§ 86.4.71 – D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761.
Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali.


Settore:Normativa nazionale
Materia:86. Sanità
Capitolo:86.4 personale
Data:20/12/1979
Numero:761


Sommario
Art. 1.  Articolazione dei ruoli.
Art. 2.  Ruolo sanitario.
Art. 3.  Ruolo professionale.
Art. 4.  Ruolo tecnico.
Art. 5.  Ruolo amministrativo.
Art. 6.  Dotazioni organiche.
Art. 7.  Formazione dei ruoli nominativi.
Art. 8.  Ufficio di direzione dell'unità sanitaria locale.
Art. 9.  Modalità di assunzione in servizio.
Art. 10.  Ammissione agli impieghi.
Art. 11.  Cittadini degli Stati membri della Comunità economica europea.
Art. 12.  Norme concorsuali.
Art. 13.  Graduatorie.
Art. 14.  Periodo di prova.
Art. 15.  Riserva di posti.
Art. 16.  Passaggio ad altre funzioni per inidoneità fisica.
Art. 17.  Assunzione nelle posizioni funzionali di assistente medico e di veterinario collaboratore.
Art. 18.  Concorsi a coadiutore sanitario o vice direttore sanitario o aiuto corresponsabile ospedaliero e a veterinario coadiutore.
Art. 19.  Concorsi a dirigente sanitario o sovraintendente sanitario o direttore sanitario o primario ospedaliero, a veterinario dirigente e a farmacista dirigente.
Art. 20.  Esami di idoneità a dirigente sanitario o sovraintendente sanitario o direttore sanitario o primario ospedaliero, a veterinario dirigente e a farmacista dirigente.
Art. 21.  Concorsi alle posizioni funzionali di coadiutore e di dirigente del personale laureato dei ruoli sanitario e tecnico.
Art. 22.  Concorsi alle posizioni funzionali di coordinatore del ruolo professionale.
Art. 23.  Concorsi alle posizioni funzionali di vice-direttore amministrativo, di direttore amministrativo e di direttore amministrativo capo servizio.
Art. 24.  Riconoscimento dei servizi prestati.
Art. 25.  Servizi e titoli equipollenti.
Art. 26.  Servizi e titoli equiparabili.
Art. 27.  Doveri, incompatibilità e cumulo di impieghi.
Art. 28.  Responsabilità.
Art. 29.  Esercizio delle mansioni inerenti al profilo e alla posizione funzionale.
Art. 30.  Trattamento economico.
Art. 31.  Personale delle cliniche e degli istituti universitari convenzionati.
Art. 32.  Orari e turni di lavoro.
Art. 33.  Riposo settimanale.
Art. 34.  Lavoro straordinario.
Art. 35.  Rapporto di lavoro del personale medico.
Art. 36.  Attività libero-professionale del personale veterinario.
Art. 37.  Congedo ordinario.
Art. 38.  Congedo straordinario.
Art. 39.  Trasferimenti nell'ambito dell'unità sanitaria locale.
Art. 40.  Trasferimenti ad altra unità sanitaria locale.
Art. 41.  Procedure speciali per il trasferimento di alcune categorie di personale.
Art. 42.  Trasferimenti interregionali.
Art. 43.  Missioni.
Art. 44.  Comando per esigenze di servizio.
Art. 45.  Attività didattiche, di ricerca ed aggiornamento tecnico-scientifico.
Art. 46.  Aggiornamento professionale obbligatorio.
Art. 47.  Aspettative.
Art. 48.  Infermità dipendente da causa di servizio e suo accertamento.
Art. 49.  Equo indennizzo.
Art. 50.  Giudizio medico di appello.
Art. 51.  Infrazioni, sanzioni e procedimento disciplinare.
Art. 52.  Cause di cessazione dal rapporto di impiego.
Art. 53.  Collocamento a riposo.
Art. 54.  Dimissioni volontarie.
Art. 55.  Decadenza.
Art. 56.  Dispensa dal servizio.
Art. 57.  Destituzione di diritto.
Art. 58.  Reintegrazione del dipendente prosciolto.
Art. 59.  Riammissione in servizio.
Art. 60.  Commissione del personale dell'unità sanitaria locale.
Art. 61.  Commissione di disciplina.
Art. 62.  Diritti sindacali.
Art. 63.  Ascrizione dei profili professionali alle qualifiche funzionali e attribuzioni del personale.
Art. 64.  Tabelle di equiparazione.
Art. 65.  Inquadramento del personale delle associazioni rappresentanti gli enti ospedalieri.
Art. 66.  Norme per la prima collocazione nelle piante organiche dell'unità sanitaria locale.
Art. 67.  Concorsi riservati.
Art. 68.  Norme transitorie per l'accesso alla posizione funzionale di aiuto corresponsabile ospedaliero o vice direttore sanitario.
Art. 69.  Norme transitorie per l'accesso alla posizione funzionale di dirigente dei servizi di assistenza sanitaria di base e dei servizi veterinari.
Art. 70.  Riserva di posti nei primi concorsi pubblici.
Art. 71.  Modalità transitorie per i concorsi di assunzioni.
Art. 72.  Riserva di posti per il personale già dipendente da amministrazioni o enti a carattere nazionale.
Art. 73.  Rapporti convenzionali in corso.
Art. 74.  Trattamento di quiescenza del personale.
Art. 75.  Opzione per la posizione assicurativa in atto.
Art. 76.  Trattamento di previdenza del personale.
Art. 77.  Esercizio delle attribuzioni fino all'eliminazione della disciplina di cui all'art. 63.
Art. 78.  Incarichi.
Art. 79.  Personale eletto a cariche pubbliche.
Art. 80.  Esami di idoneità.
Art. 81.  Province autonome di Trento e Bolzano.
Art. 82.  Applicazione del nuovo stato giuridico.
Art. 83.  Norme di rinvio.


§ 86.4.71 – D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761.

Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali.

(G.U. 15 febbraio 1980, n. 45, S.O.).

 

Titolo I

RUOLI DEL PERSONALE

 

     Art. 1. Articolazione dei ruoli.

     Il personale addetto ai presidi, servizi ed uffici delle unità sanitarie locali è inquadrato in ruoli nominativi regionali, istituiti e gestiti dalla regione e così distinti: ruolo sanitario, ruolo professionale, ruolo tecnico, ruolo amministrativo.

     Appartengono al ruolo sanitario i dipendenti iscritti ai rispettivi ordini professionali, ove esistano, che esplicano in modo diretto attività inerenti alla tutela della salute; appartengono al ruolo professionale i dipendenti non compresi nel ruolo sanitario i quali, nell'esercizio della loro attività, assumono a norma di legge responsabilità di natura professionale e che per svolgere l'attività stessa devono essere iscritti in albi professionali; appartengono al ruolo tecnico i dipendenti che esplicano funzioni inerenti ai servizi tecnici di vigilanza e di controllo, generali o di assistenza sociale; appartengono al ruolo amministrativo i dipendenti che esplicano funzioni inerenti ai servizi organizzativi, patrimoniali e contabili.

     Il personale è iscritto nei suddetti ruoli sulla base dei profili professionali, di cui all'allegato 1, determinati in relazione ai requisiti culturali e professionali e alla tipologia del lavoro.

     La identificazione dei profili professionali attinenti a figure nuove, atipiche o di dubbia ascrizione e la relativa collocazione nei ruoli è effettuata con decreto del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale.

 

          Art. 2. Ruolo sanitario.

     Nel ruolo sanitario sono iscritti in distinte tabelle, per i rispettivi profili, i medici, i farmacisti, i veterinari, i biologi, i chimici, i fisici, gli psicologi, nonché gli operatori in possesso dello specifico titolo di abilitazione professionale per l'esercizio di funzioni didattico-organizzative, infermieristiche, tecnico-sanitarie, di vigilanza ed ispezione e di riabilitazione.

     Le tabelle del personale laureato sono articolate in quadri corrispondenti agli specifici settori di attività.

     Le tabelle del personale infermieristico, tecnico-sanitario, di vigilanza e ispezione e di riabilitazione sono articolate in quadri corrispondenti al livello di qualificazione professionale degli iscritti. Il personale iscritto nei quadri relativi alla qualificazione più elevata è classificato in due posizioni funzionali.

     Il personale laureato del ruolo sanitario è classificato in tre posizioni funzionali.

 

          Art. 3. Ruolo professionale.

     Nel ruolo professionale sono iscritti in distinte tabelle, per i rispettivi profili, gli avvocati e procuratori legali, gli ingegneri, gli architetti e i geologi.

     Il personale del ruolo professionale è classificato in due posizioni funzionali ad eccezione di quello della tabella A dello stesso ruolo che è classificato in tre posizioni funzionali.

     In separata tabella del ruolo professionale è iscritto il personale di assistenza religiosa.

 

          Art. 4. Ruolo tecnico.

     Il ruolo tecnico è ripartito in distinte tabelle a seconda che sia richiesto, per il relativo inquadramento, rispettivamente il possesso di un diploma di laurea, oppure di una specializzazione professionale e tecnica di grado superiore, oppure di una specializzazione professionale e tecnica di grado medio, oppure di una qualificazione professionale e tecnica di grado inferiore.

     Il personale laureato del ruolo tecnico è classificato in tre posizioni funzionali.

     Gli assistenti sociali sono classificati in due posizioni funzionali.

 

          Art. 5. Ruolo amministrativo.

     Nel ruolo amministrativo sono iscritti, per i rispettivi profili, gli operatori che svolgono funzioni amministrative.

     Il ruolo è ripartito in distinte tabelle a seconda che sia richiesto, per il relativo inquadramento, il possesso di un diploma di laurea oppure di un titolo di istruzione di secondo grado, oppure di un titolo di istruzione secondaria di primo grado, oppure di un titolo di istruzione almeno elementare.

     La tabella del personale amministrativo laureato è ripartita in due quadri comprendenti rispettivamente i direttori amministrativi ed i collaboratori amministrativi.

     I direttori amministrativi sono classificati in tre posizioni funzionali.

 

          Art. 6. Dotazioni organiche.

     Le piante organiche dei presidi, servizi e uffici delle unità sanitarie locali sono approvate dalle competenti assemblee a norma dell'art. 15, ottavo e nono comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in conformità ai piani sanitari nazionale e regionale.

     La consistenza numerica di ogni ruolo regionale è data dalla somma dei posti previsti nelle piante organiche delle unità sanitarie locali di ciascuna regione.

 

          Art. 7. Formazione dei ruoli nominativi.

     La regione predispone e pubblica, entro il 31 marzo di ogni anno, nel proprio Bollettino Ufficiale, i ruoli nominativi del personale addetto alle unità sanitarie locali, secondo la situazione al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione.

     Per ciascun dipendente sono indicati, il cognome e il nome, la data di nascita, la data di decorrenza del rapporto d'impiego, la data di decorrenza della nomina nel ruolo di appartenenza, la data del conseguimento della posizione funzionale rivestita e la sede di servizio.

     Nel termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione dei ruoli il dipendente può chiedere la rettifica di eventuali errori od omissioni con ricorso al presidente della giunta regionale, il quale decide in via definitiva entro trenta giorni. Trascorso tale termine il ricorso si intende respinto.

 

          Art. 8. Ufficio di direzione dell'unità sanitaria locale.

     L'ufficio di direzione di cui all'art. 15 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è composto da tutti i responsabili dei servizi dell'unità sanitaria locale, previsti dalla legge regionale, sempre che i responsabili ricoprano la posizione funzionale apicale nei ruoli di appartenenza.

     Il personale appartenente alle posizioni funzionali apicali che non sia membro dell'ufficio di direzione, è chiamato ad intervenire ai lavori dello stesso per le questioni concernenti il presidio o l'ufficio cui è preposto.

     Il coordinamento dell'ufficio di direzione è assicurato da un coordinatore sanitario, laureato in medicina, e da un coordinatore amministrativo, laureato in discipline economico-giuridiche, scelti tra i componenti l'ufficio stesso che appartengano rispettivamente al ruolo sanitario ed al ruolo amministrativo e posseggano un'anzianità nella posizione funzionale apicale di almeno tre anni.

     Il coordinatore sanitario deve possedere specifici titoli ed esperienza di servizio in materia di tutela della salute e di organizzazione sanitaria nelle sue varie articolazioni; nel periodo di espletamento dell'incarico deve osservare il tempo pieno.

     Il coordinatore amministrativo deve possedere specifiche esperienze in servizi tecnico-amministrativi della organizzazione sanitaria.

     I coordinatori assicurano il conseguimento degli obiettivi stabiliti dagli organi dell'unità sanitaria locale e i relativi adempimenti da parte dei servizi, nel rispetto dell'autonomia degli stessi e, in particolare, di quelli di cui all'art. 16 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

     Gli incarichi di cui al terzo comma sono conferiti dal comitato di gestione per periodi di tempo stabiliti dalle leggi regionali, non inferiori a tre anni, e sono rinnovabili. Il provvedimento di conferimento dell'incarico deve essere motivato con specifico riferimento alla professionalità e all'esperienza dei candidati, valutate in base ad un giudizio complessivo sull'attività svolta e sui titoli posseduti.

     A parità di requisiti costituisce titolo preferenziale il superamento di appositi corsi di formazione e aggiornamento promossi dal Ministero della sanità, sentite le regioni o dalle regioni d'intesa con il Ministero stesso.

     Ai coordinatori è corrisposta una indennità nella misura stabilita dall'accordo nazionale unico.

 

Titolo II

DISPOSIZIONI SULLO STATO GIURIDICO DEL PERSONALE

 

Capo I

ASSUNZIONI IN SERVIZIO

 

          Art. 9. Modalità di assunzione in servizio.

     L'assunzione in servizio è disposta dall'unità sanitaria locale, nei limiti dei posti vacanti, mediante pubblici concorsi banditi ed espletati dalla regione.

     L'assunzione per chiamata diretta è ammessa soltanto per speciali categorie di personale addetto a mansioni elementari, sulla base di adeguati criteri selettivi fissati nell'accordo nazionale unico; le relative selezioni sono effettuate dalla regione anche a livello locale. La regione può, con legge, delegare alle unità sanitarie locali la selezione di detto personale.

     L'assunzione del personale di assistenza religiosa cattolica è effettuata direttamente dal comitato di gestione su proposta dell'ordinario diocesano competente per territorio.

     L'assunzione di personale straordinario è ammessa esclusivamente per particolari, inderogabili e temporanee esigenze assistenziali e deve essere effettuata con le modalità di cui al successivo art. 13, ultimo comma.

     Si applicano le disposizioni di legge vigenti nell'amministrazione dello Stato sulle assunzioni obbligatorie, sulle riserve di posti e sulle preferenze.

     Salvo le assunzioni obbligatorie e quanto previsto al terzo comma è fatto divieto alle unità sanitarie locali di assumere direttamente, a qualsiasi titolo, personale anche straordinario.

     Il comitato di gestione ha facoltà di stipulare, nei limiti dei posti vacanti nelle piante organiche, convenzioni con gli ordini religiosi per l'espletamento di servizi con personale idoneo alle funzioni rispettivamente assegnate.

     Tutti gli atti e provvedimenti adottati in violazione delle disposizioni del presente articolo sono nulli ed impegnano la responsabilità personale e diretta di chi li dispone, dei responsabili dei servizi interessati e dei coordinatori sanitario ed amministrativo.

 

          Art. 10. Ammissione agli impieghi.

     Per l'ammissione agli impieghi si applicano, salvo quanto previsto dal presente decreto, le norme vigenti per i dipendenti civili dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni e modificazioni.

     L'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego e del requisito della buona condotta è effettuato a cura dell'unità sanitaria locale prima dell'immissione in servizio.

     E' dispensato dalla visita medica e dal requisito dell'età, il personale dipendente da pubbliche amministrazioni e il personale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli articoli 25 e 26, primo comma, del presente decreto.

 

          Art. 11. Cittadini degli Stati membri della Comunità economica europea.

     I cittadini degli Stati membri della Comunità economica europea, esercenti le professioni mediche, paramediche e farmaceutiche possono prestare la loro attività nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, in base alle condizioni e ai requisiti previsti dalle norme di attuazione dell'art. 57 del trattato di Roma.

     I medici di cui all'art. 6 della legge 22 maggio 1978, n. 217 possono essere assunti in servizio per il solo esercizio di funzioni di diagnosi, cura e riabilitazione, purché siano stati ammessi all'esercizio professionale in Italia ai sensi della richiamata legge n. 217 ovvero ai sensi dell'art. 3 secondo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e siano in possesso degli altri requisiti per partecipare ai relativi concorsi di cui all'art. 12 del presente decreto.

 

          Art. 12. Norme concorsuali.

     I concorsi di ammissione all'impiego sono indetti dalla regione, su richiesta delle unità sanitarie locali, con periodicità annuale, salvo esigenze di carattere urgente che non possano essere soddisfatte mediante l'utilizzazione dell'ultima graduatoria o mediante personale trasferito o comandato. Il relativo bando è pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione e, per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Al bando deve essere data la massima diffusione anche con altri mezzi.

     Il bando indica il numero dei posti messi a concorso, i documenti prescritti, i requisiti, le condizioni e, nei concorsi per esami, il programma delle prove relative. Fermo restando quanto disposto dal quarto comma, punto 5), dell'art. 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dall'art. 41 del presente decreto, il bando indica, per le posizioni funzionali apicali, ai fini del diritto di scelta fra i posti stessi, i posti disponibili in ciascuna unità sanitaria locale.

     Ai fini della determinazione del numero dei posti da mettere a concorso si considerano disponibili, oltre ai posti vacanti alla data del bando, anche quelli che si rendano vacanti per collocamento a riposo nel semestre successivo. Per questi ultimi posti le relative nomine sono disposte al verificarsi delle singole vacanze, qualora il concorso venga espletato prima.

     Si considerano disponibili, altresì, i posti ricoperti da personale che presta servizio in base a convenzioni con ordini religiosi, qualora le convenzioni scadano nel semestre successivo alla data del bando, siano state disdette dalle parti e non si intenda assicurare il servizio con nuove convenzioni.

     Fermo restando quanto previsto al capo II, i requisiti specifici, compresi i limiti di età, per l'ammissione ai concorsi dei singoli profili e posizioni funzionali di ogni ruolo, le prove di esame - che devono consistere, salvo quanto previsto dal precedente art. 9, secondo comma, in una prova scritta e almeno in una prova orale o pratica - i titoli valutabili - con particolare riferimento al curriculum formativo e professionale e, per i medici, al servizio prestato a tempo pieno e alle specializzazioni acquisite - i criteri di valutazione, la composizione delle commissioni esaminatrici, nelle quali è garantita la rappresentanza del Ministero della sanità, nonché le procedure concorsuali, sono stabiliti, previa consultazione con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative su base nazionale, con decreto del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Nei concorsi per i quali è richiesto il diploma di laurea, il punteggio a disposizione delle commissioni giudicatrici per la valutazione delle prove di esame non dovrà essere superiore al 50 per cento di quello totale a disposizione.

 

          Art. 13. Graduatorie.

     I candidati vincitori del concorso sono assegnati alle unità sanitarie locali, secondo l'ordine della graduatoria, in base alle preferenze da essi espresse in relazione ai posti disponibili messi a concorso.

     La destinazione di servizio nell'ambito dell'unità sanitaria locale è effettuata dal comitato di gestione, avuto riguardo alle esigenze funzionali dei presidi, servizi e uffici e alle preferenze espresse dagli interessati secondo l'ordine di graduatoria.

     L'unità sanitaria locale, in caso di rinuncia o decadenza dei vincitori, ha facoltà di procedere, entro un anno dall'approvazione dell'ultima graduatoria, ad altrettante assunzioni in servizio dei candidati idonei che non siano già stati dichiarati vincitori del concorso ed assegnati ad altra unità sanitaria locale, secondo l'ordine della graduatoria stessa. Entro tale termine ha inoltre la facoltà di procedere all'assunzione dei candidati idonei, per la copertura dei posti che successivamente al bando si siano resi vacanti, esclusi quelli di nuova istituzione.

     L'ultima graduatoria deve essere utilizzata, anche dopo un anno dalla sua approvazione, per il conferimento, secondo l'ordine della stessa, di incarichi per la copertura di posti vacanti o disponibili per assenza o impedimento del titolare, qualora non sia stato possibile ricoprire i posti stessi, entro tre mesi dalla vacanza o dalla disponibilità, mediante trasferimento interno o comando.

 

          Art. 14. Periodo di prova.

     Il periodo di prova ha la durata di sei mesi.

     Il dipendente in prova svolge mansioni affidategli nei vari settori di lavoro ai quali viene assegnato e frequenta i corsi di formazione inerenti alla sua professionalità, programmati dalla regione o dalla unità sanitaria locale.

     Sull'attività prestata dal dipendente in prova è redatta dettagliata relazione da parte del dirigente preposto al presidio, servizio o ufficio cui il dipendente stesso è stato assegnato. Sull'esito del periodo di prova decide il comitato di gestione.

     Qualora entro trenta giorni dalla scadenza del periodo di prova, non sia intervenuto un giudizio sfavorevole, la prova si intende conclusa favorevolmente.

     In caso di giudizio sfavorevole, l'unità sanitaria locale proroga il periodo di prova per altri sei mesi, decorsi i quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, è dichiarata la risoluzione del rapporto di lavoro, con provvedimento motivato.

     I periodi di assenza dal servizio, a qualsiasi titolo, non sono utili ai fini del computo del periodo di prova.

     Sono esonerati dal periodo di prova i dipendenti provenienti dai ruoli nominativi regionali del personale addetto alle unità sanitarie locali di altre regioni che lo abbiano già superato nella medesima posizione funzionale.

 

          Art. 15. Riserva di posti.

     La regione, al personale già in servizio a rapporto di impiego continuativo presso le strutture private convenzionate che cessino il rapporto convenzionale, può riservare, nelle assunzioni per chiamata e nei pubblici concorsi banditi entro due anni dalla data di cessazione del rapporto convenzionale, una aliquota dei posti vacanti messi a concorso nelle posizioni funzionali iniziali dei diversi ruoli fino al 10% per il personale medico e fino al 30% per il restante personale.

     I posti riservati non conferiti sono attribuiti ai candidati non riservatari secondo l'ordine di graduatoria.

     Il personale di cui al primo comma, nei pubblici concorsi per l'assunzione nei ruoli regionali, banditi nello stesso periodo, è dispensato dal requisito dell'età ed ha diritto alla equiparazione, ai fini della valutazione come titolo nei concorsi stessi, del servizio prestato nella struttura privata con la posizione funzionale iniziale del profilo di appartenenza in ragione del 50% della sua durata.

     Le norme previste dal presente articolo si applicano anche al personale che sia stato destinato, ai sensi dell'art. 64, quinto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ai presidi per la tutela della salute mentale, salvo la possibilità di stabilire aliquote di riserva diverse sulla base di quanto previsto nel piano sanitario regionale.

 

          Art. 16. Passaggio ad altre funzioni per inidoneità fisica.

     Il dipendente che per sopraggiunta infermità sia giudicato permanentemente non idoneo alle funzioni proprie può essere trasferito ad altre funzioni equivalenti nelle quali sia convenientemente utilizzabile ed ivi inquadrato, sempre che sia in possesso dei requisiti specifici richiesti.

     I relativi accertamenti sanitari sono effettuati con la procedura prevista per i casi di dispensa dal servizio per motivi di salute.

     Il passaggio ad altre funzioni è disposto dalla regione, su parere della unità sanitaria locale e con il consenso dell'interessato.

     I dipendenti trasferiti ad altra funzione sono inquadrati secondo quanto previsto dall'accordo nazionale unico.

 

Capo II

NORME PARTICOLARI

PER I CONCORSI AD ALCUNE POSIZIONI

FUNZIONALI INIZIALI E SUPERIORI

 

          Art. 17. Assunzione nelle posizioni funzionali di assistente medico e di veterinario collaboratore.

     Alla posizione funzionale di assistente medico si accede mediante pubblici concorsi per titoli ed esami, ai sensi dell'art. 12, distinti per le aree funzionali di medicina, di chirurgia, di prevenzione e di sanità pubblica.

     Alla posizione funzionale di veterinario collaboratore si accede mediante pubblici concorsi per titoli ed esami, ai sensi dell'art. 12, distinti per l'area funzionale della sanità animale e igiene dell'allevamento e delle produzioni animali e per l'area funzionale dell'igiene della produzione e commercializzazione degli alimenti di origine animale.

     I concorsi sono indetti per ciascuna area funzionale nei limiti dei posti complessivamente vacanti negli organici dei diversi reparti di specialità, servizi e settori di attività.

     Gli assistenti medici e i veterinari collaboratori durante il primo anno di servizio sono utilizzati in servizi, reparti e settori delle aree funzionali, anche diverse da quella di appartenenza, secondo criteri di avvicendamento che devono favorire la formazione interdisciplinare e la acquisizione di esperienze professionali di carattere generale. Nel successivo biennio sono utilizzati esclusivamente nell'ambito dell'area funzionale di appartenenza.

     Al termine del triennio di formazione gli assistenti medici e i veterinari collaboratori sono, a domanda, inquadrati definitivamente nei posti di organico vacanti dei diversi reparti di specialità, servizi e settori di attività nei quali si articola l'area funzionale di appartenenza, sulla base di obiettivi criteri di precedenza, che devono tener conto del servizio prestato, delle attitudini dimostrate e dei titoli professionali e scientifici posseduti. Ai fini dell'inquadramento nella posizione funzionale di assistente radiologo e anestesista è richiesto comunque un servizio continuativo nella disciplina di almeno un anno.

     La dotazione organica dei medici assistenti è, nell'ambito dei servizi ospedalieri, di norma pari alla dotazione organica complessiva degli aiuti corresponsabili e vice-direttori sanitari.

 

          Art. 18. Concorsi a coadiutore sanitario o vice direttore sanitario o aiuto corresponsabile ospedaliero e a veterinario coadiutore.

     Alle posizioni funzionali di coadiutore sanitario o vice direttore sanitario o aiuto corresponsabile ospedaliero e di veterinario coadiutore si accede mediante pubblici concorsi per titoli ed esami, ai sensi dell'art. 12, ai quali sono ammessi coloro che abbiano prestato, dopo il triennio di formazione interdisciplinare di cui al precedente art. 17, due anni di servizio nella disciplina per la quale il concorso è bandito, coloro che abbiano prestato cinque anni complessivi di servizio in detta disciplina e coloro che siano in possesso della libera docenza o specializzazione nella disciplina stessa. Per i concorsi ad aiuto radiologo e aiuto anestesista è comunque richiesta la libera docenza o la specializzazione nella corrispondente disciplina.

 

          Art. 19. Concorsi a dirigente sanitario o sovraintendente sanitario o direttore sanitario o primario ospedaliero, a veterinario dirigente e a farmacista dirigente.

     Alle posizioni funzionali di dirigente sanitario o sovrintendente sanitario o direttore sanitario o primario ospedaliero, di veterinario dirigente e di farmacista dirigente si accede mediante concorsi pubblici per titoli ed esami, ai sensi dell'art. 12, ai quali sono ammessi coloro che siano in possesso della idoneità della disciplina per la quale il concorso è bandito, conseguita mediante l'esame previsto dal successivo art. 20.

 

          Art. 20. Esami di idoneità a dirigente sanitario o sovraintendente sanitario o direttore sanitario o primario ospedaliero, a veterinario dirigente e a farmacista dirigente. [1]

 

          Art. 21. Concorsi alle posizioni funzionali di coadiutore e di dirigente del personale laureato dei ruoli sanitario e tecnico.

     Fermo restando quanto previsto dall'art. 18, alle posizioni funzionali di coadiutore dei ruoli sanitario e tecnico si accede mediante pubblici concorsi per titoli ed esami, ai sensi dell'art. 12, ai quali sono ammessi coloro che abbiano prestato almeno cinque anni di servizio nella posizione funzionale di collaboratore.

     Fermo restando quanto previsto dagli articoli 19 e 20, alle posizioni funzionali di dirigente dei ruoli sanitario e tecnico si accede mediante pubblici concorsi per titoli ed esami, ai sensi dell'art. 12, ai quali sono ammessi coloro che abbiano prestato almeno cinque anni di servizio nella posizione funzionale di coadiutore, ovvero dieci anni di servizio complessivo in qualità di coadiutore o di collaboratore o in posizioni equipollenti presso amministrazioni pubbliche.

 

          Art. 22. Concorsi alle posizioni funzionali di coordinatore del ruolo professionale.

     Alle posizioni funzionali di coordinatore del ruolo professionale si accede mediante pubblici concorsi per titoli ed esami, ai sensi dell'art. 12, ai quali sono ammessi coloro che abbiano un'anzianità di servizio di almeno dieci anni nella posizione funzionale inferiore o in posizioni equipollenti presso pubbliche amministrazioni.

 

          Art. 23. Concorsi alle posizioni funzionali di vice-direttore amministrativo, di direttore amministrativo e di direttore amministrativo capo servizio.

     Alle posizioni funzionali di vice-direttore amministrativo e di direttore amministrativo si accede mediante pubblici concorsi per titoli ed esami, ai sensi dell'art. 12, ai quali sono ammessi coloro che abbiano prestato cinque anni di servizio rispettivamente nella posizione di collaboratore amministrativo e di vice-direttore amministrativo.

     Alla posizione funzionale di direttore amministrativo capo servizio si accede mediante pubblici concorsi, per titoli ed esami, ai sensi dell'art. 12, ai quali sono ammessi coloro che abbiano prestato almeno cinque anni di servizio quali direttori amministrativi e coloro che abbiano una anzianità di servizio di quindici anni nella carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità o delle regioni o delle provincie o dei comuni e loro consorzi e la qualifica di dirigente o equiparata.

 

Capo III

VALUTAZIONE DEI SERVIZI E TITOLI

 

          Art. 24. Riconoscimento dei servizi prestati.

     Per il personale assegnato alle unità sanitarie locali in applicazione delle norme transitorie della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e per il personale proveniente da unità sanitarie locali di altre regioni o da enti equiparati ai sensi degli articoli 25 e 26, primo comma, del presente decreto, le anzianità di servizio nel ruolo e nella posizione funzionale, maturate nell'unità sanitaria locale o ente di provenienza, si considerano a tutti gli effetti come anzianità acquisite presso le unità sanitarie locali.

     Le modalità e le condizioni per il riconoscimento, agli effetti economici, dei servizi prestati dal personale sono disciplinate nell'accordo nazionale unico.

 

          Art. 25. Servizi e titoli equipollenti.

     I servizi e i titoli acquisiti nelle cliniche e negli istituti universitari di ricovero e cura, negli organi degli enti di ricerca di cui all'art. 40 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, negli ospedali che abbiano ottenuto l'equiparazione prevista dall'art. 129 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, nell'ospedale "Galliera" di Genova, negli ospedali dell'Ordine mauriziano di Torino, negli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e negli ospedali militari, sono equiparati, ai fini degli esami di idoneità ed ai fini dei concorsi di assunzione e dei trasferimenti, ai corrispondenti servizi e titoli acquisiti presso le unità sanitarie locali.

     A tal fini, l'ospedale "Galliera" di Genova, l'Ordine mauriziano di Torino, gli ospedali che abbiano ottenuto l'equiparazione prevista dall'art. 129 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico devono adeguare, per la parte compatibile, i propri ordinamenti del personale alle disposizioni del presente decreto, entro sei mesi dalla sua entrata in vigore. Gli ordinamenti predetti possono prevedere anche rapporti di lavoro a tempo determinato o comunque non espressamente disciplinati dal presente decreto, purché comportino prestazioni equiparabili a quelle del personale addetto ai servizi, presidi e uffici delle unità sanitarie locali.

 

          Art. 26. Servizi e titoli equiparabili.

     Gli istituti, enti e istituzioni private, i cui ospedali siano stati considerati presidi della unità sanitaria locale ai sensi del secondo comma dell'art. 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 della e il Sovrano ordine militare di Malta, ove gli ordinamenti del personale in servizio nei propri presidi sanitari siano equipollenti a quelli stabiliti con le disposizioni del presente decreto, possono ottenere a domanda, con decreto del Ministro della sanità, ai fini degli esami di idoneità ed ai fini dei concorsi di assunzione e dei trasferimenti, l'equiparazione dei servizi e dei titoli acquisiti dal proprio personale ai servizi e titoli acquisiti dal personale in servizio presso le unità sanitarie locali. I servizi e i titoli acquisiti prima del provvedimento di equiparazione sono valutati con i criteri di cui al successivo comma.

     Salvo quanto previsto dal precedente art. 15, il servizio prestato nelle case di cura convenzionate dal personale con rapporto continuativo è equiparato, ai fini della valutazione come titolo nei concorsi di assunzione, per il 25 per cento della sua durata, al servizio prestato presso gli ospedali pubblici nella posizione funzionale iniziale della categoria di appartenenza.

     Il servizio prestato all'estero dai cittadini italiani e dai cittadini di cui all'art. 11 nelle istituzioni e fondazioni sanitarie pubbliche e private senza scopo di lucro, equiparabile a quello prestato dal personale di cui all'art. 2, è riconosciuto ai fini dei concorsi e degli esami di idoneità con le modalità stabilite nella legge 10 luglio 1960, n. 735.

 

Capo IV

DOVERI - RESPONSABILITA' - DIRITTI

 

          Art. 27. Doveri, incompatibilità e cumulo di impieghi.

     Salvo quanto previsto dal presente decreto, in materia di doveri, incompatibilità e cumulo di impieghi, ai dipendenti delle unità sanitarie locali si applicano le norme vigenti per i dipendenti civili dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni e modificazioni.

     Il dipendente non può esimersi dall'essere sottoposto a controlli medici periodici a scopo di medicina preventiva ed alle vaccinazioni stabilite dai competenti organi dell'unità sanitaria locale.

     I medici con funzioni di diagnosi e cura hanno l'obbligo di prestare l'assistenza ambulatoriale nonché, all'occorrenza, i consulti richiesti da altri reparti o servizi e, esclusi i primari ospedalieri ed equiparati, i turni di guardia e di pronto soccorso. Analogo obbligo compete ai farmacisti ospedalieri per il servizio di guardia farmaceutica, nonché al restante personale dei servizi di igiene pubblica, di prevenzione e veterinari per esigenze particolari previste dalle leggi regionali.

     Il dipendente è tenuto a fissare la propria residenza nell'ambito territoriale dell'unità sanitaria locale presso la quale presta servizio, o nel comune se l'ambito territoriale dell'unità sanitaria locale coincide con quello del comune o di parte di esso. Può essere peraltro autorizzato a risiedere in località diversa, qualora ricorrano giustificati motivi e sempreché sia assicurato il pieno e regolare adempimento dei doveri d'ufficio. Dell'autorizzazione è data comunicazione scritta all'interessato. Per le zone a popolazione sparsa può essere prescritto l'obbligo di stabilire la residenza nel particolare ambito territoriale nel quale insiste la struttura o il servizio di appartenenza. Il personale addetto ai servizi di diagnosi e cura e quello dei servizi essenziali nonché il personale di assistenza religiosa devono rendersi reperibili per i casi di particolari esigenze di servizio.

 

          Art. 28. Responsabilità.

     In materia di responsabilità, ai dipendenti delle unità sanitarie locali si applicano le norme vigenti per i dipendenti civili dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni e modificazioni.

     Le unità sanitarie locali possono garantire anche il personale dipendente, mediante adeguata polizza di assicurazione per la responsabilità civile, dalle eventuali conseguenze derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi, ivi comprese le spese di giudizio, relativamente alla loro attività, senza diritto di rivalsa, salvo i casi di colpa grave o di dolo.

 

          Art. 29. Esercizio delle mansioni inerenti al profilo e alla posizione funzionale.

     Il dipendente ha diritto all'esercizio delle mansioni inerenti al suo profilo e posizione funzionale e non può essere assegnato, neppure di fatto, a mansioni superiori o inferiori.

     In caso di esigenze di servizio il dipendente può eccezionalmente essere adibito a mansioni superiori. L'assegnazione temporanea, che non può comunque eccedere i sessanta giorni nell'anno solare, non dà diritto a variazioni del trattamento economico.

     Non costituisce esercizio di mansioni superiori la sostituzione di personale di posizione funzionale più elevata, qualora la sostituzione rientri tra gli ordinari compiti della propria posizione funzionale.

     Qualora un posto cui corrisponda una pluralità di funzioni venga scisso in più posti, il titolare del preesistente posto ha diritto di opzione fra i due o più posti di nuova istituzione. All'assegnazione provvede l'unità sanitaria locale di appartenenza.

     In caso di soppressione del posto colui che lo ricopre ha diritto al conferimento di altro posto, di corrispondente profilo e posizione funzionale, vacante presso l'unità sanitaria locale di appartenenza o presso altra unità sanitaria locale della regione. All'assegnazione del posto vacante presso l'unità sanitaria locale provvede la stessa. All'assegnazione di un posto vacante presso altra unità sanitaria locale si provvede con l'osservanza delle procedure previste per i trasferimenti; in attesa della definizione delle predette procedure la regione può disporre, con l'assenso dell'interessato, la sua assegnazione provvisoria in uno dei posti vacanti da conferire.

 

          Art. 30. Trattamento economico.

     Il personale addetto ai presidi, servizi e uffici delle unità sanitarie locali, disciplinato dal presente decreto, costituisce un apposito comparto di contrattazione collettiva.

     La delegazione del Governo, delle regioni e dell'ANCI per la stipula dell'accordo nazionale unico con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale delle categorie interessate è costituita secondo quanto disposto dall'art. 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

     Il trattamento economico e gli istituti normativi di carattere economico per il suddetto personale sono stabiliti con il richiamato accordo nazionale unico, con l'osservanza del principio della perequazione retributiva, fermo restando che la collocazione nei ruoli, tabelle, quadri, profili professionali e posizioni di cui all'allegato 1, nonché la equiparazione di cui all'allegato 2 hanno rilevanza ai soli fini funzionali.

 

          Art. 31. Personale delle cliniche e degli istituti universitari convenzionati. [2]

     Al personale universitario che presta servizio presso i policlinici, le cliniche e gli istituti universitari di ricovero e cura convenzionati con le regioni e con le unità sanitarie locali, anche se gestiti direttamente dalle università, è corrisposta una indennità, non utile ai fini previdenziali e assistenziali, nella misura occorrente per equiparare il relativo trattamento economico complessivo a quello del personale delle unità sanitarie locali di pari funzioni, mansioni e anzianità; analoga integrazione è corrisposta sui compensi per lavoro straordinario e per le altre indennità previste dall'accordo nazionale unico, escluse le quote di aggiunta di famiglia.

     Le somme necessarie per la corresponsione dell'indennità di cui al presente articolo sono a carico dei fondi assegnati alle regioni ai sensi dell'art. 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e sono versate, con le modalità previste dalle convenzioni, dalle regioni alle università, su documentata richiesta, per la corresponsione agli aventi diritto.

     Al personale universitario si applicano, per la parte compatibile, gli istituti normativi di carattere economico disciplinati dal richiamato accordo nazionale unico.

     Per la parte assistenziale, il personale universitario di cui ai precedenti commi assume i diritti e i doveri previsti per il personale di pari o corrispondente qualifica del ruolo regionale, secondo modalità stabilite negli schemi tipo di convenzione di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833 e tenuto conto degli obblighi derivanti dal suo particolare stato giuridico. Nei predetti schemi sarà stabilita in apposite tabelle l'equiparazione del personale universitario a quello delle unità sanitarie locali ai fini della corresponsione della indennità di cui al primo comma.

 

          Art. 32. Orari e turni di lavoro.

     L'articolazione dell'orario di lavoro, fissata in 40 ore settimanali salvo quanto previsto dall'accordo nazionale unico, è stabilita sulla base di criteri dettati dal comitato di gestione in modo da salvaguardare le esigenze di servizio e gli interessi degli utenti. A tal fine, l'orario settimanale può essere distribuito anche in misura variabile nei diversi giorni lavorativi, con un limite massimo giornaliero di norma non superiore a otto ore.

     Il servizio ospedaliero è assicurato con la presenza del necessario personale medico e non medico nell'arco dell'intera giornata, attraverso turni di lavoro opportunamente articolati, definiti e programmati, secondo criteri stabiliti dal comitato di gestione.

     Particolari turni di lavoro possono essere istituiti dal comitato di gestione per specifiche esigenze di altri servizi, al fine di distribuire organicamente il lavoro nelle ore antimeridiane, pomeridiane e notturne, nonché nei giorni festivi.

     Gli orari e turni di lavoro devono essere stabiliti tenendo conto delle necessità di una razionale ed economica utilizzazione e distribuzione del personale in relazione alle esigenze degli utenti e sulla base di criteri generali concordati con le organizzazioni sindacali interessate.

     La vigilanza sull'osservanza dell'orario è esercitata attraverso sistemi obiettivi di controllo unici e uguali per tutti i dipendenti dell'unità sanitaria locale.

     La determinazione, in concreto, la distribuzione e i procedimenti di rispetto degli orari di lavoro sono fissati dall'accordo nazionale unico.

 

          Art. 33. Riposo settimanale.

     Il dipendente ha diritto ad un giorno di riposo settimanale che, di regola, deve coincidere con la domenica e non presta servizio negli altri giorni riconosciuti festivi.

     Qualora, per esigenze di servizio, il dipendente debba prestare la sua opera in un giorno festivo, egli ha diritto di astenersi dal lavoro in un altro giorno feriale stabilito dall'amministrazione, sentito l'interessato, sulla base dei criteri stabiliti nell'accordo nazionale unico.

 

          Art. 34. Lavoro straordinario.

     Il dipendente, quando particolari esigenze di servizio lo richiedano, è tenuto a prestare servizio anche oltre il normale orario - salvo che ne sia esonerato per giustificati motivi - nei tempi e con le modalità stabiliti, in attuazione dei criteri fissati dal comitato di gestione dell'unità sanitaria locale, dal coordinatore amministrativo e dal coordinatore sanitario d'intesa con i responsabili del presidio, servizio o ufficio di appartenenza, e nei limiti fissati dall'accordo nazionale unico.

 

          Art. 35. Rapporto di lavoro del personale medico.

     Il rapporto di lavoro del personale medico può essere a tempo pieno o a tempo definito.

     Il rapporto di lavoro a tempo pieno comporta:

     a) l'obbligo di prestare 40 ore settimanali di servizio, salvo quanto previsto dall'accordo nazionale unico;

     b) la totale disponibilità per tutti i servizi dell'unità sanitaria locale nell'ambito delle funzioni della posizione funzionale e della disciplina propria degli interessati;

     c) il diritto all'attività libero-professionale al di fuori dei servizi e delle strutture dell'unità sanitaria locale, limitatamente a consulti e a consulenze, non continuativi, sulla base di norme regionali;

     d) il diritto all'esercizio dell'attività libero-professionale nell'ambito dei servizi, presidi e strutture dell'unità sanitaria locale, sulla base di norme regionali;

     e) la preferenza per gli incarichi didattici e di ricerca e per i comandi ed i corsi di aggiornamento tecnico-scientifico e professionale;

     f) la priorità per l'esercizio di attività consultive e tecniche, richieste da terzi all'unità sanitaria locale, da svolgere oltre l'orario di lavoro e anche fuori dalla sede di servizio.

     Salvo quanto previsto dall'art. 47, sesto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il rapporto di lavoro a tempo pieno è concesso a domanda. Del pari a domanda è concesso il passaggio dal rapporto di lavoro a tempo pieno a quello a tempo definito. Sulla domanda decide il comitato di gestione. La mancata concessione del passaggio a tempo definito deve essere motivata in relazione a comprovate ed effettive esigenze assistenziali, didattiche e di ricerca.

     Il personale assunto con i concorsi di cui al settimo comma dell'art. 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, può chiedere il passaggio dal rapporto di lavoro a tempo pieno a quello a tempo definito qualora siano mutate le esigenze di cui al sesto comma del richiamato art. 47 o a seguito del trasferimento ad altra struttura, divisione o servizio che non comporti l'osservanza del tempo pieno.

     Il rapporto di lavoro a tempo definito comporta:

     a) l'obbligo di prestare 30 ore settimanali di servizio, salvo quanto previsto dall'accordo nazionale unico;

     b) la totale disponibilità, entro l'orario di servizio, per tutti i servizi dell'unità sanitaria locale, nell'ambito delle funzioni, della posizione funzionale e della disciplina propria degli interessati;

     c) la facoltà di esercitare l'attività libero-professionale, anche fuori dei servizi e delle strutture dell'unità sanitaria locale, purché tale attività non sia prestata con rapporto di lavoro subordinato, non sia in contrasto con gli interessi ed i fini istituzionali dell'unità sanitaria locale stessa, né sia incompatibile con gli orari di lavoro, secondo modalità e limiti previsti dalla legge regionale;

     d) la facoltà di esercitare l'attività libero-professionale in regime convenzionale, secondo le modalità ed i limiti stabiliti dagli accordi nazionali di cui all'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

     L'attività libero-professionale, all'interno o all'esterno delle strutture e dei servizi della unità sanitaria locale, è intesa a favorire esperienze di pratica professionale, contatti con i problemi della prevenzione, cura e riabilitazione e aggiornamento tecnico-scientifico e professionale nell'interesse degli utenti e della collettività.

     L'attività libero-professionale all'interno delle strutture e dei servizi dell'unità sanitaria locale è esercitata:

     a) in costanza di ricovero; nelle strutture di ricovero ospedaliero debbono essere predisposti e realizzati appositi spazi distinti e specifici - entro il limite variabile di posti letto dal quattro al dieci per cento del totale - che possono anche prescindere, in mancanza di camere separate, da riferimenti a livello di confort alberghiero. Detta attività viene svolta in équipe ed è comprensiva dei servizi connessi;

     b) in regime ambulatoriale, con utilizzo delle relative strutture, secondo modalità organizzative stabilite dall'unità sanitaria locale in accordo con i sanitari interessati; tale attività libero-professionale deve essere svolta in orari diversi da quelli stabiliti per l'attività ambulatoriale ordinaria, eccezione fatta per i servizi che per esigenze tecniche non lo consentono, per i quali deve essere previsto un plus orario.

     Le tariffe minime e massime per le prestazioni libero-professionali, nell'ambito dei servizi e delle strutture dell'unità sanitaria locale e per le attività di consulenza sono determinate con decreto del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale. Le modalità di attribuzione dei relativi proventi sono disciplinate nell'accordo nazionale unico.

     Le ragioni, qualora le unità sanitarie locali non siano in grado di assicurare l'esercizio del diritto alla libera attività professionale all'interno delle proprie strutture per accertare, obiettive carenze delle medesime o per obiettive impossibilità organizzative, devono provvedere a garantire tale diritto, nel rispetto delle vigenti norme sull'esercizio della libera attività professionale intramurale, anche mediante l'utilizzazione di strutture private. L'utilizzazione di dette strutture è regolata da apposite convenzioni che le unità sanitarie locali dovranno stipulare in conformità a schemi tipo approvati dal Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale.

     Le disposizioni del presente articolo si applicano, per la parte compatibile, anche ai medici dipendenti dagli istituti universitari, dai policlinici convenzionati e dagli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.

     Per i medici universitari, in considerazione delle altre attività rientranti nei loro compiti istituzionali, la opzione per il tempo pieno è reversibile in relazione a motivate esigenze didattiche e di ricerca.

     L'orario settimanale di servizio di ciascun medico universitario, per lo svolgimento delle proprie mansioni didattiche, di ricerca e assistenziali, è globalmente considerato corrispondente a quello previsto rispettivamente per il rapporto di lavoro a tempo pieno e per il rapporto di lavoro a tempo definito.

     L'esigenza assistenziale delle strutture universitarie convenzionate secondo quanto sarà stabilito nelle convenzioni da stipulare ai sensi dell'art. 39 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, va assicurata dal personale medico universitario interessato globalmente considerato.

 

          Art. 36. Attività libero-professionale del personale veterinario.

     Il personale veterinario ha la facoltà di esercitare l'attività libero-professionale, fuori dei servizi e delle strutture dell'unità sanitaria locale, purché tale attività non sia prestata con rapporto di lavoro subordinato, non sia in contrasto con gli interessi ed i fini istituzionali dell'unità sanitaria locale stessa, nè incompatibile con gli orari di lavoro, secondo modalità e limiti previsti dalla legge regionale.

     Il personale può altresì svolgere, oltre l'orario di lavoro ed anche fuori della sede di servizio, attività consultive e tecniche richieste da terzi all'unità sanitaria locale.

     Le disposizioni del presente articolo si applicano, per la parte compatibile, anche ai veterinari dipendenti dagli istituti universitari.

 

          Art. 37. Congedo ordinario.

     Il dipendente ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un congedo ordinario retribuito. La sua durata e le modalità della relativa fruizione sono disciplinate nell'accordo nazionale unico.

 

          Art. 38. Congedo straordinario.

     Al dipendente, oltre il congedo ordinario ed i congedi straordinari previsti da particolari disposizioni di legge, possono essere concessi altri congedi straordinari. La loro durata, nel limite massimo previsto dalle disposizioni vigenti per i dipendenti dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni e modificazioni, nonché il trattamento economico spettante durante la loro fruizione sono regolati nell'accordo nazionale unico.

 

          Art. 39. Trasferimenti nell'ambito dell'unità sanitaria locale.

     Per motivate esigenze di servizio o a domanda, il comitato di gestione, sentita la commissione del personale, può disporre il trasferimento del personale ad altro presidio, servizio o ufficio anche di diverso comune rientrante nella circoscrizione territoriale dell'unità sanitaria locale.

     I trasferimenti sono disposti sulla base di criteri oggettivi fissati nell'accordo nazionale unico.

     I trasferimenti, compresi quelli disciplinati negli articoli successivi, i comandi e le missioni sono disposti esclusivamente nell'ambito delle funzioni della posizione funzionale e della disciplina proprie degli interessati.

     La disposizione del primo comma non si applica al personale laureato appartenente alle posizioni funzionali apicali.

 

          Art. 40. Trasferimenti ad altra unità sanitaria locale.

     Il personale, escluso quello laureato appartenente alle posizioni funzionali apicali, può essere trasferito, a domanda e compatibilmente con le esigenze di servizio, a presidio, servizio o ufficio di altra unità sanitaria locale della regione con l'osservanza della seguente procedura.

     Le regioni, all'atto dell'indizione dei concorsi pubblici, notificano alle unità sanitarie locali i posti disponibili messi a concorso.

     I trasferimenti del personale laureato appartenente alle posizioni funzionali intermedie sono disposti secondo l'ordine di apposite graduatorie degli aspiranti formulate in relazione ai titoli dagli stessi posseduti, da valutarsi, in conformità ai criteri stabiliti a norma del presente decreto per i rispettivi concorsi di assunzione, dalla stessa commissione costituita per i relativi concorsi e prima dell'inizio degli stessi. I trasferimenti del restante personale sono disposti secondo l'ordine di anzianità nella posizione funzionale di appartenenza.

     Il personale non può chiedere un nuovo trasferimento prima che siano trascorsi due anni da quello precedente.

 

          Art. 41. Procedure speciali per il trasferimento di alcune categorie di personale.

     Il personale laureato appartenente alle posizioni funzionali apicali può essere trasferito a presidio, servizio o ufficio appartenente ad una diversa unità sanitaria locale della regione esclusivamente a domanda e con l'osservanza della seguente procedura.

     Le regioni, prima di procedere alla assegnazione alle unità sanitarie locali dei candidati dichiarati vincitori nei pubblici concorsi, notificano alle unità sanitarie locali la graduatoria degli stessi vincitori con l'indicazione dei posti da conferire.

     I dipendenti appartenenti al ruolo regionale nominativo possono chiedere il trasferimento per i posti disponibili messi a concorso e per quelli che si renderanno disponibili a seguito dei trasferimenti richiesti.

     Ai fini dell'assegnazione dei posti disponibili, la regione nomina una apposita commissione, costituita come per i relativi concorsi pubblici di assunzione, che formula un'unica graduatoria comune di tutti gli interessati al trasferimento e dei vincitori del concorso, in relazione ai titoli posseduti, da valutarsi in conformità ai criteri stabiliti con il decreto di cui all'art. 12.

     Il personale non può chiedere un nuovo trasferimento prima che siano decorsi almeno due anni da quello precedente.

 

          Art. 42. Trasferimenti interregionali.

     La mobilità, sul piano nazionale, del personale delle unità sanitarie locali, escluso quello laureato appartenente alle posizioni funzionali apicali, è disciplinata in sede di accordo nazionale unico con la osservanza dei seguenti criteri generali:

     1) il trasferimento da uno ad altro ruolo regionale è consentito solo per posti vacanti che non sia stato possibile coprire per trasferimento interno, per concorso o per comando;

     2) il trasferimento può aver luogo solo per l'esercizio presso l'unita sanitaria locale di destinazione, di attività proprie del profilo rivestito presso l'unità sanitaria locale di appartenenza;

     3) il trasferimento è condizionato all'assenso dell'interessato.

     Allo scopo di favorire la mobilità del personale può essere prevista, in sede di accordo nazionale unico, l'attribuzione al personale trasferito, in aggiunta al trattamento di trasferimento, della indennità di missione per un periodo non superiore a centoventi giorni dall'inizio del servizio presso la nuova sede.

     Il personale trasferito ai sensi del presente articolo non può essere trasferito ad altra sede se non siano trascorsi almeno cinque anni dal primo trasferimento.

     Il trattamento economico di trasferimento è disciplinato in conformità a quanto in materia è previsto per gli impiegati civili dello Stato.

 

          Art. 43. Missioni.

     Il dipendente, per esigenze di servizio di carattere temporaneo, può essere inviato dalla regione o dall'unità sanitaria locale in missione presso località diverse da quella in cui presta servizio.

     Le modalità della missione e la misura del relativo trattamento economico sono disciplinate in conformità a quanto in materia è previsto per gli impiegati civili dello Stato.

     Gli oneri sono a carico dell'unità sanitaria locale nell'interesse della quale è resa la prestazione.

 

          Art. 44. Comando per esigenze di servizio.

     Il personale può essere comandato a prestare servizio presso altra unità sanitaria locale. Il comando è disposto, per tempo determinato e in via eccezionale, per riconosciute esigenze di servizio, con provvedimento regionale, d'intesa con le unità sanitarie locali interessate, sentito il dipendente.

     Alla spesa per il personale comandato provvede direttamente ed a proprio carico l'unità sanitaria locale presso cui detto personale va a prestare servizio.

     Il posto lasciato disponibile dal dipendente comandato non può essere coperto per concorso, trasferimento o altro comando.

     I posti vacanti, temporaneamente ricoperti da personale comandato, sono in ogni caso considerati disponibili ai fini della determinazione dei posti da mettere a concorso ed ai fini dei trasferimenti.

     Il personale può essere comandato presso la regione per particolari esigenze dei servizi sanitari regionali. Il comando è disposto, per tempo determinato, con provvedimento regionale, sentito il dipendente e l'unità sanitaria locale interessata. Gli oneri relativi sono a carico della regione.

 

          Art. 45. Attività didattiche, di ricerca ed aggiornamento tecnico-scientifico.

     Il personale appartenente ai profili professionali per i quali è richiesto il possesso di un diploma di laurea o di un titolo di abilitazione professionale può, a domanda, essere autorizzato ad assumere incarichi di insegnamento o di ricerca scientifica sempreché compatibili con i doveri del servizio e non configuranti un distinto rapporto di impiego. Nell'ambito del personale medico, gli incarichi sono assegnati di preferenza ai medici a tempo pieno.

     Gli incarichi di insegnamento sono finalizzati all'attuazione dei programmi integrati di insegnamento previsti dalle convenzioni di cui all'art. 39 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 ed al raggiungimento degli obiettivi generali fissati dalla programmazione regionale per la formazione e l'aggiornamento degli operatori sanitari.

     Le autorizzazioni ad assumere gli incarichi di cui al presente articolo sono date dal comitato di gestione. Lo stesso comitato può richiedere periodiche relazioni sull'attività svolta dagli incaricati.

     Per finalità di aggiornamento tecnico-scientifico il personale di cui al primo comma può chiedere il comando, per periodi di tempo determinati, presso centri, istituti e laboratori nazionali, internazionali o stranieri od altri organismi di ricerca, che abbiano dato il loro assenso.

     Sulle istanze di comando delibera il comitato di gestione dell'unità sanitaria locale competente.

     Per il periodo di comando, che non può comunque superare i due anni nel quinquennio, fermo restando il decorso dell'anzianità di servizio ad ogni effetto, non competono gli assegni inerenti al rapporto d'impiego.

     Ove il comando sia giustificato dall'esigenza di compiere studi speciali o acquisire tecniche particolari indispensabili per il buon funzionamento dei servizi, al personale comandato è corrisposto, su autorizzazione regionale, il normale trattamento retributivo e, per un periodo non superiore a sei mesi, il trattamento di missione.

 

          Art. 46. Aggiornamento professionale obbligatorio.

     L'aggiornamento professionale è obbligatorio per tutto il personale dell'unità sanitaria locale, ivi compreso quello amministrativo, ed è finalizzato:

     al completamento della preparazione professionale anche in vista della mobilità del personale e della riconversione funzionale del medesimo;

     al miglioramento della qualità del servizio.

     L'aggiornamento è assicurato mediante riunioni periodiche, seminari e corsi teorico-pratici organizzati preferibilmente nella sede di servizio e nell'orario di lavoro. La regione, all'inizio di ogni anno, fissa gli obiettivi generali dell'aggiornamento e le modalità di svolgimento avvalendosi della collaborazione delle università, delle istituzioni scolastiche e degli ordini professionali.

     L'aggiornamento del personale addetto a servizi igienico-organizzativi e di medicina legale e del lavoro è attuato in coordinamento con l'Istituto superiore di sanità e con l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro.

     L'aggiornamento del personale sanitario dipendente può essere effettuato anche nell'ambito delle attività di aggiornamento obbligatorio previste per il personale convenzionato di cui all'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

     La mancata partecipazione, senza giustificato motivo, alle attività di aggiornamento professionale per un periodo superiore ai cinque anni comporta la riduzione del punteggio di anzianità ai soli fini dei concorsi, delle promozioni e dei trasferimenti in una misura stabilita dalla commissione di disciplina in relazione al profilo professionale ed alle mansioni del dipendente. La riduzione non può comunque superare il 50 per cento.

 

          Art. 47. Aspettative.

     Il dipendente può essere collocato in aspettativa, secondo la vigente normativa per gli impiegati civili dello Stato, per servizio militare, per infermità, per l'assolvimento di funzioni pubbliche, per motivi di famiglia, per motivi di studio, nonché per situazioni previste da particolari disposizioni di legge.

 

          Art. 48. Infermità dipendente da causa di servizio e suo accertamento.

     Nella materia delle infermità dipendenti da causa di servizio e degli accertamenti relativi si applicano al personale delle unità sanitarie locali le norme in vigore per i dipendenti civili dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni e modificazioni.

 

          Art. 49. Equo indennizzo.

     Per le modalità e procedure per la concessione dell'equo indennizzo si applicano al personale delle unità sanitarie locali le norme vigenti per i dipendenti civili dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni e modificazioni.

     Le misure dell'equo indennizzo sono stabilite dall'accordo nazionale unico.

 

          Art. 50. Giudizio medico di appello.

     In caso di contestazione sull'esito degli accertamenti sanitari espletati dall'apposito collegio medico, a livello locale, sia per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e della infermità, sia per il parere circa il grado di menomazione, il dipendente può chiedere il giudizio definitivo dell'ufficio medico legale del Ministero della sanità. A tal fine il predetto ufficio può disporre una visita medica di appello. Agli accertamenti sanitari può assistere un medico di fiducia dell'interessato.

     Le spese per l'effettuazione della visita di appello sono a carico della parte soccombente.

 

          Art. 51. Infrazioni, sanzioni e procedimento disciplinare.

     Per quanto concerne le infrazioni, le sospensioni cautelari, le sanzioni e l'intero procedimento disciplinare si applicano al personale delle unità sanitarie locali le disposizioni vigenti per gli impiegati civili dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni e modificazioni.

     Competente ad infliggere la censura è il dirigente del presidio, servizio o ufficio di appartenenza del dipendente. Ai dirigenti dei presidi, servizi o uffici e ai coordinatori sanitari e amministrativi la sanzione è inflitta dal presidente del comitato di gestione.

     Contro il provvedimento del dirigente del presidio, servizio o ufficio con cui viene inflitta la censura è ammesso ricorso al presidente del comitato di gestione, che provvede in via definitiva.

     L'iniziativa per l'irrogazione delle sanzioni della riduzione dello stipendio, della sospensione dalla qualifica e della destituzione spetta a chi è competente ad infliggere la sanzione della censura, nonché ai coordinatori sanitario o amministrativo, a seconda che si tratti di dipendenti, rispettivamente, del ruolo sanitario o dei ruoli professionale, tecnico e amministrativo.

     I provvedimenti che il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni e modificazioni, demanda al capo del personale e al Ministro sono di competenza, rispettivamente, del coordinatore sanitario o amministrativo e del presidente del comitato di gestione.

     I provvedimenti concernenti la sospensione dalla qualifica e la destituzione sono comunicati alla regione.

 

Capo V

CESSAZIONE DAL RAPPORTO D'IMPIEGO

RIAMMISSIONE IN SERVIZIO

 

          Art. 52. Cause di cessazione dal rapporto di impiego.

     La cessazione dal rapporto di impiego, oltre che per destituzione nelle ipotesi di infrazioni disciplinari, avviene:

     1) per collocamento a riposo;

     2) per dimissioni;

     3) per decadenza;

     4) per dispensa dal servizio;

     5) per destituzione di diritto.

     I provvedimenti di cessazione dal servizio sono adottati dall'unità sanitaria locale dalla quale il personale dipende. I provvedimenti di cessazione dal servizio e quelli di reintegrazione sono comunicati alla regione che dispone la cancellazione o la reiscrizione nei ruoli regionali.

 

          Art. 53. Collocamento a riposo. [3]

     Il collocamento a riposo è obbligatorio ed è eseguito di ufficio, indipendentemente da ogni altra causa:

     al compimento del 65° anno di età per il personale sanitario e tecnico laureato, amministrativo, di assistenza religiosa e professionale;

     al compimento del 60° anno di età per il restante personale.

     Restano ferme, per il personale trasferito ai ruoli regionali ai sensi della legge 28 dicembre 1978, n. 833, le vigenti norme di legge o regolamentari che fissano un diverso limite di età.

 

          Art. 54. Dimissioni volontarie.

     Il personale può, in qualunque momento, dimettersi dall'ufficio. Le dimissioni devono essere presentate per iscritto almeno quindici giorni prima della data in cui il dipendente intende lasciare il servizio.

     Il dipendente deve proseguire nell'adempimento dei doveri di ufficio fino a quando non gli venga comunicata l'accettazione delle dimissioni.

     L'accettazione delle dimissioni può essere ritardata, per motivi di servizio, comunque non oltre trenta giorni dalla data di presentazione delle dimissioni, e può essere altresì sospesa qualora a carico del dipendente sia stato in precedenza avviato un giudizio disciplinare, anche se, al momento della presentazione delle dimissioni, non sia avvenuta la contestazione degli addebiti.

     In questo ultimo caso la contestazione degli addebiti deve seguire entro trenta giorni dalla data di presentazione delle dimissioni. In mancanza della contestazione entro tale termine le dimissioni debbono essere accettate.

 

          Art. 55. Decadenza.

     In materia di decadenza dall'impiego si applicano ai dipendenti delle unità sanitarie locali le disposizioni per i dipendenti dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni e modificazioni.

 

          Art. 56. Dispensa dal servizio.

     La dispensa dal servizio del personale è adottata:

     1) quando sia stata accertata l'inabilità permanente del dipendente a prestare servizio e nel caso in cui, scaduto il periodo massimo previsto per l'aspettativa per infermità, il dipendente stesso risulti non idoneo per infermità a riprendere servizio;

     2) quando sia stato constatato il persistente insufficiente rendimento o sia stata provata la sopravvenuta incapacità professionale del dipendente.

     La proposta di dispensa dal servizio per inabilità è notificata al dipendente, cui è data facoltà di chiedere che il giudizio definitivo sulle sue condizioni di salute sia demandato ad apposito collegio medico. La dispensa per inabilità ha effetto, nella ipotesi di scadenza del periodo massimo previsto per l'aspettativa per infermità, dal giorno successivo a detta scadenza e in tutte le altre ipotesi dalla data del relativo provvedimento.

     Quando l'attività del dipendente è giudicata scadente ed insufficiente in modo grave e continuativo viene proposta la sua dispensa dal servizio per incapacità professionale.

     La proposta di dispensa viene presentata al comitato di gestione: dal presidente del comitato di gestione per il coordinatore amministrativo ed il coordinatore sanitario; dal coordinatore sanitario o dal coordinatore amministrativo, secondo le rispettive competenze, per il personale restante, su relazione scritta e circostanziata del diretto superiore del dipendente.

     La proposta di dispensa, motivata specificatamente, deve essere notificata dall'unità sanitaria locale all'interessato con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Il dipendente proposto per la dispensa ha diritto di prendere visione degli atti che sono alla base della proposta e di presentare, ove creda, le sue controdeduzioni scritte entro trenta giorni dalla notifica.

     Qualora l'unità sanitaria locale non ritenga valide le controdeduzioni presentate o quando l'interessato non presenti entro il termine stabilito alcuna controdeduzione, la questione viene rimessa per il giudizio ad una speciale commissione tecnica, composta da cinque membri, di cui uno scelto dall'interessato, uno scelto dall'unità sanitaria locale, due designati dall'ordine professionale di categoria per il personale sanitario professionale e tecnico laureato, e dalle organizzazioni sindacali più rappresentative per il restante personale, ed uno con funzione di presidente nominato dalla regione. I membri della commissione devono essere di profilo professionale e posizione funzionale almeno pari a quelli del dipendente del quale è proposta la dispensa.

     Qualora l'interessato non provveda alla nomina del proprio rappresentante, l'ordine professionale di categoria e le organizzazioni sindacali designano tre, anziché due membri.

     La commissione, nella prima riunione, può proporre la sospensione cautelare quando ricorrano motivi urgenti.

     La commissione deve avere ampia possibilità di indagine e di acquisizione agli atti di tutti gli elementi di cui ritenga opportuno venire in possesso.

     La decisione definitiva sulla dispensa spetta al comitato di gestione. Essa è soggetta ai gravami previsti dalla legge e non pregiudica il diritto all'indennità di liquidazione ed al trattamento di quiescenza e previdenza spettante secondo le disposizioni vigenti.

 

          Art. 57. Destituzione di diritto.

     Il dipendente incorre nella destituzione, escluso il procedimento disciplinare:

     a) per condanna, passata in giudicato, per delitti contro la personalità dello Stato, esclusi quelli previsti nel capo IV del titolo I del libro II del codice penale; ovvero per delitti di peculato, malversazione, concussione, corruzione, per delitti contro la fede pubblica, esclusi quelli di cui agli articoli 457, 495 e 498 del codice penale; per delitti contro la moralità pubblica ed il buon costume previsti dagliarticoli 519, 520, 521 e 537 del codice penale e dall'art. 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75; per i delitti di rapina, estorsione, millantato credito, furto, truffa ed appropriazione indebita [4];

     b) per condanna, passata in giudicato, che importi la interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero l'applicazione di una misura di sicurezza detentiva o della libertà vigilata.

 

          Art. 58. Reintegrazione del dipendente prosciolto.

     Il dipendente destituito ai sensi del precedente articolo e successivamente assolto nel giudizio penale di revisione con la formula prevista dall'art. 566, comma secondo, del codice di procedura penale, ha diritto alla riammissione in servizio, anche in soprannumero, salvo riassorbimento, dalla data della sentenza di assoluzione, con la medesima posizione ed anzianità che aveva all'atto della destituzione.

 

          Art. 59. Riammissione in servizio.

     Il dipendente cessato dall'impiego per dimissioni, per dispensa dal servizio per motivi di salute o decadenza conseguente a mancata assunzione o riassunzione in servizio nel termine prefissatogli, può essere riammesso in servizio con motivato provvedimento della regione.

     La riammissione deve essere chiesta entro un anno dalla cessazione dall'impiego ed è subordinata al possesso dei requisiti generali per l'assunzione, escluso quello della età, e alla vacanza del posto.

     Al dipendente riammesso in servizio si applicano le disposizioni di cui all'art. 132 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

     Il periodo di servizio prestato prima della riammissione è valutato agli effetti del trattamento di quiescenza e di previdenza, subordinatamente alla restituzione delle indennità percepite a seguito della risoluzione del precedente rapporto, maggiorate degli interessi legali.

 

Capo VI

COMMISSIONE PER I PROBLEMI

DEL PERSONALE E DIRITTI SINDACALI

 

          Art. 60. Commissione del personale dell'unità sanitaria locale.

     E' istituita in ogni unità sanitaria locale una commissione per i problemi del personale. La commissione è presieduta dal presidente del comitato di gestione o, per sua delega, da un membro dello stesso comitato ed è composta dal coordinatore sanitario e dal coordinatore amministrativo e da venti dipendenti dell'unità sanitaria locale per metà nominati dalla stessa e per metà eletti da tutto il personale.

     La commissione del personale esprime pareri e formula proposte sulla formazione e modificazione del regolamento organico del personale dell'unità sanitaria locale e delle piante organiche dei diversi presidi e servizi, sulla organizzazione amministrativa, sull'impiego del personale, sul passaggio del personale da una funzione ad altra equivalente nell'ambito della medesima posizione ed è sentita sui trasferimenti ed in genere su tutti i provvedimenti di carattere non economico che riguardano il personale.

     Con legge regionale sono disciplinati le modalità di funzionamento della commissione, le funzioni di segreteria, nonché le modalità per la nomina e per l'elezione dei componenti, garantendo la rappresentanza delle categorie, in relazione sia alla loro consistenza numerica, sia alla rilevanza delle funzioni esercitate e delle connesse responsabilità.

 

          Art. 61. Commissione di disciplina.

     E' istituita in ogni unità sanitaria locale una commissione di disciplina per lo svolgimento dei compiti di cui all'art. 51 composta da dipendenti dell'unità sanitaria locale per metà nominati dalla stessa e per metà designati dalle organizzazioni sindacali interessate.

     Per ciascun membro titolare è nominato un supplente con le stesse modalità previste per i rispettivi titolari.

     In caso di assenza o legittimo impedimento del presidente della commissione, ne fa le veci il membro da lui designato il quale è, a sua volta, sostituito dal supplente.

     Per la validità delle riunioni della commissione è necessaria la maggioranza qualificata di due terzi.

     In materia di astensioni e ricusazioni dei componenti della commissione di disciplina si applicano le disposizioni vigenti per gli impiegati civili dello Stato.

     Nei procedimenti disciplinari a carico di dipendenti per i quali è richiesta l'iscrizione agli albi professionali, la commissione è integrata da un membro, con voto consultivo, designato dal competente ordine o collegio professionale.

     Con la legge regionale sono disciplinati il numero dei componenti della commissione, le modalità di funzionamento e le funzioni di segreteria, nonché le modalità per la nomina e per la designazione dei componenti.

 

          Art. 62. Diritti sindacali.

     Ai dipendenti delle unità sanitarie locali si applicano, per quanto attiene alla disciplina dei diritti di libertà di opinione e di libertà e attività sindacali, le disposizioni previste dalla legge 20 maggio 1970, n. 300, e dalle eventuali successive modifiche, con le integrazioni e le norme di attuazione stabilite nell'accordo nazionale unico.

 

Capo VII

QUALIFICHE FUNZIONALI

E ATTRIBUZIONI DEL PERSONALE

 

          Art. 63. Ascrizione dei profili professionali alle qualifiche funzionali e attribuzioni del personale.

     L'ascrizione dei profili professionali previsti dal presente decreto alle qualifiche funzionali sarà effettuata sulla base dei criteri e modalità fissati nella normativa generale del pubblico impiego, tenuto conto di quanto disposto dall'ultimo comma del presente articolo.

     Per il personale medico le attribuzioni spettanti nelle singole posizioni funzionali restano determinate come segue:

     Il medico appartenente alla posizione iniziale svolge funzioni medico-chirurgiche di supporto e funzioni di studio, di didattica e di ricerca, nonché attività finalizzate alla sua formazione, all'interno dell'area dei servizi alla quale è assegnato, secondo le direttive dei medici appartenenti alle posizioni funzionali superiori. Ha la responsabilità per le attività professionali a lui direttamente affidate e per le istruzioni e direttive impartite nonché per i risultati conseguiti. La sua attività è soggetta a controllo e gode di autonomia vincolata alle direttive ricevute.

     Il medico appartenente alla posizione intermedia svolge funzioni autonome nell'area dei servizi a lui affidata, relativamente ad attività e prestazioni medico-chirurgiche, nonché ad attività di studio, di didattica, di ricerca e di partecipazione dipartimentale, anche sotto il profilo della diagnosi e cura, nel rispetto delle necessità del lavoro di gruppo e sulla base delle direttive ricevute dal medico appartenente alla posizione apicale.

     Il medico appartenente alla posizione apicale svolge attività e prestazioni medico-chirurgiche, attività di studio, di didattica e di ricerca, di programmazione e di direzione dell'unità operativa o dipartimentale, servizio multizonale o ufficio complesso affidatogli. A tal fine cura la preparazione dei piani di lavoro e la loro attuazione ed esercita funzioni di indirizzo e di verifica sulle prestazioni di diagnosi e cura, nei rispetto dell'autonomia professionale operativa del personale dell'unità assegnatagli, impartendo all'uopo istruzioni e direttive ed esercitando la verifica inerente all'attuazione di esse.

     In particolare, per quanto concerne le attività in ambiente ospedaliero, assegna a sè e agli altri medici i pazienti ricoverati e può avocare casi alla sua diretta responsabilità, fermo restando l'obbligo di collaborazione da parte del personale appartenente alle altre posizioni funzionali.

     Le modalità di assegnazione in cura dei pazienti debbono rispettare criteri oggettivi di competenza, di equa distribuzione del lavoro, di rotazione nei vari settori di pertinenza.

     Le attività svolte dal medico della posizione apicale sono soggette esclusivamente a controlli intesi ad accertare la rispondenza dei provvedimenti adottati alle leggi e ai regolamenti; egli redige, altresì, una relazione annuale sull'attività svolta.

     Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della sanità, sentite le regioni, l'ANCI e le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale, sono stabilite, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, le attribuzioni del restante personale addetto ai presidi, servizi e uffici delle unità sanitarie locali.

 

Titolo III

NORME FINALI E TRANSITORIE

 

          Art. 64. Tabelle di equiparazione.

     Il personale proveniente dagli enti e dalle amministrazioni le cui funzioni sono trasferite alle unità sanitarie locali ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sarà inquadrato nei ruoli nominativi regionali in base alle tabelle di equiparazione di cui all'allegato 2. Per il personale che riveste qualifiche non espressamente indicate nelle tabelle, l'inquadramento, salvo quanto stabilito nell'art. 1, avrà luogo con riferimento a quanto previsto per le qualifiche equipollenti.

     Fino al definitivo inquadramento nelle piante organiche, l'utilizzazione provvisoria del personale da parte delle unità sanitarie locali avrà luogo sulla base delle equiparazioni previste nelle tabelle.

     L'inquadramento nei ruoli delle regioni del personale comandato ai sensi delle leggi 17 agosto 1974, n. 386, 29 giugno 1977, n. 349 e 23 dicembre 1978, n. 833, sarà attuato con le modalità fissate dalle leggi regionali, secondo le tabelle di equiparazione di cui all'allegato 2 del presente decreto.

     I requisiti e le condizioni inerenti alle qualifiche, ai livelli, all'esercizio di funzioni, alle anzianità di servizio e di qualifica, nonché al numero di posti letto di assistiti e di assicurati, sono riferiti a quelli già deliberati e approvati alla data del presente decreto, fermo quanto espressamente previsto nelle tabelle e salvo modificazioni conseguenti a pubblici concorsi.

 

          Art. 65. Inquadramento del personale delle associazioni rappresentanti gli enti ospedalieri.

     Il personale dipendente alla data del 1° dicembre 1977 dalle associazioni rappresentanti gli enti ospedalieri di cui all'art. 67 della legge 28 dicembre 1978, n. 833, è assunto dalle amministrazioni di destinazione, previa equiparazione delle posizioni giuridiche e di livello funzionale ricoperte nell'associazione di provenienza a quelle previste dal presente decreto.

     Fino al definitivo inquadramento ai sensi del comma precedente, il personale che entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto ne faccia domanda è assegnato alle regioni con il trattamento economico in godimento a carico del fondo sanitario regionale.

 

          Art. 66. Norme per la prima collocazione nelle piante organiche dell'unità sanitaria locale.

     Nella prima applicazione del presente decreto i posti previsti nelle piante organiche di ciascuna unità sanitaria locale sono assegnati a coloro che all'atto dell'approvazione della pianta organica erano titolari dei corrispondenti posti presso sedi, servizi e uffici di istituti, enti e gestioni sanitarie ubicati nell'ambito territoriale dell'unità sanitaria locale.

     L'assegnazione dei posti dei servizi psichiatrici delle unità sanitarie locali, istituiti ai sensi degli articoli 34e64 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, deve essere effettuata con i criteri previsti all'art. 2 del decreto ministeriale 15 giugno 1978.

     In caso di più aventi diritto, ovvero di mancata corrispondenza fra i posti degli istituti, enti e gestioni di provenienza e quelli previsti nell'organico dell'unità sanitaria locale, i posti sono assegnati mediante concorso, per titoli, da valutare con i criteri fissati nel decreto di cui all'art. 12.

     La regione detta norme per la collocazione negli organici delle unità sanitarie locali e per la utilizzazione del personale non collocato ai sensi dei commi precedenti, garantendo allo stesso la posizione giuridica e di livello funzionale corrispondente a quella ricoperta nell'ente, istituto o gestione di provenienza secondo le tabelle di equiparazione allegate al presente decreto.

     La regione detta norme per la collocazione nelle piante organiche delle unità sanitarie locali e per la utilizzazione del personale, attualmente operante negli ospedali psichiatrici e nei servizi e presidi psichiatrici pubblici territoriali extraospedalieri, che si renderà disponibile a seguito della istituzione dei servizi psichiatrici previsti dall'art. 34, primo comma, e dall'art. 64, quinto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e del graduale superamento degli ospedali psichiatrici e neuropsichiatrici.

 

          Art. 67. Concorsi riservati.

     Le regioni, le istituzioni ospedaliere pubbliche nonché i comuni e le province e loro consorzi bandiscono appositi concorsi, da espletare con le procedure previste per i relativi concorsi pubblici di assunzione, per la copertura dei posti vacanti nelle rispettive piante organiche riservati a coloro, compreso il personale amministrativo, che abbiano prestato servizio non di ruolo in via esclusiva e in modo continuativo, in posti vacanti dei propri servizi sanitari nel periodo dal 30 giugno al 28 dicembre 1978, e che siano in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto.

     A tal fine gli interessati devono presentare, a pena di decadenza, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, apposita richiesta all'amministrazione o ente di appartenenza, che provvede a bandire i concorsi previo accertamento dei seguenti requisiti e condizioni:

     a) il personale doveva possedere alla data di assunzione in servizio non di ruolo e alla data del 28 dicembre 1978 tutti i requisiti, fatta eccezione per il limite di età, prescritti per l'ammissione ai concorsi pubblici di assunzione nei posti già occupati; l'idoneità nella disciplina deve essere posseduta alla data di entrata in vigore del presente decreto;

     b) ha diritto al concorso riservato il personale che abbia svolto, ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128, o di analoghe norme di legge o regolamentari, funzioni o mansioni superiori in un posto di organico comunque vacante o il cui titolare sia stato trasferito per incarico o a seguito di concorso presso lo stesso od altro ente;

     c) l'assunzione nella posizione non di ruolo deve essere stata disposta con regolare atto formale dell'amministrazione o ente di appartenenza in base ai rispettivi regolamenti interni;

     d) possono essere messi a concorso i posti comunque vacanti nelle piante organiche alla data di entrata in vigore del presente decreto purché conferibili mediante pubblico concorso.

     Nei concorsi riservati previsti dal presente articolo la valutazione dei titoli è effettuata con le norme e le procedure concorsuali vigenti presso gli enti che bandiscono i concorsi.

     Nei concorsi ospedalieri i componenti della commissione esaminatrice per i quali è previsto il sorteggio possono essere designati direttamente dagli enti prescindendo dal sorteggio stesso.

     Sono considerati vacanti oltre ai posti di cui alla lettera d) del secondo comma anche quelli che risulteranno disponibili a seguito dell'espletamento dei concorsi riservati al personale che abbia svolto funzioni o mansioni superiori in base al presente articolo.

 

          Art. 68. Norme transitorie per l'accesso alla posizione funzionale di aiuto corresponsabile ospedaliero o vice direttore sanitario.

     Nella prima applicazione del presente decreto, i posti di aiuto corresponsabile ospedaliero o vice direttore sanitario dei servizi ospedalieri che risulteranno complessivamente vacanti nelle piante organiche delle unità sanitarie locali determinate ai sensi dell'art. 15, nono comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono conferiti dalla regione, previo concorso, per titoli ed esami, agli assistenti della disciplina e agli ispettori sanitari, appartenenti al ruolo della regione, che siano in possesso dell'idoneità nella disciplina o abbiano, nella disciplina stessa e in disciplina affine, una anzianità complessiva di servizio a tempo pieno di almeno sei anni o a tempo definito di almeno sette anni.

     I concorsi riservati previsti dal presente articolo sono espletati con le procedure stabilite con il decreto di cui all'art. 12. Il punteggio per la valutazione dei titoli sarà assegnato per due terzi ai titoli di carriera e per un terzo ai titoli accademici, di studio, scientifici e alle pubblicazioni.

 

          Art. 69. Norme transitorie per l'accesso alla posizione funzionale di dirigente dei servizi di assistenza sanitaria di base e dei servizi veterinari.

     Nella prima applicazione del presente decreto i posti di posizione apicale previsti per la direzione dei servizi di assistenza sanitaria di base nelle piante organiche delle unità sanitarie locali, determinate ai sensi dell'art. 15 nono comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono conferiti, previo concorso per titoli, dalla regione, in ciascuna unità sanitaria locale, ai medici titolari di condotta medica, che abbiano una anzianità complessiva di servizio, nella qualifica di medico condotto, di almeno dieci anni alla data di entrata in vigore del presente decreto.

     I posti sono riservati ai titolari delle condotte mediche dei comuni che fanno parte dell'unità sanitaria locale. Se un comune comprende più unità sanitarie locali i posti non conferiti sono attribuiti, con successivo concorso, ai medici titolari di condotta medica nel comune stesso.

     Con provvedimento regionale sarà disciplinata, in stretta analogia con quanto previsto nei commi precedenti, l'assegnazione in favore dei veterinari dei posti di posizione apicale nei servizi veterinari previsti, nelle piante organiche, ai sensi degli articoli 15, nono comma, e 16 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

     Nei concorsi riservati previsti dal presente articolo la valutazione dei titoli è effettuata sulla base dei criteri stabiliti con il decreto di cui all'art. 12, da una apposita commissione nominata dalla regione e composta da un funzionario regionale, in qualità di presidente, da uno dei presidenti dei comitati di gestione delle unità sanitarie locali interessate, da due membri designati dalle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale e da un membro designato dall'ordine professionale.

 

          Art. 70. Riserva di posti nei primi concorsi pubblici.

     Nel primo concorso pubblico per ciascuna posizione funzionale bandito ai sensi del presente decreto e fermo restando quanto disposto dagli articoli precedenti, la regione riserva due terzi dei posti messi a concorso o, in caso di un solo posto, il posto stesso, al personale addetto esclusivamente e in modo continuativo ai servizi sanitari trasferiti alle unità sanitarie locali nel periodo dal 30 giugno al 28 dicembre 1978, il quale non abbia usufruito dei benefici previsti dall'art. 67 per carenza dei requisiti e condizioni stabiliti al secondo comma dello stesso articolo.

     I posti riservati non conferiti sono attribuiti ai candidati non riservatari secondo l'ordine di graduatoria.

     Le regioni per accertate esigenze assistenziali possono autorizzare le unità sanitarie locali a trattenere in servizio il predetto personale fino all'espletamento dei relativi concorsi.

 

          Art. 71. Modalità transitorie per i concorsi di assunzioni.

     A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino all'emanazione del decreto di cui all'art. 12, i posti vacanti o che si renderanno vacanti per cessazione dal servizio per le cause di cui all'art. 52, negli organici delle strutture e dei servizi sanitari già trasferiti alle unità sanitarie locali, possono, per riconosciute inderogabili esigenze assistenziali, essere ricoperti mediante pubblici concorsi.

     Non possono essere messi a concorso pubblico i posti per i quali esistano aventi diritto al concorso riservato di cui all'art. 67.

     I concorsi sono espletati dalla regione, con le norme e le procedure concorsuali vigenti presso gli enti già titolari dei servizi sanitari nei quali esistono le vacanze; nelle commissioni giudicatrici i rappresentanti degli enti sono sostituiti da rappresentanti delle regioni.

     I concorsi di cui al primo comma possono essere banditi ed espletati complessivamente per più enti.

     I concorsi per i quali alla data di costituzione delle unità sanitarie locali siano stati già ammessi i candidati e costituite le commissioni d'esame, sono portati a termine dalle commissioni esaminatrici con la procedura vigente presso l'ente che ha indetto il concorso. La regione, riconosciuta la regolarità degli atti concorsuali, provvede all'approvazione della graduatoria e alla nomina dei vincitori.

     I concorsi già banditi alla data di costituzione delle unità sanitarie locali sono portati a termine dalla regione con le procedure di cui al terzo comma.

 

          Art. 72. Riserva di posti per il personale già dipendente da amministrazioni o enti a carattere nazionale.

     Limitatamente ad un quinquennio dalla data di entrata in vigore del presente decreto il dieci per cento dei posti vacanti è riservato ai trasferimenti del personale assegnato alle unità sanitarie locali, in applicazione delle norme transitorie della legge 23 dicembre 1978, n. 833, già dipendente da amministrazioni o enti pubblici a carattere nazionale.

     I predetti posti sono conferiti secondo l'anzianità di servizio. I posti riservati non conferiti sono attribuiti mediante pubblico concorso.

 

          Art. 73. Rapporti convenzionali in corso.

     In deroga a quanto previsto dall'art. 9 e limitatamente ad un triennio dall'applicazione del presente decreto, i comitati di gestione delle unità sanitarie locali possono confermare i rapporti convenzionali già instaurati tra comuni, provincie e loro consorzi ed enti ospedalieri con operatori esplicanti attività in servizi sanitari, ivi compresi i rapporti con i veterinari coadiutori.

     Il personale di cui al comma precedente nei concorsi pubblici di assunzione, banditi entro il periodo di cui al precedente comma, è esonerato dal requisito del limite di età.

 

          Art. 74. Trattamento di quiescenza del personale.

     Il personale dipendente, addetto ai presidi, servizi ed uffici delle unità sanitarie locali, è obbligatoriamente iscritto, ai fini del trattamento di quiescenza, alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali ovvero alla Cassa per le pensioni ai sanitari, per le categorie di rispettiva appartenenza.

     L'obbligo della iscrizione di cui al precedente comma è esteso anche al personale comunque trasferito alle unità sanitarie locali in attuazione delle disposizioni di cui allalegge 23 dicembre 1978, n. 833.

     Per la ricongiunzione di tutti i servizi o periodi assicurativi connessi con il servizio prestato presso le amministrazioni o enti di provenienza, con iscrizione a forme obbligatorie di previdenza diverse da quelle indicate nel precedente primo comma, si applica l'art. 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29. Lo stesso articolo si applica anche per la ricongiunzione di tutti i servizi o periodi riconosciuti utili a carico di eventuali fondi integrativi di previdenza esistenti presso gli enti di provenienza nonché per il trasferimento alla gestione previdenziale di destinazione dei contributi versati nei fondi stessi.

     Ai dipendenti di cui al settimo e ottavo comma dell'art. 67 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, si applicano, ai fini del trattamento di quiescenza, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. Si applica, altresì, il terzo comma del presente articolo.

 

          Art. 75. Opzione per la posizione assicurativa in atto.

     Al personale contemplato nell'art. 74, secondo comma, o ai loro superstiti, è data facoltà di optare per il mantenimento della posizione assicurativa già costituita nell'ambito dell'assicurazione generale obbligatoria e degli eventuali fondi integrativi di previdenza esistenti presso gli enti di provenienza. L'opzione deve essere esercitata entro sei mesi dalla data di iscrizione nei ruoli regionali del personale addetto ai servizi delle unità sanitarie locali.

     La facoltà di opzione di cui al precedente comma può essere esercitata, nello stesso termine di sei mesi ivi previsto, dai dipendenti di cui al settimo e ottavo comma dell'art. 67 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

     In favore del personale di cui ai precedenti commi è costituita presso l'INPS una gestione speciale ad esaurimento che provvederà all'erogazione dei trattamenti, a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, secondo le disposizioni regolamentari dei preesistenti fondi di previdenza, anche per quanto concerne il versamento dei contributi previdenziali ripartiti secondo le attuali proporzioni.

     Per garantire la continuità delle prestazioni a carico dei fondi integrativi di previdenza di cui ai precedenti commi, il personale degli enti soppressi addetto ai servizi relativi ai predetti fondi di previdenza è trasferito all'INPS con le procedure stabilite dall'art. 67 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, previa integrazione dei contingenti determinati a norma dello stesso art. 67, primo comma.

     Il finanziamento della gestione speciale ad esaurimento costituita presso l'INPS a norma dei precedenti commi è assicurato, per le pregresse posizioni previdenziali relative al personale in servizio e in quiescenza, mediante versamento dei corrispettivi capitali di copertura. A tal fine saranno utilizzate le disponibilità finanziarie di cui all'art. 77, quinto comma, ovvero sesto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

     Nei confronti del personale di cui al secondo comma che chieda di non essere inquadrato nei ruoli unici istituiti a norma del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 618, o negli altri ruoli delle amministrazioni dello Stato, si applicano le disposizioni contenute nei regolamenti dei preesistenti fondi di previdenza per i casi di dispensa dal servizio per riduzione di organico.

     Ai fini dell'applicazione dell'art. 19 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, con effetto dalla data di costituzione della gestione speciale prevista dal presente articolo, la quota aggiuntiva di cui al terzo comma dell'art. 10 della legge 3 giugno 1975, n. 160, è dovuta esclusivamente sulla pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, restando in ogni caso non dovuto sulla pensione integrativa l'incremento dell'indennità integrativa speciale di cui all'art. 1 della legge 31 luglio 1975, n. 364.

 

          Art. 76. Trattamento di previdenza del personale.

     Il personale di cui al primo comma del precedente art. 74 è iscritto, ai fini del trattamento di previdenza, all'Istituto nazionale per l'assistenza ai dipendenti degli enti locali.

     L'obbligo della iscrizione di cui al precedente comma è esteso anche al personale comunque trasferito alle unità sanitarie locali in attuazione delle disposizioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833.

     In relazione ai trasferimenti del personale di cui al precedente comma, l'ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro provvederà a versare all'INADEL l'indennità di anzianità maturata da ciascun dipendente alla data di iscrizione all'INADEL stesso.

     Ai fini della ricongiunzione nell'ambito della gestione previdenziale dell'INADEL di tutti i servizi o periodi già riconosciuti utili ai fini dei preesistenti trattamenti di fine servizio presso le amministrazioni o enti di provenienza, l'Istituto stesso, in relazione alla posizione giuridica ed economica rivestita dal personale interessato e all'anzianità di servizio maturata alla data di iscrizione, determinerà in via teorica l'importo dell'indennità premio di servizio riferita alla predetta data di iscrizione, secondo le disposizioni del proprio ordinamento.

     L'eventuale eccedenza tra l'importo versato dall'ufficio liquidazioni per indennità maturata ed il predetto importo teorico è corrisposta, a cura dell'INADEL, al personale interessato non oltre il termine di un anno dall'effettivo versamento di quanto dovuto dall'ufficio liquidazioni a norma del precedente terzo comma.

     Ai dipendenti di cui al settimo e ottavo comma dell'art. 67 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, si applicano, ai fini del trattamento di previdenza, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032. Per la sistemazione dei periodi di servizio resi presso gli enti di provenienza si applicano, nell'ambito della gestione previdenziale dell'ENPAS, le stesse disposizioni di cui ai precedenti terzo, quarto e quinto comma.

 

          Art. 77. Esercizio delle attribuzioni fino all'eliminazione della disciplina di cui all'art. 63.

     Fino a quando non saranno disciplinate ai sensi del precedente art. 63 e salvo quanto in esso previsto, le attribuzioni del personale del Servizio sanitario nazionale continuano ad essere regolate in base ai preesistenti ordinamenti di provenienza.

 

          Art. 78. Incarichi.

     Fino all'espletamento dei relativi concorsi pubblici di assunzione, gli eventuali posti vacanti nelle posizioni funzionali di direttore amministrativo capo servizio possono essere ricoperti anche per incarico dal personale delle posizioni funzionali immediatamente inferiori.

     L'incarico è conferito dal comitato di gestione e deve essere motivato con specifico riferimento alla professionalità ed alla esperienza dei candidati, valutate in base ad un giudizio complessivo sull'attività svolta e sui titoli posseduti.

     In deroga a quanto disposto dall'art. 9, quarto comma, e fino all'espletamento dei primi concorsi di assunzione sono ammessi incarichi temporanei semestrali non rinnovabili con la utilizzazione delle graduatorie degli enti le cui funzioni sono state trasferite alle unità sanitarie locali.

 

          Art. 79. Personale eletto a cariche pubbliche.

     La disposizione di cui al primo comma dell'art. 45 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, continua ad applicarsi al personale che se ne sia avvalso, fino alla scadenza della carica pubblica elettiva ricoperta.

 

          Art. 80. Esami di idoneità.

     Gli esami di idoneità già banditi e non ancora espletati alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono portati a termine con le vigenti procedure.

     Nella prima applicazione del presente decreto gli esami di idoneità previsti dall'art. 20 saranno banditi entro trenta giorni dall'emanazione del decreto di cui al terzo comma del predetto articolo.

 

          Art. 81. Province autonome di Trento e Bolzano.

     Nelle materie disciplinate dal presente decreto le attribuzioni demandate alle regioni, sono esercitate, nei rispettivi territori e nei limiti delle relative competenze statutarie, dalle provincie autonome di Trento e Bolzano.

 

          Art. 82. Applicazione del nuovo stato giuridico.

     Le disposizioni del presente decreto, fermo restando quanto previsto dal comma successivo, si applicano al personale con decorrenza dalla data dell'effettiva sua utilizzazione da parte delle unità sanitarie locali, ai sensi dell'art. 61, terzo comma, lettera b), della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

     Fino all'entrata in vigore dell'accordo nazionale unico di cui al precedente art. 30 le materie che da esso saranno disciplinate restano regolate dalle norme e dagli accordi degli enti o amministrazioni di provenienza del personale. Per il personale di nuova assunzione si applicano le norme e gli accordi vigenti per i dipendenti degli enti ospedalieri.

 

          Art. 83. Norme di rinvio.

     Per quanto non espressamente disciplinato dal presente decreto si applicano, per la parte compatibile, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni.

 

 

Allegati

(Omissis) [5].


[1] Articolo abrogato dall'art. 17 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e nuovamente abrogato dall'art. 2 del D.L. 18 novembre 1996, n. 583.

[2] La Corte costituzionale, con sentenza 10 luglio 1981, n. 126 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente articolo.

[3] La Corte costituzionale, con sentenza 9 marzo 1992, n. 90 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui non consente al personale ivi contemplato che al raggiungimento del limite di età per collocamento a riposo non abbia compiuto il numero degli anni richiesti per ottenere il minimo della pensione, di rimanere, su richiesta, in servizio fino al conseguimento di tale anzianità minima e, comunque, non oltre il settantesimo anno di età.

[4] La Corte Costituzionale, con sentenza n. 971 del 1988 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente lettera nella parte in cui non prevede, in luogo del provvedimento di destituzione di diritto, l'apertura e lo svolgimento del procedimento disciplinare.

[5] Allegato già modificato dal D.M. 24 settembre 1987, n. 420 e ulteriormente modificato dall'art. 107 del D.P.R. 28 novembre 1990, n. 384.