§ 5.7.E - Legge 10 dicembre 1980, n. 845.
Protezione del territorio del comune di Ravenna dal fenomeno della subsidenza.


Settore:Normativa nazionale
Materia:5. Ambiente
Capitolo:5.7 tutela delle bellezze naturali
Data:10/12/1980
Numero:845


Sommario
Art. 1.      La protezione del territorio del comune di Ravenna dal fenomeno della subsidenza ed i relativi interventi sono dichiarati di preminente interesse nazionale.
Art. 2.      Per i fini di cui al precedente articolo il Ministero dei lavori pubblici coordina l'attuazione del piano generale di interventi organici per la costruzione di acquedotti, di fognature, di opere [...]
Art. 3.      Per far fronte ai compiti derivanti dalla presente legge il Ministro dei lavori pubblici è autorizzato ad assumere personale risultato idoneo nei concorsi pubblici già espletati o in corso di [...]
Art. 4.      In forza della presente legge sono soggette alla tutela della pubblica amministrazione, ai fini e per gli effetti degli articoli 94 e seguenti del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, la [...]
Art. 5.      Per la realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge, ivi compresi studi, indagini, rilevamenti, progettazione, direzione, sorveglianza e collaudazione dei lavori è autorizzata [...]
Art. 6.      All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno 1980 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione [...]
Art. 7.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


§ 5.7.E - Legge 10 dicembre 1980, n. 845.

Protezione del territorio del comune di Ravenna dal fenomeno della subsidenza.

(G.U. 16 dicembre 1980, n. 343)

 

     Art. 1.

     La protezione del territorio del comune di Ravenna dal fenomeno della subsidenza ed i relativi interventi sono dichiarati di preminente interesse nazionale.

     Al perseguimento di detta finalità concorrono lo Stato, la regione Emilia-Romagna e il comune di Ravenna, nell'ambito delle rispettive competenze.

 

          Art. 2.

     Per i fini di cui al precedente articolo il Ministero dei lavori pubblici coordina l'attuazione del piano generale di interventi organici per la costruzione di acquedotti, di fognature, di opere di difesa dei litorali e degli abitati, di opere di interesse del comprensorio agricolo, di strade e di manufatti al loro servizio, di opere di risanamento e consolidamento del patrimonio edilizio demaniale, di opere di rialzo e sistemazione di banchine ed aree portuali di uso pubblico, di opere di risanamento e consolidamento di immobili di interesse storico, artistico, monumentale, nonchè di quant'altro sarà programmato ai sensi della presente legge.

     Gli interventi sono attuati secondo competenza dal Ministero dei lavori pubblici, d'intesa con il Ministero della marina mercantile per le opere di rialzo e sistemazione di banchine ed aree portuali, dai Ministeri dell'agricoltura e delle foreste e dei beni culturali, dalla regione Emilia-Romagna, dal comune di Ravenna e dagli altri enti preposti specificamente alla difesa del suolo ed alla regolamentazione delle acque.

     Il piano degli interventi per le opere di interesse del comprensorio agricolo del Ravennate, da attuare ai sensi del primo comma, nonchè per il ripristino delle officiosità delle chiuse demaniali "S. Bartolo", "Rasponi" e "S. Marco", è predisposto dalla regione Emilia-Romagna, di intesa col Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

     E' istituito un comitato di sovrintendenza col compito di predisporre e approvare il piano generale degli interventi.

     Il comitato è così composto:

     dal provveditore alle opere pubbliche per l'Emilia-Romagna, che lo presiede;

     dall'ingegnere capo del genio civile per le opere marittime di Ravenna;

     dal comandante del porto di Ravenna in rappresentanza del Ministero della marina mercantile;

     da un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

     dal soprintendente ai monumenti per le provincie di Ravenna, Forlì, Ferrara in rappresentanza del Ministero dei beni culturali;

     da tre rappresentanti della regione Emilia-Romagna, dei quali uno in rappresentanza delle minoranze;

     da tre rappresentanti del comune di Ravenna.

     Gli studi, le indagini e i rilevamenti nonchè la progettazione e la realizzazione delle opere sono di norma eseguiti dagli enti ed uffici competenti e possono essere affidati in concessione ad enti pubblici, ad imprese o gruppi di imprese specializzate.

     In caso di inerzia di uno o più degli enti preposti all'attuazione degli interventi previsti nel piano generale, il Ministero dei lavori pubblici può invitare gli enti stessi a provvedere entro un congruo termine, decorso il quale all'attuazione degli interventi provvede il Ministero dei lavori pubblici stesso, direttamente o attraverso affidamento in concessione.

     Per le finalità di cui alla presente legge, alle sedute del comitato tecnico amministrativo presso il provveditorato regionale alle opere pubbliche per l'Emilia-Romagna partecipano con voto deliberativo due rappresentanti designati dalla regione Emilia-Romagna, due rappresentanti designati dal comune di Ravenna, un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, un rappresentante del Ministero della marina mercantile, un rappresentante del Ministero dei beni culturali.

 

          Art. 3.

     Per far fronte ai compiti derivanti dalla presente legge il Ministro dei lavori pubblici è autorizzato ad assumere personale risultato idoneo nei concorsi pubblici già espletati o in corso di espletamento, da assegnare al provveditorato alle opere pubbliche per l'Emilia-Romagna e all'ufficio speciale per le opere marittime di Ravenna nelle seguenti qualifiche:

     tre ingegneri;

     un consigliere;

     quattro geometri;

     due coadiutori.

 

          Art. 4.

     In forza della presente legge sono soggette alla tutela della pubblica amministrazione, ai fini e per gli effetti degli articoli 94 e seguenti del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, la ricerca, l'estrazione e la utilizzazione di tutte le acque sotterranee nel territorio dei seguenti comuni:

     a) in provincia di Ravenna: di Conselice, Alfonsine, Fusignano, Massa Lombarda, Sant'Agata sul Santerno, Lugo, Bagnacavallo, Ravenna, Bagnara di Romagna, Cotignola, Russi, Solarolo, Castel Bolognese, Faenza, Riolo Bagni, Cervia;

     b) in provincia di Forlì: Forlì, Castrocaro-Terme, Terra del Sole, Forlimpopoli, Cesenatico, Meldola, Cesena, Gambettola, Gatteo, San Mauro Pascoli, Savignano sul Rubicone, Sant'Arcangelo di Romagna, Rimini, Riccione, Coriano, Misano Adriatico, Cattolica, San Giovanni in Marignano, Morciano di Romagna;

     c) in provincia di Bologna: Crevalcore, Pieve di Cento, Galliera, Sant'Agata Bolognese, Castello d'Argile, San Pietro in Casale, Malalbergo, San Giovanni in Persiceto, Sala Bolognese, Argelato, San Giorgio di Piano, Bentivoglio, Minerbio, Baricella, Molinella, Anzola dell'Emilia, Calderara di Reno, Castel Maggiore, Granarolo dell'Emilia, Budrio, Crespellano, Zola Predosa, Bologna, Castenaso, Casalecchio di Reno, San Lazzaro di Savena, Medicina, Ozzano dell'Emilia, Castel Guelfo di Bologna, Castel San Pietro dell'Emilia, Mordano, Imola.

     L'assoggettamento alla tutela della pubblica amministrazione di cui al comma precedente decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero dei lavori pubblici, d'intesa con la regione Emilia-Romagna, predisporrà un piano per il controllo degli emungimenti dal sottosuolo nelle aree di cui al comma precedente. Tale piano dovrà prevedere, oltre alle scadenze temporali delle progressive limitazioni, le norme cui dovranno adeguarsi gli utenti nell'effettuare prelievi sia per usi produttivi sia per usi domestici.

     Il piano è approvato con deliberazione del Governo, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, nel termine di novanta giorni successivi alla presentazione del piano medesimo.

 

          Art. 5.

     Per la realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge, ivi compresi studi, indagini, rilevamenti, progettazione, direzione, sorveglianza e collaudazione dei lavori è autorizzata per gli anni finanziari dal 1980 al 1984 la complessiva spesa di lire 105,5 miliardi, da iscrivere quanto a lire 95,5 miliardi nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici e quanto a lire 10 miliardi nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, secondo quote che verranno determinate in sede di legge finanziaria a norma dell'art. 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468.

     La quota relativa all'anno 1980 viene determinata in lire 10.000 milioni di cui lire 8.800 milioni da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici e lire 1.200 milioni da iscrivere in quello del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

     Le amministrazioni sopra indicate possono, ai sensi del terzo comma dell'art. 18 della citata legge 5 agosto 1978, n. 468, stipulare contratti e assumere impegni nei limiti dell'intera somma indicata nel primo comma del presente articolo. I relativi pagamenti devono, comunque, essere contenuti nei limiti delle autorizzazioni annuali del bilancio.

 

          Art. 6.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno 1980 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, parzialmente utilizzando la voce "difesa del suolo".

     Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 7.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.