerca, o per le esigenze dei servizi, svolga, nella stessa giornata, attività in orario sia antimeridiano che pomeridiano per non meno di due ore in ognuno di tali periodi, può essere istituito un servizio di mensa con consumazioni non eccedenti quelle standards, semprechè nei bilanci delle singole Università e dei singoli istituti di istruzione universitaria siano disponibili le necessarie risorse finanziarie.

     2. A carico del personale è posto un concorso di spesa pari ad un terzo del costo.

     3. La gestione del servizio può essere affidata a terzi, mediante convenzione da sottoporre alla preventiva autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione, ovvero svolta direttamente dall'amministrazione universitaria.

     4. La mancata istituzione o fruizione del servizio non comporta, in ogni caso, il diritto a compensi sostitutivi.

     5. E' fatta salva la particolare disciplina vigente in materia per il personale delle cliniche e dei policlinici universitari a gestione diretta.

     6. Le Università e gli istituti di istruzione universitaria favoriscono attività a scopo culturale, ricreativo e sociale del personale universitario, in conformità a quanto previsto dall'art. 23 della legge 29 marzo 1983, n. 93, e dell'art. 11 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

 

          Art. 4. Decentramento amministrativo-contabile

     1. A decorrere dal secondo anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, le Università e gli istituti di istruzione universitaria provvedono direttamente al pagamento degli stipendi, assegni, indennità e compensi di ogni natura, al personale docente e non docente universitario, di ruolo e non di ruolo, ivi compreso il personale con qualifica dirigenziale, nonché ai ricercatori universitari.

     2. Per ogni esercizio finanziario il Ministero della pubblica istruzione provvede al trasferimento nei bilanci universitari delle somme a tal fine occorrenti, mediante ordinativi diretti.

     3. Entro il 15 novembre di ciascun anno, i rettori delle Università ed i direttori degli istituti di istruzione universitaria trasmettono al Ministero della pubblica istruzione apposito prospetto, da redigersi in conformità ad uno schema-tipo da approvarsi con decreto del Ministro della pubblica istruzione, nel quale, fra l'altro, viene evidenziata, in relazione alle assegnazioni organiche, la consistenza del personale in servizio indicato nel primo comma, distinta per qualifiche e comprensiva di tutti gli elementi retributivi a qualunque titolo corrisposti, e di ogni altra indennità o compenso, comunque denominati. Il prospetto deve essere corredato da apposito verbale del collegio dei revisori dei conti con le osservazioni relative.

     4. Nessun versamento a carico del bilancio dello Stato può essere effettuato a favore delle Università e degli istituti di istruzione universitaria se non risultano regolarmente adempiuti gli obblighi di cui al precedente comma.

     5. Per i provvedimenti emessi dai rettori delle Università e dai direttori degli istituti di istruzione universitaria da sottoporsi agli organi di controllo è autorizzata, limitatamente agli effetti economici, l'adozione di provvedimenti in via provvisoria con efficacia immediata subordinatamente alla previsione dell'eventuale conguaglio e della esclusione di ogni presunzione di buona fede da parte del percipiente in ordine alla eventuale irripetibilità di differenze tra corrisposto e dovuto.

     6. Al fine di consentire la puntuale applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi, il Ministro del tesoro è autorizzato, anche in deroga alle norme vigenti, a provvedere, con proprio decreto, alla elevazione del limite del quattro per cento delle disponibilità che le Università e gli istituti di istruzione universitaria possono detenere ai sensi dell'art. 3 della legge 29 ottobre 1984, n. 720, presso le aziende di credito incaricate di espletare il servizio di cassa.

     7. La dotazione dei posti di qualifica e di funzione del livello E del quadro A della tabella IX allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, è aumentata di una unità, per le maggiori esigenze della Direzione generale dell'istruzione universitaria connesse agli adempimenti di cui ai precedenti commi.

     8. Alla corresponsione degli emolumenti di cui al presente articolo le Università e gli istituti di istruzione universitaria possono provvedere con sistemi di pagamento meccanografici o elettronici.

 

          Art. 5. Attribuzione di funzioni ai dirigenti

     1. I primi dirigenti delle Università e degli istituti di istruzione universitaria esercitano le funzioni di direttore di divisione dell'area amministrativo-contabile.

     2. Al fine di assicurare l'efficienza dei servizi amministrativi, il Ministro della pubblica istruzione provvederà ad emanare, entro novanta giorni della data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento che disciplini, in conformità ai principi contenuti nel decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni, le attribuzioni, le funzioni e le connesse responsabilità dei dirigenti superiori con funzioni di direttore amministrativo, e dei primi dirigenti con funzioni di direttore di divisione dell'area amministrativo-contabile, nel rispetto delle competenze proprie degli organi di governo ed accademici delle Università e degli istituti di istruzione universitaria.

 

          Art. 6. Nomina a primo dirigente con funzioni di direttore di divisione dell'area amministrativo-contabile

     1. La nomina a primo dirigente con funzioni di direttore di divisione dell'area amministrativo-contabile si consegue con i criteri e le modalità indicate nella legge 10 luglio 1984, n. 301.

     2. A partire dal 1° gennaio 1985, e fino all'entrata in vigore della legge organica sulla dirigenza statale, al concorso speciale per esami e al corso-concorso di formazione dirigenziale, previsti, rispettivamente, dalle lettere b) e c) dell'art. 1 della legge 10 luglio 1984, n. 301, sono ammessi altresì gli impiegati inquadrati nelle qualifiche settima e superiori alla settima dell'area funzionale amministrativo-contabile che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, abbiano maturato almeno nove anni di effettivo servizio in dette qualifiche, ritenendosi a tal fine cumulabili i servizi effettivamente prestati in ciascuna delle predette qualifiche.

 

          Art. 7. Attribuzione della qualifica di dirigente superiore con funzioni di direttore amministrativo

     1. L'attribuzione della qualifica di dirigente superiore con funzioni di direttore amministrativo ha luogo mediante concorso per titoli integrato da un colloquio, a singole sedi di servizio. Al concorso sono ammessi a partecipare i primi dirigenti dell'area amministrativo-contabile dell'amministrazione universitaria che abbiano compiuto entro il 31 dicembre precedente almeno tre anni di effettivo servizio nella qualifica.

     2. Il concorso è indetto per ciascuna sede universitaria, almeno sei mesi prima della data in cui si verificherà la vacanza.

     3. Il bando deve contenere l'indicazione della sede del posto di funzione, il termine di presentazione delle domande, le modalità di partecipazione.

     4. Della pubblicazione del bando di concorso deve essere data notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

     5. Il colloquio, che ha per oggetto le discipline più direttamente connesse alle funzioni ed ai compiti di istituto, è finalizzato all'accertamento della maturità professionale dei candidati, nonché alla valutazione del possesso, da parte dei medesimi, della necessaria attitudine a svolgere le funzioni di direttore amministrativo.

     6. Al colloquio sono attribuiti 60 punti. Il colloquio non si intende superato se al candidato è attribuito un punteggio inferiore a 36.

     7. Ai titoli sono riservati punti 40 ripartiti come segue:

     a) rapporti informativi e giudizi complessivi del triennio anteriore: punti 12;

     b) incarichi e servizi speciali attinenti al servizio reso nella qualifica di primo dirigente: punti 12;

     c) lavori originali concernenti i compiti di istituto: punti 12;

     d) titoli attinenti alla formazione ed al perfezionamento professionale, con particolare riguardo al profitto tratto dai corsi professionali per gli impiegati delle carriere direttive previste dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni: punti 4.

     8. Si applicano gli articoli 26, 27, 29 e 67 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio, 1957, n. 686.

     9. La commissione esaminatrice del concorso è nominata con decreto del Ministro della pubblica istruzione ed è composta da: un magistrato amministrativo con qualifica di presidente di sezione del Consiglio di Stato, o equiparato, che la presiede; un professore universitario ordinario di materie giuridiche od economiche; un dirigente superiore appartenente ai ruoli dell'amministrazione universitaria; due dirigenti superiori appartenenti al ruolo dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione. Svolge le funzioni di segretario un funzionario con qualifica non inferiore all'ottava, appartenente ai ruoli del Ministero della pubblica istruzione.

     10. Le norme particolari, eventualmente occorrenti, sono stabilite con il bando di concorso.

 

          Art. 8. Istituzione dell'ufficio degli ispettori per l'amministrazione universitaria

     1. E' istituito, presso la Direzione generale dell'istruzione universitaria, l'ufficio degli ispettori dell'amministrazione universitaria per l'esercizio delle attività di vigilanza attribuite al Ministero della pubblica istruzione dalle leggi e dai regolamenti sull'istruzione superiore.

     2. A tal fine è istituito il ruolo dei dirigenti con funzioni ispettive di cui al quadro H della tabella A, allegata alla presente legge, di modifica della tabella IX allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

     3. Ai funzionari appartenenti al suddetto ruolo competono le attribuzioni previste dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

 

          Art. 9. Attribuzione della qualifica di dirigente superiore dei servizi ispettivi dell'istruzione universitaria

     1. La qualifica di dirigente superiore del ruolo dei dirigenti dei servizi ispettivi dell'istruzione universitaria si consegue mediante concorso per titoli ed esami, al quale sono ammessi i primi dirigenti di cui ai quadri A, D e G della tabella IX allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, come modificata dalla tabella A allegata alla presente legge, che, al 31 dicembre precedente, abbiano compiuto almeno tre anni di effettivo servizio nella qualifica.

     2. Il concorso è indetto annualmente con decreto del Ministro della pubblica istruzione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

     3. Il bando indica il termine di presentazione delle domande di ammissione, il numero dei posti da conferire, corrispondenti a quelli vacanti ed a quelli di cui si prevede la vacanza, le materie oggetto del colloquio e le modalità di partecipazione.

     4. Le prove di esame sono costituite da una prova scritta e da un colloquio.

     5. La prova scritta consiste nella trattazione di un tema attinente alle attività istituzionali delle Università e del Ministero della pubblica istruzione nel settore universitario ed alla relativa legislazione, nonché ai compiti ispettivi attinenti a tale settore.

     6. Il colloquio, che ha per oggetto le discipline più direttamente connesse alle funzioni ed ai compiti d'istituto, è finalizzato all'accertamento della maturità professionale, nonché alla valutazione del possesso della necessaria attitudine a svolgere le funzioni ispettive.

     7. Il programma della prova scritta e delle materie che formano oggetto del colloquio è determinato con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

     8. Le categorie dei titoli di servizio da ammettere a valutazione ed il relativo punteggio massimo attribuibile sono stabiliti come segue:

     a) rapporti informativi e giudizi complessivi del quinquennio anteriore: punti 18;

     b) natura dei servizi svolti quali risultano dai rapporti informativi e dal fascicolo personale, con particolare considerazione per quelli aventi caratteristiche affini al servizio ispettivo: punti 7;

     c) incarichi e servizi speciali: punti 12;

     d) lavori originali concernenti i compiti di istituto: punti 10;

     e) titoli attinenti alla formazione ed al perfezionamento professionale del candidato, con particolare riguardo al profitto tratto dai corsi professionali per gli impiegati delle carriere direttive previste dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni: punti 3.

     9. Si applicano gli articoli 26, 27, 29 e 67 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

     10. Alle prove di esame sono assegnati 60 punti, di cui 40 riservati alla prova scritta e 20 al colloquio. Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato nella prova scritta un punteggio non inferiore a 24.

     11. La commissione esaminatrice del concorso è nominata con decreto del Ministro della pubblica istruzione ed è composta da: un magistrato amministrativo con qualifica di presidente di sezione del Consiglio di Stato, o equiparato, che la presiede; un professore universitario ordinario di materie giuridiche od economiche; un dirigente superiore appartenente ai ruoli universitari; due dirigenti superiori appartenenti al ruolo dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione. Svolge le funzioni di segretario un funzionario appartenente ai ruoli del Ministero della pubblica istruzione con qualifica non inferiore all'ottava.

     12. Le norme particolari, eventualmente occorrenti, sono stabilite con il bando di concorso.

 

          Art. 10. Riordinamento dei posti di funzione dirigenziale

     Il quadro G della tabella IX del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dai quadri G ed H della tabella A allegata alla presente legge.

 

          Art. 11. Attribuzioni dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione

     1. Sono di competenza dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione i provvedimenti concernenti lo stato giuridico, il trattamento economico e di carriera, i concorsi e i conseguenti inquadramenti del personale non docente delle Università e degli istituti di istruzione universitaria con qualifica dirigenziale.

     2. Dopo la prima applicazione della presente legge i posti vacanti di primo dirigente sono coperti mediante il trasferimento, a domanda, da altre sedi universitarie di funzionari di pari qualifica e funzione.

     3. L'assegnazione della sede, nei casi di più domande, è effettuata in base ai criteri stabiliti dalle vigenti disposizioni in materia di trasferimento di pubblici dipendenti.

     4. Le sedi universitarie non coperte con i trasferimenti sono messe a concorso secondo quanto disposto per le rispettive qualifiche nei precedenti articoli.

     5. Fatte salve le disposizioni transitorie relative alla prima applicazione della presente legge, alla copertura dei posti vacanti di dirigente superiore con funzioni di direttore amministrativo si provvede, di norma, previo trasferimento, a domanda, di funzionari di pari qualifica e funzioni da altre sedi universitarie, che abbiano maturato tre anni di servizio nella sede di provenienza, ovvero mediante concorso.

     6. Il Ministro della pubblica istruzione può, in deroga a quanto previsto dal precedente comma, adottare esclusivamente la procedura concorsuale, per motivate e straordinarie esigenze.

 

          Art. 12. Istituzione del ruolo speciale del personale tecnico scientifico e delle biblioteche

     1. E' istituito il ruolo speciale del personale tecnico, scientifico e delle biblioteche delle Università e degli istituti di istruzione universitaria.

     2. I relativi posti organici, indicati nella tabella B allegata alla presente legge, sono assegnati a ciascuna istituzione universitaria con decreto del Ministro della pubblica istruzione, previa individuazione dei singoli posti di funzione.

     3. Nella prima applicazione della presente legge, e fatto salvo quanto previsto dalla legge 29 marzo 1983, n. 93, il ruolo speciale è articolato nelle seguenti qualifiche funzionali e nei seguenti profili professionali:

     a) prima qualifica funzionale: professionalità ed esperienza necessarie per il coordinamento ed il controllo di unità organizzative di notevole interesse o ad elevato contenuto tecnico, comportanti decisioni rilevanti per la propria o altre unità organiche, in applicazione di tecniche specialistiche complesse nell'ambito di direttive e programmi di massima degli organi universitari;

     b) seconda qualifica funzionale: alta professionalità e lunga esperienza necessarie per il coordinamento ed il controllo di unità organizzative di fondamentale interesse e di alta specializzazione, comportanti decisioni con rilevanza anche esterna in applicazione di tecniche specialistiche e gestionali molto complesse, nell'ambito di direttive generali impartite dagli organi universitari.

     4. Ciascuna delle suddette qualifiche comprende i seguenti profili professionali:

     Prima qualifica funzionale.

     a) Area funzionale tecnico-scientifica e socio-sanitaria: coordinatore tecnico.

     Il coordinatore tecnico:

     svolge, nell'ambito di strutture scientifiche di notevole complessità, dichiarata con le modalità previste dal terzo comma dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, attività di ricerca integrando i compiti propri del funzionario tecnico con la individuazione autonoma di metodi, strumenti e tecniche necessari per il conseguimento degli obiettivi di ricerca prefissati e la elaborazione originale di linee operative di ricerca;

     può coordinare l'attività di altri funzionari tecnici o di personale appartenente a qualifiche inferiori e può avere il compito della qualificazione e dell'aggiornamento periodico di tale personale o di personale che svolge la propria attività presso strutture affini;

     può essere inserito in strutture dotate di laboratori specializzati di rilevante interesse scientifico, didattico e di assistenza sanitaria, dichiarato con le stesse modalità previste dal terzo comma dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, con l'assunzione della diretta responsabilità delle apparecchiature in dotazione alla struttura di appartenenza e dell'incarico del controllo e della efficienza delle apparecchiature stesse;

     sovrintendente alla corretta effettuazione delle tecniche di analisi e coordina l'effettuazione delle letture avendo la responsabilità delle valutazioni finali dei risultati;

     può avere la responsabilità, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 103 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, di servizi, autorizzati dalle autorità regionali e dalla prefettura, preposti ad attività didattiche o di ricerca che richiedono l'impiego di apparecchiature generatrici di raggi X, la detenzione e l'uso di tali apparecchiature e di sostanze radioattive, nonché la osservanza delle norme di radioprotezione;

     in musei, orti botanici o in altre strutture del patrimonio storico e scientifico universitario è preposto allo studio, anche ai fini dell'incremento, alla classificazione, alle operazioni di collocazione e di restauro dei reperti, degli oggetti, delle collezioni.

     b) Area funzionale delle strutture di elaborazione dati: coordinatore di elaborazione dati.

     Il coordinatore di elaborazione dati, sulla base di direttive, svolge attività altamente specializzate di ricerca, progettazione e pianificazione volte alla introduzione di nuove tecniche e metodologie, al mantenimento della produzione, all'ampliamento dell'uso delle strutture hardware e software, alla loro evoluzione. Ove necessario coordina il lavoro di altro personale.

     In particolare le sue funzioni possono essere:

     1) studio e sviluppo di progetti applicativi avanzati;

     2) acquisizione di conoscenze relative a nuove tecniche e sistemi ed intervento nella scelta di nuovi mezzi di calcolo;

     3) effettuazione di studi di fattibilità e previsione per installazioni e modifiche d'impianti;

     4) produzione, gestione ed aggiornamento di software di base;

     5) consulenza, per quanto riguarda i sistemi di base e gli aspetti di disegno di sistemi, al personale dei livelli inferiori;

     6) definizione dei metodi e degli strumenti da utilizzare per elaborazione dati.

     c) Area funzionale delle biblioteche: coordinatore di biblioteca.

     Il coordinatore di biblioteca, nell'ambito delle deliberazioni adottate dai competenti organi accademici:

     è responsabile del coordinamento dei servizi bibliotecari della facoltà, interistituto, interfacoltà e interdipartimentali; ovvero è responsabile in centri interistituto, interfacoltà e interdipartimentali dell'organizzazione bibliografica e documentaria in relazione alle esigenze di aree disciplinari omogenee o altamente specializzate;

     uniforma i criteri di descrizione dei documenti e di recupero dell'informazione bibliografica o documentaria delle biblioteche afferenti;

     coordina l'aggiornamento del personale e l'orientamento dell'utente, integrando i compiti propri del funzionario di biblioteca con l'individuazione autonoma di metodi, strumenti e tecniche necessari al conseguimento degli obiettivi.

     d) Area funzionale dei servizi generali tecnici ed ausiliari.

     Ai funzionari di tale area competono:

     le funzioni di direzione di settori di uffici tecnici di notevoli dimensioni;

     l'esercizio delle funzioni vicarie dell'ingegnere capo;

     la collaborazione con l'ingegnere capo nell'adempimento dei compiti istituzionali degli uffici tecnici;

     l'esercizio della sorveglianza sui lavori loro affidati;

     la progettazione, la direzione dei lavori delle opere di edilizia universitaria.

     Seconda qualifica funzionale.

     a) Area funzionale tecnico-scientifica e socio-sanitaria: coordinatore generale tecnico.

     Il coordinatore generale tecnico è funzionario tecnico con la responsabilità in ordine al regolare funzionamento di impianti, laboratori, officine o di strutture di rilevante complessità, dichiarata con le modalità previste dal terzo comma dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, ovvero di centri di servizi interdipartimentali di cui all'art. 90 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

     svolge attività di studio e di programmazione finalizzate all'aggiornamento delle tecniche, delle procedure e degli impianti;

     promuove iniziative per l'aggiornamento del personale, per la diffusione e l'utilizzo di nuove tecniche e conoscenze nei diversi campi disciplinari;

     in musei o orti botanici di rilevanti dimensioni propone agli organi competenti l'incremento delle collezioni, cura gli aspetti di diffusione interna ed esterna delle pubblicazioni illustrative e propagandistiche dei materiali conservati;

     nelle aziende agrarie, sulla base di direttive impartite dagli organi responsabili ed in conformità dagli indirizzi scientifici degli organi dipartimentali o di istituto o di facoltà, sovrintende al funzionamento dell'azienda stessa e, nell'ambito di tale attività, è responsabile delle tecniche colturali, della qualificazione e dell'aggiornamento del personale collegato agli sviluppi scientifici e dell'attività e svolge attività di studio e di programmazione finalizzate all'aggiornamento di tecniche, procedure ed impianti.

     b) Area funzionale delle strutture di elaborazione dati: coordinatore generale dei servizi di elaborazione dati.

     Il coordinatore generale dei servizi di elaborazione dati dirige il lavoro di una struttura complessa del servizio di elaborazione dati, avvalendosi dell'attività di più coordinatori dedicati al funzionamento di settori fondamentali della struttura. Può svolgere le attività proprie del coordinatore di elaborazione dati.

     c) Area funzionale delle biblioteche: coordinatore generale.

     Il coordinatore generale, nell'ambito delle deliberazioni adottate dai competenti organi accademici:

     è responsabile del coordinamento dei servizi bibliotecari dell'ateneo, o responsabile di centri di studio a livello di ateneo, ovvero del coordinamento interuniversitario nazionale o internazionale in particolari settori della biblioteconomia, quali: normalizzazione bibliografica e catalografica, attività di documentazione e di diffusione selettiva dell'informazione, strutture esistenti per l'elaborazione delle informazioni bibliografiche e di prodotti della documentazione, valutazione costi-efficacia-benefici delle strutture e delle procedure bibliotecarie, linguistica applicata all'indicizzazione e ai tesauri, materiale non librario, problemi dell'utenza;

     promuove, nei settori di propria competenza, l'aggiornamento del personale e l'educazione dell'utenza;

     esercita attività propositiva in ordine ai piani di riqualificazione del personale;

     coordina e promuove le attività di diffusione interna ed esterna delle pubblicazioni e dei materiali librari;

     fornisce consulenze nei settori di propria competenza.

     d) Area funzionale dei servizi generali, tecnici ed ausiliari: generale dell'ufficio tecnico.

     Il coordinatore generale dell'ufficio tecnico è un ingegnere che svolge funzioni di direzione tecnica ed organizzativa dell'ufficio tecnico ed attua il coordinamento delle strutture di servizi dislocati nell'ateneo e a tale ufficio afferenti;

     svolge altresì compiti tecnici in materia di elaborazione, di esecuzione e di controllo di piani o opere di edilizia universitaria su incarico degli organi di governo delle Università.

     5. Le attività relative ai profili professionali della prima e della seconda qualifica funzionale di cui al presente articolo si svolgono in ogni caso nel rispetto delle esigenze didattiche e scientifiche rappresentate dal personale docente ed in conformità alle direttive impartite dagli organi o uffici che utilizzano le strutture nelle quali opera il personale appartenente alle predette qualifiche.

     6. I profili professionali della prima e della seconda qualifica funzionale previsti nel presente articolo possono essere adeguati alle esigenze di funzionalità delle strutture universitarie, anche in relazione alla sperimentazione avviata ai sensi delle disposizioni di cui al titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, con decreto del Ministro della pubblica istruzione da emanarsi di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica.

 

          Art. 13. Determinazione del trattamento economico del personale del ruolo speciale tecnico, scientifico, e delle biblioteche

     Al personale della prima e della seconda qualifica funzionale del ruolo speciale tecnico, scientifico e delle biblioteche, di cui al precedente articolo, si applicano, per la determinazione del trattamento economico, le norme e le procedure di comparto previste dalla legge 29 marzo 1983, n. 93.

 

          Art. 14. Accesso alle qualifiche funzionali del ruolo speciale del personale tecnico, scientifico e delle biblioteche

     1. Alle singole qualifiche funzionali del ruolo speciale del personale tecnico, scientifico e delle biblioteche, istituito con la presente legge, si accede per concorso nazionale per titoli ed esami.

     2. Ai concorsi per l'accesso alla prima qualifica funzionale è ammesso il personale dell'ottava e della settima qualifica appartenente alle aree funzionali indicate nell'art. 12, che abbia maturato, rispettivamente, quattro ed otto anni di effettivo servizio nella qualifica. Ai concorsi per l'accesso alla seconda qualifica funzionale è ammesso il personale della prima qualifica funzionale del ruolo speciale e dell'ottava qualifica, appartenente alle medesime aree funzionali, che abbia maturato, rispettivamente, quattro ed otto anni di effettivo servizio nelle rispettive qualifiche. Tale anzianità è aumentata di ulteriori cinque anni di effettivo servizio nelle qualifiche delle rispettive aree funzionali, per il personale privo del prescritto titolo di studio; in tal caso gli ulteriori requisiti di ammissione ai concorsi saranno stabiliti con le modalità di cui al successivo comma.

     3. Con apposite norme integrative del regolamento previsto dall'art. 84, secondo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, saranno stabiliti i titoli di studio e gli altri requisiti necessari per l'ammissione ai concorsi previsti nei precedenti commi, la composizione delle commissioni esaminatrici e saranno altresì determinate le prove di esame, la ripartizione del punteggio, nonché le altre modalità per lo svolgimento dei concorsi stessi.

 

          Art. 15. Nona qualifica funzionale dell'area amministrativo-contabile

     1. Ad integrazione di quanto previsto dalla legge 11 luglio 1980, n. 312, per un contingente di 400 unità, è istituita la nona qualifica funzionale del personale di cui all'art. 78 della predetta legge. Ad essa sono iscritti i profili professionali di vice-dirigenza in materia propria ed in materia delegabile da parte dei dirigenti.

     2. A tale personale vengono attribuiti il trattamento e la progressione economica stabiliti, per la prima qualifica funzionale, ai sensi dell'art. 13.

     3. Con il regolamento previsto dal secondo comma dell'art. 5 saranno definite le attribuzioni, le funzioni e le responsabilità connesse alla vice-dirigenza.

     4. Contestualmente, il Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, sentite le organizzazioni sindacali del comparto maggiormente rappresentative sul piano nazionale, procederà alla individuazione delle strutture amministrativo-contabili alle quali saranno preposti i funzionari della nona qualifica funzionale con profilo professionale di vice-dirigenti.

     5. Alla nona qualifica funzionale si accede mediante concorso interno per prove scritte e orali, e per valutazione di titoli di servizio. Il concorso è riservato al personale dell'ottava e della settima qualifica funzionale dell'area amministrativo-contabile, che abbia maturato, rispettivamente, quattro ed otto anni di servizio effettivo nella qualifica. Per i titoli di studio, i requisiti di ammissione, la composizione della commissione esaminatrice, le prove di esame, la ripartizione del punteggio, nonché per tutte le modalità necessarie all'espletamento del concorso, si applica quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 14.

     6. Nella prima applicazione della presente legge sono inquadrati nella qualifica di cui al presente articolo, anche in soprannumero, ai fini delle attribuzioni e dell'esercizio delle relative funzioni, i dipendenti collocati nelle qualifiche ad esaurimento di cui al titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, nel rispetto delle posizioni giuridiche ed economiche attualmente previste per detto personale. Le predette qualifiche ad esaurimento sono soppresse.

     7. I posti residui dopo l'inquadramento di cui al precedente comma sono coperti mediante scrutinio per merito comparativo riservato al personale della settima e della ottava qualifica funzionale dell'area amministrativo-contabile che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia maturato, rispettivamente, almeno sei e tre anni di anzianità nella qualifica di appartenenza.

     8. Nel merito comparativo deve essere attribuito un punteggio aggiuntivo per l'effettivo espletamento di funzioni corrispondenti a quelle previste nei profili professionali della nona qualifica funzionale.

     9. I contingenti sono determinati, per ogni singola Università e per ciascun istituto di istruzione universitaria, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentite le organizzazioni sindacali del comparto maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

 

          Art. 16. Determinazione delle piante organiche di ateneo

     1. La dotazione organica del personale non docente dell'Università e degli istituti di istruzione universitaria è determinata dalla tabella B allegata alla presente legge.

     2. Le piante organiche di ciascun ateneo sono definite sulla base di criteri oggettivi individuati, per ciascuna qualifica ed area funzionale, entro i limiti della dotazione organica complessiva di cui al precedente comma.

     3. Tali criteri sono determinati nell'ambito dei piani di sviluppo delle Università e degli istituti di istruzione universitaria, sentite le organizzazioni sindacali del comparto maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

     4. Il Ministro della pubblica istruzione determina ed adegua, sulla base dei criteri di cui ai precedenti commi, le piante organiche di ciascuna Università e di ciascun istituto di istruzione universitaria distinte per qualifica, area funzionale e profilo professionale.

 

          Art. 17. Revisione dei contingenti dei profili professionali

     Ferma restando la dotazione organica complessiva di ciascuna qualifica funzionale, i contingenti dei profili professionali, nell'ambito delle singole qualifiche, possono essere modificati con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, sentite le organizzazioni sindacali del comparto maggiormente rappresentative sul piano nazionale, su motivata richiesta del consiglio di amministrazione delle Università e degli istituti di istruzione universitaria in relazione ai fabbisogni funzionali delle amministrazioni universitarie.

 

          Art. 18. Rideterminazione quadriennale delle piante organiche di ateneo

     1. Ogni quadriennio, tenuto conto dei criteri stabiliti dal piano di sviluppo dell'Università di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e all'art. 1 della legge 14 agosto 1982, n. 590, si fa luogo alla rideterminazione delle piante organiche delle singole Università e dei singoli istituti di istruzione universitaria.

     2. La rideterminazione ha luogo sulla base del calcolo della percentuale media di incremento o di decremento verificatosi nel quadriennio, per ciascuna istituzione universitaria, dei valori numerici assunti per la definizione, ai sensi dell'art. 16, delle dotazioni organiche delle singole qualifiche ed aree funzionali.

 

          Art. 19. Modalità per l'assegnazione dei posti delle qualifiche non dirigenziali

     1. Nell'ambito della dotazione organica di ateneo, il consiglio di amministrazione delle Università e degli istituti di istruzione universitaria, all'inizio di ogni anno accademico, sulla base delle proposte formulate dagli organi accademici, provvede, sentite le organizzazioni sindacali del comparto maggiormente rappresentative sul piano nazionale, ad assegnare i posti delle qualifiche non dirigenziali ai dipartimenti, agli istituti, alle scuole e agli altri servizi delle Università e degli istituti di istruzione universitaria.

     2. In relazione alle particolari esigenze proprie delle Università di recente istituzione ed a quelle connesse all'avvio della sperimentazione organizzativa e didattica, il Ministro della pubblica istruzione può assegnare, con proprio decreto, una percentuale dei posti non superiore al 10% dei posti annualmente disponibili anche ai singoli insegnamenti o a gruppi di insegnamenti.

 

          Art. 20. Conferimento della nomina a primo dirigente con funzioni di direttore di divisione dell'area amministrativo-contabile.

     I posti di primo dirigente con funzioni di direttore di divisione dell'area amministrativo-contabile recati in aumento e quelli comunque disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge, sono conferiti con gli stessi criteri e modalità dettati per la prima attuazione della legge 10 luglio 1984, n. 301, dall'art. 1 della stessa legge.

 

          Art. 21. Conferimento dei posti di dirigente superiore con funzioni di direttore amministrativo e di ispettore

     1. Nella prima applicazione della presente legge, i posti di dirigente superiore per i servizi ispettivi sono conferiti, a domanda, ai dirigenti di cui al quadro G della tabella IX allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni, con i criteri e le modalità indicati nello stesso decreto.

     2. Nella prima applicazione della presente legge alla copertura dei posti vacanti di dirigente superiore con funzioni di direttore amministrativo si provvede mediante l'assegnazione delle corrispondenti funzioni ed il trasferimento d'ufficio dei funzionari con qualifica di dirigente superiore in soprannumero, che attualmente svolgono compiti di studio. I posti residui vengono attribuiti ai primi dirigenti delle Università e degli istituti di istruzione universitaria con i criteri e l modalità previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

 

          Art. 22. Conferimento dei posti della prima e della seconda qualifica funzionale del ruolo speciale del personale tecnico, scientifico e delle biblioteche.

     1. Nella prima applicazione della presente legge, indipendentemente dalle conclusioni della procedura relativa alla determinazione delle piante organiche di ateneo, i posti della prima e della seconda qualifica funzionale del ruolo speciale istituito dall'art. 12 sono distribuiti, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, tra le Università e gli istituti di istruzione universitaria su motivata richiesta degli stessi.

     2. Le Università e gli istituti di istruzione universitaria faranno pervenire, entro il termine a tal fine assegnato, l'indicazione dei profili relativi ai posti per i quali richiedono il concorso.

     3. Tali posti sono coperti mediante concorso nazionale per titoli di servizio e professionali bandito dal Ministro della pubblica istruzione per ciascuna qualifica funzionale e ciascun profilo professionale, e per ciascuna sede universitaria.

     4. Il bando di concorso indicherà inoltre la sede universitaria di funzione, le categorie dei titoli ammessi alla valutazione, il punteggio massimo attribuibile a ciascuna delle medesime e il punteggio necessario per essere dichiarato idoneo, la composizione delle commissioni esaminatrici e le ulteriori norme eventualmente occorrenti.

     5. Il bando di concorso è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

     6. Sono ammessi a partecipare ai suddetti concorsi gli appartenenti alla settima o all'ottava qualifica funzionale delle aree funzionali di cui all'art. 12, i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano maturato, rispettivamente, almeno sei e tre anni di anzianità nella qualifica di appartenenza e svolgano funzioni tecniche corrispondenti a quelle previste nei profili professionali, rispettivamente, della prima e della seconda qualifica funzionale di cui all'art. 12 e siano in possesso di laurea specifica.

     7. I candidati dovranno specificare nella domanda le sedi per le quali intendono concorrere, indicandole in numero non superiore a tre ed in stretto ordine di precedenza, nonché la relativa qualifica funzionale ed il relativo profilo professionale.

     8. I bibliotecari del ruolo ad esaurimento, di cui al titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sono inquadrati nella prima qualifica funzionale del ruolo speciale del personale tecnico, scientifico e delle biblioteche - area funzionale delle biblioteche - nel rispetto delle posizioni giuridiche ed economiche acquisite. Il relativo ruolo ad esaurimento è soppresso.

 

          Art. 23. Snellimento delle procedure concorsuali

     1. I rettori delle Università ed i direttori degli istituti di istruzione universitaria, per i concorsi banditi con proprio decreto, possono, previa approvazione delle relative graduatorie di merito, provvedere alla nomina in prova ed alla contestuale ammissione in servizio dei vincitori. I relativi provvedimenti di nomina sono immediatamente esecutivi, fatta salva la sopravvenuta inefficacia a seguito di ricusazione del visto da parte della Corte dei conti. Il periodo di servizio reso fino alla notifica all'interessato della ricusazione del visto è in ogni caso retribuito.

     2. Ai fini di cui al precedente comma, i vincitori dei concorsi debbono presentare la documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione ai pubblici impieghi nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di effettiva assunzione in servizio.

     3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i concorsi per il conferimento dei posti di ruolo organico del personale non docente delle Università e degli istituti di istruzione universitaria relativi alle qualifiche funzionali settima e superiori alla settima delle aree funzionali amministrativo-contabile, delle biblioteche, dei servizi generali tecnici ed ausiliari e, con riferimento a quest'ultima, limitatamente al gruppo degli uffici tecnici, sono banditi, per le singole sedi universitarie, su base nazionale con decreto del Ministro della pubblica istruzione, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

     4. Entro un biennio dalla data di approvazione delle graduatorie relative ai concorsi di cui ai precedenti commi, sui posti di organico che risulteranno successivamente vacanti e disponibili, saranno nominati gli idonei dei concorsi già espletati, con riferimento alle rispettive aree funzionali, qualifiche e profili professionali.

 

          Art. 24. Disposizioni varie

     1. Le ostetriche appartenenti ai ruoli dell'amministrazione universitaria, in servizio presso i policlinici e le cliniche universitarie alla data del 1° gennaio 1977, conseguono la qualifica di ostetrica capo a seguito del riconoscimento dei servizi e ricostruzione di carriera effettuati ai sensi e per gli effetti delle norme di cui all'art. 16 della legge 25 ottobre 1977, n. 808, ed all'art. 1, primo comma, della legge 27 febbraio 1980, n. 38, a prescindere dal concorso per esami previsto dall'art. 79, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

     2. I dirigenti con funzioni di direttore amministrativo possono usufruire in caso di provenienza da altre sedi ed Università dell'alloggio di servizio dietro corrispettivo secondo la legislazione vigente. L'assegnazione dell'alloggio di servizio è deliberata dal consiglio di amministrazione dell'Università o dell'istituto di istruzione universitaria, su proposta del rettore o del direttore, per comprovate necessità.

     3. I quattro membri della commissione di cui all'art. 5 della legge 25 ottobre 1977, n. 808, designati dalle organizzazioni sindacali, vengono rinnovati in concomitanza con i rinnovi dei consigli di amministrazione di ciascuna Università ed istituto di istruzione universitaria.

     4. Il disposto di cui all'art. 75 della legge 20 maggio 1982, n. 270, si applica, con la stessa decorrenza, anche nei confronti del personale che ha prestato servizi, comunque denominati, per l'espletamento di mansioni relative ad altri ruoli dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione e dell'amministrazione scolastica periferica, previsti nel decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283.

 

          Art. 25. Assunzioni obbligatorie

     1. Le riserve di posti per le categorie privilegiate di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, si applicano nei limiti del 40% della dotazione organica della seconda qualifica funzionale e del 15% delle dotazioni organiche della terza e della quarta qualifica funzionale, determinate dalla tabella B allegata alla presente legge. Le stesse disposizioni si applicano per le dotazioni organiche delle qualifiche funzionali del personale degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano.

     2. Le assunzioni vengono disposte con decreto del Ministro della pubblica istruzione e con le modalità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482. Sono abrogate le norme di cui all'art. 8 della legge 25 ottobre 1977, n. 808, e all'art. 1, ultimo comma, della legge 27 febbraio 1980, n. 38.

 

          Art. 26. Personale non docente della scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena

     1. Con gli stessi criteri e modalità di cui all'articolo 16, è determinata la pianta organica della scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena, istituita con legge 11 maggio 1976, n. 359.

     2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le competenze relative a tutti gli atti e i provvedimenti concernenti lo stato giuridico, il trattamento economico e di carriera, nonché ai bandi di concorso e alle nomine per la copertura dei posti di organico di personale non docente disponibili presso la scuola, esercitate in base alle vigenti disposizioni dal rettore dell'Università di Siena, sono devolute al presidente del consiglio della scuola stessa.

     3. Rientrano, altresì, nella competenza del presidente del consiglio della scuola gli adempimenti previsti dall'art. 4 della legge 25 ottobre 1977, n. 808. Si applicano, inoltre, le disposizioni contenute nell'art. 7 della stessa legge n. 808 del 1977.

     4. Dopo la determinazione della relativa pianta organica, è costituita presso la scuola una apposita commissione per il personale cui sono demandate le competenze in precedenza esercitate, nella stessa materia, dal consiglio di amministrazione e dalla commissione per il personale dell'Università di Siena.

     5. Tale commissione, nominata dal presidente del consiglio della scuola, è così composta:

     a) dal presidente, che la presiede;

     b) dal funzionario con qualifica dirigenziale in servizio presso la scuola, o dal funzionario con la qualifica più elevata;

     c) da un rappresentante del personale docente;

     d) da un rappresentante del personale non docente.

     6. I membri di cui alle lettere c) e d) sono designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, rispettivamente, del personale docente e del personale non docente.

     7. Si applicano alla scuola le disposizioni contenute nella presente legge.

     8. Fino alla totale copertura dei posti di personale non docente previsti dalla pianta organica di cui al primo comma, alle esigenze di funzionamento della scuola si provvederà con personale non docente dell'Università di Siena, secondo le modalità previste dall'art. 11 della legge 11 maggio 1976, n. 359, nonché dal primo comma dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1984, n. 744.

 

          Art. 27. Inquadramento di personale non docente dell'Università per stranieri di Perugia e del CEPAS

     1. Il personale non docente dell'Università per stranieri di Perugia, assunto in data precedente al 1° gennaio 1985, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato, a domanda da presentarsi entro sessanta giorni dalla stessa data, nei profili professionali delle corrispondenti qualifiche funzionali del personale di ruolo delle Università statali mediante l'utilizzazione dei posti recati in aumento dalla presente legge. Con le stesse modalità si fa luogo all'inquadramento del personale con qualifica dirigenziale.

     2. Il servizio prestato dal personale non docente dell'Università per stranieri di Perugia, in posizione di ruolo e non di ruolo, anteriormente alla data degli inquadramenti previsti dal precedente comma, è riconosciuto sia ai fini della progressione giuridica ed economica, sia ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza, a norma delle leggi vigenti.

     3. Gli inquadramenti sono disposti nella qualifica e nella classe di stipendio corrispondenti a quelle ricoperte nel ruolo di provenienza, mantenendo, a titolo di assegno personale riassorbibile, il maggior trattamento economico eventualmente goduto.

     4. Con le stesse modalità e con i medesimi criteri è inquadrato il personale in servizio da almeno sei anni, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso il Centro educazione professionale assistenti sociali (CEPAS) per i fini istituzionali della scuola diretta a fini speciali convenzionata con l'Università di Roma "La Sapienza" e addetto ai servizi amministrativi, di biblioteca e ausiliari.

     5. E' abrogato il terzo comma dell'art. 7 della legge 16 aprile 1973, n. 181.

 

          Art. 28. Ricongiunzione dei servizi ai fini del trattamento di buonuscita

     1. Nei confronti del personale docente e non docente già dipendente da enti universitari non statali inquadrato ovvero immesso nei corrispondenti ruoli o qualifiche funzionali del personale delle Università statali si applica, per la ricongiunzione dei servizi ai fini del trattamento di buonuscita, la disciplina di cui all'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761. La medesima disciplina si applica in caso di passaggio dai ruoli del personale docente e non docente delle Università statali ai ruoli del personale di enti universitari non statali.

     2. Il personale dipendente da enti universitari soppressi, al quale sia stata liquidata l'indennità di fine servizio a carico degli enti di provenienza, potrà chiedere la ricongiunzione, ai fini previdenziali, del precedente servizio con quello statale entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero dalla successiva data di inquadramento o di immissione in ruolo, mediante domanda da presentare all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali.

 

          Art. 29. Redistribuzione e aumento degli organici

     1. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, si provvede alla redistribuzione, per qualifiche ed aree funzionali, dei posti attualmente esistenti.

     2. Con successivo provvedimento si provvederà all'aumento degli organici nel limite massimo di 7.000 posti, da realizzarsi nel quadriennio 1986-89.

 

          Art. 30. Osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano

     1. Con apposito provvedimento si provvederà alla revisione dell'attuale ordinamento degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano.

     2. Per le esigenze di funzionamento connesse a tale riordinamento sono destinati almeno 400 dei nuovi posti organici previsti dall'art. 29.

 

          Art. 31. Disposizioni abrogative

     Sono abrogate le disposizioni di cui all'art. 86 della legge 11 luglio 1980, n. 312, nonché tutte le altre disposizioni in contrasto con la presente legge.

 

          Art. 32. Norme finali

     1. In relazione a quanto previsto dall'art. 4, con le modalità di cui al terzo comma dell'art. 86 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, saranno apportate le necessarie modifiche ed integrazioni allo schema-tipo di regolamento approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1982, n. 371. Nei casi di passaggio alle nuove qualifiche previste dalla presente legge si applica, per la determinazione della retribuzione spettante, l'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 270.

     2. Per il personale dirigente di cui al quadro G della tabella IX del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni e integrazioni, il trattamento economico provvisorio previsto dal decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito, con modificazioni, nella legge 20 novembre 1982, n. 869, è determinato tenendo conto degli anni di servizio di ruolo effettivamente prestati e riconosciuti ai sensi della legge 25 ottobre 1977, n. 808, ad eccezione del quinto comma dell'art. 16 della stessa legge.

 

          Art. 33. Copertura finanziaria

     All'onere derivante dall'attuazione della presente legge - con esclusione di quello di cui all'art. 3 - valutato in lire 1.360 milioni per il 1985, in lire 16.150 milioni per il 1986 ed in lire 30.150 milioni per il 1987, si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 4000 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1985 ed ai corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

 

 

     TABELLE

     (Omissis)